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Document 52012AB0103

Parere della Banca centrale europea, dell’ 11 dicembre 2012 , in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 dicembre 2012

in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Introduzione e base giuridica

L’11 e il 18 settembre 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo rispettivamente una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che concernono il contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento che mira a migliorare la trasparenza dei prodotti d’investimento al dettaglio e a garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere le principali caratteristiche ed i rischi dei prodotti d’investimento e di raffrontare le caratteristiche dei diversi prodotti. Un’informazione appropriata agevola la tutela del consumatore che svolge un ruolo fondamentale nel preservare la stabilità del sistema finanziario.

Osservazioni di carattere specifico

1.   Coerenza con altre iniziative legislative dell’Unione europea

1.1.

Gli obblighi in materia di informazione dovrebbero essere accompagnati da poteri di vigilanza adeguati, sia a livello nazionale sia a livello dell’Unione, atti a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di certi strumenti finanziari nel caso di minacce all’ordinato funzionamento dei mercati finanziari, alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario o alla tutela degli investitori (2). La BCE sottolinea l’importanza di garantire che la legislazione dell’Unione nel settore dei servizi finanziari doti le Autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità nazionali competenti di poteri di intervento adeguati. In particolare, le autorità di vigilanza del settore bancario e assicurativo possono ottenere poteri di intervento simili a quelli assegnati all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) e alle autorità nazionali competenti ai sensi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito la «proposta di regolamento MiFIR») (3).

1.2.

Oltre all’armonizzazione dell’informazione precontrattuale introdotta dalla proposta di regolamento, la BCE raccomanda che la coerenza delle norme di comportamento di mercato relative alla vendita di prodotti finanziari sia garantita in tutti i settori dei servizi finanziari facendo seguito, ove opportuno, a misure già proposte (4).

1.3.

Infine, dovrebbero essere assicurate condizioni di concorrenza omogenee fra i diversi tipi di prodotti d’investimento al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare a discapito dei prodotti di investimento non contemplati dalla proposta di regolamento, quali gli strumenti finanziari non complessi. Gli obblighi in materia di informazione per altre categorie di prodotti finanziari imposti dalla legislazione vigente dell’Unione dovrebbero essere integrati con il documento contenente le informazioni chiave (KID) standardizzato, introdotto dalla proposta di regolamento. Ciò può riguardare, in particolare, i prodotti contemplati dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (5) e dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (6).

2.   Responsabilità dell’elaborazione del KID

La proposta di regolamento attribuisce la responsabilità di elaborare il KID all’ideatore del prodotto d’investimento il quale è anche responsabile in base alle informazioni fornite (7). Tuttavia, gli investitori al dettaglio sono in contatto diretto con i distributori dei prodotti di investimento e non con gli ideatori. Pertanto, anche il distributore di un prodotto di investimento dovrebbe essere responsabile di garantire che l’investitore al dettaglio disponga di modalità efficaci per presentare un reclamo contro l’ideatore in relazione al KID e per intraprendere una procedura di ricorso. Inoltre, la BCE ritiene che il meccanismo proposto dovrebbe consentire procedure di ricorso efficaci anche nel caso di controversie transfrontaliere, in particolare qualora l’ideatore abbia sede in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

3.   Contenuto del KID

La BCE raccomanda che la proposta di regolamento richieda espressamente l’inclusione nel KID dei seguenti elementi: i) controparte, rischi operativi e di liquidità che incidono sul prodotto di investimento; ii) sensibilità dei risultati del prodotto a scenari di stress efficaci; e iii) la componente di leva del prodotto nella misura in cui tale componente possa moltiplicare i rischi applicabili. Tali informazioni supplementari garantiranno che il KID non induca gli investitori a confidare eccessivamente su modelli di risultati ottenuti in passato e che fornisca un quadro completo ed equo dei rischi collegati ai prodotti di investimento.

