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Document 52013AB0072

Parere della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2013 , su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/5


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 ottobre 2013

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Introduzione e base giuridica

Il 2 luglio 2013 e il 12 luglio 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio richieste di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (1) (di seguito «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 2 e 3.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito, lo «Statuto del SEBC») in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono su determinati compiti e obiettivi del SEBC. L’articolo 5.1 dello Statuto del SEBC consente alla BCE a raccogliere le necessarie informazioni statistiche al fine di assolvere i compiti del SEBC. Ai sensi dell’articolo 5.3 dello Statuto del SEBC, la BCE è tenuta a contribuire all’armonizzazione, ove necessario, delle nome e delle modalità relative alla raccolta, alla compilazione e alla distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza. Le statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici sono necessarie per definire la politica monetaria, che, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2 del trattato e dell’articolo 3.1 dello Statuto del SEBC, rientra tra i compiti del SEBC, e al fine di mantenere la stabilità dei prezzi, che costituisce l’obiettivo principale del SEBC conformemente all’articolo 127, paragrafo 1 del trattato e dell’articolo 2 dello Statuto del SEBC.

In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE sottolinea l’importanza di assicurare dati statistici affidabili per la procedura per gli squilibri macroeconomici, istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici (2). In un suo precedente parere (3), la BCE ha appoggiato l’introduzione del Regolamento (UE) n. 1176/2011.

1.2.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1176/2011, il quadro di valutazione per la procedura per gli squilibri macroeconomici dovrebbe comprendere un numero ristretto di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri che risultino pertinenti, pratici, semplici, misurabili e disponibili. Inoltre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 7, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente l’adeguatezza degli indicatori, ivi inclusa la loro composizione, le soglie fissate e la metodologia impiegata, ed effettuare, se necessario, adattamenti o modifiche.

1.3.

In questo contesto, la Commissione ha intrapreso un’iniziativa legislativa per assicurare la qualità statistica della procedura per gli squilibri macroeconomici. L’iniziativa è intesa a garantire che la compilazione, il monitoraggio e la diffusione delle statistiche macroeconomiche e finanziarie pertinenti per l’elaborazione del quadro di valutazione per la procedura per gli squilibri macroeconomici in base all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 (di seguito i «dati pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici») siano condotte in maniera tale da produrre dati certi e indipendenti. La proposta di regolamento prevede che la Commissione possa effettuare missioni al fine di indagare sui problemi insorti e proporre al Consiglio di infliggere ammende agli Stati membri che volontariamente o per negligenza grave rappresentano falsamente dati pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici.

2.    Compilazione di statistiche macroeconomiche e statistiche finanziarie a sostegno delle politiche economiche e monetarie dell’Unione e di altre politiche dell’Unione

2.1.

Gli indicatori per la procedura per gli squilibri macroeconomici derivano, di norma, da statistiche macroeconomiche e finanziarie disponibili, come quelle delle bilancia dei pagamenti e dei conti finanziari e nazionali. Il Sistema statistico europeo (SSE) e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (4) da molti anni elaborano tali statistiche macroeconomiche e finanziarie nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e applicano costantemente meccanismi di assicurazione della qualità statistica per assicurare la conformità agli standard statistici internazionali e l’affidabilità e comparabilità tra i diversi Stati membri.

2.2.

Realizzando un equilibrio tra tempestività, affidabilità e livello di dettaglio, l’SSE il SEBC elaborano statistiche macroeconomiche e finanziarie adatte allo scopo cui sono destinate e in modo efficiente rispetto ai costi. Statistiche a elevata frequenza sono compilate in modo meno dettagliato al fine di assicurarne l’opportuna tempestività, mentre statistiche dettagliate risultano solitamente disponibili in un lasso di tempo più lungo. Tali statistiche sono basate su indagini, dati amministrativi e necessarie stime, oltre che sull’utilizzo di tecniche statistiche e valutazioni di esperti. L’intero processo prende altresì in considerazione la necessità di limitare l’onere di segnalazione per soggetti che vi sono tenuti, come le piccole e medie imprese.

