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Document 52013AB0037

Parere della Banca centrale europea, del 28 maggio 2013 , su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (CON/2013/37)

OJ C 179, 25.6.2013, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/9


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 maggio 2013

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

(CON/2013/37)

2013/C 179/03

Introduzione e base giuridica

Il 5 febbraio 2013, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (1) (di seguito «la direttiva proposta»). Il 20 febbraio e il 2 aprile 2013, la BCE ha ricevuto richieste di parere sulla stessa direttiva proposta, rispettivamente dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede che la BCE sia consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze. Inoltre, la BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in quanto la direttiva proposta contiene disposizioni aventi implicazioni su alcuni compiti del Sistema europeo di banche centrali. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Obiettivo e contenuto della direttiva proposta

La direttiva proposta sostituirà la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (2), per gli Stati membri che partecipano alla sua adozione. Essa mantiene la maggior parte delle disposizioni presenti nella decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, con alcune modifiche minori, tenendo conto del Trattato di Lisbona. Inoltre, la direttiva proposta integra la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio introducendo la pena minima di sei mesi di reclusione per i reati di produzione e distribuzione di moneta contraffatta e la pena massima di almeno otto anni di reclusione per il reato di distribuzione di moneta contraffatta. Essa introduce anche nuove disposizioni che richiedono agli Stati membri di: a) prevedere la possibilità di utilizzare determinati strumenti di indagine; e b) assicurare che i centri nazionali di analisi (National Analysis Centres, NAC) e i centri nazionali di analisi delle monete metalliche (Coin National Analysis Centres, CNAC) possano esaminare gli euro di cui si sospetta la falsificazione al fine di consentire l’analisi, l’identificazione e il rinvenimento degli altri falsi ancora in circolazione, anche mentre sono ancora in corso procedimenti giudiziari.

2.    Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore la direttiva proposta, il cui scopo è di integrare le disposizioni e facilitare l’applicazione della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, assieme al relativo Protocollo (3) (di seguito la «Convenzione di Ginevra») (4). La BCE accoglie inoltre favorevolmente il fatto che la direttiva proposta tiene conto del parere della BCE secondo cui il quadro penale dovrebbe essere potenziato mediante l'inasprimento e l’armonizzazione del regime sanzionatorio, nonché mediante l’introduzione di norme comuni per le pene minime. Allo stesso tempo, la BCE nota che la direttiva proposta mantiene in gran parte le disposizioni della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, il che assicurerà certezza del diritto dopo la transizione verso il nuovo regime di protezione istituito dalla direttiva proposta.

La BCE ritiene che la disposizione relativa al riconoscimento reciproco delle sentenze di condanna ai fini del riconoscimento della «recidiva» ai sensi dell’articolo 9 bis della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio non sarebbe pregiudicata dall’adozione della direttiva proposta negli Stati membri che hanno già recepito la suddetta disposizione nel diritto nazionale. Per ciò che concerne gli Stati membri che non hanno ancora effettuato il recepimento, il loro obbligo di emanare norme nazionali in tema di riconoscimento reciproco delle sentenze di condanna ai sensi dell’articolo 9 bis sembrerebbe continuare a sussistere in conformità all’articolo 12 della direttiva proposta. Tuttavia, a fini di chiarezza, la BCE suggerisce di inserire il contenuto dell’articolo 9 bis della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio nella direttiva proposta.

Conformemente ai considerando 28, 29 e 30 della direttiva proposta, la BCE osserva che, mentre la Danimarca non partecipa all’adozione della direttiva proposta, il Regno Unito e l’Irlanda possono decidere se partecipare o meno alla sua adozione e alla sua applicazione. La BCE ritiene che, qualora la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipino all’adozione e all’applicazione della direttiva proposta, essi continueranno ad essere soggetti agli obblighi relativi al termine per il recepimento della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva proposta. Di conseguenza, la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda non saranno soggetti alle nuove regole previste dalla direttiva proposta. Pertanto, sarebbe opportuno invitare le autorità competenti della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda (se queste ultime non partecipano all’adozione della direttiva proposta) ad impegnarsi ad applicare norme comuni per le pene minime e massime, assicurare la disponibilità di effettivi strumenti di indagine e la trasmissione di banconote e monete metalliche falsificate ai NAC e ai CNAC da parte delle autorità giudiziarie, in conformità rispettivamente agli articoli 5, 9 e 10 della direttiva proposta. Altrimenti, la cooperazione transfrontaliera e l’attenuazione del rischio di forum shopping, di cui al considerando 18 della direttiva proposta, risulterebbero minate.

3.    Osservazioni di carattere specifico

3.1.   Valore nominale potenziale delle banconote e delle monete metalliche falsificate

In relazione ai riferimenti al valore nominale delle banconote e delle monete metalliche falsificate nel considerando 19 e nell’articolo 5 della direttiva proposta, la BCE rileva che, dal punto di vista della produzione, tale valore può essere identificato solo per quanto riguarda le banconote e monete metalliche ultimate.