4.   Misure e sanzioni amministrative

La BCE raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata in modo da garantire l’armonizzazione con altre proposte legislative dell’Unione (8) che introducono sanzioni amministrative, in particolare inserendo disposizioni in merito a sanzioni amministrative pecuniarie.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 dicembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 final.

(2)  Si veda il paragrafo 12.1 del parere della BCE CON/2012/21, del 22 marzo 2012, in merito i) alla proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ii) alla proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, iii) alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e iv) alla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 definitivo, si vedano gli articoli 31 e 32.

(4)  Si vedano, ad esempio, le norme riguardanti l’ambito di applicazione consentito per i servizi di mera esecuzione offerti dalle imprese di investimento, contenute nell’articolo 25, paragrafo 3, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011) 656 definitivo (di seguito la «proposta di direttiva MiFID»).

(5)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(6)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. Si vedano, in particolare, gli articoli da 183 a 185.

(7)  Si veda l’articolo 5 della proposta di regolamento.

(8)  Si veda l’articolo 75, paragrafo 2, lettere e) ed f) della proposta di direttiva MiFID. Si veda anche l’articolo 99 bis, paragrafo 2, lettere e) ed f) che dovrebbe esserer inserito nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32) in base alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, COM(2012) 350 final (di seguito la «proposta di direttiva OICVM V»).


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 25

«Articolo 25

1.   La Commissione procede ad un riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame comprende un’analisi generale dell’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d’investimento al dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità della disposizione transitoria di cui all’articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame riflette poi sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari.

2.   Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.»

«Articolo 25

1.   Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a un riesame della normativa dell’Unione nel settore dei servizi finanziari al fine di valutare i benefici di: i) introdurre documenti standardizzati contenenti le informazioni chiave, conformemente alle norme introdotte dal presente regolamento, in relazione a categorie di strumenti finanziari non contemplati dal presente regolamento, in particolare in relazione ai prodotti contemplati dalla direttiva 2003/71/CE e dalla direttiva 2009/138/CE; ii) introdurre norme di comportamento di mercato armonizzate relative alla vendita di prodotti finanziari; e iii) attribuire alle autorità europee di vigilanza e alle autorità nazionali competenti poteri di intervento in relazione a categorie specifiche di prodotti finanziari, incluso potere di introdurre divieti su certi prodotti nell’interesse della tutela dell’investitore e della stabilità finanziaria, tenuto conto dei poteri introdotti a tale riguardo dal regolamento (UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2).

1 2.   La Commissione procede ad un riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame comprende un’analisi generale dell’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d’investimento al dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità della disposizione transitoria di cui all’articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame riflette poi sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari.

2 3.   Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Nota esplicativa

Dovrebbero essere assicurate condizioni di concorrenza omogenee fra i diversi tipi di prodotti d’investimento al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare a discapito dei prodotti di investimento non contemplati dalla proposta di regolamento, quali gli strumenti finanziari non complessi. Gli obblighi in materia di informazione per altre categorie di prodotti finanziari ai sensi della legislazione vigente dell’Unione dovrebbero essere integrati con il documento contenente le informazioni chiave (KID) standardizzato, introdotto dalla proposta di regolamento. Similmente, dovrebbero essere introdotte in modo armonizzato norme di comportamento di mercato relative alla vendita di prodotti finanziari in relazione a un insieme di prodotti definito in modo ampio. Le AEV e le autorità nazionali competenti dovrebbero allo stesso tempo essere dotate di poteri di intervento in relazione a categorie specifiche diprodotti, incluso quello di vietarli ai fini della tutela degli investitori e in considerazione di preoccupazioni per la stabilità finanziaria. A tale riguardo, si dovrebbe tenere conto del risultato del processo legislativo in corso, nel quale tali norme di comportamento di mercato e tali poteri di intervento di vigilanza saranno introdotte attraverso la proposta di regolamento MiFIR.

