EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0076

Parere della Banca centrale europea, del 6 novembre 2013 , su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (CON/2013/76)

OJ C 109, 11.4.2014, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 novembre 2013

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(CON/2013/76)

2014/C 109/02

Introduzione e base giuridica

Il 3 settembre 2013, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto, da parte del Consiglio dell'Unione europea, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito, la «proposta di regolamento»). Il 14 ottobre 2013, la BCE ha ricevuto, da parte del Parlamento europeo, una richiesta di parere sulla proposta di regolamento.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del Trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. In conformità al primo periodo dell’art. 17.5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene pienamente l’istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi (Single Resolution Mechanism, SRM), che contribuirà al rafforzamento dell’assetto e della stabilità dell’unione economica e monetaria. La BCE, inoltre, coglie l’opportunità per ribadire la posizione espressa nel proprio Parere del 27 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (CON/2012/96) (2), vale a dire che l’SRM costituisce un complemento necessario dell’SSM per conseguire un’unione dei mercati finanziari ben funzionante. Tale meccanismo deve quindi essere istituito entro il momento in cui la BCE assumerà in pieno le sue responsabilità in materia di vigilanza. La proposta di regolamento contiene tre elementi essenziali ai fini dell’efficacia della risoluzione delle crisi, segnatamente: un unico sistema, b) un’unica autorità, c) un unico fondo. La proposta di regolamento risponde alle conclusioni del Consiglio europeo del 13/14 dicembre 2012 e del 27/28 giugno 2013 (3), basate sulla relazione «Towards a genuine Economic and Monetary Union»  (4).

La BCE ritiene che i principi generali stabiliti nei paragrafi seguenti rivestano un’importanza chiave ai fini dell’efficacia dell’SRM e apprezza che essi siano ampiamente rispecchiati nella proposta di regolamento.

1.1   È opportuno che l’ambito di applicazione dell’SRM comprenda tutti gli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti all’MVU.

1.2   Al centro dell’SRM dovrebbe essere collocata un’autorità unica di risoluzione delle crisi (single resolution authority, SRA) forte e indipendente, dotata dell’autorità decisionale necessaria ad intraprendere azioni di risoluzione delle crisi nell’interesse della stabilità all’interno dell’area dell’euro e dell’Unione nel suo complesso. L’SRM è un complemento necessario dell’MVU (5), in quanto è necessario allineare i livelli della responsabilità e del potere decisionale in materia di risoluzione delle crisi e vigilanza. A tale riguardo, la BCE condivide l’opinione della Commissione secondo cui un meccanismo unico è più opportuno per garantire azioni di risoluzione delle crisi ottimali, compresa un’adeguata ripartizione degli oneri, rispetto a una rete di autorità nazionali di risoluzione delle crisi. Il coordinamento tra i sistemi nazionali di risoluzione delle crisi si è rivelato insufficiente ad assicurare l’adozione di decisioni di risoluzione delle crisi nella maniera più tempestiva ed efficiente dal punto di vista dei costi, particolarmente in un contesto transfrontaliero.

1.3   Il processo decisionale dovrebbe consentire, ove necessario, l’adozione di decisioni tempestive ed efficienti, in un breve lasso di tempo, vale a dire entro pochi giorni o, se necessario, poche ore. Esso dovrebbe fondarsi su un’adeguata pianificazione della risoluzione della crisi.

1.4   È opportuno che l’SRA disponga di adeguati poteri, strumenti e risorse finanziarie, al fine di risolvere le crisi degli enti, come previsto dalla futura direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

1.5   La SRA dovrebbe avere accesso a finanziamenti per la risoluzione delle crisi attraverso un Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, finanziato da tutte le banche alle quali si applica l’SRM, mediante contributi ex ante parametrati al rischio, affiancati, ove necessario, da contributi ex post. Inoltre, dovrebbe essere disponibile un sostegno pubblico provvisorio e fiscalmente neutro, che potrebbe essere fornito sotto forma di una linea di credito a favore del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

1.6   Il regime dell’SRM dovrebbe prevedere uno stretto coordinamento tra la funzione di risoluzione delle crisi dell’SRM e la funzione di vigilanza dell’MVU, in aderenza e in osservanza delle rispettive responsabilità istituzionali.

Sia l’MVU, sia l’SRM sono elementi essenziali del quadro finanziario integrato dell’unione bancaria, che contribuirà a spezzare il legame tra banche e Stati sovrani negli Stati membri interessati e invertire l’attuale processo di frammentazione del mercato finanziario.

La BCE sostiene con decisione la tempistica prevista per l’SRM. Secondo tale tempistica, l’SRM entrerebbe in vigore a metà del 2014 e diverrebbe pienamente operativo a partire dal 1o gennaio 2015. Tale tempistica tiene conto del fatto che l’SRM costituisce un elemento chiave dell’unione bancaria.

2.   Osservazioni specifiche

2.1   Base giuridica

La Commissione suggerisce che la proposta di regolamento si fondi sull’articolo 114 del Trattato, che consente l’adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali, ai fini dell’instaurazione e al funzionamento del mercato interno. La BCE è consapevole delle valutazioni in corso presso altre istituzioni dell’Unione, in ordine alla base giuridica proposta e prende atto delle modifiche alla proposta di regolamento che sono state suggerite al fine di garantire che l’articolo 114 possa rappresentare la base giuridica per conseguire l’obiettivo perseguito dalla proposta di regolamento, vale a dire preservare l’integrità e migliorare il funzionamento del mercato interno mediante l’applicazione uniforme di un'unica serie di regole in materia di risoluzione delle crisi da parte di un’autorità dell’Unione e l’accesso al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

2.2   Governance e responsabilità del Comitato unico di risoluzione delle crisi

La BCE accoglie con favore il regime di governance proposto, in particolare il fatto che nessuna parte, nello specifico le autorità nazionali di risoluzione delle crisi, godrà di un potere di veto nell’ambito del processo decisionale del Comitato unico di risoluzione delle crisi (di seguito, il «Comitato di risoluzione delle crisi»). Mentre il potere decisionale definitivo in ordine all’effettiva risoluzione della crisi di un ente creditizio spetta alla Commissione, il Comitato di risoluzione delle crisi godrà di ampi e autonomi poteri decisionali nella preparazione di piani (6) e programmi (7) di risoluzione delle crisi e nel richiederne l’attuazione.

È estremamente importante che la capacità decisionale dell’SRM e le modalità di votazione assicurino un processo decisionale efficiente e tempestivo, particolarmente in periodi di crisi. É opportuno che le responsabilità delle autorità coinvolte nel processo di risoluzione delle crisi siano definite in modo più preciso, al fine di evitare qualsiasi duplicazione o sovrapposizione di poteri. Con riguardo ai poteri del Comitato di risoluzione delle crisi, una più completa descrizione di come tali poteri saranno esercitati migliorerebbe la conformità con la dottrina Meroni  (8), nella misura necessaria, assicurando nel contempo, una flessibilità sufficiente ad affrontare ogni singolo caso di risoluzione della crisi. Infine, la proposta di regolamento deve assicurare che ogni decisione di risoluzione della crisi da parte della Commissione sia adottata tempestivamente (9).

La BCE apprezza il regime proposto relativo alla responsabilità del Comitato di risoluzione delle crisi, che è in linea con il quadro istituzionale dell’Unione. L’accordo tra il Parlamento europeo e il Comitato di risoluzione delle crisi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione (10) dovrebbe uniformarsi ad obblighi di riservatezza, in conformità al diritto dell’Unione e nazionale, in particolare in relazione alle informazioni in materia di vigilanza ottenute dal Comitato di risoluzione delle crisi da parte della BCE e delle autorità nazionali competenti.

2.3   Cooperazione fra autorità di risoluzione delle crisi e autorità di vigilanza

La BCE apprezza la prevista cooperazione stretta fra autorità di vigilanza e autorità di risoluzione delle crisi (11). Per quanto concerne la BCE, i compiti e le responsabilità previste dalla proposta di regolamento non dovrebbero pregiudicare né travalicare i compiti conferiti alla BCE dal Trattato, dallo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») e, in particolare, dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (12) (il «regolamento sull’MVU»). La BCE osserva che la proposta di regolamento non le attribuisce nuovi compiti e responsabilità, ma prevede una cooperazione stretta e uno scambio di informazioni (13). Per esigenze di chiarezza, la BCE raccomanda che i richiami ai compiti e alle responsabilità contenuti nella proposta di regolamento facciano riferimento, ove opportuno, ai compiti e alle responsabilità ad essa attribuite dal regolamento sull’MVU (14).

Inoltre, la BCE osserva che la proposta di regolamento prevede che, quando la BCE invita un rappresentante del Comitato di risoluzione delle crisi a partecipare al Consiglio di vigilanza della BCE, il Comitato di risoluzione delle crisi deve designare un rappresentante. Tuttavia, il regolamento sull’MVU stabilisce che, una volta costituito il Comitato di risoluzione delle crisi, il Consiglio di vigilanza della BCE può invitare il Presidente dell’Autorità europea di risoluzione delle crisi a partecipare, in veste di osservatore, alle riunioni del Consiglio di vigilanza (15). Al fine di assicurare una piena coerenza, la proposta di regolamento dovrebbe essere modificata di conseguenza (16).

