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Document 52014AB0083

Parere della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE (CON/2014/83)

OJ C 137, 25.4.2015, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 novembre 2014

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE

(CON/2014/83)

(2015/C 137/02)

Introduzione e base giuridica

Il 14 marzo 2014, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE (1) (di seguito la «proposta di regolamento»). Il 27 marzo 2014, la BCE ha ricevuto una richiesta dal Consiglio dell’Unione europea per un parere sulla proposta di regolamento.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento prevede disposizioni che incidono sul contributo del Sistema europeo di banche centrali alla buona conduzione delle politiche riguardanti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il seguente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE valuta con favore la proposta di affrontare tale materia mediante un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE. Tale misura sarà direttamente applicabile in tutti i 28 Stati membri (2) e contribuirà a garantire un quadro armonizzato a livello dell’Unione in risposta alle preoccupazioni relative alle banche «troppo grandi per fallire» o «troppo interconnesse per fallire». La proposta di regolamento cerca di ridurre la potenziale frammentazione causata da regolamentazioni nazionali divergenti in materia di misure strutturali nel settore bancario, le quali potrebbero condurre a incongruenze, arbitraggio regolamentare e assenza di parità di condizioni nel mercato unico (3).

La proposta di regolamento inoltre definisce alcuni compiti che rientrano tra le competenze esclusive della BCE a norma del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (4). L’efficacia del meccanismo di vigilanza unico (MVU) sarebbe limitata dalle incoerenze nelle legislazioni nazionali, il che accrescerebbe i costi e la complessità della vigilanza (5). Di conseguenza si rende necessaria un’armonizzazione a livello di Unione.

Osservazioni di carattere specifico

1.   Ambito di applicazione delle norme proposte

1.1.

La proposta di regolamento si applica agli enti creditizi qualificati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (6) nonché ad altri enti creditizi i cui bilanci e le cui attività di negoziazione superino determinate soglie per un periodo di tre anni consecutivi (7). La BCE prende atto che ciò è in linea con l’obiettivo di concentrarsi esplicitamente su un sottogruppo limitato di enti creditizi e gruppi bancari più grandi e più complessi, che nonostante gli altri atti legislativi restano comunque troppo grandi per fallire, troppo grandi da salvare e troppo complessi da gestire e vigilare e perché ne possano essere risolte le crisi (8).

1.2.

Nel caso di una concentrazione di enti creditizi (per esempio, una fusione) che creasse direttamente un ente creditizio unico ricompreso nell’ambito di applicazione della proposta di regolamento, l’autorità competente, al fine di valutare il superamento delle soglie rilevanti da parte del nuovo soggetto, dovrebbe considerare i dati combinati degli enti creditizi che hanno dato vita all’ente unico nei due anni precedenti alla concentrazione (9). Al di fuori di tali casi, le autorità nazionali competenti dovrebbero riesaminare su base regolare, ed in ogni caso almeno annualmente, l’eventuale superamento delle soglie rilevanti (10).

Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare l’adeguatezza dei criteri-soglia nell’ambito del proprio riesame della proposta di regolamento, al fine di verificare, ad esempio, se tutti gli enti creditizi rilevanti siano coperti (11). Di conseguenza, nel caso in cui sia dimostrato che non tutte le attività di negoziazione degli enti creditizi siano adeguatamente ricomprese dalla definizione di attività di negoziazione, la Commissione, all’atto della stesura della relazione di cui all’articolo 34, dovrebbe esprimere considerazioni specifiche in merito alla possibilità che tutte le attività e passività finanziarie valutate al fair value, o le equivalenti voci di bilancio per le banche che non impiegano gli International Financial Reporting Standards (IFRS), siano incluse nel calcolo delle attività di negoziazione ai sensi della proposta di regolamento. Può a tal fine risultare utile una valutazione d’impatto aggiornata.

2.   Divieto di talune attività di negoziazione, in particolare la negoziazione per conto proprio

2.1.

La BCE approva in linea generale che la proposta di regolamento vieti la negoziazione per contro proprio, come restrittivamente definita dall’articolo 5, da parte di determinati enti creditizi. In particolare sarebbero vietate le attività di desk, unità, divisioni o singoli trader dirette specificamente ad assumere posizioni allo scopo di realizzare un profitto per conto proprio, senza alcuna connessione con l’attività al servizio della clientela o la copertura del rischio dell’ente (12). Dal momento che le banche, a seguito della crisi finanziaria, hanno significativamente ridotto o eliminato desk, unità e divisioni specificamente dedicati alla negoziazione per conto proprio, la BCE assume che la proposta di regolamento costituisca, in chiave prospettica, una misura di tipo preventivo volta a disincentivare le banche dall’intraprendere nuovamente tale attività. Il costo dell’attuazione del divieto di negoziazione per conto proprio dovrebbe pertanto essere limitato (13).

Gli eventi verificatisi prima dell’ultima crisi finanziaria, e nel corso di essa, dimostrano che la negoziazione per conto proprio si configura come un’attività ad alto rischio che ha il potenziale di generare rischio sistemico attraverso posizioni aperte di elevato ammontare e l’interconnessione tra enti finanziari. Rispetto ad altre attività basate maggiormente sulla clientela, come per esempio l’erogazione di prestiti, la negoziazione per conto proprio si presta a facile espansione in un breve lasso temporale. In particolare, quando la negoziazione per conto proprio è svolta nell’ambito di gruppi bancari che beneficiano della garanzia implicita legata alla rete di sicurezza apprestata per le banche (fondi di risoluzione, fondi di garanzia dei depositi o in ultima istanza risorse dei contribuenti) si può verificare un incentivo ad incrementare tali attività ad alto rischio a spese della rete di sicurezza.

Inoltre la BCE ha presente che le attività di negoziazione per conto proprio non si riferiscono né rispondono a esigenze della clientela bancaria. Infatti, nell’ambito di un gruppo bancario che svolge negoziazione per conto proprio possono sorgere conflitti di interesse tra l’attività di negoziazione per conto proprio ed il servizio fornito ai propri clienti. Con il divieto, piuttosto che con la mera separazione della negoziazione per conto proprio, la proposta di regolamento assicura che le banche non incorrano in un’esposizione diretta a tale attività o a rischio reputazionale.

Per il medesimo motivo la BCE valuta altresì positivamente che la proposta di regolamento vieti agli enti creditizi rilevanti di possedere fondi speculativi o investire in essi (14). Tale divieto limiterebbe il rischio che il divieto della negoziazione per conto proprio venga aggirato e contribuirebbe a mitigare la propagazione di ricadute negative tra banche e sistema bancario ombra.

2.2.

Al fine di distinguere tra attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione, in particolare attività di supporto agli scambi (market making) (15), si rendono necessarie definizioni adeguate. Le BCE riconosce le difficoltà nel distinguere la negoziazione per conto proprio dalle attività di supporto agli scambi, sia a livello teorico che pratico (16) e supporta in via generale la definizione di negoziazione per conto proprio contenuta nella proposta di regolamento (17) ma suggerisce alcune modifiche mirate a precisare le attività vietate (18). In particolare la BCE suggerisce di chiarire che il divieto riguarderà le operazioni relative alla negoziazione per conto proprio che siano effettuate in risposta a valutazioni di mercato e allo scopo di sfruttarle, e per trarne profitto, prescindendo dal fatto che quest’ultimo sia di fatto ottenuto nel breve o nel lungo periodo. Gli enti creditizi svolgerebbero attività di negoziazione per conto proprio – in contrasto con l’attività di supporto agli scambi – attraverso lo sfruttamento di informazioni sul reale valore delle attività al fine di trarne profitto sulla base di variazioni nel valore di mercato, senza alcun rapporto con gli ordini della clientela.

2.3.

Infine, alcune deroghe sono implicite nella proposta della Commissione: (a) nonostante la negoziazione per conto proprio sia vista come un’attività ad alto rischio da parte della Commissione, essa resterebbe consentita per quanto riguarda i titoli di stato; e (b) gli enti creditizi che non ricadono nell’ambito di applicazione della proposta di regolamento sarebbero ancora in grado di svolgere attività ad alto rischio le quali potrebbero raggiungere una vasta scala a livello aggregato. Tali deroghe sembrano richiedere che al prossimo riesame della proposta di regolamento si effettui un’ulteriore valutazione sulla natura delle attività di negoziazione esonerate, così da determinare l’entità della potenziale minaccia da esse posta nei confronti dei singoli enti creditizi o del sistema finanziario globale (19).

3.   La decisione sulla separazione delle attività di negoziazione, in particolare il trattamento delle attività di supporto agli scambi

3.1.

La BCE è favorevole all’introduzione di parametri relativi alle dimensioni, alla complessità, all’effetto leva e all’interconnessione delle attività di negoziazione per quanto riguarda la valutazione di vigilanza condotta secondo il disposto della proposta di regolamento (20). Tuttavia, tali parametri non consentono all’autorità di vigilanza una valutazione approfondita delle singole attività di negoziazione. La BCE condivide pertanto che tali parametri non debbano costituire la base esclusiva per l’avvio della procedura che porta alla decisione sulla separazione. La valutazione dei parametri dovrebbe essere completata dall’esercizio del potere discrezionale dell’autorità di vigilanza su base consolidata.

