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Document 52012AB0099

Parere della Banca centrale europea, del 29 novembre 2012 , in merito alla proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CON/2012/99)

OJ C 39, 12.2.2013, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2012

in merito alla proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento

(CON/2012/99)

2013/C 39/01

Introduzione e base giuridica

Il 10 luglio 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1) (di seguito la «proposta di direttiva»). Il 27 luglio 2012, la BCE ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere in merito alla proposta di direttiva.

La BCE è competente a formulare un parere sulla proposta di direttiva in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni riguardanti il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, la definizione e attuazione della politica monetaria dell’Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene pienamente lo sviluppo di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi nonché la rimozione degli ostacoli a una gestione efficace delle crisi delle istituzioni finanziarie. Tutte le istituzioni finanziarie dovrebbero poter affrontare il dissesto in maniera ordinata, salvaguardando la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e riducendo al minimo costi pubblici e distorsioni economiche. La BCE sostiene in particolare una disciplina a livello dell’Unione per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento al fine di mantenere la stabilità finanziaria nell’Unione e di conseguenza garantire il funzionamento del mercato unico anche nei periodi di crisi. A tal fine, è essenziale l’elaborazione di strumenti comuni di supporto per la gestione del dissesto delle istituzioni finanziarie, quali i piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, così come gli strumenti della banca-ponte, del bail-in, della vendita dell’attività d’impresa e della separazione delle attività. La BCE vede con favore che la proposta sia in linea con le caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari concordate a livello internazionale (2), che esortano alla convergenza dei regimi nazionali di risoluzione delle crisi con strumenti e poteri adeguati per una risoluzione efficace. L’attuazione di tali caratteristiche essenziali consente di intervenire tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali.

La BCE è del parere che la direttiva in questione, rappresentando un passo molto importante verso un quadro integrato di risoluzione delle crisi per l’Unione, debba essere adottata in tempi brevi. Al contempo, saranno necessari ulteriori passi per creare un meccanismo unico di risoluzione delle crisi, che costituisce uno dei tre pilastri dell’unione bancaria. Di conseguenza, la BCE invita la Commissione a presentare urgentemente un’apposita proposta in merito a un Meccanismo europeo di risoluzione delle crisi indipendente, che includa aspetti relativi a un Fondo comune europeo per la risoluzione delle crisi. Tale Fondo sarebbe finanziato come minimo dalle istituzioni finanziarie. La coerenza tra questi tre pilastri è fondamentale per il successo dell’unione dei mercati finanziari.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

1.   Definizione di risoluzione delle crisi

La proposta di direttiva definisce la risoluzione delle crisi come la ristrutturazione di un ente al fine di assicurarne la continuità delle funzioni essenziali, di preservare la stabilità finanziaria e di ripristinare la sostenibilità economica di tutto l’ente o di sue parti (3). La BCE è del parere che la risoluzione delle crisi esiga una gerarchia chiara. In tale contesto, gli enti in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbero in linea di principio, fatta salva una decisione da parte delle autorità di risoluzione delle crisi, essere sottoposti a risoluzione utilizzando strumenti di risoluzione delle crisi quando lo si ritenga necessario e nell’interesse pubblico, compresa la prevenzione del rischio sistemico. Qualora l’autorità di risoluzione delle crisi ritenga che non sussistano aspetti di interesse pubblico, l’ente dovrebbe essere liquidato con la procedura ordinaria di insolvenza applicabile a tale ente secondo l’ordinamento nazionale. Infine, la ristrutturazione nell’ambito di una risoluzione della crisi in corso di attività dovrebbe essere contemplata soltanto ove ciò sia giustificato dall’interesse pubblico di preservare la stabilità finanziaria e nei casi in cui la risoluzione organizzata di un ente creditizio avesse l’effetto di danneggiare seriamente la stabilità del sistema finanziario, con un più elevato rischio di contagio transfrontaliero. La proposta di direttiva dovrebbe chiarire che l’obiettivo della risoluzione delle crisi non è preservare l’ente in dissesto come tale, bensì assicurare la continuità delle sue funzioni essenziali (4).

2.   Condizioni per la risoluzione della crisi e valutazione della necessità di un sostegno finanziario pubblico straordinario

2.1.

La proposta di direttiva dispone che una delle condizioni per l’avvio di una risoluzione della crisi sia che l’autorità competente o l’autorità di risoluzione della crisi determinino che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto (5). La BCE è del parere che la responsabilità di determinare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto debba essere attribuita in modo chiaro all’autorità competente, nell’interesse di una pronta ed efficiente risoluzione della crisi.

2.2.

La proposta di direttiva dispone inoltre che la necessità di aiuti di Stato da parte di un ente sia un indicatore di dissesto o di prossimità al dissesto. Tuttavia, lo stesso articolo della proposta di direttiva dispone che due tipi specifici di aiuti di Stato non costituiscono un indicatore di tale tipo (6). Mentre sostiene la durata massima di tale aiuto di Stato (7), la BCE rileva come un numero considerevole di enti creditizi e di imprese di investimento che attualmente ricevono aiuti di Stato sarebbero considerati in dissesto o a rischio di dissesto in base a tale indicatore. La BCE ritiene che la determinazione delle circostanze in presenza delle quali un ente è in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbe essere basata unicamente sulla valutazione della sua situazione prudenziale. Pertanto, una particolare necessità di aiuti di Stato non dovrebbe, di per sé, costituire un criterio oggettivo adeguato (8), mentre le circostanze che sono alla base della concessione dell’aiuto di Stato dovrebbero essere ricomprese nella valutazione della situazione prudenziale dell’ente.

3.   Coinvolgimento delle banche centrali nel risanamento e nella risoluzione delle crisi

3.1.

Le banche centrali hanno responsabilità in materia di stabilità finanziaria e macroprudenziale, nonché competenza in tema di mercati finanziari. A tale riguardo, dovrebbero essere coinvolte nel processo di risoluzione contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della risoluzione della crisi, riducendo al contempo i rischi di effetti negativi indesiderati sullo svolgimento dei compiti di banca centrale e sul funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento. In tale contesto, le banche centrali possono svolgere un ruolo nella valutazione dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi dal punto di vista della stabilità finanziaria, come ad esempio la valutazione della probabilità di eventi scatenanti che potrebbero condurre ad una riduzione sregolata della leva finanziaria. Le banche centrali possono anche essere coinvolte nella valutazione dei corsi di azione possibili per l’autorità di risoluzione delle crisi, dato che uno degli obiettivi principali è quello di evitare perturbazioni sistemiche (9). La BCE pertanto ritiene necessario che, nel caso in cui la banca centrale non coincida con l’autorità di risoluzione dalla crisi, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione della crisi si impegnino ad un adeguato scambio di informazioni con la banca centrale (10).