È fondamentale che i ruoli e le responsabilità delle autorità di risoluzione delle crisi e delle autorità di vigilanza siano mantenuti distinti prima che una crisi si manifesti, nonché nei suoi primi stadi, quando l’autorità di vigilanza può adottare misure di intervento precoce nei confronti di un ente creditizio, e nel momento in cui le condizioni di risoluzione della crisi e la riduzione degli strumenti di capitale sono oggetto di valutazione.

In primo luogo, durante la fase di intervento precoce, la responsabilità relativa alle azioni o alle misure adottate fa capo, in via esclusiva, all’autorità di vigilanza. All’atto di applicazione di misure di intervento precoce, è importante che l’autorità di vigilanza ne informi, senza indebito ritardo, il Comitato di risoluzione delle crisi. Tuttavia, il previsto dovere della BCE (o delle autorità nazionali di vigilanza) di consultare l’autorità di risoluzione delle crisi prima di adottare misure di intervento precoce aggiuntive, non appare rispondente alla necessità di intraprendere azioni di intervento precoce tempestive ed efficaci, nel quadro di un sistema integrato di vigilanza unica. Quindi, è opportuno che alla BCE o all’autorità nazionale di vigilanza sia richiesto esclusivamente di notificare il prima possibile tali azioni alle autorità di risoluzione delle crisi (17). Inoltre, nel corso della fase di intervento precoce, il Comitato di risoluzione delle crisi dovrebbe condurre le sue attività interne preparatorie in modo tale da evitare di minare la fiducia del mercato e, eventualmente, di peggiorare la situazione dell’ente interessato. Dunque, attività quali la richiesta di informazioni e le ispezioni in loco dovrebbero essere condotte principalmente dall’autorità di vigilanza, che, in linea con la direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle crisi, fornirebbe all’autorità di risoluzione delle crisi tutte le informazioni necessarie a preparare la risoluzione della crisi dell’ente (18). Attività di indagine non coordinate e ispezioni in loco da parte dell’autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero essere evitate, in considerazione del fatto che potrebbero minare la fiducia del mercato (19).

In secondo luogo, per quanto concerne la valutazione delle condizioni che determinano l’avvio di una risoluzione della crisi, la BCE osserva che la proposta di regolamento riconosce che l’autorità di vigilanza si trova nella posizione ottimale per valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli (20). La BCE ritiene che la responsabilità per la valutazione di tali due criteri debba essere attribuita in via esclusiva in capo alle autorità di vigilanza, vale a dire in capo alla BCE o alle autorità nazionali competenti, conformemente alla distribuzione di competenze prevista dal regolamento sull’MVU. Ciò garantirà una chiara attribuzione di responsabilità, nell’interesse di una tempestiva ed efficiente azione di risoluzione della crisi (21). É opportuno che la proposta di regolamento preveda che la Commissione possa decidere di avviare la procedura di risoluzione della crisi di un ente esclusivamente sulla base di tale valutazione da parte delle autorità di vigilanza (22). Tale valutazione sarà una precondizione necessaria, ma non sufficiente, per l’avvio della procedura di risoluzione della crisi dell'ente. In terzo luogo, l’autorità di vigilanza si trova nella posizione ottimale per valutare se un’entità o un gruppo non sono più economicamente sostenibili senza una riduzione o una conversione del capitale o se si rende necessario un sostegno pubblico straordinario. La valutazione concernente la sostenibilità economica precede la valutazione della sussistenza delle condizioni per la risoluzione della crisi di una banca, o si svolge contemporaneamente ad essa, ed è quindi effettuata prima dell’inizio della procedura di risoluzione della crisi. Conseguentemente, è opportuno che la proposta di regolamento attribuisca la responsabilità per tale valutazione in capo all’autorità di vigilanza e che tale valutazione costituisca una precondizione necessaria per la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale (23).

Inoltre, al fine di assicurare un appropriato meccanismo di controlli ed equilibri, il Comitato di risoluzione delle crisi e la Commissione dovrebbero avere il potere di richiedere una valutazione da parte dell’autorità di vigilanza (la BCE o l’autorità nazionale competente), in qualsiasi momento, relativamente al fatto che un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto o che sia reputato non più economicamente sostenibile senza una riduzione di capitale. Ciò consentirà di contrastare ogni possibile omissione dell’autorità di vigilanza, in situazioni in cui l’autorità di risoluzione delle crisi ritiene necessario intervenire (24).

Infine, la proposta di regolamento prevede che la BCE e l’autorità nazionale di vigilanza forniscano al Comitato di risoluzione delle crisi e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’esercizio dei rispettivi compiti. La condivisione di informazioni è una precondizione importante ai fini di un’efficace vigilanza e risoluzione delle crisi. È dunque opportuno chiarire la reciprocità di ogni dovere concernente la trasmissione di informazioni. In particolare, l’autorità di vigilanza dovrebbe essere informata, il prima possibile, riguardo a ogni azione pianificata e intrapresa nell'ambito della procedura di risoluzione della crisi, in modo da consentirle di prefigurare eventuali effetti sulla stabilità finanziaria e informarne l'autorità di risoluzione delle crisi (25).

2.4   La partecipazione della BCE al Comitato di risoluzione delle crisi e il coinvolgimento delle banche centrali.

La BCE fa notare che il considerando 19 della proposta di regolamento, che fa riferimento a «rappresentanti» della Commissione e della BCE, non è conforme al testo della proposta di regolamento, ai sensi della quale alcuni membri del Comitato di risoluzione delle crisi sono designati dalla Commissione e dalla BCE. Più specificamente, l’articolo 39 della proposta di regolamento prevede che il Comitato di risoluzione delle crisi è composto, fra l’altro, da membri designati dalla BCE, con un mandato non rinnovabile di 5 anni. Ai sensi dell’articolo 43 della proposta di regolamento, i membri del Comitato di risoluzione delle crisi sono tenuti ad agire in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati. Ai sensi degli articoli 45 e 49 della proposta di regolamento, il membro designato dalla BCE partecipa, con diritto di voto, alle sessioni plenarie e alle sessioni esecutive del Comitato di risoluzione delle crisi.

Al fine di rispecchiare più fedelmente la distinzione tra il ruolo della BCE ai sensi del regolamento sull’MVU e quello in qualità di partecipante al Comitato di risoluzione delle crisi ai sensi della proposta di regolamento, e al fine di mantenere una separazione delle responsabilità istituzionali relative alla funzione di vigilanza e alla funzione di risoluzione delle crisi nell’Unione, la BCE raccomanda di poter beneficiare di un invito permanente a presenziare, in veste di osservatore, a tutte le riunioni (plenarie ed esecutive) del Comitato di risoluzione delle crisi (26).

In considerazione dell’importante ruolo e competenza delle banche centrali in relazione alla stabilità finanziaria e alle loro responsabilità macroprudenziali, le banche centrali nazionali che non agiscono quali autorità di risoluzione delle crisi ai sensi del diritto nazionale dovrebbero avere il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato in veste di osservatori e dovrebbero essere coinvolte, unitamente alla BCE, nella valutazione dell’impatto sistemico di ogni azione di risoluzione (27).

2.5   La valutazione della possibilità di risoluzione della crisi e del requisito minimo in termini di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento preveda che il Comitato di risoluzione delle crisi conduca una valutazione della possibilità di risoluzione della crisi di qualsiasi entità di cui all’articolo 2, in consultazione con l’autorità competente, compresa la BCE (28). Mentre in relazione alla valutazione è sufficiente la consultazione con l’autorità di vigilanza, le misure per eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione della crisi dovrebbero essere decise e attuate in cooperazione con l’autorità di vigilanza. Ciò rispecchierebbe l’ampio coinvolgimento dell’autorità di vigilanza nell’elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi (29). Tale valutazione non dovrebbe presupporre alcun sostegno finanziario da parte del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, fatta eccezione per la temporanea fornitura di liquidità. Presupporre un sostegno per la solvibilità da parte del fondo sarebbe incoerente con il principio generale secondo cui gli azionisti e i creditori di singoli enti o gruppi sono i primi ad assorbire le perdite derivanti dalla risoluzione della crisi (30). Il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie fornisce risorse unicamente se il finanziamento della risoluzione della crisi per il tramite degli azionisti e dei creditori è insufficiente. Di conseguenza, la valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo dovrebbe garantire, ai fini di una strategia di risoluzione delle crisi credibile, che vi sia sufficiente capacità di assorbimento delle perdite all’interno dell’ente o del gruppo stesso (31).

La BCE ritiene che il MREL sia un elemento chiave per garantire la possibilità di risoluzione delle crisi e un adeguato assorbimento delle perdite. A tal riguardo, l’autorità competente dovrebbe avere un ruolo più rilevante nella determinazione del MREL, considerato che quest’ultimo potrebbe incidere direttamente sulle attività di una banca in qualità di impresa attiva, ed è dunque rilevante per l'autorità competente. Il MREL dovrebbe quindi essere determinato dal Comitato di risoluzione delle crisi «in cooperazione» con l’autorità competente (32). In riferimento alle norme generali che disciplinano il MREL, la BCE considera che la proposta di regolamento assicurerà una piena coerenza con la futura direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, anche rinviando ai criteri di idoneità per le passività ammissibili (33).