La proposta di regolamento prevede un certo margine di discrezionalità per le autorità di vigilanza nelle diverse fasi del processo di separazione. Nella proposta di regolamento la decisione dell’autorità competente sull’inizio della procedura che porta alla decisione di separare determinate attività di negoziazione dipende da una determinazione della medesima autorità sull’esistenza di una minaccia alla stabilità finanziaria dell’ente creditizio di base o al sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme, tenuto conto degli obiettivi della proposta di regolamento (21). Qualora l’autorità competente concluda, a seguito di una valutazione delle attività di negoziazione, che queste rientrano nei parametri in termini di dimensioni relative, effetto leva, complessità, redditività, rischio di mercato connesso, nonché interconnessione, dovrà imporre la separazione di tali attività dall’ente creditizio di base (22). In ogni caso, nell’analisi finale, tale determinazione è altresì dipendente da una ulteriore valutazione sulla stabilità finanziaria da parte dell’autorità competente. Inoltre, anche successivamente alla notifica delle conclusioni dell’autorità competente all’ente creditizio di base, quest’ultimo ha la possibilità di dimostrare con soddisfazione dell’autorità competente che tali attività non pongono in pericolo la stabilità finanziaria dell’ente o del sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme, tenuto conto degli obiettivi della proposta di regolamento (23).

3.2.

La BCE approva l’approccio alla separazione della proposta di regolamento. Questo eviterà di intraprendere procedure lunghe e costose quando le soglie di dimensione relativa e complessità siano rispettate, ma il rischio effettivo per la stabilità finanziaria dell’ente creditizio di base o dell’Unione sia sostanzialmente mitigato dai requisiti regolamentari esistenti e dal controllo della vigilanza. Inoltre, un ente creditizio potrebbe superare le suddette soglie svolgendo determinate attività di negoziazione che contribuiscono effettivamente ad una maggiore stabilità finanziaria, per esempio attività di supporto agli scambi cruciali per il finanziamento dell’economia o attività volte a generare riserve di liquidità in modo da assicurare che altri requisiti prudenziali siano soddisfatti. Per questo, le autorità di vigilanza necessitano di esercitare il proprio giudizio con una certa flessibilità al di là delle soglie pre-stabilite, consapevoli di più ampie interazioni e conseguenze regolatorie per il sistema finanziario nel suo insieme. La decisione inoltre dovrebbe prendere in considerazione la stabilità finanziaria del singolo Stato membro o di gruppi di Stati membri nell’Unione, in quanto la valutazione dell’autorità di vigilanza potrebbe avere significative ricadute nello Stato specifico o nel gruppo di Stati membri.

Sarebbe opportuno integrare tali utili disposizioni introducendo maggiore chiarezza relativamente alla valutazione dell’eventualità che le attività di negoziazione di un ente creditizio di base minaccino la stabilità finanziaria e conseguentemente richiedano separazione (24). Il requisito della trasparenza nel processo decisionale (25) come contenuto nella proposta di regolamento è cruciale nell’assicurare che la decisione di non separare determinate attività di negoziazione sia adeguatamente motivata e giustificata. Sotto questo profilo, la decisione dell’autorità di vigilanza deve essere presa tenendo conto di una serie di criteri più ampia di quella contenuta nella proposta di regolamento. Stabilire un quadro armonizzato in grado di favorire una valutazione di vigilanza più approfondita rispetto a quella attualmente prevista guiderebbe l’autorità competente nell’esercizio della sua discrezionalità ed aiuterebbe le autorità di vigilanza nell’individuare la necessità della separazione. Ciò incentiverebbe al contempo gli enti creditizi a migliorare la governance, inclusi sistemi e procedure interne, in modo da evitare il rischio di conformità e mitigare i costi di un futuro obbligo di separazione.

A tale scopo, i parametri potrebbero proficuamente essere integrati da informazioni qualitative aggiunte come: (a) una profilazione delle attività di negoziazione, inclusi metodi per valutare la necessità di inventari che possano far fronte alla domanda prevista da parte del cliente; (b) un quadro di conformità per l’attuazione della proposta di regolamento; e (c) dei sistemi di indennizzo per i trader. I parametri potrebbero poi essere integrati da dati quantitativi supplementari come inventory turnover, variazioni del value-at-risk, day 1 profit/loss, limiti imposti sui desk di negoziazione e diversificazione geografica delle attività di negoziazione (26). Ciò faciliterebbe il processo a livello operativo per le autorità di vigilanza. In linea con l’obiettivo generale della proposta di regolamento, gli enti creditizi dovrebbero fornire tutte le informazioni richieste per il calcolo dei parametri utilizzati dall’autorità di vigilanza nell’esame delle attività di negoziazione (27).

3.3.

La BCE ritiene importante che si salvaguardino in modo adeguato le attività di supporto agli scambi delle banche in modo da sostenere o accrescere la liquidità delle attività e del mercato, contenere la volatilità dei prezzi ed accrescere la resilienza dei mercati dei titoli agli shock. Tutto questo è essenziale per la stabilità finanziaria, per l’attuazione e la regolare trasmissione della politica monetaria, oltre che per il finanziamento dell’economia. Pertanto, qualsiasi regolamentazione dovrebbe evitare ricadute negative sulle attività di supporto agli scambi che non siano giustificate da rischi significativi.

All’atto dell’esame approfondito delle attività di supporto agli scambi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della proposta di regolamento, le autorità di vigilanza dovranno prestare particolare attenzione agli effetti potenziali di tali attività sulla stabilità finanziaria. Naturalmente, le attività di supporto agli scambi che rimarranno nell’ente creditizio di base dovranno essere coerenti con le finalità della proposta di regolamento. In particolare, tali attività, non dovranno portare alla creazione di banche troppo grandi o troppo interconnesse per fallire e non dovranno includere attività di negoziazione per contro proprio, sotto guisa di attività di supporto agli scambi, che possano tradursi in una minaccia per la stabilità finanziaria. Pertanto, sarebbe utile chiarire che l’autorità competente può autorizzare l’ente creditizio di base a svolgere quelle attività di supporto agli scambi che non costituiscano una minaccia alla stabilità finanziaria dell’ente creditizio di base o al sistema finanziario dell’Unione, in parte o nel suo complesso (28). Alla luce di quanto esposto, la BCE suggerisce altresì alcune modifiche volte ad assicurare l’effettiva applicazione delle conclusioni dell’autorità competente rispetto alle attività di negoziazione da eseguire entro un’entità dedicata alla negoziazione (29).

La BCE suggerisce una definizione più accurata di attività di supporto agli scambi (30) aggiungendo le parole «o in ragionevole anticipazione di potenziali attività per conto del cliente» alla proposta definizione di attività di supporto agli scambi, in linea con gli elementi contenuti della definizione di negoziazione per conto proprio. Inoltre, la BCE raccomanda di uniformare la definizione di attività di supporto agli scambi nella normativa dell’Unione, in linea con il Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), e la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Un aspetto negativo della proposta di regolamento è la mancanza di una definizione di «rischio di mercato rilevante». Si suggerisce che il termine «attività di supporto agli scambi» sia ulteriormente allineato al Regolamento (UE) n. 236/2012.

3.4.

Gli enti creditizi, come conseguenza delle loro attività, adottano regole di gestione del rischio basate sul rischio per l’ente creditizio e per i suoi clienti. Un’adeguata gestione del rischio contribuisce alla solvibilità dell’ente creditizio e alla stabilità del sistema finanziario. A tale riguardo, la proposta di regolamento limita gli obblighi relativi alla gestione del rischio dell’ente creditizio di base a determinati strumenti derivati quando tali strumenti siano ammissibili alla compensazione tramite controparte centrale. Si raccomanda dunque che la Commissione, nell’esercizio del suo potere di adozione di atti delegati a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della proposta di regolamento, prenda in considerazione specificità e adeguatezza delle politiche di gestione del rischio delle banche.

3.5.

In conclusione, deve essere sottolineato che la separazione non risolve di per sé il problema degli istituti troppo grandi per fallire. Il fallimento di una grande, e già separata, entità dedicata alla negoziazione può ancora avere impatti sistemici con conseguenze rilevanti per il mercato dei capitali. In quest’ottica, alcune banche potrebbero ritenere che un’entità separata dedicata alla negoziazione non abbia dimensioni sufficienti per essere economicamente sostenibile. Tale determinazione potrebbe indurle a mettere da parte le loro attività di negoziazione, il che potrebbe risultare in una concentrazione di tali attività presso banche più grandi, incrementandone ulteriormente la grandezza. Questo risultato è incoerente rispetto all’obiettivo di ridurre il problema degli istituti troppo grandi per fallire. In alternativa, le suddette attività di negoziazione potrebbero essere spostate sul sistema bancario ombra. Tali sviluppi richiederebbero un monitoraggio attento delle conseguenze indesiderate e, qualora queste divenissero significative, potrebbe giustificarsi l’adozione di specifiche misure per affrontarle.