Tuttavia, la BCE rileva che il concetto di banconote e monete metalliche falsificate non è necessariamente limitato alle banconote e monete metalliche ultimate, ma può anche riguardare banconote e monete metalliche non ultimate che sono in corso di produzione. La BCE sottolinea che, nel contesto della contraffazione o alterazione fraudolenta di banconote e monete metalliche denominate in euro o in altre valute (5), le forze dell’ordine possono scoprire falsi non ultimati. La BCE rileva che la comune tecnica impiegata dalla polizia nel sequestro di un laboratorio clandestino per la contraffazione di moneta consiste nel cercare di intervenire mentre il reato è effettivamente in corso. Sarà una questione di valutazione e, in alcuni casi, si potrebbero rinvenire pochi prodotti ultimati, ma molti ancora in corso di lavorazione. La BCE nota che tali falsi non ultimati non avrebbero un valore nominale bensì un valore nominale potenziale, il quale dovrebbe essere preso in considerazione per la determinazione di una sanzione proporzionata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva proposta. Pertanto, il considerando 19 e l’articolo 5 dovrebbero essere modificati in modo da includere il valore nominale potenziale relativo ai falsi non ultimati. Il valore nominale potenziale dovrebbe essere considerato come un criterio ulteriore nell’applicazione di una sanzione proporzionata ad ogni reato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva proposta.

Inoltre, le banconote e le monete metalliche falsificate rinvenute dalle autorità nazionali competenti possono essere denominate in, o avere l'aspetto di, una valuta diversa dall'euro. In tal caso, le autorità giudiziarie competenti dovrebbero essere autorizzate a identificare il valore nominale o il valore nominale potenziale rilevante di tali banconote o monete metalliche falsificate. Pertanto, la BCE ritiene che sarebbe utile modificare ulteriormente il considerando 19 e l’articolo 5 in modo da prevedere che le norme comuni per le pene minime e massime tengano conto del pertinente valore nominale o valore nominale potenziale delle banconote o monete metalliche falsificate rinvenute che non siano banconote o monete metalliche falsificate in euro.

3.2.   Reati di falsificazione relativi ai mezzi di produzione e alle materie prime di banconote e monete metalliche

La BCE ritiene che le norme comuni per le pene minime e massime dovrebbero essere applicate a tutti i tipi di reati che ricadono nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva proposta. Tale approccio aumenterebbe significativamente l’efficienza e gli effetti deterrenti delle sanzioni. A tal proposito, poiché le banconote e monete metalliche falsificate più sofisticate sono prodotte utilizzando componenti di varia origine, ad esempio ologrammi fraudolenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione, la BCE sarebbe favorevole all’inclusione dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della direttiva proposta, ove essi implichino circostanze particolarmente gravi, nell’ambito del regime sanzionatorio previsto all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva proposta.

3.3.   Obbligo di trasmettere banconote e monete metalliche falsificate a fini di analisi

La BCE accoglie con favore il fatto che la direttiva proposta riconosce l'importanza del fatto che i NAC e i CNAC siano autorizzati dalle autorità giudiziarie ad esaminare le banconote e le monete metalliche in euro falsificate al fine di consentire l’analisi, l’identificazione e il rinvenimento di altri falsi. Tuttavia, la BCE raccomanda che ove campioni di banconote o monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possano essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova, tali campioni di banconote o monete metalliche falsificate dovrebbero essere trasmessi ai NAC e ai CNAC, senza indugio, una volta che il procedimento pertinente sia concluso.

Ove la BCE raccomanda che la proposta di direttiva sia modificata, specifiche proposte redazionali sono a tal fine contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 maggio 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 42 definitivo.

(2)  GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

(3)  Società delle Nazioni Unite, raccolta dei trattati (1931), n. 2623, pag. 372.

(4)  La Convenzione di Ginevra è stata ratificata da tutti gli Stati membri, eccetto, allo stato attuale, Malta.

(5)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva proposta.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 19

»(19)

Occorre che gli Stati membri abbiano la possibilità di imporre una pena detentiva di breve durata o di non imporre una pena detentiva nei casi in cui il valore nominale totale delle banconote e delle monete metalliche falsificate non è significativo o nei casi che non presentano aspetti di particolare gravità. Occorre che tale valore sia inferiore a 5 000 EUR, ossia dieci volte la denominazione massima dell’euro, per i casi punibili con pena diversa dalla reclusione, e inferiore a 10 000 EUR per i casi punibili con la reclusione di durata inferiore a sei mesi.»

»(19)

Occorre che gli Stati membri abbiano la possibilità di imporre una pena detentiva di breve durata o di non imporre una pena detentiva nei casi in cui il valore nominale o il valore nominale potenziale totale delle banconote e delle monete metalliche falsificate non è significativo o nei casi che non presentano aspetti di particolare gravità. Occorre che tale valore sia inferiore a 5 000 EUR o all’equivalente ammontare nella valuta delle banconote e monete metalliche falsificate considerate, ossia dieci volte la denominazione massima dell’euro, per i casi punibili con pena diversa dalla reclusione, e inferiore a 10 000 EUR o all’equivalente ammontare nella valuta delle banconote e monete metalliche falsificate considerate per i casi punibili con la reclusione di durata inferiore a sei mesi.»