3.2.

La proposta di direttiva dispone che i piani di risanamento preparati e aggiornati da un ente per il ripristino della situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo non presuppongono l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento. Tuttavia, comprendono, ove pertinente, un’analisi delle modalità e delle situazioni in cui l’ente può chiedere di accedere a meccanismi della banca centrale in condizioni di crisi, e le relative garanzie reali disponibili (11). La BCE tiene a sottolineare come tale disposizione non debba in alcun modo pregiudicare la competenza delle banche centrali di decidere, in modo indipendente e a loro piena discrezione, in merito alla fornitura di liquidità di banca centrale a enti creditizi non insolventi, sia nell’ambito di normali operazioni di politica monetaria sia in occasione di operazioni di finanziamento volte a fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance), entro i limiti imposti dal divieto di finanziamento monetario a norma del trattato (12).

3.3.

La proposta di direttiva richiede che ogni Stato membro includa nel proprio insieme di strumenti per la risoluzione delle crisi il potere di istituire e gestire un ente-ponte e una società veicolo per la gestione delle attività. La proposta di direttiva dispone che l’ente-ponte sia interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche, tra cui può essere inclusa la stessa autorità di risoluzione della crisi (13). Laddove una banca centrale funga da autorità di risoluzione della crisi (14), dovrebbe essere chiaro, per evitare ogni dubbio, che la banca centrale non assumerà né finanzierà in nessun caso alcuna obbligazione di tali enti. Il ruolo di una banca centrale in qualità di proprietario di tale ente deve rimanere in ogni circostanza coerente con il divieto di finanziamento monetario di cui all’articolo 123 del trattato, come completato dal regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (15). Questo divieto preclude, tra l’altro, qualsiasi finanziamento da parte della banca centrale di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi. Inoltre, tale ruolo deve essere svolto senza pregiudicare l’indipendenza della banca centrale, in particolare la sua indipendenza finanziaria e istituzionale.

3.4.

La BCE rileva come la proposta di direttiva contenga solo i criteri minimi che gli enti-ponte e le società veicolo di gestione delle attività devono soddisfare per essere istituite dalle autorità pubbliche. La BCE desidera evidenziare come la trasparenza dei finanziamenti sia una delle questioni principali riguardanti la legittimità e la responsabilità per l’uso di fondi pubblici che l’Eurosistema ha interesse a salvaguardare. A tale riguardo, la BCE accoglie con favore che la proposta di direttiva preveda che i costi della risoluzione della crisi debbano essere sopportati in linea di principio da azionisti e creditori e, ove tali fondi non siano sufficienti, dai meccanismi di finanziamento (16). Tuttavia, la BCE sottolinea che, in linea con il divieto di finanziamento monetario, le banche centrali non possono finanziare tali meccanismi di finanziamento. In particolare ciò riguarda l’elencazione dei mezzi di finanziamento alternativi (17) nella proposta di direttiva (18).

4.   Coinvolgimento delle autorità nazionali designate nella valutazione dei piani di risanamento

La proposta di direttiva dispone che le autorità competenti verifichino i piani di risanamento per assicurare, tra l’altro, la possibilità di attuazione efficace del piano in situazioni di crisi finanziaria senza provocare effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario, anche nel caso in cui altri enti mettano in atto piani di risanamento nello stesso periodo (19). Al fine di assicurare che tutti gli aspetti sistemici pertinenti siano presi in considerazione nel corso di tale verifica, compreso l’impatto complessivo dell’attuazione simultanea di più piani di risanamento che potrebbe condurre a comportamenti prociclici o imitativi, la BCE ritiene necessario che le autorità competenti effettuino la valutazione in consultazione con le competenti autorità nazionali designate, qualora si tratti di autorità distinte (20).

5.   Sostegno finanziario infragruppo

La proposta di direttiva dispone che gli Stati membri provvedano a che le entità di un gruppo possano concludere accordi per fornire sostegno finanziario infragruppo (21). La BCE riconosce i meriti di tale requisito, in particolare del fatto che tali accordi, una volta autorizzati dalle autorità competenti, siano sottoposti all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di ciascuna entità del gruppo che si propone di aderirvi. La BCE rileva, tuttavia, come l’attuazione di tali accordi volontari negli ordinamenti giuridici nazionali sollevi complesse questioni giuridiche. Il loro avvio dipenderà anche da quanto le loro disposizioni si inquadrano armoniosamente nel diritto nazionale tributario, fallimentare e societario, per esempio rispetto al principio secondo cui le operazioni infragruppo devono essere concluse alle condizioni di mercato (at arm’s length) (22). A tal fine, secondo la BCE potrebbe essere necessario ulteriormente valutare se debbano essere garantite disposizioni supplementari per assicurare la certezza giuridica e l’applicabilità delle operazioni infragruppo approvate e attuate in base a tali accordi volontari.

6.   Lo strumento del bail-in e i poteri di riduzione

6.1.

La BCE accoglie con favore lo sviluppo del bail-in come meccanismo di riduzione o conversione del debito per assorbire le perdite di enti in dissesto o a rischio di dissesto. Il meccanismo del bail-in dovrebbe essere concepito in modo tale da essere in linea con le caratteristiche essenziali per la risoluzione efficace delle crisi concordate a livello internazionale (23), tra queste in particolare il potere in capo all’autorità di risoluzione delle crisi, nell’ambito di un regime di risoluzione della crisi, di attuare il bail-in di un’ampia gamma di passività secondo la gerarchia dei creditori che si applicherebbe in una liquidazione. La BCE supporta l’introduzione di tale strumento di bail-in da parte degli Stati membri a decorrere al più tardi dal 1o gennaio 2018 (24). Ciò consentirebbe anche di lavorare ulteriormente sullo strumento del bail-in, in particolare sulla possibilità di introdurre un requisito minimo per un determinato livello di strumenti designati per il bail-in, pur sempre mantenendo l’ambito di applicazione generale del bail-in. Inoltre, la BCE intende contribuire all’ulteriore analisi delle implicazioni pratiche del bail-in quale strumento di risoluzione delle crisi, anche riguardo alla fattibilità di un’esecuzione rapida, alla capacità di rispettare l’ordine di preferenza (seniority waterfall) nell’assorbimento delle perdite, i meccanismi di conversione o di riduzione (write down) (25), così come il possibile impatto sui mercati dei derivati. In tale contesto, la configurazione degli strumenti del bail-in e della banca-ponte dovrebbe essere analizzata in modo congiunto, data la capacità del secondo strumento di riprodurre molti dei risultati del primo.

6.2.