4.   Clausola di deroga

L’articolo 21 della proposta di regolamento dispone che la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, possa autorizzare una deroga agli obblighi di separazione in favore di enti creditizi soggetti a norme nazionali aventi «effetto equivalente» alle disposizioni della proposta di regolamento.

Il preambolo alla proposta di regolamento osserva correttamente che le discrepanze tra le legislazioni nazionali avrebbero l’effetto di limitare l’efficacia del meccanismo di vigilanza unico in quanto la BCE dovrebbe applicare agli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza un insieme di norme diverse e incoerenti, il che accrescerebbe i costi e la complessità della vigilanza (33). Questa preoccupazione è condivisa in toto dalla BCE e tali considerazioni portano a propendere contro l’inclusione della deroga al regime generale (34). La deroga non è compatibile con l’obiettivo di creare parità di condizioni e potrebbe creare un precedente per future deroghe in altri ambiti della legislazione dell’Unione. Ciò potrebbe ostacolare l’integrazione del mercato unico ed impedire il raggiungimento degli obiettivi stessi della proposta di regolamento (35). Inoltre, l’ampia portata della clausola di deroga potrebbe non essere compatibile con la forma giuridica del regolamento e con la base giuridica della proposta di regolamento a norma dell’articolo 114 del trattato.

5.   Cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione delle crisi

Le misure strutturali contenute nella proposta di regolamento sono volte a preparare il terreno per la risoluzione delle crisi ed il risanamento delle istituzioni finanziarie, essendo i due processi intrinsecamente connessi. Di conseguenza, la proposta di regolamento dispone la cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi a vari stadi della valutazione e dell’attuazione di misure strutturali da parte dell’autorità competente (36). L’autorità competente ad imporre la separazione prima di decidere sulla separazione di un’attività di negoziazione è tenuta a darne comunicazione alle pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. La valutazione sulla necessità della separazione deve altresì tenere conto di eventuali valutazioni della possibilità di risoluzione delle crisi in corso o preesistenti. Infine, le misure volte alla separazione devono essere coerenti alle misure imposte nel contesto del processo di valutazione e riesame dell’autorità di vigilanza oltre che ad ogni altra misura imposta nel contesto di una valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi.

Rimuovere gli ostacoli alla risoluzione delle crisi è essenziale per sviluppare un piano di risoluzione operativo per un ente creditizio o per un gruppo. Come la BCE ha precedentemente osservato, mentre la consultazione dell’autorità di vigilanza è sufficiente per quanto riguarda la semplice valutazione della possibilità di risoluzione, misure atte a rimuovere ostacoli alla possibilità di risoluzione della crisi devono essere concertate ed attuate in cooperazione con l’autorità di vigilanza (37). L’adozione di misure idonee ad aumentare la possibilità di risoluzione della crisi di un ente creditizio o di un gruppo, come modifiche alle loro pratiche commerciali, alla struttura o all’organizzazione, devono prendere in debita considerazione gli effetti di tali misure sulla solidità e sulla stabilità delle attività in corso del soggetto. Questo è un elemento fondamentale per l’autorità competente. Incrementare la possibilità di risoluzione delle crisi delle banche e allo stesso tempo preservare servizi finanziari cruciali per l’economia nel suo insieme è inoltre uno degli obiettivi chiave del processo di vigilanza al quale le misure nella proposta di regolamento dovrebbero conferire efficacia. Per questo motivo, autorità competenti e autorità di risoluzione delle crisi dovranno lavorare in stretta cooperazione in entrambi i processi.

Uno degli obiettivi della proposta di regolamento è di agevolare la risoluzione ordinata delle crisi e il risanamento di un gruppo di enti (38). Tuttavia gli obiettivi della proposta di regolamento nel disporre l’imposizione di misure strutturali non sono identici agli obiettivi della valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi. La serie di misure strutturali previste dalla proposta di regolamento è dunque diversa dalle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla possibilità di risoluzione delle crisi a norma del recente quadro europeo di risoluzione delle crisi (39). Di conseguenza, secondo l’interpretazione della BCE anche quando la valutazione sulla possibilità di risoluzione delle crisi nel contesto di un piano di risoluzione non individua alcun ostacolo alla stessa, l’autorità competente può nondimeno ravvisare il bisogno di misure strutturali sulla base della proposta di regolamento che possano agevolare il risanamento e la risoluzione delle crisi di istituti complessi (40). A tale proposito deve essere chiarito che mentre valutazioni della possibilità di risoluzione delle crisi in corso o preesistenti devono essere prese in considerazione da parte dell’autorità competente, le conclusioni di tale valutazione non devono in nessun modo condizionare l’autorità competente nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della proposta di regolamento, in particolare nel caso in cui essa determini che i criteri per l’imposizione della separazione sono integrati (41).

6.   Poteri sanzionatori

Mentre la proposta di regolamento è direttamente applicabile nell’Unione, alcune delle sue disposizioni richiedono ulteriori misure attuative negli Stati membri (42). Visto che la BCE è considerata autorità competente al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa conferiti da, tra gli altri, l’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e visto che i compiti specificati nella proposta di regolamento corrispondono ai compiti già conferiti alla BCE a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE dovrebbe avere anche la facoltà di esercitare idonei poteri sanzionatori in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Questo deve essere chiarito nel preambolo alla proposta di regolamento e, per dissipare ogni dubbio, nell’articolo 28 (43). I poteri conferiti alla BCE non ricomprendono il potere di sanzionare persone fisiche o di imporre sanzioni non-pecuniarie. Inoltre si rende necessario allineare il livello delle sanzioni pecuniarie nella proposta di regolamento alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (44). In aggiunta, il potere di sospendere un’autorizzazione è una misura prevista dalla proposta di regolamento che presenta caratteri particolarmente originali (45). La BCE suggerisce di rimuovere tale sanzione dalla proposta di regolamento onde evitare complicazioni di natura giuridica.

In conclusione, relativamente all’uso dei termini «dei profitti realizzati e delle perdite evitate» contenuti nella proposta di regolamento, sarà particolarmente complicato a livello pratico provare esattamente quali debbano essere gli importi. La sanzione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, lettera b), della proposta di regolamento prende in considerazione i profitti realizzati o le perdite evitate, indicando la loro restituzione come una delle possibili sanzioni. Nell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), l’«ammontare» dei profitti realizzati o delle perdite evitate è incluso tra le circostanze che le autorità devono prendere in considerazione per determinare il tipo ed il livello di sanzione. La BCE suggerisce di sostituire il termine, in entrambi i casi, con una stima da parte delle autorità competenti dei profitti che siano stati realizzati e delle perdite evitate come conseguenza della violazione (46).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 novembre 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 43 definitivo.

(2)  La proposta di regolamento non necessiterà di misure di attuazione aggiuntive a livello nazionale, con l’eccezione di alcune disposizioni. Si veda il paragrafo 6 del presente parere in merito al quadro sanzionatorio.

(3)  Cfr. COM(2014) 43 definitivo, pag. 5.

(4)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(5)  Si veda il considerando 8 della proposta di regolamento.

(6)  Di cui all’articolo 131 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  A norma dell’articolo 3 della proposta di regolamento le soglie sono: (a) attività totali di almeno 30 miliardi di EUR; e (b) attività di negoziazione pari ad almeno 70 miliardi di EUR o al 10 % delle loro attività totali.

(8)  Si veda il considerando 13 della proposta di regolamento.

(9)  Si vedano le modifiche 7 e 18 dell’allegato al presente parere.

(10)  Si veda la modifica 19 dell’allegato al presente parere.

(11)  Si veda la modifica 23 dell’allegato al seguente parere.

(12)  Si veda l’articolo 5, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(13)  Si veda l’allegato A6 della valutazione d’impatto (parte 3 di 3), pag. 58. Tra le poche banche che hanno presentato dati quantitativi nella consultazione pubblica, nessuna ha segnalato di aver conseguito ricavi significativi dalla negoziazione per conto proprio.

(14)  Si veda l’articolo 6 della proposta di regolamento.

(15)  Si veda il paragrafo 3.3 di questo parere.

(16)  Si veda la valutazione d’impatto della Commissione, sezione 5.3.1.1.

(17)  Si veda l’articolo 5, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(18)  Si veda la modifica 5 nell’allegato a questo parere.

(19)  Si veda la modifica 23 nell’allegato a questo parere.

(20)  Si veda l’articolo 9 della proposta di regolamento.

(21)  Si veda l’articolo 10, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(22)  Come indicato al considerando 23 della proposta di regolamento.

(23)  Si veda l’articolo 10, paragrafo 3, ed il considerando 23 della proposta di regolamento.