Le statistiche macroeconomiche e finanziarie costituiscono da molti anni la base per le decisioni di politica economica e monetaria a livello nazionale ed europeo. Le stesse statistiche sono altresì utilizzate da organizzazioni internazionali come il Fondo monetario internazionale e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici nei loro rapporti di sorveglianza.

3.    Assicurazione della qualità di SSE e SEBC per le statistiche su cui si basa la procedura per gli squilibri macroeconomici

3.1.

La qualità delle statistiche macroeconomiche e finanziarie è assicurata dal SEE e dal SEBC in quanto enti deputati a elaborare le statistiche europee. La BCE ritiene che, nel complesso, tali meccanismi di assicurazione di qualità abbiano prodotto statistiche di elevata qualità a sostegno delle politiche economiche e monetarie al servizio dell’Unione economica e monetaria e dell’Unione nel suo insieme.

3.2.

Per le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, quelle relative a conti finanziari, conti nazionali, finanze pubbliche e prezzi, la normativa dell’Unione vigente in materia statistica già prevede rapporti regolari sulla qualità dei dati statistici, spesso a corredo di inventari che descrivono fonti e metodi utilizzati nell’elaborazione delle statistiche.

3.3.

I rapporti sulla qualità redatti dall’SSE e dal SEBC verificano, tra l’altro, se le statistiche elaborate corrispondono agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, se queste risultano affidabili e comparabili tra i diversi Stati membri e se sono idonee agli scopi cui sono destinate.

3.4.

Il quadro per la qualità suggerito dalla proposta di regolamento riguarda i dati statistici per la procedura per gli squilibri macroeconomici, trascurando invece altre finalità di politica economica e monetaria. Sembra perciò introdurre verifiche di qualità parallele anziché integrare i dati statistici per la procedura per gli squilibri macroeconomici nei quadri di qualità preesistenti.

3.5.

Di conseguenza, la BCE raccomanda, piuttosto che l’introduzione di un nuovo quadro di assicurazione della qualità statistica mediante la proposta di regolamento, l’applicazione dei meccanismi di qualità dell’SSE e del SEBC già esistenti ai dati statistici per la procedura di squilibrio macroeconomico. Tale approccio è supportato dai principi di pertinenza dei dati, efficienza in termini di costi e riduzione al minimo degli oneri di segnalazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 223/2009 e dal regolamento (CE) n. 2533/98.

4.    Rafforzare la garanzia della qualità delle statistiche mediante una più stretta cooperazione dell’SSE e del SEBC

4.1.

Poiché la produzione delle statistiche macroeconomiche e finanziarie su cui si fondano gli indicatori per la procedura di squilibrio macroeconomico compete tanto all’SSE quanto al SEBC, si rende necessaria una stretta cooperazione tra i due sistemi per assicurarne la qualità, come imposto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 223/2009 e dall’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio e sottolineato dal Consiglio nelle proprie conclusioni sulle statistiche dell’Unione europea del 30 novembre 2011 e del 13 novembre 2012 (5).

4.2.

In considerazione di quanto precede, la BCE rinvia al lavoro avviato dal comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti al fine di verificare la qualità e la comparabilità dei dati pertinenti per la procedura di squilibrio macroeconomico conformemente al vigente quadro normativo in materia statistica. Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti può altresì prestare attività di consulenza sulle possibili modalità di sensibilizzazione del pubblico su queste tematiche. Una volta che il lavoro del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti abbia registrato progressi, i meccanismi pratici per la cooperazione tra l’SSE e il SEBC sul quadro per l’assicurazione di qualità per i dati statistici per la procedura di squilibrio macroeconomico possono costituire oggetto, ove opportuno, di un protocollo d’intesa.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 ottobre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 342 final.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(3)  Vedi il parere CON/2011/13 del 16 febbraio 2011 sulla riforma della governance economica dell'Unione europea (GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1). Tutti i pareri sono disponibili sul sito Internet della BCE, all’indirizzo: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Vedi il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164) e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(5)  Conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell’UE, 3129a sessione del Consiglio «Economia e finanza» tenutasi a Bruxelles il 30 novembre 2011 e conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell’UE, 3198a sessione del Consiglio «Economia e finanza» tenutasi a Bruxelles il 13 novembre 2012, disponibili sul sito Internet del Consiglio all’indirizzo: http://www.consilium.europa.eu


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