2.6   Bail-in

La proposta di regolamento prevede che le norme in materia di bail-in si applichino a partire dal 1o gennaio 2018. Ciò significa che dal 2015 fino al 2018, l'SRM dovrà risolvere le crisi delle banche senza l'ausilio di tale strumento. Tuttavia, se, nell’ambito della risoluzione di una crisi, sono utilizzati fondi pubblici o del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, le nuove regole in materia di aiuti di Stato (34) esigeranno il bail-in obbligatorio del capitale e del debito subordinato. Tuttavia, vi sarà incertezza in ordine al fatto che il debito non garantito con grado di prelazione maggiore possa o meno formare oggetto di bail-in, in quanto gli Stati membri saranno liberi di determinare se anticipare o meno l’introduzione di un regime per il bail-in.

Ciò considerato, la BCE incoraggia l’attuazione dello strumento del bail-in prima del 2018. Si ritiene che il bail-in sia già ampiamente considerato nel valore degli strumenti, sicché è prevedibile che l'impatto sul finanziamento sarà marginale. Inoltre, la disponibilità dello strumento del bail-in contribuirà alla certezza del diritto, alla coerenza e alla prevedibilità, scongiurando soluzioni adottate in funzione del singolo caso (35).

La norma relativa alla priorità dei crediti in caso di insolvenza, che individua l’ordine di allocazione delle perdite nell’ambito di un bail-in (36), non rispecchia le norme della futura direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. É opportuno, dunque, assicurare la coerenza di tali norme, in considerazione del testo finale adottato dal legislatore dell'Unione. In particolare, i depositi coperti dovrebbero godere di una «super priorità», mentre i depositi ammissibili di persone fisiche e piccole e medie imprese dovrebbero avere priorità su altri crediti non garantiti con un grado di prelazione maggiore. A tal riguardo, il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi nell’ambito della risoluzione di una crisi dovrebbero essere uniformati alle norme della futura direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, prevedendo la loro surrogazione nei diritti e negli obblighi dei titolari di depositi coperti (37).

2.7   Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie

La BCE accoglie con favore il fatto che l’SRM includerà un Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, finanziato mediante contributi ex ante parametrati al rischio da parte degli enti situati negli Stati membri partecipanti all'SRM. Il controllo di un fondo comune per la risoluzione delle crisi è un elemento essenziale dell'SRM, che assicura un adeguato finanziamento della risoluzione delle crisi, senza attingere a fondi pubblici. Esso consentirà al Comitato di risoluzione delle crisi di adottare misure rapide, evitando il protrarsi di discussioni in ordine alla ripartizione degli oneri per le banche transfrontaliere, assicurando, dunque, a livello europeo, una strategia di risoluzione della crisi ottimale ed efficiente rispetto ai costi. Attraverso un accentramento delle risorse, il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie consentirà di proteggere i contribuenti in modo più efficace rispetto a meccanismi a livello nazionale, spezzando il legame negativo tra banche e Stati sovrani.

La proposta di regolamento prevede, per il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, un livello-obiettivo pari ad almeno l’1 % dei depositi coperti. La BCE ritiene che i depositi coperti non rappresentino il parametro più appropriato, considerato che non rispecchiano integralmente gli eventuali costi di finanziamento della risoluzione della crisi. I depositi coperti possono rimanere stabili e le passività complessive aumentare in modo significativo, oppure i depositi coperti possono aumentare e le passività complessive rimanere stabili. In entrambi i casi, l’esposizione potenziale del fondo di risoluzione non sarebbe adeguatamente rappresentata. Dovrebbe inoltre essere tenuto in considerazione il fatto che i depositi coperti sono già assicurati attraverso il sistema di garanzia dei depositi, in quanto ciò contribuirebbe al finanziamento della risoluzione della crisi se i depositi coperti (privilegiati) subiscono una perdita. Il parametro dovrebbe quindi essere accompagnato da un valore di riferimento relativo alle passività totali, adeguatamente calibrato da parte del Comitato di risoluzione delle crisi, mantenendo il livello minimo dell’1 % dei depositi coperti (38).

2.8   Misure di sostegno

La BCE apprezza la proposta di istituire misure di sostegno aggiuntive, mediante il ricorso a prestiti o ad altre forme di sostegno da parte di enti finanziari o altri terzi, in circostanze eccezionali, nel caso in cui i contributi ex ante al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie non siano sufficienti e i contributi ex post non siano immediatamente accessibili al fine di coprire le spese. Tali misure di sostegno incrementerebbero la solidità dell’SRM in presenza di shock economici e finanziari particolarmente intensi, rafforzando la sua capacità di prevenire crisi sistemiche. Inoltre, la BCE valuta favorevolmente la previsione secondo cui qualsiasi finanziamento derivante dalle misure di sostegno è rimborsato dal settore finanziario e non è posto a carico delle autorità fiscali. Tale previsione è in linea con una delle principali ragioni sottese all’istituzione dell’SMR, vale a dire l’idea che i costi della risoluzione delle crisi delle banche non devono essere posti permanentemente a carico dei contribuenti.

A tal riguardo, la proposta di regolamento è pienamente coerente con le conclusioni del Consiglio europeo del 13/14 dicembre 2012 e del 27/28 giugno 2013 (39), basate sulla relazione «Towards a genuine Economic and Monetary Union».

Allo stesso tempo, la BCE osserva che la proposta di regolamento rimane vaga in ordine ai meccanismi previsti per le misure di sostegno aggiuntive. In particolare, la proposta di regolamento, pur prevedendo la possibilità di ottenere prestiti da terzi (40), non specifica se le misure di sostegno aggiuntive includono o meno un accesso temporaneo a fondi pubblici o se consistono esclusivamente in prestiti erogati dal settore privato. Poiché la bozza dell’articolo 6, paragrafo 4, chiarisce che gli Stati membri non sono obbligati a garantire tale accesso, parrebbe che tale misura possa essere garantita unicamente su base volontaria. La BCE reputa che, l’accesso a risorse fiscali, pur condizionato al principio della neutralità fiscale, sarebbe un elemento essenziale delle misure di sostegno dell’SRM. Ciò in quanto le fonti private di finanziamento potrebbero essere esigue, specialmente nella fase iniziale dell’SRM, ed esaurirsi temporaneamente nel corso di crisi acute dei mercati finanziari. La BCE comprende che la Commissione non ha contemplato l’obbligo degli Stati membri partecipanti di garantire l’accesso a fondi pubblici in quanto ciò potrebbe interferire con la sovranità in materia fiscale degli Stati membri, che non può essere intaccata alla luce della base giuridica della proposta di regolamento. Ciò considerato, la BCE ritiene importante che gli Stati membri partecipanti provvedano a rendere disponibile un solido meccanismo congiunto di sostegno, non appena la proposta di regolamento entrerà in vigore (41).

Tale misura di sostegno pubblico potrebbe includere una linea di credito che garantisca all’SRM l’accesso a risorse finanziarie congiunte degli Stati membri partecipanti. Al fine di soddisfare il principio della neutralità fiscale, la linea di credito, in caso di attivazione, dovrebbe essere interamente rimborsata. Sarebbe importante calibrare attentamente l’orizzonte temporale per il rimborso di tali fondi ad opera del settore finanziario, al fine di evitare una prociclicità eccessiva dei prelievi. I meccanismi relativi a tale linea di credito dovrebbero essere pienamente coerenti con il contenuto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012 (42) e di analoghi regimi di risoluzione delle crisi esistenti in altri paesi, ad esempio la linea di credito a favore della Federal Deposit Insurance Corporation da parte del Tesoro degli Stati Uniti.

2.9   Rapporto con la disciplina in materia di aiuti di Stato

La BCE osserva che la proposta di regolamento è strutturata in modo da garantire il rispetto delle competenze della Commissione in materia di aiuti di Stato nell’ambito di ciascun caso di risoluzione di una crisi in cui è ravvisabile un sostegno qualificabile come aiuto di Stato. Ciò sarà conseguito mediante il parallelo svolgimento della procedura relativa agli aiuti di Stato e della procedura di risoluzione della crisi (43). Tuttavia, la proposta di regolamento prevede altresì, per analogia e in parallelo con la procedura di risoluzione delle crisi, l’applicazione dei meccanismi di controllo degli aiuti di Stato nei casi che implicano un sostegno da parte del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie (44).