(24)  Si vedano le modifiche 2 e 10-15 nell’allegato al presente parere.

(25)  Si veda l’articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, della proposta di regolamento.

(26)  Si veda la modifica 8 nell’allegato al presente parere.

(27)  Si veda la modifica 9 nell’allegato al presente parere.

(28)  Si veda la modifica 12 nell’allegato a presente parere.

(29)  Si vedano le modifiche 14 e 15 nell’allegato al presente parere.

(30)  Si veda la modifica 6 nell’allegato al presente parere.

(31)  Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

(32)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(33)  Come suggerito dal considerando 8 della proposta di regolamento.

(34)  Si vedano le modifiche 1 e 17 dell’allegato al presente parere.

(35)  Si vedano, per esempio, il considerando 7 e l’articolo 1 della proposta di regolamento.

(36)  Articolo 19 della proposta di regolamento.

(37)  Parere CON/2013/76, paragrafo 2.5. Tutti i pareri sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(38)  Articolo 1, lettera g), della proposta di regolamento.

(39)  Si vedano in particolare gli articoli 17 e 18 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e l’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(40)  Si veda inoltre la valutazione d’impatto della Commissione, sezione 5.3.1.1.

(41)  Si veda la modifica 16 nell’allegato al presente parere.

(42)  La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce che talune disposizioni di un regolamento possono richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione vuoi da parte degli Stati membri, vuoi da parte dello stesso legislatore dell’Unione. Si vedano a riguardo i paragrafi 32 e 33 della Causa C-367/09 SGS Belgium e a., Racc. 2010, I-10761.

(43)  Si vedano le modifiche 4 e 21 nell’allegato al presente parere.

(44)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(45)  Si veda l’articolo 28 della proposta di regolamento.

(46)  Si veda la modifica 22 nell’allegato al presente parere.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Considerando 10

«(10)

In linea con l'obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere possibile concedere ad un ente creditizio la deroga alle disposizioni sulla separazione di talune attività di negoziazione se prima del 29 gennaio 2014 lo Stato membro ha adottato norme nazionali di rango primario (compreso il diritto derivato adottato successivamente) che vietano agli enti creditizi che raccolgono depositi da privati cittadini e da piccole e medie imprese (PMI) di negoziare investimenti per conto proprio e di possedere attività per la negoziazione. È opportuno pertanto che lo Stato membro abbia la facoltà di chiedere alla Commissione di accordare la deroga alle disposizioni sulla separazione di talune attività di negoziazione all'ente creditizio soggetto alle norme nazionali compatibili con tali disposizioni. Gli Stati membri che si sono già dotati di norme di rango primario i cui effetti sono equivalenti a quelli del presente regolamento e con esso compatibili potrebbero così evitare di dover allineare norme già efficaci. Per non compromettere l'obiettivo o il funzionamento del mercato interno, le norme nazionali e le relative disposizioni di applicazione, di esecuzione e di vigilanza devono poter garantire che gli enti creditizi che raccolgono depositi di privati cittadini e PMI rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti alle disposizioni del presente regolamento e con esse compatibili. Spetterebbe all'autorità competente preposta alla vigilanza dell'ente creditizio soggetto alle norme nazionali in questione fornire un parere da accludere alla richiesta di deroga.»

«(10)

In linea con l'obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere possibile concedere ad un ente creditizio la deroga alle disposizioni sulla separazione di talune attività di negoziazione se prima del 29 gennaio 2014 lo Stato membro ha adottato norme nazionali di rango primario (compreso il diritto derivato adottato successivamente) che vietano agli enti creditizi che raccolgono depositi da privati cittadini e da piccole e medie imprese (PMI) di negoziare investimenti per conto proprio e di possedere attività per la negoziazione. È opportuno pertanto che lo Stato membro abbia la facoltà di chiedere alla Commissione di accordare la deroga alle disposizioni sulla separazione di talune attività di negoziazione all'ente creditizio soggetto alle norme nazionali compatibili con tali disposizioni. Gli Stati membri che si sono già dotati di norme di rango primario i cui effetti sono equivalenti a quelli del presente regolamento e con esso compatibili potrebbero così evitare di dover allineare norme già efficaci. Per non compromettere l'obiettivo o il funzionamento del mercato interno, le norme nazionali e le relative disposizioni di applicazione, di esecuzione e di vigilanza devono poter garantire che gli enti creditizi che raccolgono depositi di privati cittadini e PMI rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti alle disposizioni del presente regolamento e con esse compatibili. Spetterebbe all'autorità competente preposta alla vigilanza dell'ente creditizio soggetto alle norme nazionali in questione fornire un parere da accludere alla richiesta di deroga.»

Nota esplicativa

Tale deroga è incompatibile con l'obiettivo di creare parità di condizioni. Inoltre una simile disposizione potrebbe rappresentare un precedente per future clausole di deroga in altri ambiti legislativi, compromettendo in generale l'integrazione del mercato unico.

Modifica 2

Considerando 23

«(23)

Se, in sede di valutazione delle attività di negoziazione, l'autorità competente conclude che esse superano determinati parametri in termini di dimensioni relative, leva finanziaria, complessità, redditività, rischio di mercato associato, nonché interconnessione, essa dovrebbe imporne la separazione dall'ente creditizio di base a meno che esso possa dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che tali attività non costituiscono una minaccia per la sua stabilità finanziaria o per il sistema finanziario dell'Unione nel suo complesso, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento.»

«(23)

Se, in sede di valutazione delle attività di negoziazione, l'autorità competente conclude che esse superano determinati parametri in termini di dimensioni relative, leva finanziaria, complessità, redditività, rischio di mercato associato, nonché interconnessione, e ritiene inoltre che sussista una minaccia alla stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o al sistema finanziario dell'Unione in parte o nel suo complesso, tenuto conto degli obiettivi di questo regolamento, essa dovrebbe imporne la separazione dall'ente creditizio di base a meno che esso possa dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che tali attività non costituiscono una minaccia per la sua stabilità finanziaria o per il sistema finanziario dell'Unione nel suo complesso, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento.»

Nota esplicativa

La formulazione proposta è volta a garantire coerenza tra il considerando 23 e l'articolo 10, il quale attribuisce discrezionalità all'autorità competente al momento di riesaminare le attività di negoziazione e decidere se dare inizio ad una procedura di separazione.

Modifica 3

Considerando 29

«Indipendentemente dalla separazione, l'ente creditizio di base dovrebbe avere la facoltà di gestire il proprio rischio. Alcune attività di negoziazione dovrebbero pertanto essere autorizzate nella misura in cui siano mirate alla gestione prudente del capitale, della liquidità e dei finanziamenti (funding) dell'ente creditizio di base e non sollevino preoccupazioni per la sua stabilità finanziaria. Nella stessa ottica, gli enti creditizi di base dovrebbero essere in grado di fornire ai loro clienti alcuni servizi di gestione del rischio indispensabili. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire senza esporre l'ente creditizio di base a inutili rischi e senza mettere a repentaglio la sua stabilità finanziaria. Le attività di copertura ammissibili ai fini della gestione prudente del proprio rischio e della prestazione di servizi di gestione del rischio ai clienti possono, ma non necessariamente devono, essere contabilizzate secondo le norme sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura degli International Financial Reporting Standard.»

«Indipendentemente dalla separazione, l'ente creditizio di base dovrebbe avere la facoltà di gestire il proprio rischio. Alcune attività di negoziazione dovrebbero pertanto essere autorizzate nella misura in cui siano mirate alla gestione prudente del capitale, della liquidità e dei finanziamenti (funding) dell'ente creditizio di base e non sollevino preoccupazioni per la sua stabilità finanziaria. Nella stessa ottica, gli enti creditizi di base dovrebbero essere in grado di fornire ai loro clienti alcuni servizi di gestione del rischio indispensabili. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire senza esporre l'ente creditizio di base a inutili rischi e senza mettere a repentaglio la sua stabilità finanziaria. Le attività di copertura ammissibili ai fini della gestione prudente del proprio rischio e della prestazione di servizi di gestione del rischio ai clienti possono, ma non necessariamente devono, essere contabilizzate secondo le norme sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura degli International Financial Reporting Standard.

Indipendentemente da una decisione sulla separazione, l'autorità competente ha il potere conferitole dall'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2013/36/UE, di imporre un requisito in materia di fondi propri quando il volume dei rischi e delle attività di negoziazione ecceda determinati livelli così da disincentivare l'ente dall'assumere rischi inutili per la sua stabilità finanziaria o quella dell'Unione in parte o nel suo complesso.»

Nota esplicativa

Al fine di garantire che i rischi provocati alla stabilità finanziaria dalle attività di negoziazione siano contenuti, l'autorità competente dovrebbe avere il potere di imporre un requisito patrimoniale aggiuntivo quando il volume di rischi ed attività ecceda determinati livelli. Tale requisito aiuterà a dissuadere le banche dall'intraprendere attività di negoziazione eccessive.