Modifica n. 2

Articolo 8, paragrafo 2

«2.   Il documento contenente le informazioni chiave contiene le seguenti informazioni:

a)

in una sezione all’inizio del documento, il nome del nome del prodotto d’investimento e l’identità del suo ideatore;

b)

in una sezione intitolata “Cos’è questo investimento?”, la natura e le caratteristiche principali del prodotto d’investimento, compresi:

i)

il tipo di prodotto d’investimento;

ii)

i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli;

iii)

un’indicazione che precisi se, in relazione all’esercizio della sua attività o al prodotto d’investimento, l’ideatore del prodotto d'investimento mira a conseguire specifici risultati in termini ambientali, sociali o di governance e, in caso affermativo, un'indicazione che precisi i risultati perseguiti e come essi devono essere raggiunti;

iv)

nei casi in cui il prodotto d’investimento offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

v)

la durata del prodotto d’investimento, se conosciuta;

vi)

gli scenari di performance, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto;

c)

in una sezione intitolata “Potrei perdere del denaro?”, una breve indicazione che specifichi se è possibile una perdita di capitale e che precisi anche quanto segue

i)

eventuali garanzie o meccanismi di protezione del capitale, nonché le eventuali restrizioni;

ii)

se il prodotto d’investimento è coperto da un sistema d’indennizzo o garanzia;

d)

in una sezione intitolata “A quale uso è destinato questo prodotto?”, l’indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e del profilo di liquidità atteso del prodotto, comprese la possibilità e le condizioni di disinvestimento prima della scadenza, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del prodotto di investimento e dell’evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;

e)

in una sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”, il profilo di rischio e di rendimento del prodotto d’investimento, compreso un indicatore sintetico di questo profilo e le avvertenze relative ad eventuali rischi specifici che possono essere non pienamente rispecchiati dall’indicatore sintetico;

f)

in una sezione intitolata “Quali sono i costi?”, i costi legati a un investimento nel prodotto d’investimento, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell’investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi;

g)

in una sezione intitolata “Quale rendimento ha avuto nel passato?”, i risultati ottenuti in passato dal prodotto d’investimento, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto e alla lunghezza dei riscontri storici;

h)

per i prodotti pensionistici, in una sezione intitolata “Quanto potrei ricevere quando andrò in pensione?”, le proiezioni dei possibili risultati futuri.»

«2.   Il documento contenente le informazioni chiave contiene le seguenti informazioni:

a)

in una sezione all’inizio del documento, il nome del nome del prodotto d’investimento e l’identità del suo ideatore;

b)

in una sezione intitolata “Cos’è questo investimento?”, la natura e le caratteristiche principali del prodotto d’investimento, compresi:

i)

il tipo di prodotto d’investimento;

ii)

i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli;

iii)

un’indicazione che precisi se, in relazione all’esercizio della sua attività o al prodotto d’investimento, l’ideatore del prodotto d'investimento mira a conseguire specifici risultati in termini ambientali, sociali o di governance e, in caso affermativo, un'indicazione che precisi i risultati perseguiti e come essi devono essere raggiunti;

iv)

nei casi in cui il prodotto d’investimento offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

v)

la durata del prodotto d’investimento, se conosciuta;

vi)

gli scenari di performance, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto;

c)

in una sezione intitolata “Potrei perdere del denaro?”, una breve indicazione che specifichi se è possibile una perdita di capitale e che precisi anche quanto segue

i)

eventuali garanzie o meccanismi di protezione del capitale, nonché le eventuali restrizioni;

ii)

se il prodotto d’investimento è coperto da un sistema d’indennizzo o garanzia;

d)

in una sezione intitolata “A quale uso è destinato questo prodotto?”, l’indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e del profilo di liquidità atteso del prodotto, comprese la possibilità e le condizioni di disinvestimento prima della scadenza, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del prodotto di investimento e dell’evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;

e)