La BCE riconosce che il regime in materia di aiuti di Stato si è rivelato essenziale nella definizione di parametri comuni per il sostegno pubblico nazionale nel contesto della risoluzione delle crisi bancarie nell’ambito dell’Unione. Tuttavia, la BCE ritiene che l’impatto dell’applicazione dei meccanismi di controllo degli aiuti di Stato alle risoluzioni delle crisi da parte del SRM dovrebbe formare oggetto di un’attenta valutazione. Una volta che l’SRM sarà pienamente operativo, le decisioni di risoluzione delle crisi saranno adottate a livello di Unione, preservando in tal modo condizioni di parità ed evitando effetti distorsivi sul mercato unico (45). A tal fine, la valutazione parallela condotta nel quadro della procedura relativa agli aiuti di stato non dovrebbe ritardare, duplicare o ostacolare la procedura di risoluzione della crisi. L’obiettivo di preservare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare effetti distorsivi della concorrenza fra gli Stati membri partecipanti e non partecipanti può realizzarsi nell’ambito della procedura di risoluzione della crisi. In particolare, potrebbe essere prevista l’integrazione di profili inerenti agli aiuti di Stato nell’ambito della procedura di risoluzione della crisi, in considerazione del fatto che il potere decisionale ultimo spetta alla Commissione. In ogni caso, l’applicazione della proposta di regolamento dovrebbe assicurare che il controllo relativo agli aiuti di Stato non sia causa di indebiti ritardi, né ostacoli il conseguimento degli obiettivi della risoluzione della crisi, soprattutto in considerazione della necessità di preservare la stabilità finanziaria (46). Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, sarebbe utile che la Commissione specificasse chiaramente nella proposta di regolamento quali regole e procedure del regime in materia di aiuti di Stato troveranno applicazione in via analogica e, se necessario, precisasse i dettagli relativi alla loro applicazione, attraverso strumenti appropriati.

Infine, potrebbe giustificarsi, in futuro, un’analisi più approfondita relativamente all’applicazione analogica delle regole in materia di aiuti di Stato e all’interazione fra i profili concernenti gli aiuti di Stato e quelli inerenti la stabilità finanziaria nel contesto della risoluzione della crisi (47).

2.10   Controllo giurisdizionale delle decisioni di risoluzione delle crisi

La proposta di regolamento non contempla alcuna disposizione in ordine al controllo giurisdizionale delle decisioni di risoluzione delle crisi e alle questioni associate. La BCE ritiene che a) da un lato, sia le decisioni del Comitato e della Commissione relative alla risoluzione delle crisi (48), sia le decisioni della Commissione che si pronunciano sulla compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato e b) dall’altro lato, le azioni delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi che attuano lo schema di risoluzione in conformità a tali decisioni e alle regole in materia di aiuti di Stato siano rispettivamente soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea e dei giudici nazionali. La BCE osserva che la combinazione dei rimedi esperibili dinanzi alla Corte previsti dal Trattato e dalla proposta di regolamento, nonché dinanzi alle giurisdizioni nazionali ai sensi del diritto interno degli Stati membri partecipanti dovrebbe garantire il diritto delle persone fisiche e giuridiche pregiudicate da decisioni dell’SRM a un rimedio giurisdizionale. Sarebbe opportuno, per ragioni di certezza del diritto, che il regolamento specificasse che è fatta salva la competenza dei giudici nazionali a pronunciarsi sulla legittimità delle azioni o delle omissioni delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi o di altre autorità nazionali competenti nella fase di attuazione delle decisioni del Comitato adottate nell’ambito della procedura di risoluzione della crisi ai sensi dell’articolo 16. Inoltre, potrebbe valutarsi l’introduzione di previsioni volte ad escludere, o quanto meno a limitare la reversibilità delle decisioni adottate dal Comitato di risoluzione delle crisi, in particolare con riguardo alle decisioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della proposta di regolamento, in linea con le previsioni contenute nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie con riguardo al diritto di ricorso e all’esclusione di altre azioni. Le relative disposizioni dovrebbero essere accuratamente bilanciate, al fine di garantire la loro conformità al diritto di proprietà garantito dalla Carta del diritti fondamentali dell’UE e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Infine, allo scopo di aumentare il livello di trasparenza in ordine ai rimedi giurisdizionali disponibili nell’ambito dell’SRM, sarebbe consigliabile delineare il campo di applicazione e i contenuti del diritto delle parti pregiudicate da misure di risoluzione delle crisi a un controllo giurisdizionale, specificando, ad esempio, che il controllo relativo alle azioni e alle omissioni delle autorità nazionali di risoluzione deve tenere pienamente conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, della proposta di regolamento, le autorità nazionali sono obbligate ad adottare tutte le misure necessarie ad attuare le decisioni del Comitato di risoluzione delle crisi e che tali decisioni sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ciò può essere fatto nell’ambito della relazione alla proposta di regolamento, oppure in un documento separato.

2.11   Terminologia

La BCE apprezza l’obiettivo della Commissione di garantire che la proposta di regolamento sia in linea con la futura direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, circostanza che consentirà di assicurare una coerenza complessiva, anche in relazione alle definizioni impiegate. Le definizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie dovrebbero essere mantenute, salvo che vi siano ragioni oggettive per discostarsene o per non contemplarle nella proposta di regolamento (49). A tale riguardo, nel riferirsi all'autorità di vigilanza, il regolamento dovrebbe impiegare un approccio coerente, ad esempio, facendo riferimento a «l’autorità competente», chiarendo che ciò comprende tanto la BCE nel suo ruolo di autorità di vigilanza, quanto le autorità nazionali di vigilanza.

2.12   Gli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione stretta

La BCE raccomanda di inserire nella proposta di regolamento una disposizione relativa alle procedure di risoluzione delle crisi non ancora concluse, nel caso in cui uno Stato membro che ha aderito alla cooperazione stretta (50), e che è quindi immediatamente vincolato al regolamento, decida di porre fine a tale cooperazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 novembre 2013

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 520 definitiva.

(2)  GU C 30, 1.2.2013, pag. 6. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(3)  Disponibile sul sito internet del Consiglio europeo all’indirizzo www.consilium.europa.eu .

(4)  Presentata nel corso del Consiglio europeo del dicembre 2012 e disponibile sul sito internet del Consiglio all’indirizzo www.consilium.europa.eu.

(5)  V. anche il Parere della Banca centrale europea, del 29 novembre 2012, in merito alla proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CON/2012/99) (GU C 39, 12.2.2013, pag. 1).

(6)  V. l’articolo 7 della proposta di regolamento.

(7)  V. l’articolo 20 della proposta di regolamento.

(8)  Sentenza del 13 giugno 1958 nella causa 9/52, Meroni c. Alta Autorità (Racc. 1958, pag. 133), sentenza del 14 maggio 1981 nella causa 98/80, Romano c. INAMI (Racc. 1981, pag. 1241) e sentenza del 12 luglio 2005 nelle cause riunite C-154/04 and C-155/04, Alliance for Natural Health e altri (Racc. 2005, pag. I-6451).

(9)  V., ad esempio, i commenti relativi all’articolo 16 della proposta di regolamento, riportati nel prosieguo e nella proposta di formulazione contenuta nella modifica 6.

(10)  Articolo 41, paragrafo 8, della proposta di regolamento.

(11)  V. Capo 4. Cooperazione nella proposta di regolamento.

(12)  GU L 287, 29.10.2013, pag. 63. V., in particolare, gli articoli 3, paragrafo 3 e 27, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU.

(13)  Articolo 27, paragrafi 2 e 3, della proposta di regolamento.

(14)  V., ad esempio, le proposte di formulazione contenute nelle modifiche 2, 5, 8 e 10.

(15)  V. l’articolo 26, paragrafo 11 e il considerando 70 del regolamento sull’MVU.

(16)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 12.

(17)  L’articolo 11, paragrafo 4, della proposta di regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza. V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 5.

(18)  Articolo 23, paragrafo 1, lettera e) quater dell’Orientamento generale sulla proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, come convenuto dai ministri delle finanze degli Stati membri in occasione del Consiglio ECOFIN del 27 giugno 2013 [2012/0150 (COD)-11148/1/13 Rev 1].

(19)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 14.

(20)  Il considerando 16 della proposta di regolamento recita: «In quanto autorità di vigilanza nel quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione ottimale per valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli».

(21)  Tale questione è stata sollevata anche nell’ambito del parere CON/2012/99, al paragrafo 2.1.

(22)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 6.

(23)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 8.

(24)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 8.

(25)  V. la proposta di formulazione contenuta nelle modifiche 11, 12 e 13.

(26)  V. la proposta di formulazione contenuta nelle modifiche 15, 16 e 17.

(27)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 15.

(28)  Ciò appare in linea con il documento del Financial Stability Board (FSB) Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, dell’ottobre 2011, disponibile sul sito internet dell’FSB all’indirizzo www.financialstabilityboard.org. V. l’allegato II e la sezione 10.

(29)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 3.

(30)  V. l’articolo 13, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(31)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 7.

(32)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 4.

(33)  V., ad esempio, la proposta di articolo 39, paragrafo 2, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie che stabilisce le condizioni affinché le passività possano essere considerate passività ammissibili.

(34)  V. la Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, del 30 luglio 2013 (GU C 216, 30.7.2013, pag. 1).

(35)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 22.

(36)  Condizionato all’elenco delle esclusioni che possono trovare applicazione in circostanze eccezionali. V. l’articolo 24, paragrafo 5, della proposta di regolamento.

(37)  È dunque opportuno che gli articoli 15 e 73 della proposta di regolamento facciano riferimento agli articoli 98a e 99 della futura direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

(38)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 19.

(39)  Disponibili sul sito del Consiglio europeo all’indirizzo http://www.consilium.europa.eu.

(40)  A tal riguardo, la BCE nota che, conformemente al divieto relativo al finanziamento monetario, una banca centrale non può finanziare un fondo di risoluzione delle crisi. V., ad esempio, il Rapporto sulla convergenza della BCE 2013, pag. 28.