La BCE ritiene che le misure di risoluzione delle crisi dovrebbero essere adottate in circostanze che lo giustifichino e dovrebbero essere accompagnate da condizioni idonee a limitare l’azzardo morale (26). Come affermato in precedenza, gli enti in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbero, in linea di principio, essere liquidati secondo le procedure di insolvenza ordinarie e, ove lo si ritenga necessario, dovrebbero essere liquidate utilizzando gli strumenti di risoluzione delle crisi. In questo quadro, i poteri di bail-in, quale strumento di risoluzione delle crisi, dovrebbero essere utilizzati prevalentemente per la risoluzione delle crisi degli enti che hanno raggiunto un punto di non sostenibilità economica. La BCE ritiene che la possibilità di bail-in per mantenere un ente in dissesto o a rischio di dissesto in corso di attività (c.d. «going concern») (27) dovrebbe essere considerata solamente in casi eccezionali e giustificati.

La BCE è sempre favorevole all’uso dello strumento del bail-in in combinazione con la sostituzione della dirigenza e la conseguente ristrutturazione dell’ente e delle sue attività in modo tale da fronteggiare le cause del dissesto (28).

6.3.

La proposta di direttiva dispone che l’Autorità bancaria europea (ABE) riferisca alla Commissione in merito all’ottemperanza da parte degli enti del requisito di mantenere l’importo aggregato di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale delle loro passività totali (29). La BCE invita a proseguire il lavoro per valutare se i requisiti minimi in materia di bail-in debbano essere espressi in percentuale delle passività totali o in percentuale delle attività ponderate per il rischio. La seconda opzione ha il merito di tener conto dei rischi che gravano sulle attività dell’ente. La BCE raccomanda che sia l’ABE a condurre tale valutazione. La BCE raccomanda inoltre che l’ABE fornisca alla Commissione una valutazione dell’impatto di tale requisito sugli enti e sul fatto se sia o meno opportuna l’introduzione di un requisito volto a vietare o limitare che all’interno del settore bancario siano detenuti strumenti idonei al bail-in.

6.4.

La proposta di direttiva dispone che, prima di avviare qualsiasi azione di risoluzione della crisi, le autorità di risoluzione della crisi esercitino il potere di riduzione (30). Pertanto, la riduzione degli strumenti di capitale è un potere di risoluzione delle crisi (31) che appare applicabile prima che un ente entri in fase di risoluzione della crisi. La BCE è favorevole a che le autorità abbiano il potere di ridurre gli strumenti di capitale prima di avviare la risoluzione della crisi. Nella prospettiva della ricapitalizzazione degli enti, la BCE raccomanda che ciò sia chiarito espressamente nella proposta di direttiva, per evitare qualsiasi dubbio. Sarebbero anche auspicabili uno studio di casi e una simulazione dell’attuazione dello strumento del bail-in, per chiarire le interdipendenze tra le varie fasi del processo di bail-in.

7.   Finanziamento della risoluzione delle crisi e volume ottimale dei meccanismi di finanziamento

7.1.

Un quadro per la risoluzione delle crisi adeguato dovrebbe garantire che i costi della risoluzione delle crisi siano sopportati innanzitutto dagli azionisti e dai creditori dell’ente in fase di risoluzione della crisi e dal settore privato nel suo complesso. La BCE, pertanto, accoglie favorevolmente che gli strumenti e i poteri di risoluzione delle crisi di cui alla presente proposta di direttiva consentano alle autorità di addossare il peso finanziario della risoluzione delle crisi sugli azionisti e i creditori. Inoltre, la proposta di direttiva introduce due fonti supplementari di finaziamento della risoluzione delle crisi: i meccanismi di finanziamento nazionali e i contributi dei sistemi di garanzia dei depositi (deposit guarantee schemes, DGS) (32).

7.2.

Mentre riconosce i vantaggi di fonti supplementari di finanziamento della risoluzione delle crisi, la BCE è del parere che l’ambiziosa proposta di istituire un sistema europeo di meccanismi di finanziamento non risolverà importanti questioni relative alla risoluzione delle crisi transfrontaliere. L’esistenza di 27 meccanismi nazionali soggetti al controllo delle rispettive autorità nazionali è complicato ulteriormente dal sistema di prestiti proposto, carente dal punto di vista della chiarezza su alcuni dettagli importanti, quali i diritti e gli obblighi degli erogatori di mutui e dei mutuatari.

8.   Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel finanziamento della risoluzione delle crisi

8.1.

La proposta di direttiva dispone che il sistema di garanzia dei depositi (DGS) cui l’ente è affiliato risponda fino all’ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza (33). Il trattamento dei depositi coperti nell’ambito del trasferimento alla banca-ponte può avere un forte impatto sul coinvolgimento dei DGS. Il grado di partecipazione di un DGS alle misure di risoluzione della crisi influirà, a parità delle altre condizioni, sul livello di finanziamento richiesto alle altre due fonti disponibili, cioè i meccanismi di finanziamento e i creditori non garantiti. Tale incertezza tra creditori può aumentare il rischio di che i creditori, i clienti e altre controparti pongano in essere una corsa al ritiro preventivo dei propri fondi, il che, se realizzato, nuocerebbero all’obiettivo principale del regime stesso.

8.2.

La proposta di direttiva, consente agli Stati membri di prevedere che i mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi (DGS) stabiliti nel loro territorio possano essere usati per finanziare la risoluzione delle crisi (34). La BCE, mentre supporta tale disposizione che consente sinergie tra i DGS e il finanziamento della risoluzione delle crisi, considera della massima importanza che ciò non comprometta in alcun modo la funzione fondamentale del DGS nella protezione dei depositi assicurati. La BCE accoglie con favore che la proposta di direttiva attribuisca la priorità al rimborso dei depositanti coperti da parte del DGS nel caso in cui sia richiesto al DGS di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione delle crisi e, al contempo, esercitare la sua funzione ordinaria di rimborso dei depositanti assicurati e i mezzi finanziari disponibili siano insufficienti per soddisfare tutte queste richieste (35).

In tale contesto, la BCE incoraggia ad assicurare la certezza del diritto definendo chiaramente il ruolo del DGS nel finanziamento della risoluzione delle crisi, indipendentemente da quale strumento di risoluzione delle crisi si scelga e dalle modalità di applicazione delle misure.

La proposta di direttiva richiede agli Stati membri di garantire che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i sistemi di garanzia dei depositi abbiano parità di trattamento rispetto ai crediti non garantiti non privilegiati. (36) Tale approccio non sembra coerente con il fatto di consentire agli Stati membri di stabilire un rango di priorità tra crediti rispetto per i depositi coperti dal DGS. Attualmente sei Stati membri, tra cui la Bulgaria (37), la Grecia (38), la Lettonia (39), l’Ungheria (40), il Portogallo (41) e la Romania (42), hanno garantito un grado di priorità ai crediti che il DGS ha acquisito per surrogazione dopo aver rimborsato le somme corrispondenti ai depositi garantiti, in tal modo contribuendo ulteriormente a garantire che sia sempre disponibile finanziamento sufficiente per il DGS.