in una sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”, il profilo di rischio e di rendimento del prodotto d’investimento, compreso un indicatore sintetico di questo profilo, e un’avvertenza che il rendimento del prodotto potrebbe essere influenzato negativamente dai rischi elencati, seguita da una descrizione dei seguenti elementi:

i)

controparte, rischi operativi e di liquidità che incidono sul prodotto di investimento;

ii)

sensibilità dei risultati del prodotto a scenari di stress effettivo;

iii)

la componente a leva del prodotto nella misura in cui tale componente possa moltiplicare i rischi;

iv)

e le avvertenze relative ad eventuali altri rischi specifici che possono essere non pienamente rispecchiati dall’indicatore sintetico;

f)

in una sezione intitolata “Quali sono i costi?”, i costi legati a un investimento nel prodotto d’investimento, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell’investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi;

g)

in una sezione intitolata “Quale rendimento ha avuto nel passato?”, i risultati ottenuti in passato dal prodotto d’investimento, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto e alla lunghezza dei riscontri storici, compresa un’avvertenza che i risultati ottenuti in passato non garantiscono i risultati di investimento futuri e che i rischi di cui alle altre sezioni del KID possono avere un impatto negativo sostanziale sull’investimento;

h)

per i prodotti pensionistici, in una sezione intitolata “Quanto potrei ricevere quando andrò in pensione?”, le proiezioni dei possibili risultati futuri.»

Nota esplicativa

Le informazioni supplementari proposte garantiranno che il KID non induca gli investitori a confidare eccessivamente su modelli di risultati ottenuti in passato e che fornisca un quadro completo ed equo dei rischi collegati ai prodotti di investimento.

Modifica n. 3

Articolo 14

«Articolo 14

Gli ideatori di prodotti d’investimento stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta.»

«Articolo 14

Gli ideatori e i distributori di prodotti d’investimento stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che: i) gli investitori al dettaglio dispongano di modalità efficaci di presentazione di reclamo contro l’ideatore del prodotto di investimento e quindi di intraprendere una procedura di ricorso; ii) gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta; e iii) gli investitori al dettaglio abbiano a disposizione procedure di ricorso efficaci anche nel caso di controversie transfrontaliere, in particolare qualora l’ideatore abbia sede in un altro Stato membro o in un Paese terzo

Nota esplicativa

La proposta di regolamento attribuisce la responsabilità di elaborare il KID all’ideatore del prodotto d’investimento il quale è anche responsabile in base alle informazioni fornite. Tuttavia, gli investitori al dettaglio sono in contatto diretto con i distributori dei prodotti di investimento e non con gli ideatori. Pertanto, anche il distributore di un prodotto di investimento dovrebbe essere responsabile di garantire che l’investitore al dettaglio disponga di modalità efficaci per presentare un reclamo contro l’ideatore in relazione al KID e per intraprendere una procedura di ricorso. Le procedure di ricorso dovrebbero essere efficaci anche nel caso di controversie transfrontaliere, in particolare qualora l’ideatore abbia sede in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Modifica n. 4

Articolo 19, paragrafo 2

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d’imporre almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a)

un’ordinanza che vieti la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

b)

un’ordinanza che sospenda la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

c)

un’avvertenza che sia resa pubblica e che identifichi la persona responsabile e la natura della violazione;

d)

un’ordinanza per la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.»

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d’imporre almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a)

un’ordinanza che vieti la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

b)

un’ordinanza che sospenda la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

c)

un’avvertenza che sia resa pubblica e che identifichi la persona responsabile e la natura della violazione;

d)

un’ordinanza per la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave;

e)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un’impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nel conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente;

f)

nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l’euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Nota esplicativa

Le modifiche raccomandate consentirebbero di armonizzare l’imposizione di sanzioni pecuniarie amministrative con altre proposte legislative dell’Unione, in particolare con la proposta di direttiva MiFID e con la proposta di direttiva OICVM V.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU L …, del …, pag. …»


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