Modifica 4

Considerando 37 bis (nuovo)

Nessun testo

«(37 bis)

Al fine esclusivo di assolvere ai propri compiti, incluse le funzioni definite nel presente regolamento, la BCE detiene i poteri sanzionatori di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.»

Nota esplicativa

Deve chiarirsi che, a seguito dell'attuazione dell'articolo 28 della proposta di regolamento da parte degli Stati membri, la BCE avrà, al fine di assolvere ai propri compiti, i poteri sanzionatori di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Si veda altresì il paragrafo 6 del parere.

Modifica 5

Articolo 5

Definizioni

«4.   “negoziazione per conto proprio”: impiego di capitali propri o presi a prestito per assumere posizioni in qualsiasi tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire o cedere qualsiasi strumento finanziario o merce all'unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio e senza alcuna connessione con l'attività effettiva o prevista per conto del cliente, o la copertura del rischio dell'entità dovuto all'attività effettiva o prevista per conto del cliente, tramite l'utilizzo di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente all'assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso mediante piattaforme di negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web;»

«4.   “negoziazione per conto proprio”: impiego di capitali propri o presi a prestito per assumere posizioni, in reazione a variazioni presenti o attese nelle valutazioni di mercato e con l'intento di sfruttarle, in qualsiasi tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire o cedere qualsiasi strumento finanziario o merce all'unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio e senza alcuna connessione con l'attività effettiva o prevista per conto del cliente, o la copertura del rischio dell'entità dovuto all'attività effettiva o prevista per conto del cliente, tramite l'utilizzo di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente all'assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso mediante piattaforme di negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web. Questa definizione include ogni operazione compiuta con l'intento di ricavare profitto, indipendentemente dal fatto che tale profitto si realizzi nel breve o nel lungo termine, o non si realizzi affatto;»

Nota esplicativa

La negoziazione per conto proprio è intrapresa – contrariamente ad altre attività di negoziazione come per esempio attività di supporto agli scambi – allo scopo di ricavare profitto sulla base di variazioni presenti o attese nelle valutazioni di mercato alle quali e sulle quali i trader reagiscono e speculano. La modifica proposta consentirà l'esclusione dalla definizione degli investimenti non-speculativi a lungo termine in capitale sociale (incluse partecipazioni in altre istituzioni finanziarie, come banche e compagnie di assicurazione).

Modifica 6

Articolo 5

Definizioni

«12.   “attività di supporto agli scambi (market making)”: impegno di un ente finanziario a provvedere alla liquidità del mercato su base regolare e continuativa, comunicando quotazioni di acquisto e di vendita con riferimento ad un determinato strumento finanziario o, nell'ambito della sua attività abituale, eseguendo gli ordini avviati da clienti o in seguito a richieste di negoziazione di clienti, ma in entrambi i casi senza essere esposto ad un rischio di mercato rilevante;»

«12.   “attività di supporto agli scambi (market making)”: impegno di un ente finanziario a provvedere alla liquidità del mercato su base regolare e continuativa, comunicando quotazioni di acquisto e di vendita con riferimento ad un determinato strumento finanziario o, nell'ambito della sua attività abituale, eseguendo gli ordini avviati da clienti o in seguito a richieste di negoziazione di clienti, o in ragionevole anticipazione di potenziali attività per conto del cliente, e coprendo posizioni derivanti dall'esecuzione di tali compiti ma in entrambi i casi senza essere esposto ad un rischio di mercato rilevante

La BCE ritiene che, contrariamente alla negoziazione per conto proprio, le attività di supporto agli scambi siano attività orientate al cliente e dunque collegate alle attività ordinarie della banca. Le attività di supporto agli scambi sono inoltre a volte condotte in previsione di attività per conto del cliente. Pertanto, si suggerisce di includere la dicitura «in ragionevole anticipazione di potenziali attività per conto del cliente» nella definizione di attività di supporto agli scambi. Questo fornisce anche un certo grado di simmetria relativamente alla definizione di negoziazione per conto proprio proposta.

Inoltre, a differenza dei broker, il market maker assorbe in qualunque momento gli squilibri tra domanda e offerta grazie alle proprie disponibilità, mettendo conseguentemente a rischio il proprio capitale. Deve dunque essere possibile per quest'ultimo coprire le posizioni derivate dall'esecuzione dei suoi compiti di market maker. Non essendo il concetto di rischio di mercato «rilevante» definito, e al fine di allinearsi il più possibile alle definizioni utilizzate da regolamenti correlati dell'Unione, si suggerisce che il concetto «coprendo posizioni derivanti dall'esecuzione di tali compiti» sia utilizzato in linea con il Regolamento (UE) n. 236/2012.

Modifica 7

Articolo 5

Definizioni

Nessun testo

«23.   “concentrazione” da intendersi come concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004;»

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo 1.2 del presente parere.

Modifica 8

Articolo 9(2)

Obbligo di esame delle attività

«2.   Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente utilizza i seguenti parametri:

a)

l'entità relativa delle attività per la negoziazione ovvero il rapporto tra tali attività e le attività totali;

b)

l'effetto leva delle attività per la negoziazione ovvero il rapporto tra tali attività e il capitale primario di classe 1;

c)

l'importanza relativa del rischio di controparte, misurata dividendo il valore equo dei derivati per il totale delle attività per la negoziazione;

d)

la complessità relativa dei derivati per la negoziazione, misurata dividendo le attività derivate per la negoziazione di livello 2 e di livello 3 per i derivati per la negoziazione e le attività per la negoziazione;

e)

la consistenza relativa delle entrate dell'attività di negoziazione, misurata dividendo tali entrate per le entrate nette totali;

f)

l'importanza relativa del rischio di mercato, misurata calcolando la differenza tra attività e passività per la negoziazione in valore assoluto e dividendola per la media semplice tra attività e passività per la negoziazione;

g)

l'interconnessione, misurata con la metodologia di cui all'articolo 131, paragrafo 18, della Direttiva 2013/36/UE;

h)

il rischio di credito e di liquidità derivanti dagli impegni e dalle garanzie fornite dall'ente creditizio di base.»

«2.   Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente utilizza i seguenti parametri:

a)

l'entità relativa delle attività per la negoziazione ovvero il rapporto tra tali attività e le attività totali;

b)

l'effetto leva delle attività per la negoziazione ovvero il rapporto tra tali attività e il capitale primario di classe 1;

c)

l'importanza relativa del rischio di controparte, misurata dividendo il valore equo dei derivati per il totale delle attività per la negoziazione;

d)

la complessità relativa dei derivati per la negoziazione, misurata dividendo le attività derivate per la negoziazione di livello 2 e di livello 3 per i derivati per la negoziazione e le attività per la negoziazione;

e)

la consistenza relativa delle entrate dell'attività di negoziazione, misurata dividendo tali entrate per le entrate nette totali;

f)

l'importanza relativa del rischio di mercato, misurata calcolando la differenza tra attività e passività per la negoziazione in valore assoluto e dividendola per la media semplice tra attività e passività per la negoziazione;

g)

l'interconnessione, misurata con la metodologia di cui all'articolo 131, paragrafo 18, della Direttiva 2013/36/UE;

h)

il rischio di credito e di liquidità derivanti dagli impegni e dalle garanzie fornite dall'ente creditizio di base;

i)

una profilazione delle attività di negoziazione, inclusi metodi per valutare la necessità di inventari che possano far fronte alla domanda prevista da parte dei clienti;

j)

un quadro di conformità per l'attuazione del presente regolamento;

k)

dei sistemi di indennizzo per i trader;

l)

dati quantitativi supplementari come inventory turnover, variazioni del value-at-risk, day 1 profit/loss, limiti imposti sui desk di negoziazione e diversificazione geografica delle attività di negoziazione.»

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo 3.2 del presente parere.

Modifica 9

Articolo 9(2 bis) (nuovo)

Obbligo di esame delle attività

Nessun testo

«2 bis.   L'autorità competente può richiedere tutte le informazioni quantitative e qualitative che ritiene rilevanti per la valutazione delle attività di negoziazione di cui al paragrafo 1.»

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo 3.2 del presente parere.

Modifica 10

Articolo 10(1)

Potere dell'autorità competente di imporre ad un ente creditizio di base di non svolgere determinate attività

«1.   Qualora l'autorità competente concluda che, sulla base della valutazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, i limiti e le condizioni relativi ai parametri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a h), e specificati nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 sono rispettati e perciò ritenga che vi sia una minaccia per la stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell'Unione nel suo complesso, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, entro e non oltre due mesi dalla conclusione di detta valutazione essa avvia la procedura che conduce a una decisione di cui al paragrafo 3, secondo comma.»

«1.   Qualora l'autorità competente concluda che, sulla base della valutazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, i limiti e le condizioni relativi ai parametri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a h), e specificati nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 sono rispettati e perciò ritenga che vi sia una minaccia per la stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell'Unione in parte o nel suo complesso nel suo complesso, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, entro e non oltre due mesi dalla conclusione di detta valutazione essa avvia la procedura che conduce a una decisione di cui al paragrafo 3, secondo comma.»