(41)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 20.

(42)  In conformità alle conclusioni del Consiglio europeo del 13/14 dicembre 2012, il meccanismo unico di risoluzione dovrebbe fondarsi su contributi del settore finanziario e comprendere misure di sostegno appropriate ed efficaci. Tale sostegno dovrebbe essere fiscalmente neutro nel medio termine, garantendo che l’assistenza pubblica sia rimborsata attraverso prelievi ex post nel settore finanziario. La BCE è consapevole che la proposta di regolamento non può, di per se stessa, istituire tale linea di credito, e che si dovrà fare affidamento sull’obbligo del Comitato di risoluzione delle crisi di adoperarsi ai fini della sua attivazione, purché siano posti in essere meccanismi volti a garantire l’accesso a tale linea di credito.

(43)  V. il paragrafo 4.1.3. della Relazione alla proposta di regolamento (di seguito, la «relazione»), nonché l’ultimo periodo dell’articolo 16, paragrafo 8 della proposta di regolamento.

(44)  V. l’articolo 16, paragrafo 10 della proposta di regolamento e il paragrafo 1.2. della relazione.

(45)  V., in particolare, i considerando 7, 9 e 13 della proposta di regolamento.

(46)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 6.

(47)  V. la proposta di formulazione contenuta nella modifica 21.

(48)  V. l’articolo 16 della proposta di regolamento, anche alla luce dell’articolo 78 sulla responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione delle crisi.

(49)  V., ad esempio, l’articolo 3, paragrafo 13 della proposta di regolamento, che definisce la nozione di «gruppo». Essa si discosta dalla definizione di tale termine offerta dall’articolo 2, paragrafo 4, dell’Orientamento generale sulla proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi delle banche in dissesto del 27 giugno 2013.

(50)  Come definita nel regolamento sull’MVU.


ALLEGATO

Proposte di formulazione

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Considerando 43

«(43)

Lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere sui titolari di depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, anche se questo concorre comunque a finanziare la procedura di risoluzione delle crisi perché deve, nel caso, rifondere i depositanti. L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi, il che costituisce il principale motivo per cui sono stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si prevedesse d'implicare questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio indebito rispetto agli altri creditori, nei cui confronti l'autorità di risoluzione delle crisi eserciterebbe i suoi poteri».

«43)

Lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere sui titolari di depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, anche se questo concorre comunque a finanziare la procedura di risoluzione delle crisi perché deve, nel caso, rifondere i depositanti. L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi, il che costituisce il principale motivo per cui sono stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si prevedesse d'implicare questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio indebito rispetto agli altri creditori, nei cui confronti l'autorità di risoluzione delle crisi eserciterebbe i suoi poteri.»

Spiegazione

In considerazione del fatto che i depositanti garantiti hanno preferenza su tutti gli altri creditori e che il sistema di garanzia dei depositi si surroga in tale preferenza, tutti gli altri creditori sopporteranno le perdite prima che il sistema di garanzia dei depositi sia chiamato a contribuire. Di conseguenza, il bail-in del sistema di garanzia dei depositi non incide sulla posizione di tali creditori di grado inferiore, e la sua assenza non costituisce un «vantaggio indebito».

Modifica 2

Articolo 3, paragrafo 1 Definizioni

«1)   «autorità nazionale competente»: autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [ ] del Consiglio [che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi];»

«1)   «autorità nazionale competente»: autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [ ] del Consiglio [che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi]; designata da uno Stato membro partecipante in conformità al Regolamento (UE) No 575/2013 e alla Direttiva 2013/36/EU;

«([…])Autorità competente»: l’autorità nazionale competente e la BCE nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;»

Le definizioni proposte mirano a chiarire che la BCE deve essere considerata autorità competente, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sull'MVU.

Gli articoli 8, paragrafi 1 e 5,10 paragrafo 1, 11, paragrafi 1,4 e 5,18 paragrafo 1 e 41, paragrafo 7 della proposta di regolamento dovranno essere modificate di conseguenza.

Modifica 3

Articolo 8, paragrafo 1 e 8 Valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi

«1.   In sede di elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi in conformità all’articolo 7, il Comitato, previa consultazione dell’autorità competente inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valuta in che misura è possibile risolvere le crisi di enti e gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario, oltre all'impiego del Fondo istituito conformemente all’articolo 64.»

[…]

«1.   In sede di elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi in conformità all’articolo 7, il Comitato, in cooperazione con previa consultazione dell’autorità competente inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valuta in che misura è possibile risolvere le crisi di enti e gruppi senza presupporre: un sostegno finanziario pubblico straordinario ovvero , oltre al b) l'impiego del Fondo istituito conformemente all’articolo 64.»

[…]

«8.   Se le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre in questione non eliminano effettivamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione dell’autorità competente e, laddove appropriato, dell’autorità macroprudenziale, nella quale indica che le misure proposte non eliminano efficacemente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di imporre all’ente, all’impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 9, tenendo conto dei seguenti criteri: […].»

«8.   Se le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre in questione non eliminano effettivamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi, il Comitato adotta una decisione, in cooperazione con previa consultazione dell’autorità competente e, laddove appropriato, dell’autorità macroprudenziale, nella quale indica che le misure proposte non eliminano efficacemente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di imporre all’ente, all’impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 9, tenendo conto dei seguenti criteri: […].»

In linea con la pianificazione della risoluzione delle crisi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7 della proposta di regolamento, la valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi e le istruzioni relative all’adozione di misure rimediali dovrebbero essere elaborate in cooperazione con l’autorità competente in quanto attengono a una situazione in cui la banca è ancora al di fuori della procedura di risoluzione e conduce una «attività normale», trovandosi dunque sottoposta al controllo dell’autorità competente.

La possibilità di risoluzione della crisi dovrebbe essere valutata in relazione ai parametri propri dell’ente o del gruppo, senza presupporre l’impiego del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Presupporre il sostegno finanziario del fondo consentirebbe all’ente/gruppo di condurre la propria attività imputandone i (potenziali) costi all’intero settore bancario, che sarebbe chiamato a pagare per la risoluzione della crisi. Tuttavia, il Fondo fornisce sostegno unicamente se il finanziamento della risoluzione della crisi per il tramite degli azionisti e dei creditori è insufficiente. La valutazione della possibilità di risoluzione della crisi dovrebbe rispecchiare la regola generale secondo cui gli azionisti e i creditori del singolo ente o gruppo sono i primi ad assorbire le perdite derivanti dalla risoluzione della crisi. Diversamente, l’accesso al fondo sarebbe dato per scontato, circostanza che non garantisce adeguati incentivi per la strutturazione degli enti o dei gruppi in maniera tale che le risorse loro proprie siano sufficienti ai fini della risoluzione delle crisi.

In linea con il documento del Financial Stability Board (FSB) Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, un ente o un gruppo devono essere valutati, in relazione alla possibilità di risoluzione della crisi, al fine di assicurarne la pratica realizzazione. L’obiettivo di tale valutazione è di verificare se la crisi dell’ente o del gruppo può essere risolta senza causare un impatto sistemico e se è necessario adottare delle misure al fine di incrementare la possibilità di risoluzione della crisi. Tale verifica dovrebbe essere condotta con il necessario rigore.

Modifica 4

Articolo 10 Requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili

«1.   Il Comitato, in consultazione con le autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili di cui al paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e di conversione, che gli enti e le imprese madri di cui all’articolo 2 sono tenuti a rispettare.»

«1.   Il Comitato, in consultazione cooperazione con le autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili di cui al paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e di conversione, che gli enti e le imprese madri di cui all’articolo 2 sono tenuti a rispettare.»

Spiegazione

La BCE ritiene che il MREL sia un elemento chiave per garantire la possibilità di risoluzione delle crisi e un adeguato assorbimento delle perdite. A tal riguardo, l’autorità competente dovrebbe avere un ruolo più rilevante nella determinazione del MREL, considerato che quest’ultimo potrebbe incidere direttamente sulle attività di una banca in qualità di impresa attiva, ed è dunque rilevante per l'autorità competente.

Il MREL dovrebbe quindi essere determinato dal Comitato «in cooperazione» con l’autorità competente.

Modifica 5

Articolo 11, paragrafo 4 Intervento precoce

«4.   Se la BCE o le autorità competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre ad un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell’articolo 13 ter del regolamento (UE) n. [ ] [che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi] dell’articolo 23 o 24 della direttiva [ ] o dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, prima che l’ente o il gruppo abbiano pienamente rispettato la prima misura notificata al Comitato, esse consultano il Comitato prima di imporre tali misure aggiuntive all’ente o al gruppo in questione.»

«4.   Se la BCE, sulla base dell’articolo 16 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi o le autorità competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre ad un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell’articolo 13 ter del regolamento (UE) n. [ ] [che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi] dell’articolo 23 o 24 della direttiva [ ] o dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, prima che l’ente o il gruppo abbiano pienamente rispettato la prima misura notificata al Comitato, esse consultano ne informano il Comitato prima all’atto di imporre tali misure aggiuntive all’ente o al gruppo in questione.»