Le opinioni in merito all’impatto di assegnare un rango privilegiato divergono notevolmente, dato che si ritiene che un rango privilegiato dei depositanti possa avere un impatto sui costi di finanziamento disponibili per le banche e che sarà maggiore lo sforzo degli altri creditori per garantire i propri crediti. Dall’altro lato, ciò sarebbe in qualche modo mitigato dal fatto che i crediti prioritari si estendano unicamente ai depositi garantiti. Inoltre, un regime legale che stabilisca un rango di priorità dei depositanti garantiti dovrebbe facilitare l’uso delle misure di risoluzione delle crisi previste dalla proposta di direttiva (per esempio, lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte). Dal punto di vista della stabilità finanziaria, la priorità dei crediti relativi ai depositi garantiti è vista con favore anche perché riduce il rischio di corse agli sportelli bancari, le perdite potenziali dei depositanti garantiti in fase di liquidazione e l’eccessivo indebolimento del DGS (43).

9.   Divulgazione di materiali per la commercializzazione

La proposta di direttiva prevede che qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione dell’ente in fase di risoluzione della crisi che sta vendendo in tutto o in parte le proprie attività d’impresa attraverso lo strumento della vendita dell’attività d’impresa può essere ritardata (44). La BCE ritiene che la divulgazione di informazioni idonee a influenzare il prezzo relativo a strumenti finanziari negoziati sui mercati finanziari possa dover essere ritardata anche durante l’applicazione di altri strumenti di risoluzione delle crisi. Le relative disposizioni della proposta di direttiva (45) dovrebbero essere ampliate in una norma generale valida nell’applicazione di qualsiasi strumento di risoluzione delle crisi, laddove l’interesse dell’ente possa giustificare un ritardo nella divulgazione di informazioni idonee a influenzare il prezzo.

10.   Ulteriore armonizzazione delle norme sul risanamento e la risoluzione delle crisi

10.1.

La BCE è favorevole allo sviluppo di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi anche per istituzioni finanziarie diverse dalle banche aventi un’importanza sistemica, quali ad esempio le compagnie di assicurazione e le infrastrutture di mercato (46). Tale aspetto dovrebbe essere coordinato con altre iniziative internazionali.

10.2.

Gli sforzi per un’ulteriore leggera armonizzazione delle leggi nazionali sull’insolvenza tra gli Stati membri dovrebbero continuare. L’attuale diversità delle leggi sull’insolvenza, per esempio in relazione all’ordine di priorità delle pretese dei creditori, ha un notevole impatto sull’attuazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e in particolare sul realizzo delle attività e delle passività detenute dalle società veicolo della risoluzione della crisi.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 280 final.

(2)  Si veda il documento «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari) dell’ottobre 2011, disponibile sul sito del Consiglio per la stabilità finanziaria all’indirizzo http://www.financialstabilityboard.org nonchè il documento «Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group» (Relazione e raccomandazioni del gruppo sulla risoluzione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del marzo 2010, disponibile sul sito della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo http://www.bis.org

(3)  Si veda l’articolo 2, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(4)  Si veda il contributo del SEBC alla consultazione pubblica della Commissione sui dettagli tecnici di un possibile quadro dell’Unione per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, maggio 2011, pagg. 4 e 5. Tutti i documenti della BCE richiamati sono disponibili nel sito Internet della BCE al seguente indirizzo http://www.ecb.europa.eu. Si veda altresì la modifica proposta dalla BCE n. 3.

(5)  Si veda l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a) della proposta di direttiva.

(6)  Si veda l’articolo 27, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii) della proposta di direttiva.

(7)  Si veda l’articolo 27, paragrafo 2, lettera d), secondo paragrafo, della proposta di direttiva.

(8)  Si veda l’articolo 27, paragrafo 2, lettera d), secondo paragrafo, della proposta di direttiva in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 26. Si vedano inoltre le modifiche proposte n. 2 e n. 8.

(9)  Si veda anche il contributo del SEBC alla consultazione pubblica della Commissione europea riguardante i dettagli tecnici di un possibile quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, maggio 2011, pag. 6, paragrafo 9.

(10)  A tale riguardo, l’articolo 74, paragrafo 3, lett. b) della proposta rappresenta un passo avanti nella giusta direzione, ma non è sufficiente ad assicurare uno scambio di informazioni e una collaborazione adeguati. Si vedano anche le modifiche proposte n. 4 e n. 23.

(11)  Si veda l’articolo 5, paragrafo 3, della proposta di direttiva; si veda inoltre l’articolo 9, paragrafo 2, della proposta di direttiva per quanto riguarda i piani di risoluzione delle crisi.

(12)  Si veda il rapporto sulla convergenza del 2012 predisposto dalla BCE, pag. 29. Si veda altresì la modifica proposta n. 1.

(13)  Si vedano l’articolo 34, paragrafo 2, e l’articolo 36, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

(14)  Si veda il parere della BCE CON/2011/39.

(15)  Si veda il regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che fornisce le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

(16)  Si veda l’articolo 92, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

(17)  Si veda l’articolo 96 della proposta di direttiva.

(18)  Si vedano il parere della BCE CON/2011/103, paragrafo 4, e il parere della BCE CON/2010/83, paragrafo 6.3.

(19)  Si veda l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della proposta di direttiva.

(20)  Si veda la modifica proposta n.5.

(21)  Si vedano gli articoli da 16 a 22 della proposta di direttiva.

(22)  Il requisito che le operazioni infragruppo siano concluse a condizioni di mercato è un principio fondamentale del diritto societario in quasi tutti gli stati membri eccettuata la Spagna. Si veda la Relazione del 2008 predisposta da DBB law per la DG Mercato interno e servizi sui vincoli giuridici ai trasferimenti infragruppo, che ha evidenziato tale rischio.

(23)  Si veda il documento «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari), dell’ottobre 2011, disponibile sul sito del Consiglio per la stabilità finanziaria all’indirizzo http://www.financialstabilityboard.org

(24)  Si veda l’articolo 115, paragrafo 1, terzo comma, della proposta di direttiva.

(25)  Si veda il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla consultazione pubblica della Commissione europea riguardante i dettagli tecnici di un possibile quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, maggio 2011, pag. 4.

(26)  Si veda anche il contributo del SEBC alla consultazione pubblica della Commissione europea riguardante i dettagli tecnici di un possibile quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, maggio 2011, pag. 5.