Nota esplicativa

La proposta modifica di natura tecnica è volta ad eliminare ambiguità residue derivanti dall'uso del termine «perciò», dato che le autorità competenti devono in ogni caso valutare la minaccia posta alla stabilità finanziaria anche quando le soglie dei parametri siano rispettate. Inoltre, anche quanto addotto dagli indicatori supplementari deve informare la decisione dell'autorità competente. Si veda il paragrafo 3.2 del presente parere.

Modifica 11

Articolo 10(2)

Potere dell'autorità competente di imporre ad un ente creditizio di base di non svolgere determinate attività

«2.   Quando i limiti e le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti, l'autorità competente può comunque dare inizio alla procedura che conduce a una decisione di cui al paragrafo 3, terzo comma, se conclude, sulla base della valutazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che attività di negoziazione, ad eccezione delle negoziazioni di derivati diversi da quelli consentiti a norma degli articoli 11 e 12, svolte dall'ente creditizio di base rappresentano una minaccia per la sua stabilità finanziaria o per il sistema finanziario dell'Unione nel suo complesso, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1.»

«2.   Quando i limiti e le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti, l'autorità competente può comunque dare inizio alla procedura che conduce a una decisione di cui al paragrafo 3, terzo comma, se conclude, sulla base della valutazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che attività di negoziazione, ad eccezione delle negoziazioni di derivati diversi da quelli consentiti a norma degli articoli 11 e 12, svolte dall'ente creditizio di base rappresentano una minaccia per la sua stabilità finanziaria o per il sistema finanziario dell'Unione in parte o nel suo complesso nel suo complesso, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1.»

Nota esplicativa

Si propone che il giudizio dell'autorità competente sia basato sulla sussistenza di una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione in parte o nel suo complesso.

Modifica 12

Articolo 10(3)

Potere dell'autorità competente di imporre ad un ente creditizio di base di non svolgere determinate attività

«3.   L'autorità competente comunica le sue conclusioni di cui al paragrafo 1 o 2 all'ente creditizio di base e gli fornisce l'opportunità di presentare osservazioni scritte entro due mesi dalla data della comunicazione.

A meno che l'ente creditizio di base dimostri, entro il termine di cui al primo comma e con soddisfazione dell'autorità competente, che le ragioni che hanno portato alle conclusioni non sono giustificate, l'autorità competente adotta nei suoi confronti una decisione e gli impone di non svolgere le attività di negoziazione specificate in tali conclusioni. L'autorità competente indica i motivi della sua decisione e li rende pubblici.

Ai fini del paragrafo 1, anche quando l'autorità competente decide di consentire all'ente creditizio di base di svolgere tali attività di negoziazione indica i motivi di tale decisione e li rende pubblici.

Ai fini del paragrafo 2, quando l'autorità competente decide di consentire all'ente creditizio di base di svolgere attività di negoziazione, adotta a tale fine una decisione nei suoi confronti.

Prima di adottare qualsiasi decisione di cui al presente paragrafo, l'autorità competente consulta l'ABE sui motivi alla base della decisione prevista e sul potenziale impatto di tale decisione sulla stabilità finanziaria dell'Unione e sul funzionamento del mercato interno. L'autorità competente informa inoltre l'ABE della sua decisione finale.

L'autorità competente adotta la decisione finale entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni scritte di cui al primo comma.»

«3.   L'autorità competente comunica le sue conclusioni di cui al paragrafo 1 o 2 all'ente creditizio di base e gli fornisce l'opportunità di presentare osservazioni scritte entro due mesi dalla data della comunicazione.

A meno che l'ente creditizio di base dimostri, entro il termine di cui al primo comma e con soddisfazione dell'autorità competente, che le relative attività di negoziazione non pongono una minaccia alla stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o al sistema finanziario dell'Unione in parte o nel suo complesso le ragioni che hanno portato alle conclusioni non sono giustificate, l'autorità competente adotta nei suoi confronti una decisione e gli impone di non svolgere le attività di negoziazione specificate in tali conclusioni. L'autorità competente indica i motivi della sua decisione e li rende pubblici.

Ai fini del paragrafo 1, anche quando l'autorità competente decide di consentire all'ente creditizio di base di svolgere tali attività di negoziazione indica i motivi di tale decisione e li rende pubblici.

Ai fini del paragrafo 2, quando l'autorità competente decide di consentire all'ente creditizio di base di svolgere attività di negoziazione, adotta a tale fine una decisione nei suoi confronti.

L'autorità competente può nello specifico autorizzare l'ente creditizio di base a svolgere attività di supporto agli scambi le quali non pongano una minaccia alla stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell'Unione in parte o nel suo complesso.

Prima di adottare qualsiasi decisione di cui al presente paragrafo, l'autorità competente consulta l'ABE sui motivi alla base della decisione prevista e sul potenziale impatto di tale decisione sulla stabilità finanziaria dell'Unione e sul funzionamento del mercato interno. L'autorità competente informa inoltre l'ABE della sua decisione finale.

L'autorità competente adotta la decisione finale entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni scritte di cui al primo comma.»

Per motivi di coerenza e di certezza del diritto, si suggerisce che la formulazione della disposizione rifletta quella del considerando 23 della proposta di regolamento.

Le attività di supporto agli scambi che continuano ad essere svolte da parte dell'ente creditizio di base dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi della proposta di regolamento. In particolare, tali attività non dovrebbero portare alla creazione di una banca troppo grande per fallire o troppo interconnessa per fallire e non dovrebbero includere attività di negoziazione per conto proprio, sotto forma di attività di supporto agli scambi, che possano in ultima istanza minacciare la stabilità finanziaria. Per questo motivo, sarebbe utile chiarire che l'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio di base a svolgere quelle attività di supporto agli scambi le quali non pongano una minaccia alla stabilità finanziaria dell'ente o al sistema finanziario dell'Unione in parte o nel suo complesso (si veda il paragrafo 3.3 del presente parere).

Modifica 13

Articolo 10(5)

Potere dell'autorità competente di imporre ad un ente creditizio di base di non svolgere determinate attività

«Entro il [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 6 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 per:

[…]

b)

specificare quale tipo di cartolarizzazione non è considerato una minaccia per la stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell'Unione nel suo insieme con riferimento a ciascuno dei seguenti aspetti:

[…]»

«Entro il [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 6 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 per:

[…]

b)

specificare quale tipo di cartolarizzazione non è considerato una minaccia per la stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell'Unione in parte o nel suo complesso nel suo insieme con riferimento a ciascuno dei seguenti aspetti:

[…]»

Nota esplicativa

Si propone che gli atti delegati della Commissione siano fondati sulla considerazione che non sussiste una minaccia alla stabilità finanziaria dell'Unione in parte o nel suo complesso.

Modifica 14

Articolo 11

Gestione prudente del proprio rischio

«1.   L'ente creditizio di base che è stato oggetto di una decisione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può svolgere attività di negoziazione nella misura in cui l'unica finalità perseguita è la gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding).

Nel quadro della gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding), per coprire il rischio globale del suo bilancio l'ente creditizio di base può utilizzare solo derivati su tassi di interesse, su cambi e su crediti ammissibili alla compensazione tramite controparte centrale. L'ente creditizio di base dimostra all'autorità di vigilanza competente che l'attività di copertura è finalizzata a ridurre, e riduce o attenua significativamente, in modo documentabile, rischi specifici e identificabili di posizioni individuali o aggregate dell'ente.

[…]»

«1.   Ferma restando la decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, l'ente creditizio di base che è stato oggetto di una decisione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può svolgere anche attività di negoziazione nella misura in cui l'unica finalità perseguita è la gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding).

Nel quadro della gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding), per coprire il rischio globale del suo bilancio l'ente creditizio di base può utilizzare solo derivati su tassi di interesse, su cambi e su crediti ammissibili alla compensazione tramite controparte centrale. L'ente creditizio di base dimostra all'autorità di vigilanza competente che l'attività di copertura è finalizzata a ridurre, e riduce o attenua significativamente, in modo documentabile, rischi specifici e identificabili di posizioni individuali o aggregate dell'ente.

[…]»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a chiarire che la decisione sulla separazione definisce tutte le attività che l'ente creditizio di base può continuare a svolgere.