L’articolo 13 ter (ora articolo 16) del Regolamento sull’MVU conferisce poteri esclusivamente alla BCE. La modifica proposta mira a chiarire che solo la BCE può agire ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento sull’MVU. In altre occasioni non è necessario fare espressamente riferimento alla BCE in relazione alla definizione di proposta di «autorità competenti» (v. la proposta di modifica 2).

L’autorità di vigilanza è responsabile dell’esercizio dei poteri di intervento precoce.

Modifica 6

Articolo 16, Procedura di risoluzione delle crisi

«1.   Laddove valuta che l’entità di cui all’articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

2.   Quando riceve una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato valuta se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione alternativa per l'entità in questione, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce o riduzione o conversione contrattuali degli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

c)

l'azione di risoluzione della crisi è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 4.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto se si trova in una delle situazioni seguenti:

a)

l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE o dell'autorità competente, perché - ma non solo - ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;

[…]

6.   In funzione dell’urgenza delle circostanze specifiche del caso in esame, la Commissione decide, di propria iniziativa o tenendo conto, se del caso, della comunicazione di cui al paragrafo 1 o della raccomandazione del Comitato di cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno l’entità a risoluzione della crisi, e il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione delle crisi che si applica all’entità in questione e per il ricorso al Fondo a sostegno dell’azione di risoluzione della crisi. La Commissione, di propria iniziativa, può decidere di sottoporre un’entità a risoluzione della crisi se tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

8.   Nel quadro stabilito dalla decisione della Commissione, il Comitato decide in merito al programma di risoluzione della crisi di cui all’articolo 20 e garantisce che l’azione di risoluzione della crisi necessaria per attuare tale programma sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione delle crisi pertinenti. La decisione del Comitato è indirizzata alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell’articolo 26, esercitando i poteri di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli articoli da 56 a 64 di tale direttiva . In caso di aiuto di Stato, il Comitato può decidere solo dopo che la Commissione ha preso una decisione in merito ad esso.»

«1.   Laddove l’autorità competente valuti valuta che:

a)

un’entità è in dissesto o a rischio di dissesto; e

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione alternativa per l’entità in questione, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitare il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli, l’entità di cui all’articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato. Il Comitato ha il diritto di richiedere tale valutazione.

2.   Quando riceve una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato, in consultazione con l’autorità competente, valuta se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

b a)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi soluzione azione alternativa per l'entità in questione, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce o riduzione o conversione contrattuali degli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

c b)

l'azione di risoluzione della crisi è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 4.

3.   Ai fini del paragrafo 21, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto se si trova in una delle situazioni seguenti:

a)

l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE o dell'autorità competente, perché - ma non solo - ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;

[…]

d)

la valutazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

6.   In funzione dell’urgenza delle circostanze specifiche del caso in esame, la Commissione decide, di propria iniziativa o tenendo conto, se del caso, della comunicazione di cui al paragrafo 1 o e della raccomandazione del Comitato di cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno l’entità a risoluzione della crisi, e il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione delle crisi che si applica all’entità in questione e per il ricorso al Fondo a sostegno dell’azione di risoluzione della crisi. La Commissione, di propria iniziativa, può decidere di sottoporre un’entità a risoluzione della crisi se tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. In assenza di una raccomandazione del Comitato, la Commissione può altresì decidere, di propria iniziativa, di sottoporre un’entità a risoluzione della crisi, se l’autorità competente ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

8.   Nel quadro stabilito dalla decisione della Commissione, il Comitato decide in merito al programma di risoluzione della crisi di cui all’articolo 20 e garantisce che l’azione di risoluzione della crisi necessaria per attuare tale programma sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione delle crisi pertinenti. La decisione del Comitato è indirizzata alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell’articolo 26, esercitando i poteri di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli articoli da 56 a 64 di tale direttiva [ ]. In caso di aiuto di Stato, il Comitato agisce solo dopo che la Commissione ha preso una in conformità alla decisione adottata dalla Commissione in merito ad esso. In ogni caso, l’assenza di tale decisione in materia di aiuti di Stato non ostacola né ritarda la tempestiva azione di risoluzione della crisi basata sulla decisione del Comitato.»

Solo l’autorità di vigilanza dovrebbe avere il compito di stabilire se una banca è «in dissesto o a rischio di dissesto», al fine di attribuire le responsabilità nell’interesse di una tempestiva ed efficace azione di risoluzione della crisi. Tale valutazione dell’autorità di vigilanza dovrebbe costituire una precondizione necessaria per l’avvio della procedura di risoluzione. Nell’ambito dell’MVU, è opportuno che la BCE sia l’unica autorità competente a decidere se un ente sottoposto alla sua vigilanza diretta è in dissesto o a rischio di dissesto, mentre l’autorità nazionale competente dovrebbe possedere tale competenza in relazione agli enti sottoposti alla sua vigilanza.

Al fine di garantire un sistema appropriato di controlli e di equilibri, il Comitato e la Commissione dovrebbero essere in grado di richiedere, in qualsiasi momento, una valutazione da parte dell’autorità di vigilanza (BCE o autorità nazionale competente) circa il dissesto o il rischio di dissesto della banca. Ciò pone rimedio all’eventuale inattività dell’autorità di vigilanza nei casi in cui l’autorità di risoluzione delle crisi reputa necessario intervenire.

É fondamentale che l’azione di risoluzione possa essere intrapresa tempestivamente. Di conseguenza, le decisioni relative agli aiuti di Stato non dovrebbero ostacolare né ritardare l’azione di risoluzione della crisi. Il nuovo paragrafo 5, lettera d) dell’articolo 16 mira ad assicurare che la Commissione sia in possesso di tutte le informazioni rilevanti, compresa una valutazione da parte della BCE o dell’autorità competente relative alla banca in dissesto o a rischio di dissesto.

Modifica 7

Articolo 17 Valutazione

«[…]

4.   L'obiettivo della valutazione è stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 in dissesto o a rischio di dissesto.

[…]

6.   Ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di inadempimento e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la potenziale prestazione futura all'entità di cui all'articolo 2 di un sostegno finanziario pubblico straordinario dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione della crisi o esercitato il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione delle crisi:

a)

il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione della crisi eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente;

b)

il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 71, all'ente soggetto a risoluzione della crisi.

[…]

18.   La valutazione di cui al paragrafo 16

a)

presuppone che l’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi interessata dalla cessione parziale, riduzione o conversione sarebbe stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima dell'azione di risoluzione della crisi effettuata;

b)

presuppone che non era stata effettuata la cessione parziale, neanche a più riprese, di diritti, attività o passività, né la riduzione o la conversione;

c)

prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno pubblico straordinario all’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi.»

«[…]

4.   L'obiettivo della valutazione è stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 in dissesto o a rischio di dissesto, senza considerare l’impatto del sostegno pubblico straordinario e del sostegno fornito dal Fondo

[…]

6.   Ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di inadempimento e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la non tiene conto di qualsiasi effettiva o potenziale prestazione futura all'entità di cui all'articolo 2 di un sostegno finanziario pubblico straordinario e non presuppone alcun sostegno fornito dal Fondo in relazione all’azione di risoluzione della crisi dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione della crisi o esercitato il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione delle crisi:

a)

il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione della crisi eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente;

b)

il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 71, all'ente soggetto a risoluzione della crisi.

[…]

18.   La valutazione di cui al paragrafo 16

a)

presuppone che l’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi interessata dalla cessione parziale, riduzione o conversione sarebbe stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima dell'azione di risoluzione della crisi effettuata;

b)

presuppone che non era stata effettuata la cessione parziale, neanche a più riprese, di diritti, attività o passività, né la riduzione o la conversione;

c)

prescinde dall’eventuale effettiva o potenziale fornitura di sostegno pubblico straordinario all’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi.»

Spiegazione

È importante che la valutazione determini il valore delle attività e delle passività, senza considerare l’attuale o futuro sostegno pubblico straordinario, nonché qualsiasi misura di sostegno da parte del fondo di risoluzione. Il ragionamento di base sotteso a tale assunto consiste nel fatto che tale sostegno è garantito in ragione degli interessi pubblici in gioco (segnatamente, al fine di preservare la stabilità finanziaria) e non in funzione di favorire direttamente o indirettamente agli azionisti e ai creditori. Di conseguenza, la determinazione di un valore equo richiede di ignorare l’effetto di tali fattori esterni.

Modifica 8

Articolo 18 Riduzione e conversione degli strumenti di capitale

«1.   La BCE, l’autorità competente o l’autorità di risoluzione delle crisi, designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis) e b ter), e dell’articolo 54 della direttiva [ ], informano il Comitato se valutano che le seguenti condizioni siano rispettate in relazione ad un’entità di cui all’articolo 2 o ad un gruppo stabiliti in uno Stato membro partecipante:

a)

l’entità non sarebbe più economicamente sostenibile se gli strumenti di capitale non venissero ridotti o convertiti in azioni;

b)

l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), punto iii).

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che l’entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non sono più economicamente sostenibili unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che un’alternativa alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale, singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione della crisi, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce), permetterebbe di evitare il dissesto dell’entità o del gruppo in tempi ragionevoli.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un'azione da parte dell’autorità competente perché - ma non solo - il gruppo ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.