(27)  L’espressione «in corso di attività» (going concern) è utilizzata per descrivere la situazione in cui un ente continua a operare durante la risoluzione della crisi senza prospettiva di liquidazione in un futuro prossimo. Tale concetto si contrappone a quello di «gone concern» in cui le funzioni bancarie vitali sono preservate ma in seno a un’entità giuridica diversa da quella sottoposta a risoluzione della crisi e in via di liqudazione.

(28)  Si veda il considerando 46 della proposta di direttiva.

(29)  Si veda l’articolo 39, paragrafo 6, della proposta di direttiva.

(30)  Si veda l’articolo 51, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(31)  Si veda l’articolo 56, paragrafo 1, lettera f) della proposta di direttiva.

(32)  Articolo 96. Nella misura in cui i meccanismi finanziari riceveranno anche prestiti dalle banche centrali si potrebbe configurare un finanziamento monetario. Si veda a tale riguardo il paragrafo 3.4 e la modifica n. 29.

(33)  Si veda l’articolo 99, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(34)  Si veda l’articolo 99, paragrafo 5, della proposta di direttiva.

(35)  Articolo 99, paragrafo 8, della proposta di direttiva.

(36)  Si veda l’articolo 99, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

(37)  Al DGS è attribuito il rango di creditore privilegiato dall’articolo 94, paragrafo 1, della legge sull’insolvenza delle banche (Darjaven vestnik n. 92 del 27.9.2002).

(38)  Il rango di creditore privilegiato è attribuito al depositante dall’articolo 4, paragrafo 16, della legge n. 3746/2009 di recepimento della direttiva 2005/14/CE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e altre disposizioni (FEK A 27 del 16.2.2009). L’articolo 13a, paragrafo 4 stabilisce il rango del DGS.

(39)  Legge del 5 ottobre 1995 sugli enti creditizi (LV 163(446) del 24.10.1995). L’articolo 192, paragrafo 1, ha introdotto il rango privilegiato per i depositanti garantiti il 21 maggio 1998.

(40)  Legge CXII del 1996 relativa agli enti creditizi e alle istituzioni finanziarie e, più in particolare, il Capo XV della legge recante disciplina dettagliata dei sistemi di garanzia dei depositi. Il rango privilegiato di tutti i crediti relativi ai depositi, e non solo di quelli garantiti, è stabilito dall’articolo 183, paragrafo 1 della legge.

(41)  Si veda l’articolo 166-A della versione consolidata del decreto legge n. 298/92 del 31 dicembre 1992 relativo al quadro giuridico degli enti creditizi e società finanziarie (D.R. n. 30, I del 10.2.2012).

(42)  Ordinanza governativa n. 10/2004 sulle procedure di amministrazione controllata e il fallimento degli enti creditizi e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 38 attribuisce un diritto privilegiato, una volta regolate le spese relative alla procedura di fallimento, ai crediti derivanti dai depositi garantiti, tra cui i crediti del DGS derivanti dal rimborso dei depositanti garantiti (Monitorul Oficial al României, Parte Uno, n. 84 del 30.1.2004).

(43)  Si veda il parere della BCE CON/2011/83.

(44)  Si veda l’articolo 33, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

(45)  Si veda l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).

(46)  Si veda a tale riguardo il documento di consultazione della Commissione «Consultation on a possible recovery and resolution framework for financial institutions other than banks» su un possibile quadro di risanamento e risoluzione delle crisi per le istituzioni finanziarie diverse dalle banche del 5 ottobre 2012 disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/consultation-document_en.pdf


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 21

«I piani di risanamento e di risoluzione delle crisi non dovrebbero presupporre l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite. L’accesso a strumenti di liquidità forniti da banche centrali, compresi strumenti di liquidità di emergenza, non dovrebbe essere considerato un sostegno finanziario pubblico straordinario a condizione che: l’ente sia solvente al momento dell’immissione di liquidità e questa non faccia parte di un pacchetto d’aiuto più ampio; il dispositivo sia interamente coperto da garanzia alla quale sono applicati scarti (haircut), in funzione della sua qualità e del suo valore di mercato; la banca centrale addebiti al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione; la misura sia adottata su iniziativa della banca centrale e non sia coperta, in particolare, da alcuna controgaranzia dello Stato.»

«I piani di risanamento e di risoluzione delle crisi non dovrebbero presupporre l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite. né presupporre Ll ’accesso a strumenti di liquidità forniti da banche centrali, compresi strumenti di liquidità di emergenza, liquidità di banca centrale non dovrebbe essere considerato un sostegno finanziario pubblico straordinario a condizione che: l’ente sia solvente al momento dell’immissione di liquidità e questa non faccia parte di un pacchetto d’aiuto più ampio; il dispositivo sia interamente coperto da garanzia alla quale sono applicati scarti (haircut), in funzione della sua qualità e del suo valore di mercato; la banca centrale addebiti al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione; la misura sia adottata su iniziativa della banca centrale e non sia coperta, in particolare, da alcuna controgaranzia dello Stato

Nota esplicativa

Le banche centrali forniscono liquidità alle controparti idonee partecipanti a TARGET2 o alle operazioni di politica monetaria  (2) nella prospettiva del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e della politica monetaria. Inoltre, le banche centrali possono fornire liquidità di sostegno in circostanze eccezionali e caso per caso a enti creditizi solventi ma temporaneamente sprovvisti di liquidità  (3). La modifica proposta mira ad assicurare che i piani di risanamento e di risoluzione delle crisi non presuppongano la disponibilità di un sostegno di liquidità di banca centrale. Le banche centrali decidono in modo indipendente e a loro piena discrezione in merito alla fornitura di liquidità a enti creditizi non insolventi entro i limiti imposti dal divieto di finanziamento monetario ai sensi del trattato  (4).

Modifica n. 2

Considerando 24

«Occorre che il quadro di risoluzione delle crisi preveda un avvio tempestivo della procedura, prima che l’ente finanziario sia insolvente a termini di bilancio e che l’intero capitale sia esaurito, ossia quando l’impresa non è più economicamente sostenibile, o probabilmente non lo sarà più, e le altre misure si sono rivelate insufficienti a prevenire il dissesto. Il fatto che un ente non soddisfi i requisiti per l’autorizzazione non giustifica di per sé l’avvio della procedura di risoluzione delle crisi, soprattutto se esso è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo sia. Un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una delle situazioni seguenti: quando viola o è in procinto di violare i requisiti patrimoniali per il prosieguo dell’autorizzazione perché ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell’intero patrimonio o sostanzialmente dell’intero patrimonio; quando le sue attività sono o sono in procinto di essere inferiori alle passività; quando non è o è in procinto di non essere in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza; quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario. La mera circostanza che l’ente necessiti del sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale non costituisce una prova sufficiente del fatto che esso non è, o a breve termine non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Statosulle passività di nuova emissione non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione delle crisi quando sono soddisfatte determinate condizioni. Occorre, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l’approvazione nell’ambito del quadro degli aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto d’aiuto più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. In entrambi i casi la banca dev’essere solvente.»

