EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0010

Parere della Banca centrale europea, del 3 marzo 2016, in merito a una proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 riguardo alle esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci (CON/2016/10)

OJ C 130, 13.4.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 marzo 2016

in merito a una proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 riguardo alle esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci

(CON/2016/10)

(2016/C 130/01)

Introduzione e base giuridica

In data 12 gennaio 2016 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 riguardo alle esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci (1) (di seguito la «proposta di regolamento»). In data 8 febbraio 2016 la BCE è stata consultata sulla medesima proposta dal Parlamento europeo.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che ricadono nella sua sfera di competenza, in particolare, in relazione al compito del Sistema europeo di banche centrali, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del Trattato di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario.

In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1

L'obiettivo della proposta di regolamento è quello di assicurare che i negoziatori per conto proprio di merci (le imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/22/CEE del Consiglio (3)) non siano assoggettati ai requisiti imposti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in materia di grandi esposizioni e fondi propri alla data del 1o gennaio 2018 senza che sia stata presa una decisione consapevole e informata sul fatto che questo regime sia effettivamente il più appropriato per loro.

1.2

Mentre i requisiti in materia di grandi esposizioni e fondi propri imposti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 non sembrano appositamente concepiti per i negoziatori per conto proprio di merci, una decisione di prorogare le esenzioni da tali requisiti prudenziali dovrebbe tenere in considerazione i potenziali rischi sistemici posti dai negoziatori per conto proprio di merci. Tali rischi possono avere diversa origine, in particolare:

l’ammontare totale della leva finanziaria,

la stabilità delle strutture patrimoniali,

i legami con il sistema bancario tramite debiti e relativi tassi di default,

l'esercizio di attività del settore bancario ombra (ad es. cartolarizzazione di crediti o magazzini di scorte),

la possibilità di effetti di propagazione ad altre imprese in difficoltà finanziarie che potrebbero essere provocate da inadempimenti in posizioni su strumenti finanziari derivati, in particolare in posizioni su strumenti finanziari derivati di natura speculativa negoziati fuori borsa non compensati a livello centrale, ma anche da andamenti negativi del sottostante, causa di perdite in termini di valore di mercato in posizioni su future eccedenti l'utile al valore di mercato sui magazzini di scorte detenuti in garanzia con conseguente obbligo di corrispondere alla controparte il margine di variazione.

1.3

Finora, la BCE non ha riscontrato indicazioni concrete di rischi sistemici creati da negoziatori per conto proprio di merci che renderebbero assolutamente necessario, in questa fase, eliminare le esenzioni concernenti i requisiti in materia di grandi esposizioni e fondi propri attualmente applicati. I negoziatori per conto proprio di merci operanti in Europa fanno ricorso a una leva finanziaria inferiore e sono dotati di strutture patrimoniali più resilienti di quelle delle banche. Generalmente, essi hanno rapporti d'indebitamento relativamente bassi (asset-to-equity ratio) e sembrano non effettuare trasformazioni delle scadenze e della liquidità assimilabili a quelle bancarie. Inoltre i legami con il sistema bancario tramite debiti e relativi tassi di default appaiono piuttosto limitati. L'esposizione diretta delle banche ai negoziatori per conto proprio di merci appare relativamente ridotta, con conseguente mitigazione dei rischi di contagio. Infine, nonostante la notevole crescita negli ultimi 15 anni dei mercati dei derivati su merci, non ci sono prove decisive che la negoziazione in derivati su merci abbia effetti negativi sul sistema finanziario nel suo insieme. Tuttavia, un’analisi d'impatto approfondita appare necessaria al fine di adottare la decisione più appropriata in merito all'eliminazione o alla proroga temporanea delle esenzioni. In particolare, si dovrebbe tener conto delle problematiche inerenti alle condizioni di parità concorrenziale relative agli enti creditizi attivi nella negoziazione di merci.

1.4

Le esenzioni dovrebbero avere esclusivamente carattere temporaneo. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta per il complessivo riesame della regolamentazione prudenziale delle imprese di investimento. La giustificazione e l'obiettivo di una proroga temporanea delle esenzioni dovrebbero essere esclusivamente quelli di evitare modifiche normative significative prima di tale riesame complessivo, da effettuare al più presto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 marzo 2016

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 648 final.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le Direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


Top