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Document 52014AB0003

Parere della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2014 , relativo a una proposta di regolamento sul rinvio della data di migrazione verso la SEPA (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2014

relativo a una proposta di regolamento sul rinvio della data di migrazione verso la SEPA

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Introduzione e base giuridica

Il 14 gennaio 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione verso bonifici e addebiti diretti a livello di Unione (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 3.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito, lo «Statuto del SEBC») in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che ricadono nella sua sfera di competenza, in particolare, in relazione al compito fondamentale dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2 del trattato di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Finalità e contenuto della proposta di regolamento

Il 9 gennaio 2014 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento destinato a modificare il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) con l’introduzione di un periodo transitorio aggiuntivo di sei mesi. Ai sensi della proposta di regolamento una «clausola di salvaguardia» (grandfathering) consentirebbe alle banche e ad altri fornitori di servizi di pagamento di trattare pagamenti non conformi al regolamento (UE) n. 260/2012 fino al 1o agosto 2014, per assicurare che i partecipanti al mercato che entro il febbraio 2014 non si siano uniformati al regolamento (UE) n. 260/2012 possano continuare ad effettuare pagamenti ed evitare inconvenienti per i consumatori.

1.    Osservazioni di carattere generale

1.1.

Subito dopo la pubblicazione della proposta di regolamento l’Eurosistema ha riconosciuto in una dichiarazione (3) lo sforzo intenso e proficuo per la migrazione compiuto delle parti interessate nell’area dell’euro. La dichiarazione chiariva che le informazioni più recenti provenienti dalle comunità dell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA) suggeriscono che la migrazione stia avvenendo a un ritmo elevato e crescente, indicativo del fatto che un’ampia maggioranza delle parti interessate la porterà a termine tempestivamente.

1.2.

La proposta di regolamento ha generato confusione nei mercati in merito al termine per la migrazione e sussiste, pertanto, un urgente bisogno di chiare indicazioni. Un ulteriore motivo di perplessità è costituito dall’assenza di certezza giuridica nel caso che la proposta di regolamento sia adottata solo dopo il termine attualmente in vigore, ossia il 1o febbraio 2014. Tale perplessità sarebbe parzialmente dissipata dalla proposta di applicazione retroattiva della proposta di regolamento, ossia a decorrere dal 31 gennaio 2014. L’applicazione del termine attualmente fissato per la migrazione fino all’adozione della proposta di regolamento, generando incertezza dei mercati in merito alla sua adozione, dovrebbe, se possibile, essere evitata.

1.3.

Appare, pertanto, della massima importanza riaffermare la certezza giuridica, limitare la confusione nei mercati e fornire chiare indicazioni in merito al termine. Tali obiettivi possono essere conseguiti mediante l’adozione in tempi rapidi della proposta di regolamento da parte del Consiglio e del Parlamento, senza apportare ulteriori modifiche ai suoi elementi fondamentali.

2.    Osservazioni specifiche

Tenendo presenti tali obiettivi e nella misura consentita dalla procedura legislativa accelerata, la BCE propone di effettuare modifiche miranti a: a) chiarire l’ambito della proposta di regolamento (l’introduzione di un periodo transitorio aggiuntivo in deroga) e le sue motivazioni (l’improbabilità che la migrazione verso la SEPA possa essere completata entro il 1o febbraio 2014); b) allineare la terminologia della proposta di regolamento con quella del regolamento (UE) n. 260/2012 e c) assicurare che sia chiarito l’effetto del periodo transitorio ai fini dell’irrogazione di sanzioni.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica nell’allegato specifiche formulazioni, accompagnate da note esplicative a tale effetto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(3)  Comunicato stampa del 9 gennaio 2014. Disponibile sul sito Internet della BCE: http://www.ecb.europa.eu


ALLEGATO

Proposte di formulazione

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Considerando 6

«(6)

A partire dal 1o febbraio 2014, dovendo rispettare gli obblighi giuridici, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento non potranno accettare di trattare i bonifici e gli addebiti diretti non conformi agli standard SEPA, sebbene, come già accade, essi sarebbero tecnicamente in grado di trattare tali pagamenti continuando ad usare gli schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all’esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. In assenza di una migrazione completa a bonifici SEPA e addebiti diretti SEPA, non possono essere esclusi inconvenienti che portino a ritardi nei pagamenti, di cui potrebbero risentire tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento e in particolare le PMI e i consumatori.»