«Occorre che il quadro di risoluzione delle crisi preveda un avvio tempestivo della procedura, prima che l’ente finanziario sia insolvente a termini di bilancio e che l’intero capitale sia esaurito, ossia quando l’impresa non è più economicamente sostenibile, o probabilmente non lo sarà più, e le altre misure si sono rivelate insufficienti a prevenire il dissesto. Il fatto che un ente non soddisfi i requisiti per l’autorizzazione non giustifica di per sé l’avvio della procedura di risoluzione delle crisi, soprattutto se esso è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo sia. Un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una delle situazioni seguenti: quando viola o è in procinto di violare i requisiti patrimoniali per il prosieguo dell’autorizzazione perché ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell’intero patrimonio o sostanzialmente dell’intero patrimonio; quando le sue attività sono o sono in procinto di essere inferiori alle passività; quando non è o è in procinto di non essere in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza. ; quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario. La mera circostanza che l’ente necessiti del sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale non costituisce una prova sufficiente del fatto che esso non è, o a breve termine non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie delloStato sulle passività di nuova emissione non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione delle crisi quando sono soddisfatte determinate condizioni. Occorre, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l’approvazione nell’ambito del quadro degli aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto d’aiuto più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. In entrambi i casi la banca dev’essere solvente.»

Nota esplicativa

La modifica proposta mira a chiarire come la determinazione delle circostanze in presenza delle quali un ente è in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbe essere basata su una valutazione della situazione prudenziale dell’ente stesso da parte delle autorità competenti. La valutazione della necessità di aiuti di Stato coinvolgerebbe le autorità della concorrenza. Si veda anche la nota esplicativa alla modifica n. 10.

Modifica n. 3

Articolo 2

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   “risoluzione della/delle crisi”: la ristrutturazione di un ente al fine di assicurarne la continuità delle funzioni essenziali, di preservare la stabilità finanziaria e di ripristinare la sostenibilità economica di tutto l’ente o di sue parti;

1)   “risoluzione della/delle crisi”: la ristrutturazione di un ente al fine di assicurarne la continuità delle funzioni essenziali, di preservare la stabilità finanziaria e di ripristinare la sostenibilità economica di tutto l’ parti di tale ente o, eccezionalmente e in casi giustificati, di tutto l’ente di sue parti;

[…]»

[…]

 

(84)   «autorità nazionale designata»:

l’autorità designata ai sensi dei pertinenti atti normativi dell’Unione.»

Nota esplicativa

La modifica proposta, mira a sottolineare come gli enti in dissesto non sostenibili economicamente dovrebbero in linea di principio essere liquidati secondo l’ordinaria procedura di insolvenza. Qualora lo si reputi necessario, tali enti dovrebbero essere liquidati usando gli strumenti di risoluzione delle crisi e solo in ultima istanza, ristrutturati mantenendo l’attività in corso. La BCE sottolinea l’importanza di richiedere che la ristrutturazione con l’attività in corso sia sempre accompagnata da misure volte a ridurre l’azzardo morale. Per esempio, gli azionisti e i creditori non garantiti dovrebbero accollarsi le perdite e la dirigenza dovrebbe essere sostituita per ragioni di coerenza con l’obiettivo principale di tale politica  (5). Laddove tali fondi siano insufficienti, dovrebbero essere usati i meccanismi di finanziamento. La BCE sottolinea come la trasparenza dei finanziamenti sia una delle questioni principali riguardanti la legittimità e la responsabilità nell’uso dei fondi pubblici che l’Eurosistema ha interesse a salvaguardare. La BCE sottolinea che le banche centrali non possono finanziare tali meccanismi nel rispetto del divieto di finanziamento monetario  (6).

Il termine «autorità nazionale designata» è utilizzato nella modifica proposta n. 5 e quindi necessita di una definizione.

Modifica n. 4

Articolo 3, paragrafo 5bis (nuovo)

Nessun testo

«Laddove l’autorità di risoluzione della crisi designata in conformità al paragrafo 1 non sia la banca centrale, ogni decisione dell’autorità di risoluzione della crisi ai sensi della presente direttiva è comunicata alla banca centrale senza indugio.»

Nota esplicativa

La proposta di direttiva dispone che le autorità di risoluzione delle crisi possano essere le autorità competenti della vigilanza ai fini delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, le banche centrali, i ministeri competenti ovvero altre autorità amministrative pubbliche  (7). Le banche centrali hanno un mandato in materia di stabilità finanziaria chiaramente definito  (8) che giustifica la comunicazione delle informazioni pertinenti alla relativa banca centrale, qualora l’autorità di risoluzione della crisi sia una autorità amministrativa pubblica diversa.

Modifica n. 5

Articolo 6, paragrafo 2

«Le autorità competenti procedono alla verifica dei piani e valutano in che misura ciascuno di essi soddisfi i requisiti indicati all’articolo 5, nonché i seguenti criteri:»

«Le autorità competenti, in consultazione con le autorità nazionali designate, procedono alla verifica dei piani e valutano in che misura ciascuno di essi soddisfi i requisiti indicati all’articolo 5, nonché i seguenti criteri:»

Nota esplicativa

La proposta di direttiva prevede la revisione dei piani di risanamento da parte delle autorità competenti per garantirne la possibilità di attuazione efficace in situazioni di crisi finanziaria senza provocare effetti negativi sul sistema finanziario, anche nel caso in cui altri enti mettano in atto piani di risanamento nello stesso periodo. Per garantire che tali aspetti sistemici siano presi pienamente in considerazione, le pertinenti autorità nazionali designate dovrebbero essere coinvolte laddove si tratti di autorità distinte dalle autorità competenti. Si veda anche la modifica proposta n. 3 per una definizione di tale termine.

Modifica n. 6

Articolo 9, paragrafo 2

«Il piano di risoluzione delle crisi tiene conto di una gamma di scenari, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema. Il piano di risoluzione delle crisi non presuppone alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 91.»

«Il piano di risoluzione delle crisi tiene conto di una gamma di scenari, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema. Il piano di risoluzione delle crisi non presuppone alcun sostegno finanziario pubblico straordinario né alcuna immissione di liquidità di banca centrale d’emergenza oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 91.»