Modifica 15

Articolo 12

Fornitura di servizi di gestione del rischio ai clienti

«1.   L'ente creditizio di base che sia stato oggetto di una decisione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può vendere derivati su tassi di interesse, su cambi, su crediti, su quote di emissione e su merci ammissibili alla compensazione tramite controparte centrale e quote di emissione a suoi clienti non finanziari, a soggetti finanziari di cui all'articolo 5, punto 19, secondo e terzo trattino, a imprese di assicurazione e ad enti pensionistici aziendali o professionali quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'unico scopo della vendita è la copertura del rischio di tasso di interesse, del rischio di cambio, del rischio di credito, del rischio sulle posizioni in merci o del rischio inerente alle quote di emissione;

b)

i requisiti di fondi propri dell'ente creditizio di base a fronte del rischio di posizione inerente ai derivati e alle quote di emissione non superano una percentuale del suo requisito patrimoniale a fronte del rischio complessivo da specificare in un atto delegato della Commissione conformemente al paragrafo 2.

Quando il requisito di cui alla lettera b) non è rispettato, i derivati e le quote di emissione non possono né essere venduti dall'ente creditizio di base né essere registrati sul suo stato patrimoniale.

[…]»

«1.   Ferma restando la decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, L' l'ente creditizio di base che sia stato oggetto di una decisione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può anche vendere derivati su tassi di interesse, su cambi, su crediti, su quote di emissione e su merci ammissibili alla compensazione tramite controparte centrale e quote di emissione a suoi clienti non finanziari, a soggetti finanziari di cui all'articolo 5, punto 19, secondo e terzo trattino, a imprese di assicurazione e ad enti pensionistici aziendali o professionali quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'unico scopo della vendita è la copertura del rischio di tasso di interesse, del rischio di cambio, del rischio di credito, del rischio sulle posizioni in merci o del rischio inerente alle quote di emissione;

b)

i requisiti di fondi propri dell'ente creditizio di base a fronte del rischio di posizione inerente ai derivati e alle quote di emissione non superano una percentuale del suo requisito patrimoniale a fronte del rischio complessivo da specificare in un atto delegato della Commissione conformemente al paragrafo 2.

Quando il requisito di cui alla lettera b) non è rispettato, i derivati e le quote di emissione non possono né essere venduti dall'ente creditizio di base né essere registrati sul suo stato patrimoniale.

[…]»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a chiarire che la decisione sulla separazione definisce tutte le attività che l'ente creditizio di base può continuare a svolgere.

Modifica 16

Articolo 19

Cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi

«2.   Quando effettua la valutazione di cui all'articolo 9 e quando impone all'ente creditizio di base di non svolgere determinate attività in conformità all'articolo 10, l'autorità competente tiene conto di eventuali valutazioni della possibilità di risoluzione delle crisi in corso o preesistenti ad opera della pertinente autorità di risoluzione delle crisi a norma degli articoli 13 e 13 bis della direttiva [BRRD].

3.   L'autorità competente coopera con la pertinente autorità di risoluzione delle crisi e scambia con essa le informazioni rilevanti ritenute necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

4.   L'autorità competente garantisce la coerenza delle misure imposte a norma del presente capo con le misure imposte a norma dell'articolo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [SRM], degli articoli 13, 13 bis, 14 e 15 della direttiva [BRRD] e dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.»

«2.   Quando effettua la valutazione di cui all'articolo 9 e quando impone all'ente creditizio di base di non svolgere determinate attività in conformità all'articolo 10, l'autorità competente tiene conto di eventuali valutazioni della possibilità di risoluzione delle crisi in corso o preesistenti ad opera della pertinente autorità di risoluzione delle crisi a norma degli articoli 13 e 13 bis della direttiva [BRRD].

La conclusione, da parte dell'autorità di risoluzione delle crisi, circa l'inesistenza di impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione non deve di per sé stessa essere considerata indicazione sufficiente che le conclusioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, non siano giustificate.

3.   L'autorità competente coopera con la pertinente autorità di risoluzione delle crisi e scambia con essa le informazioni rilevanti ritenute necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, inclusa la lista degli enti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

4.   L'autorità competente garantisce la coerenza compatibilità delle misure imposte a norma del presente capo con le misure imposte a norma dell'articolo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [SRM], degli articoli 13, 13 bis, 14 e 15 della direttiva [BRRD] e dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.»

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo 5 del presente parere. La cooperazione tra autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi dovrebbe garantire che queste ultime siano a conoscenza della lista di enti che potrebbero essere soggetti alla separazione a norma della proposta di regolamento.

Modifica 17

Articolo 21

Deroga agli obblighi di cui al capo III

«1.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga agli obblighi del presente capo agli enti creditizi che raccolgono depositi di privati cittadini e PMI che sono soggetti a norme nazionali adottate prima del 29 gennaio 2014 conformi ai requisiti seguenti:

a)

hanno lo scopo di prevenire lo stress finanziario o il fallimento e il rischio sistemico di cui all'articolo 1;

b)

impediscono agli enti creditizi che raccolgono depositi ammissibili di privati cittadini e PMI di svolgere l'attività regolamentata di investimento per conto proprio e possedere attività per la negoziazione; tuttavia, esse possono prevedere limitate eccezioni per consentire all'ente creditizio che raccoglie depositi di privati cittadini e PMI di realizzare attività di attenuazione del rischio ai fini della gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding) e di fornire servizi limitati di gestione del rischio ai clienti;

c)

se l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI appartiene ad un gruppo, garantiscono che esso sia giuridicamente separato dalle entità del gruppo che svolgono l'attività regolamentata di investimento per conto proprio o possiedono attività per la negoziazione, specificando quanto segue:

i)

l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI è in grado di prendere decisioni indipendentemente dalle altre entità del gruppo;

ii)

l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI ha un organo di amministrazione indipendente dalle altre entità del gruppo e dall'ente creditizio stesso;

iii)

l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI è soggetto a requisiti patrimoniali e di liquidità a proprio titolo;

iv)

l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI non può concludere contratti o operazioni con altre entità del gruppo a condizioni dissimili da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 7.

2.   Lo Stato membro che desidera ottenere una deroga per un ente creditizio soggetto alle norme nazionali in questione invia alla Commissione una richiesta di deroga, corredata di un parere positivo emesso dall'autorità competente per la vigilanza dell'ente creditizio oggetto della richiesta. Tale richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle norme nazionali e specifica gli enti creditizi per i quali è chiesta la deroga. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della richiesta, specificando di quali informazioni supplementari necessiti.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la richiesta di deroga, comunica entro un mese allo Stato membro richiedente che è soddisfatta delle informazioni.

Entro cinque mesi dalla comunicazione di cui al secondo comma la Commissione adotta una decisione di esecuzione, dopo aver consultato l'ABE sui motivi alla base della decisione prevista e sull'impatto potenziale di tale decisione sulla stabilità finanziaria dell'Unione e sul funzionamento del mercato interno, con la quale dichiara le norme nazionali non incompatibili con il presente capo e concede una deroga agli enti creditizi specificati nella richiesta di cui al paragrafo 1. Ove intenda dichiarare le norme nazionali incompatibili e non concedere la deroga, la Commissione illustra le proprie obiezioni in dettaglio e fornisce allo Stato membro richiedente la possibilità di presentare osservazioni scritte entro un mese dalla data di comunicazione delle obiezioni della Commissione. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione la Commissione adotta una decisione di esecuzione con la quale concede o rifiuta la deroga.

Quando le norme nazionali sono modificate, lo Stato membro comunica le modifiche alla Commissione. La Commissione può rivedere la decisione di esecuzione di cui al terzo comma.

Quando le norme nazionali dichiarate non incompatibili con il presente capo non si applicano più a un ente creditizio cui è stata concessa una deroga ai requisiti del presente capo, la deroga a tale ente creditizio è revocata.

La Commissione comunica le sue decisioni all'ABE. L'ABE pubblica un elenco degli enti creditizi ai quali è stata concessa una deroga conformemente al presente articolo. L'elenco è tenuto costantemente aggiornato.»

«1.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga agli obblighi del presente capo agli enti creditizi che raccolgono depositi di privati cittadini e PMI che sono soggetti a norme nazionali adottate prima del 29 gennaio 2014 conformi ai requisiti seguenti:

a)

hanno lo scopo di prevenire lo stress finanziario o il fallimento e il rischio sistemico di cui all'articolo 1;

b)

impediscono agli enti creditizi che raccolgono depositi ammissibili di privati cittadini e PMI di svolgere l'attività regolamentata di investimento per conto proprio e possedere attività per la negoziazione; tuttavia, esse possono prevedere limitate eccezioni per consentire all'ente creditizio che raccoglie depositi di privati cittadini e PMI di realizzare attività di attenuazione del rischio ai fini della gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding) e di fornire servizi limitati di gestione del rischio ai clienti;

c)

se l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI appartiene ad un gruppo, garantiscono che esso sia giuridicamente separato dalle entità del gruppo che svolgono l'attività regolamentata di investimento per conto proprio o possiedono attività per la negoziazione, specificando quanto segue:

i)

l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI è in grado di prendere decisioni indipendentemente dalle altre entità del gruppo;

ii)

l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI ha un organo di amministrazione indipendente dalle altre entità del gruppo e dall'ente creditizio stesso;

iii)

l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI è soggetto a requisiti patrimoniali e di liquidità a proprio titolo;

iv)

l'ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI non può concludere contratti o operazioni con altre entità del gruppo a condizioni dissimili da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 7.