5.   La Commissione, sulla base di una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, verifica che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte. La Commissione stabilisce se i poteri di ridurre o convertire gli strumenti di capitale vadano esercitati separatamente o, secondo la procedura prevista all’articolo 16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un’azione di risoluzione della crisi.

6.   Nel caso in cui la Commissione stabilisca che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ma le condizioni per la risoluzione della crisi a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, non sono riunite, il Comitato, a seguito di una decisione della Commissione, dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 51 e 52 della direttiva [ ].

[…]»

«1.   La BCE, l’autorità competente o l’autorità di risoluzione delle crisi, designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis) e b ter), e dell’articolo 54 della direttiva [ ], informano il Comitato se valutano che le seguenti condizioni siano rispettate in relazione ad un’entità di cui all’articolo 2 o ad un gruppo stabiliti in uno Stato membro partecipante:

a)

l’entità non sarebbe più economicamente sostenibile se gli strumenti di capitale non venissero ridotti o convertiti in azioni;

b)

l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), punto iii).

Il Comitato ha il diritto di richiedere tale valutazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che l’entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non sono più economicamente sostenibili unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che un’alternativa alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale, singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione della crisi, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce), permetterebbe di evitare il dissesto dell’entità o del gruppo in tempi ragionevoli.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un'azione da parte dell’autorità competente perché - ma non solo - il gruppo ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.

5.   La Commissione, sulla base di una raccomandazione del Comitato e della valutazione o di propria iniziativa, verifica che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte. La Commissione stabilisce se i poteri di ridurre o convertire gli strumenti di capitale vadano esercitati separatamente o, secondo la procedura prevista all’articolo 16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un’azione di risoluzione della crisi.

6.   Nel caso in cui la Commissione, sulla base della valutazione compiuta dall’autorità competente, stabilisca che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ma le condizioni per la risoluzione della crisi a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, non sono riunite, il Comitato, a seguito di una decisione della Commissione, dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 51 e 52 della direttiva [ ].

[…]»

L’autorità di vigilanza si trova nella posizione ottimale per valutare se un soggetto o un gruppo non sono più economicamente sostenibili senza una riduzione o una conversione del capitale o se si rende necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario. La proposta di regolamento riconosce che «in quanto autorità di vigilanza nel quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione ottimale per valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli». È opportuno che il regolamento attribuisca chiaramente la responsabilità per tale valutazione in capo all’autorità di vigilanza e che tale valutazione costituisca una precondizione necessaria per la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale. Ciò è in linea con l’articolo 51 della futura direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, che rimette tale valutazione alla «autorità appropriata». Trattasi, sulla base di quanto detto, dell’autorità di vigilanza, ossia dell’autorità competente. Inoltre, la riduzione o la conversione possono avere luogo al di fuori della procedura di risoluzione delle crisi (v. l’articolo 18, paragrafo 6) e quindi, dunque, interamente nell’ambito della «sfera di vigilanza».

Attribuendo in capo al comitato il diritto a richiedere una valutazione dell’autorità di vigilanza, è evidente che il Comitato avrà il potere di dare avvio a tale valutazione, in qualsiasi momento. Ciò dovrebbe porre rimedio all’eventuale inattività dell’autorità di vigilanza nei casi in cui l’autorità di risoluzione delle crisi reputa necessario agire.

Modifica 9

Articolo 24 Strumento del bail-in

«1.   Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno dei seguenti fini:

a)

ricapitalizzare un’entità di cui all’articolo 2 che soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione e di esercitare le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2004/39/CE;

b)

convertire in capitale o ridurre l’importo dei crediti o dei titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale.»

«1.   Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno dei seguenti fini:

a)

ricapitalizzare un’entità di cui all’articolo 2 che soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione e di esercitare le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2004/39/CE;

b)

convertire in capitale o ridurre l’importo dei crediti o dei titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale.;

c)

convertire in capitale o ridurre la quota capitale dei crediti o dei titoli di debito ceduti nell’ambito degli strumenti della vendita dell’attività di impresa o della separazione delle attività.»

Lo strumento del bail-in può essere combinato con qualsiasi altro strumento di risoluzione delle crisi. Per ragioni di coerenza, se è menzionato lo strumento della banca-ponte, occorre includere altresì il riferimento agli strumenti della vendita dell’attività di impresa o della separazione delle attività. Ciò è in linea con il testo attualmente concordato in seno al Consiglio. Il testo dovrebbe essere conformato alla versione finale della futura direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

Modifica 10

Articolo 27, paragrafo 2 Obbligo di cooperazione

«2.   Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi collaborano strettamente. La BCE e le autorità nazionali competenti forniscono al Comitato e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.»

«2.   Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi collaborano strettamente. Esse La BCE e le autorità nazionali competenti si forniscono reciprocamente al Comitato e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.»

Spiegazione

La modifica proposta mira a sottolineare che la proposta di regolamento non attribuisce nuovi compiti o responsabilità in capo alla BCE. In particolare, è importante fare riferimento alle «autorità competenti», in modo da includere anche la BCE nell’esercizio della sua funzione di vigilanza. È importante notare che la BCE non è soggetta a doveri in materia di condivisione di informazioni in relazione alle operazioni di politica monetaria. La modifica propone, inoltre, che l’obbligo di fornire le informazioni necessarie sia posto in capo a tutte le parti coinvolte nella risoluzione della crisi.

Modifica 11

Articolo 27, paragrafo 3 Obbligo di cooperazione

«3.   Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi cooperano strettamente nella pianificazione della risoluzione delle crisi, nell’intervento precoce e nelle fasi della risoluzione delle crisi conformemente agli articoli da 7 a 26. La BCE e le autorità nazionali competenti forniscono al Comitato e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.»

«3.   Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi cooperano strettamente nella pianificazione della risoluzione delle crisi, nell’intervento precoce e nelle fasi della risoluzione delle crisi conformemente agli articoli da 7 a 26. Esse La BCE e le autorità nazionali competenti si forniscono reciprocamente al Comitato e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.»

Spiegazione

V. la modifica 10 relativa all’articolo 27, paragrafo 2 della proposta di regolamento. La modifica propone, inoltre, che l’obbligo di fornire le informazioni necessarie sia posto in capo a tutte le parti coinvolte nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione della crisi.

Modifica 12

Articolo 27, paragrafo 4 Obbligo di cooperazione

«4.   Ai fini del presente regolamento, se la BCE invita un rappresentante del Comitato a partecipare al consiglio di vigilanza istituito in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. [ ] [che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi] il Comitato nomina un rappresentante».

«4.   Ai fini del presente regolamento, se la BCE invita un rappresentante del Comitato a partecipare, in veste di osservatore, al consiglio di vigilanza istituito in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. [ ] [che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi] il Comitato nomina un rappresentante.»

Spiegazione

Sarebbe opportuno inserire un riferimento esplicito allo status di osservatore, al fine di chiarire il ruolo del rappresentante del Comitato nel Consiglio di vigilanza della BCE.

Modifica 13

Articolo 27, paragrafo 8 nuovo

Testo assente.

«8.   Il Comitato consulta l’autorità competente ogni qual volta è presentato uno schema di risoluzione della crisi. L’autorità competente dovrebbe rispondere il prima possibile, per quanto ragionevolmente possibile, e la sua risposta al Comitato è riservata. Se, ad avviso del Comitato, la risposta non perviene in tempi ragionevoli, esso può procedere all’adozione della decisione finale, al fine di evitare indebiti ritardi.»

Spiegazione

Al fine di assicurare che l’interesse alla stabilità finanziaria sia debitamente salvaguardato, la BCE o l’autorità nazionale competente, nel proprio ruolo di autorità di vigilanza, dovrebbero essere in grado di esprimere le proprie opinioni in ordine agli schemi di risoluzione delle crisi presentati/proposti.

Modifica 14

Articolo 34 Ispezioni in loco

«1.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione, il Comitato può svolgere, previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’articolo 32, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche.»

«1.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione, il Comitato può svolgere, previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi e alle autorità competenti interessate, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’articolo 32, paragrafo 1. Inoltre, prima di esercitare i compiti di cui all’articolo 11, il Comitato consulta l’autorità competente. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche.»

Spiegazione

È importante che l’autorità di vigilanza sia informata in ordine a qualsiasi ispezione in loco.

Modifica 15

Articolo 39 Composizione

«Composizione

1.   Il Comitato è composto da:

a)

direttore esecutivo;

b)

vice direttore esecutivo;

c)

un membro nominato dalla Commissione;

d)

un membro nominato dalla BCE;

e)

un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi.

2.   La durata del mandato del direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e dei membri del Comitato nominati dalla Commissione e dalla BCE è di cinque anni. Fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 6, tale mandato non è rinnovabile.

3.   La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:

a)

la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all’articolo 47;

b)

la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all’articolo 51;

c)

il direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53.»

«Composizione

1.   Il Comitato è composto da:

a)

il direttore esecutivo;

b)

il vice direttore esecutivo;

c)

un membro nominato dalla Commissione;

d)

un membro nominato dalla BCE;

e)

un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi. Se la banca centrale nazionale non è l’autorità di risoluzione delle crisi, essa è invitata ad accompagnare l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi in veste di osservatore.