Nota esplicativa

Il considerando 19 dovrebbe essere modificato in modo da attribuire agli Stati membri la possibilità di applicare una sanzione proporzionata alle banconote e monete metalliche falsificate non ultimate, che possono avere esclusivamente un valore nominale potenziale. Il valore nominale potenziale dovrebbe essere considerato come un criterio ulteriore nell’applicazione di una sanzione proporzionata ad ogni reato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva proposta.

Inoltre, poiché le banconote e le monete metalliche falsificate rinvenute dalle autorità nazionali competenti possono essere denominate in, o avere l'aspetto di, valute diverse dall'euro, le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a identificare il pertinente valore nominale o valore nominale potenziale di tali banconote e monete metalliche falsificate. Pertanto, il considerando 19 dovrebbe essere ulteriormente modificato in modo da prevedere che le norme comuni per le pene minime e massime tengano conto del pertinente valore nominale o valore nominale potenziale delle banconote o monete metalliche falsificate diverse dall’euro.

Modifica n. 2

Articolo 5

«Articolo 5

Sanzioni

 

   (…)

2.   Per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale inferiore a 5 000 EUR e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere una pena diversa dalla reclusione.

3.   I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno 5 000 EUR, sono puniti con la pena massima di almeno otto anni di reclusione.

4.   I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno 10 000 EUR o che presentino aspetti di particolare gravità, sono puniti con

a)

la pena minima di almeno sei anni di reclusione;

b)

la pena massima di almeno otto anni di reclusione.»

 

   (Nessun testo)

«Articolo 5

Sanzioni

 

   (…)

2.   Per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale o un valore nominale potenziale totale inferiore a 5 000 EUR o all’equivalente ammontare nella valuta delle banconote e monete metalliche falsificate considerate e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere una pena diversa dalla reclusione.

3.   I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale o un valore nominale potenziale totale di almeno 5 000 EUR o dell’equivalente ammontare nella valuta delle banconote e monete metalliche falsificate considerate, sono puniti con la pena massima di almeno otto anni di reclusione.

4.   I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale o un valore nominale potenziale totale di almeno 10 000 EUR o dell’equivalente ammontare nella valuta delle banconote e monete metalliche falsificate considerate o che presentino aspetti di particolare gravità, sono puniti con

a)

la pena minima di almeno sei anni di reclusione;

b)

la pena massima di almeno otto anni di reclusione.

5.   Le sanzioni ai sensi del paragrafo 4 si applicano ai reati cui si riferisce la lettera d) dell’articolo 3, paragrafo 1, che implicano circostanze particolarmente gravi.»

Nota esplicativa

L’articolo 5, paragrafi da 2 a 4, dovrebbe essere modificato in modo da consentire l’applicazione di una sanzione proporzionata alle banconote e monete metalliche falsificate non ultimate, che possono avere esclusivamente un valore nominale potenziale. Il valore nominale potenziale dovrebbe essere considerato come un criterio ulteriore nell’applicazione di una sanzione proporzionata ad ogni reato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva proposta.

Inoltre, poiché le banconote e monete metalliche falsificate rinvenute dalle autorità nazionali competenti possono essere denominate in, o avere l'aspetto di, valute diverse dall'euro, le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a identificare il pertinente valore nominale o valore nominale potenziale di tali banconote e monete metalliche falsificate. Pertanto, l’articolo 5, paragrafi da 2 a 4, dovrebbe essere ulteriormente modificato in modo da prevedere che le norme comuni per le pene minime e massime tengano conto del pertinente valore nominale o valore nominale potenziale delle banconote o monete metalliche falsificate diverse dall’euro.

Infine, per accrescere l'efficienza e l’efficacia deterrente delle sanzioni, si suggerisce di includere i reati stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva proposta, che implicano circostanze particolarmente gravi, nell'ambito del regime sanzionatorio disposto dall'articolo 5, paragrafo 4, tramite l'aggiunta di un nuovo paragrafo 5.

Modifica n. 3

Articolo 10, paragrafo 2

«2.   Se i necessari campioni di banconote e di monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possono essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova nel procedimento penale, in modo da garantire il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e i diritti della difesa del sospetto autore del reato, al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche viene concesso senza indugio l'accesso ai campioni.»

«2.   Se i necessari campioni di banconote e di monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possono essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova nel procedimento penale, in modo da garantire il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e i diritti della difesa del sospetto autore del reato, al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche viene concesso senza indugio l'accesso ai campioni. Immediatamente dopo la conclusione del procedimento, le autorità giudiziarie trasmettono tali necessari campioni di ogni tipo di banconota sospetta di falsificazione al centro nazionale di analisi e di ogni tipo di moneta metallica sospetta di falsificazione al centro nazionale di analisi delle monete.»

Nota esplicativa

La BCE raccomanda che, ove campioni di banconote o monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possano essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova, tali campioni di banconote o monete metalliche falsificate dovrebbero essere trasmessi ai NAC e ai CNAC senza indugio una volta che il pertinente procedimento si sia concluso.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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