Nota esplicativa

La modifica proposta sottolinea come le banche centrali decidano in modo indipendente e a loro piena discrezione in merito alla fornitura di liquidità di banca centrale, comprese le operazioni di finanziamento volte a fronteggiare gravi crisi di liquidità, a enti creditizi solventi, entro i limiti imposti dal divieto di finanziamento monetario  (9). Si veda anche la nota esplicativa alla modifica n. 7.

Modifica n. 7

Articolo 13, paragrafo 1

«Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione delle crisi valutino, in consultazione con le autorità competenti, in che misura è possibile la risoluzione delle crisi di enti e gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 91. La risoluzione delle crisi di un ente o gruppo s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile liquidare l’ente o gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicandogli i vari strumenti di risoluzione delle crisi ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione delle crisi senza provocare conseguenze negative significative per il sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è ubicato, neanche in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, tenuto conto della situazione dell’economia o della stabilità finanziaria in tale Stato membro o in altri ovvero nell’Unione e nella prospettiva diassicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente o gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.»

«Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione delle crisi valutino, in consultazione con le autorità competenti, in che misura è possibile la risoluzione delle crisi di enti e gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario né un’immissione di liquidità di banca centrale d’emergenza oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 91. La risoluzione delle crisi di un ente o gruppo s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile liquidare l’ente o gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicandogli i vari strumenti di risoluzione delle crisi ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione delle crisi senza provocare conseguenze negative significative per il sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è ubicato, neanche in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, tenuto conto della situazione dell’economia o della stabilità finanziaria intale Stato membro o in altri ovvero nell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente o gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.»

Nota esplicativa

La modifica proposta sottolinea come le banche centrali decidano in modo indipendente e a loro piena discrezione in merito alla fornitura di liquidità di banca centrale, comprese le operazioni di finanziamento volte a fronteggiare gravi crisi di liquidità, a enti creditizi solventi, entro i limiti imposti dal divieto di finanziamento monetario  (10). Si veda anche la nota esplicativa alla modifica n. 6.

Modifica n. 8

Articolo 26, paragrafo 2, lett. e)

«tutelare i depositanti coperti dalla direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE;»

«tutelare i depositanti coperti dalla definiti nell’articolo 1 della direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE;»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che la base dei depositanti degli enti creditizi è una fonte di finanziamento che dovrebbe essere rafforzata. A tal fine, l’obiettivo della risoluzione della crisi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lett. e) dovrebbe essere esteso a tutti i depositi definiti nell’articolo 1 della direttiva 94/19/CE senza il limite di 100 000 EUR.

Modifica n. 9

Articolo 27, paragrafo 1, lett. a)

«Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi possano avviare un’azione di risoluzione della crisi per un ente di cui all’articolo 1, lettera a), solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

«Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi possano avviare un’azione di risoluzione della crisi per un ente di cui all’articolo 1, lettera a), solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’autorità competente o l’autorità di risoluzione delle crisi stabilisce che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto;

a)

l’autorità competente o l’autorità di risoluzione delle crisi stabilisce che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che un’alternativa all’avvio dell’azione di risoluzione della crisi per l’ente in questione, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, permetta di evitare il fallimento dell’ente in tempi ragionevoli;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che un’alternativa all’avvio dell’azione di risoluzione della crisi per l’ente in questione, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, permetta di evitare il fallimento dell’ente in tempi ragionevoli;

c)

l’azione di risoluzione della crisi è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 3.»

c)

l’azione di risoluzione della crisi è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 3.»

Nota esplicativa

La proposta di direttiva dispone che le autorità di risoluzione delle crisi avviino un’azione di risoluzione se l’autorità competente o l’autorità di risoluzione della crisi stabilisce che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Un ente è reputato in dissesto o a rischio di dissesto se non soddisfa certi criteri prudenziali. La BCE ritiene che la sola autorità competente debba prendere questa decisione visto il suo ruolo di autorità responsabile della vigilanza prudenziale e della regolamentazione. Le autorità competenti si trovano in unaposizione ottimale per stabilire se insorge qualcuna delle circostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della proposta di direttiva, quale ad esempio la circostanza che l’ente violi i requisiti patrimoniali per il prosieguo dell’autorizzazione. Inoltre, la presente modifica mira a assicurare la coerenza con l’articolo 74, paragrafo 1, della proposta di direttiva che obbliga l’organo di gestione dell’ente ad informare l’autorità competente quando reputa che l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto.

Modifica n. 10

Articolo 27, paragrafo 2

«Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

«Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

[…]

[…]

d)

l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per preservare la stabilità finanziaria, richiede uno degli elementi seguenti:

d)

l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per preservare la stabilità finanziaria, richiede uno degli elementi seguenti:

i)

una garanzia dello Stato per sostenere gli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni ordinarie da esse applicate (il dispositivo è interamente coperto da garanzia alla quale sono applicati scarti (haircut), in funzione della sua qualità e del suo valore di mercato e la banca centrale addebita al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione); oppure

i)

una garanzia dello Stato per sostenere gli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni ordinarie da esse applicate (il dispositivo è interamente coperto da garanzia alla quale sono applicati scarti (haircut), in funzione della sua qualità e del suo valore di mercato e la banca centrale addebita al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione); oppure

ii)

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro.

ii)

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro.

In entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii), le misure di garanzia sono limitate agli enti finanziari solventi, non fanno parte di un pacchetto d’aiuto più ampio, sono subordinate all’approvazione a titolo delle norme sugli aiuti di Stato e sono limitate a una durata massima di tre mesi.»

In entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii), le misure di garanzia sono limitate agli enti finanziari solventi, non fanno parte di un pacchetto d’aiuto più ampio, sono subordinate all’approvazione a titolo delle norme sugli aiuti di Stato e sono limitate a una durata massima di tre mesi.»

Nota esplicativa

La proposta di direttiva richiede che gli strumenti di risoluzione delle crisi siano applicati prima di un’eventuale iniezione di capitale del settore pubblico, ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore di un ente  (11). Pur supportando appieno tale disposizione, la BCE è del parere che le responsabilità delle autorità coinvolte dovrebbero essere definite in modo chiaro, nell’interesse di un’azione di risoluzione della crisi rapida ed efficiente. La modifica proposta mira a chiarire che la determinazione delle circostanze in presenza delle quali un ente è in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbe essere basata su una valutazione delle autorità competenti. La BCE non reputa chiare le modalità per stabilire la necessità di un aiuto di Stato. Inoltre, il sostegno finanziario pubblico straordinario è stato definito come un aiuto di Stato fornito non solo al fine di ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un ente, ma altresì al fine di preservare la sua sostenibilità economica, liquidità o solvibilità  (12). Il sostegno finanziario pubblico straordinario fornito per preservare un ente finanziariamente sano non dovrebbe di per sé costituire una circostanza in base alla quale l’ente debba essere reputato in dissesto o a rischio di dissesto. Ancora, la BCE ritiene che la determinazione delle circostanze in presenza delle quali un ente è in dissesto o a rischio di dissesto debba essere basata unicamente su una valutazione della sua situazione prudenziale e non debba coinvolgere una valutazione della necessità di aiuti di Stato. A tale riguardo, la disposizione secondo cui un ente è «considerato in dissesto o a rischio di dissesto» ogniqualvolta «l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario», vale a dire un aiuto di Stato, non costituisce di per sé un criterio oggettivo adeguato.