2.   Nel Comitato, riunito in sessione plenaria o esecutiva, dovrebbe essere riservato un seggio permanente per un osservatore designato dalla BCE.

3.   La durata del mandato del direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e dei membri del Comitato nominati dalla Commissione e dalla BCE è di cinque anni. Fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 6, tale mandato non è rinnovabile.

4.   La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:

a)

la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all’articolo 47;

b)

la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all’articolo 51;

c)

il direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53.»

Al fine di rispecchiare fedelmente la distinzione tra il ruolo della BCE ai sensi del regolamento sull’MVU e il suo ruolo di partecipante al Comitato di risoluzione delle crisi ai sensi della proposta di regolamento e allo scopo di evitare un potenziale conflitto di interessi per il membro nominato dalla BCE, la BCE raccomanda che tale membro partecipi alle riunioni in veste di osservatore.

In considerazione dell’importante ruolo e competenza delle banche centrali in relazione alla stabilità finanziaria e alle loro responsabilità macroprudenziali, le banche centrali nazionali che non agiscono quali autorità di risoluzione delle crisi ai sensi del diritto nazionale dovrebbero avere il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato in veste di osservatori. Inoltre, esse dovrebbero essere coinvolte, unitamente alla BCE, nella valutazione dell’impatto sistemico di ogni azione di risoluzione.

Modifica 16

Articolo 45 Partecipazione alle sessioni plenarie

«Tutti i membri del Comitato partecipano alle sessioni plenarie.»

«Tutti i membri del Comitato e l’osservatore permanente designato dalla BCE partecipano alle sessioni plenarie, salvo valida giustificazione

Sarebbe necessario chiarire che l’assenza di un membro non impedisce la riunione/costituzione dell’assemblea o la validità della votazione, nel rispetto del futuro regolamento interno, che, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, può dettare norme in materia di quorum.

Al fine di rispecchiare fedelmente la distinzione tra il ruolo della BCE ai sensi del regolamento sull’MVU e il suo ruolo di partecipante al Comitato di risoluzione delle crisi ai sensi della proposta di regolamento e allo scopo di evitare potenziali conflitti di interessi per il membro designato dalla BCE, la BCE raccomanda che tale membro partecipi alle riunioni in veste di osservatore.

Modifica 17

Articolo 50, paragrafo 4 Compiti e articolo 51, paragrafo 4 Processo decisionale

Articolo 50, paragrafo 4 «4. Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta dei suoi membri.»

Articolo 50, paragrafo 4 «4. Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta dei suoi membri o dell’osservatore permanente designato dalla BCE

Articolo 51, paragrafo 4 «4. Il Comitato in sessione esecutiva adotta e pubblica il regolamento interno per le sessioni esecutive. Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal direttore esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di due membri e sono presiedute dal direttore esecutivo. Il Comitato può invitare osservatori a partecipare alle sue sessioni esecutive su base ad hoc.»

Articolo 51, paragrafo 4 «4. Il Comitato in sessione esecutiva adotta e pubblica il regolamento interno per le sessioni esecutive. Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal direttore esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di due uno qualunque dei suoi membri e dell’osservatore permanente designato dalla BCE e sono presiedute dal direttore esecutivo. Il Comitato può invitare altri osservatori a partecipare alle sue sessioni esecutive su base ad hoc.»

Spiegazione

I due paragrafi non appaiono pienamente allineati, poiché l’articolo 50, paragrafo 4 sottintende che ciascuno dei membri può assumere l’iniziativa di convocare una riunione del Comitato esecutivo. Se il quorum di due membri richiesto per convocare la riunione fosse mantenuto, sarebbe necessario garantire alla BCE un diritto speciale di assumere l’iniziativa di convocare la riunione del Comitato esecutivo. L’autorità di vigilanza potrebbe ravvisare una chiara necessità di convocare la riunione a seguito della propria valutazione circa il dissesto o il rischio di dissesto di un ente, e dovrebbe esserle consentito, quantomeno, di avviare una discussione sul caso.

Modifica 18

Articolo 52, paragrafo 7 Nomina e compiti

«7.   Il direttore esecutivo o il vice direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non possono partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.»

«7.   Il direttore esecutivo o Il vice direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non possono partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.»

Spiegazione

Tale disposizione appare incongrua in relazione al direttore esecutivo, attesa la mancata previsione di di eccezioni rispetto alla proroga del mandato del direttore esecutivo (in contrasto con quanto disposto per il vice direttore esecutivo all’articolo 52, paragrafo 6).

Modifica 19

Articolo 65, paragrafo 1 Livello-obiettivo del finanziamento

«1.   Entro 10 anni al massimo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1 % dell’ammontare dei depositi di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti che sono garantiti a norma della direttiva 94/19/CE.»

«1.   Entro 10 anni al massimo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1 % dell’ammontare dei depositi di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti che sono garantiti a norma della direttiva 94/19/CE. In aggiunta a tale livello-obiettivo del finanziamento, il Comitato di risoluzione delle crisi decide in merito a un valore di riferimento adeguato relativo alle passività totali da raggiungere entro un periodo di dieci anni».

Spiegazione

La BCE ritiene che i depositi coperti non rappresentino il riferimento più appropriato per il livello-obiettivo del finanziamento del Fondo unico di risoluzione delle crisi, considerato che questi non rispecchiano integralmente gli eventuali costi di finanziamento della risoluzione della crisi. I depositi coperti possono rimanere stabili e le passività complessive aumentare in modo significativo, oppure i depositi coperti possono aumentare e le passività complessive rimanere stabili. In entrambi i casi, l’esposizione potenziale del fondo di risoluzione non sarebbe adeguatamente rappresentata. Dovrebbe inoltre essere tenuto in considerazione il fatto che i depositi coperti sono già assicurati attraverso il sistema di garanzia dei depositi, in quanto ciò può contribuire al finanziamento della risoluzione delle crisi. Il riferimento dovrebbe quindi essere accompagnato da un valore di riferimento relativo alle passività totali, che dovrà essere adeguatamente calibrato da parte del Comitato di risoluzione delle crisi, mantenendo il livello minimo dell’1 % dei depositi coperti.

Modifica 20

Articolo 69, paragrafo 1 Mezzi di finanziamento alternativi

«1.   Il Comitato può contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma degli articoli 66 e 67 non sono immediatamente accessibili o sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo.»

«1.   Il Comitato può contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari o altri terzi, in particolare risorse finanziarie congiunte degli Stati membri partecipanti, quando le somme raccolte a norma degli articoli 66 e 67 non sono immediatamente accessibili o sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo. Tali prestiti o altre forme di sostegno finanziario dovrebbero essere integralmente rimborsate ove tali misure siano attivate.»

Spiegazione

L’accesso temporaneo a risorse fiscali costituirebbe un elemento essenziale delle misure di sostegno dell’SRM poiché fonti private di finanziamento possono temporaneamente esaurirsi in caso di crisi acute dei mercati finanziari.

Modifica 21

Articolo 83 Clausola di revisione

«1.   Entro il 31 dicembre 2016 e, in seguito, ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno.

La relazione valuta:

[…]

d)

l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell’SRM su tali Stati membri.»

«1.   Entro il 31 dicembre 2016 e, in seguito, ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno.

La relazione valuta:

[…]

d)

l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell’SRM su tali Stati membri.

e)

l’applicazione analogica dei criteri dettati dall’articolo 107 del TFUE quando l’azione di risoluzione della crisi proposta dal Comitato prevede il ricorso al Fondo.»

Spiegazione

Potrebbe giustificarsi, in futuro, un’analisi più approfondita relativamente all’applicazione analogica delle regole in materia di aiuti di Stato e all’interazione fra i profili concernenti gli aiuti di Stato e quelli inerenti la stabilità finanziaria nel contesto della risoluzione della crisi.

Modifica 22

Articolo 88 Entrata in vigore

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 38 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.»

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 38 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.»

Se lo strumento del bail-in di cui alla proposta di regolamento è applicabile esclusivamente a decorrere dal 1o gennaio 2018, vi sarà incertezza in ordine al fatto che il debito non garantito con grado di prelazione maggiore possa o meno formare oggetto di bail-in, in quanto gli Stati membri saranno liberi di determinare se anticipare o meno l’introduzione di un regime per il bail-in.

Si ritiene che il bail-in sia già ampiamente considerato nel valore degli strumenti, sicché è prevedibile che l'impatto sul finanziamento sarà marginale. Inoltre, la disponibilità dello strumento del bail-in contribuirà alla certezza del diritto, alla coerenza e alla prevedibilità, scongiurando soluzioni adottate in funzione del singolo caso. Ciò considerato, la BCE incoraggia l’attuazione anticipata dello strumento del bail-in. Ciò implicherebbe, inoltre, la possibilità per l’SRM di disporre, al momento dell’assunzione di responsabilità in materia di risoluzione delle crisi, di tutti gli strumenti e i poteri previsti. L’attuazione anticipata allevierebbe altresì le pressioni relative al finanziamento esercitate sul Fondo nel momento in cui questo procede all’accumulazione di risorse finanziarie.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


Top