2.   Lo Stato membro che desidera ottenere una deroga per un ente creditizio soggetto alle norme nazionali in questione invia alla Commissione una richiesta di deroga, corredata di un parere positivo emesso dall'autorità competente per la vigilanza dell'ente creditizio oggetto della richiesta. Tale richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle norme nazionali e specifica gli enti creditizi per i quali è chiesta la deroga. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della richiesta, specificando di quali informazioni supplementari necessiti.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la richiesta di deroga, comunica entro un mese allo Stato membro richiedente che è soddisfatta delle informazioni.

Entro cinque mesi dalla comunicazione di cui al secondo comma la Commissione adotta una decisione di esecuzione, dopo aver consultato l'ABE sui motivi alla base della decisione prevista e sull'impatto potenziale di tale decisione sulla stabilità finanziaria dell'Unione e sul funzionamento del mercato interno, con la quale dichiara le norme nazionali non incompatibili con il presente capo e concede una deroga agli enti creditizi specificati nella richiesta di cui al paragrafo 1. Ove intenda dichiarare le norme nazionali incompatibili e non concedere la deroga, la Commissione illustra le proprie obiezioni in dettaglio e fornisce allo Stato membro richiedente la possibilità di presentare osservazioni scritte entro un mese dalla data di comunicazione delle obiezioni della Commissione. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione la Commissione adotta una decisione di esecuzione con la quale concede o rifiuta la deroga.

Quando le norme nazionali sono modificate, lo Stato membro comunica le modifiche alla Commissione. La Commissione può rivedere la decisione di esecuzione di cui al terzo comma.

Quando le norme nazionali dichiarate non incompatibili con il presente capo non si applicano più a un ente creditizio cui è stata concessa una deroga ai requisiti del presente capo, la deroga a tale ente creditizio è revocata.

La Commissione comunica le sue decisioni all'ABE. L'ABE pubblica un elenco degli enti creditizi ai quali è stata concessa una deroga conformemente al presente articolo. L'elenco è tenuto costantemente aggiornato.»

Nota esplicativa

Si vedano il paragrafo 4 del presente parere e la nota esplicativa alla modifica 1.

Modifica 18

Articolo 22(3 bis) (nuovo)

Norme in materia di calcolo delle soglie

Nessun testo

«3 bis.   Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il calcolo delle soglie per enti che hanno realizzato una concentrazione nel corso dell'anno precedente è basato per i due anni antecedenti alla concentrazione sui conti combinati degli enti che si sono fusi.»

Nota esplicativa

Nel caso di una concentrazione di enti creditizi, per esempio una fusione, che creasse istantaneamente un ente creditizio unico ricompreso nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento, i dati combinati degli enti creditizi alla base della concentrazione per i due anni precedenti alla concentrazione, dovrebbero essere considerati dall'autorità competente per valutare il rispetto da parte del nuovo ente delle soglie stabilite. Si veda a tale riguardo anche la modifica 7.

Modifica 19

Articolo 22(4)

Norme in materia di calcolo delle soglie

«4.   Entro [OP: inserire la data precisa corrispondente a 12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] l'autorità competente individua gli enti creditizi e i gruppi soggetti al presente regolamento conformemente all'articolo 3 e ne dà immediata comunicazione all'ABE.

Dopo aver ricevuto la comunicazione dall'autorità competente l'ABE pubblica immediatamente l'elenco di cui al primo comma. L'elenco è tenuto costantemente aggiornato.»

«4.   Entro [OP: inserire la data precisa corrispondente a 12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] l'autorità competente individua annualmente gli enti creditizi e i gruppi soggetti al presente regolamento conformemente all'articolo 3 e ne dà immediata comunicazione all'ABE.

Dopo aver ricevuto la comunicazione dall'autorità competente l'ABE pubblica immediatamente l'elenco di cui al primo comma. L'elenco è tenuto costantemente aggiornato.»

Nota esplicativa

La modifica è volta ad assicurare che la lista di enti creditizi rientranti nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento sia aggiornata, considerando che i dati o la struttura di un ente variano nel tempo.

Modifica 20

Articolo 28(4)

Sanzioni e misure amministrative

«4.   Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni di cui al paragrafo 1:

a)

l'ingiunzione diretta alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento illegittimo e di non reiterarlo;

b)

la restituzione dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

c)

un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione;

d)

la revoca o la sospensione dell'autorizzazione;

e)

l'interdizione temporanea delle persone fisiche ritenute responsabili dall'esercizio di funzioni dirigenziali nelle entità di cui all'articolo 3;

f)

in caso di violazioni ripetute, l'interdizione permanente delle persone fisiche ritenute responsabili dall'esercizio di funzioni dirigenziali nelle entità di cui all'articolo 3;

g)

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

h)

con riguardo alle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria massima di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

i)

con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno il 10 per cento del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo.

Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo, e che esse possano imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto stabilito nel presente paragrafo.»

«4.   Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni di cui al paragrafo 1:

a)

l'ingiunzione diretta alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento illegittimo e di non reiterarlo;

b)

la restituzione dei profitti realizzati e delle perdite evitate che l'autorità competente stima siano stati realizzati o evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

c)

un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione;

d)

la revoca o la sospensione dell'autorizzazione;

e)

l'interdizione temporanea delle persone fisiche ritenute responsabili dall'esercizio di funzioni dirigenziali nelle entità di cui all'articolo 3;

f)

in caso di violazioni ripetute, l'interdizione permanente delle persone fisiche ritenute responsabili dall'esercizio di funzioni dirigenziali nelle entità di cui all'articolo 3;

g)

sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo del vantaggio derivato dalla violazione, se può essere determinato;

h)

nel caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

i)

nel caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 per cento del fatturato complessivo netto annuo della persona giuridica inclusi proventi lordi consistenti in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso e proventi per commissioni o provvigioni in linea con l'articolo 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 realizzati nel precedente esercizio.

g)

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

h)

con riguardo alle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria massima di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

i)

con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno il 10 per cento del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo.

Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo, e che esse possano imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto stabilito nel presente paragrafo.»

Nota esplicativa

La modifica è proposta al fine di allineare il livello delle sanzioni pecuniarie della proposta di regolamento a quelle contenute nella Direttiva 2013/36/UE. Si veda il paragrafo 6 del presente parere.

Modifica 21

Articolo 28(6) (nuovo)

Sanzioni e misure amministrative

Nessun testo

«6.   Nel caso di una violazione di cui al paragrafo 1, la BCE, in qualità di autorità competente, può imporre le sanzioni previste dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.»

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo 6 del presente parere.

Modifica 22

Articolo 29

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzioni

«1.   Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo in caso di persona giuridica o il reddito annuo in caso di persona fisica;

d)

l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati;

e)

il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

f)

precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;

g)

misure adottate dalla persona responsabile della violazione per evitarne la ripetizione;

h)

le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.»

«1.   Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo in caso di persona giuridica o il reddito annuo in caso di persona fisica;

d)

l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate che l'autorità competente stima siano stati realizzati o evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati;

e)

il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

f)

precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;

g)

misure adottate dalla persona responsabile della violazione per evitarne la ripetizione;

h)

le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.»

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo 6 del presente parere.

Modifica 23

Articolo 34

Riesame

«La Commissione controlla regolarmente l'effetto delle norme stabilite dal presente regolamento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e la loro incidenza sulla stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'evoluzione delle strutture di mercato nonché dello sviluppo e delle attività delle entità disciplinate dal presente regolamento, e formula proposte appropriate. Il riesame riguarda in particolare l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 3, l'applicazione e l'efficacia del divieto di cui all'articolo 6, l'ambito delle attività di cui all'articolo 8 e l'adeguatezza dei parametri di cui all'articolo 9. Entro il 1o gennaio 2020, e successivamente a cadenza regolare, la Commissione, tenuto conto del parere delle autorità competenti, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle questioni di cui sopra, se del caso corredata di una proposta legislativa.»

«La Commissione controlla regolarmente l'effetto delle norme stabilite dal presente regolamento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e la loro incidenza sulla stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'evoluzione delle strutture di mercato nonché dello sviluppo e delle attività delle entità disciplinate dal presente regolamento, e formula proposte appropriate. Il riesame riguarda in particolare l'adeguatezza e l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 3, l'applicazione e l'efficacia del divieto di cui all'articolo 6, incluse le deroghe al divieto disposte nello stesso articolo, l'ambito delle attività di cui all'articolo 8 e l'adeguatezza dei parametri di cui all'articolo 9. Entro il 1o gennaio 2020, e successivamente a cadenza regolare, la Commissione, tenuto conto del parere delle autorità competenti, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle questioni di cui sopra, se del caso corredata di una proposta legislativa.»

Nota esplicativa

Si vedano i paragrafi 1.2 e 2.3 del presente parere.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti del testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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