«(6)

A partire dal 1o febbraio 2014, dovendo rispettare gli obblighi giuridici imposti dal Regolamento (UE) n. 260/2012, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento non potranno accettare di trattare i bonifici e gli addebiti diretti non conformi agli standard SEPA, sebbene, come già accade, essi sarebbero tecnicamente in grado di trattare tali pagamenti continuando ad usare gli schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all’esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. In assenza di una migrazione completa a bonifici SEPA e addebiti diretti SEPA, non possono essere esclusi inconvenienti che portino a ritardi nei pagamenti, di cui potrebbero risentire tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento e in particolare le PMI e i consumatori.»

Spiegazione

L’espressione «obblighi giuridici» è vaga e si potrebbe fare riferimento al Regolamento (UE) n. 260/2012.

Modifica 2

Considerando 7

«(7)

È essenziale evitare che il mancato completamento della SEPA entro il 1o febbraio 2014 crei inutili perturbazioni dei pagamenti. […] Dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo di transizione per consentire il proseguimento del trattamento parallelo dei pagamenti in formati diversi. […] Durante il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’applicare sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che trattano pagamenti non conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati.»

«(7)

È essenziale evitare che il probabile mancato completamento della SEPA entro il 1o febbraio 2014 crei inutili perturbazioni dei pagamenti. […] Dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo di transizione aggiuntivo per consentire il proseguimento del trattamento parallelo dei pagamenti in formati diversi. […] Dovrebbe essere chiarito che D durante il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero devono astenersi dall’applicare sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che trattano pagamenti non conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati.»

Spiegazione

La frase «il mancato completamento della SEPA entro il 1o febbraio 2014 crei inutili perturbazioni dei pagamenti» è in contraddizione con il considerando 5 che recita «è molto improbabile che tutti i partecipanti al mercato si saranno conformati alla SEPA entro il 1o febbraio 2014». I due considerando dovrebbero essere allineati. Inoltre l’espressione «periodo transitorio aggiuntivo» dovrebbe essere applicata in modo coerente. Infine, per ragioni di certezza giuridica, l’inapplicabilità di sanzioni in conseguenza del periodo transitorio aggiuntivo deve essere indicata come un dato di fatto.

Modifica 3

Articolo 1, paragrafo 1

«1.   Nonostante l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici SEPA e gli addebiti diretti SEPA.»

«1.   Nonostante In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati tradizionali diversi da quelli richiesti per i bonifici SEPA e gli addebiti diretti SEPA ai sensi del presente regolamento

Spiegazione

L’espressione «in deroga» è tratta dal testo attualmente in vigore del Regolamento (UE) n. 260/2012 ed è giuridicamente precisa. Le espressioni «bonifici SEPA» e «addebiti diretti SEPA» non sono definite dal Regolamento (UE) n. 260/2012. Per ragioni di certezza giuridica la portata della deroga deve essere enunciata chiaramente.

Modifica 4

Articolo 1, secondo comma

«Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all’articolo 11, solo a partire dal 2 agosto 2014.»

«Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all’articolo 11, solo a partire dal 2 agosto 2014ed esclusivamente in relazione a operazioni di pagamento disposte il 2 agosto 2014 o in data successiva.»

Spiegazione

Al fine di assicurare certezza giuridica, deve essere chiarito che non sono sanzionate operazioni processate durante il periodo transitorio aggiuntivo.

Modifica 5

Articolo 1, primo paragrafo, terzo periodo

«In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per i pagamenti nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato […].»

«In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per operazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. […].»

Spiegazione

Allineamento con la terminologia del Regolamento (UE) n. 260/2012.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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