Si veda altresì la modifica proposta n. 2.

Modifica n. 11

Articolo 29

«1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi,le autorità di risoluzione delle crisi prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione della crisi sia avviata in conformità dei principi seguenti:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi,le autorità di risoluzione delle crisi prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione della crisi sia avviata in conformità dei principi seguenti:

a)

gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le prime perdite;

a)

gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le prime perdite;

b)

i creditori dell’ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese a norma della presente direttiva;

b)

i creditori dell’ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese a norma della presente direttiva;

c)

l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione della crisi è sostituita;

c)

l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione della crisi è sostituita;

d)

gli alti dirigenti dell’ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono perdite che, a norma del diritto civile o penale, sono proporzionali alle loro specifiche responsabilità per il suo dissesto;

d)

gli alti dirigenti dell’ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono perdite che, a norma del diritto civile o penale, sono proporzionali alle loro specifiche responsabilità per il suo dissesto;

e)

salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

e)

salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

f)

nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

f)

nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza;

 

g)

le pretese dei depositanti i cui depositi sono garantiti in conformità alla Direttiva 94/19/CE sono adeguatamente tutelate contro l’insolvenza dell’ente creditizio.

2.   Nei casi in cui un ente fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione delle crisi applicano gli strumenti ed esercitano i poteri di risoluzione delle crisi in modo da ridurre al minimo sia l’impatto sugli enti affiliati e sul gruppo nel suo complesso sia l’effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell’Unione e, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri garantiscono che:

 

i)

alle pretese dei depositanti garantiti ai sensi della Direttiva 94/19/CE è accordata natura privilegiata in modo tale da ricoprire una posizione più elevata in ordine di priorità rispetto alle pretese dei creditori ordinari non garantiti e non privilegiati in caso di insolvenza dell’ente creditizio;

 

ii)

al sistema di garanzia dei depositi che interviene in surrogazione nei diritti dei depositanti i cui depositi sono garantiti ai sensi della direttiva 94/19/CE è accordata natura privilegiata corrispondente a un grado in ordine di priorità più elevato rispetto ai depositanti di cui al precedente punto (i), ma soltanto per quanto concerne pagamenti fatti ai depositanti fino al limite dell’ammontare dei loro depositi garantiti dal sistema.

3.   Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi al quadro degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile.»

3.   Nei casi in cui un ente fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione delle crisi applicano gli strumenti ed esercitano i poteri di risoluzione delle crisi in modo da ridurre al minimo sia l’impatto sugli enti affiliati e sul gruppo nel suo complesso sia l’effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell’Unione e, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera.

 

4.   Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi al quadro degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile.»

Nota esplicativa

Attualmente sei Stati membri, tra cui la Bulgaria  (13), la Grecia  (14), la Lettonia  (15), l’Ungheria  (16), il Portogallo  (17) e la Romania  (18), hanno garantito un rango prioritario ai crediti che il DGS ha acquisito per surrogazione dopo aver rimborsato le somme corrispondenti ai depositi garantiti, contribuendo ulteriormente in tal modo a garantire che sia sempre disponibile un finanziamento sufficiente per il DGS

Le opinioni in merito all’impatto di assegnare un rango privilegiato divergono notevolmente, dato che si ritiene che un rango privilegiato dei depositanti possa avere un impatto sui costi di finanziamento disponibili per le banche e che sarà maggiore lo sforzo degli altri creditori per garantire i propri crediti. Dall’altro lato, ciò sarebbe in qualche modo mitigato dal fatto che i crediti prioritari si estendano unicamente ai depositi garantiti. Inoltre, un regime legale che stabilisca un rango di priorità dei depositanti garantiti dovrebbe facilitare l’uso delle misure di risoluzione delle crisi previste dalla proposta di direttiva (per esempio, lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte). Dal punto di vista della stabilità finanziaria, la priorità dei crediti rispetto ai depositi garantiti è vista con favore anche perché riduce il rischio di corse agli sportelli bancari, le perdite potenziali dei depositanti garantiti in fase di liquidazione nonché l’eccessivo indebolimento del DGS  (19).

Modifica n. 12

Articolo 30, paragrafo 2

«Fatto salvo, ove applicabile, il quadro degli aiuti di Stato dell’Unione, la valutazione richiesta dal paragrafo 1 si fonda su ipotesi prudenti e realistiche, anche per quanto concerne i tassi di inadempimento e la gravità delle perdite; il suo obiettivo è stimare il valore di mercato delle attività e delle passività dell’ente in dissesto o a rischio di dissesto, in modo che le eventuali perdite risultanti siano rilevate al momento dell’impiego degli strumenti di risoluzione delle crisi. Tuttavia, se per una data attività o passività il mercato non funziona correttamente, la valutazione può rispecchiare il valore economico a lungo termine di tali attività o passività. La valutazione non presuppone la fornitura all’ente di un sostegno pubblico straordinario, a prescindere dal fatto che esso sia effettivamente fornito.»

«Fatto salvo, ove applicabile, il quadro degli aiuti di Stato dell’Unione, la valutazione richiesta dal paragrafo 1 si fonda su ipotesi prudenti e realistiche, anche per quanto concerne i tassi di inadempimento e la gravità delle perdite; il suo obiettivo è stimare il valore di mercato delle attività e delle passività dell’ente in dissesto o a rischio di dissesto, in modo che le eventuali perdite risultanti siano rilevate al momento dell’impiego degli strumenti di risoluzione delle crisi. Tuttavia, se per una data attività o passività il mercato non funziona correttamente, la valutazione può rispecchiare il valore economico a lungo termine di tali attività o passività. La valutazione non presuppone la fornitura, effettiva o attesa, all’ente di un sostegno finanziario pubblico straordinario né alcuna immissione di liquidità di banca centrale d’emergenza, a prescindere dal fatto che esso sia effettivamente fornito.»

Nota esplicativa

Oltre alle normali operazioni di politica monetaria e al credito infragiornaliero, le banche centrali possono fornire liquidità di sostegno in circostanze eccezionali e caso per caso a enti creditizi solventi ma temporaneamente sprovvisti di liquidità  (20). La modifica proposta intende chiarire come il valore delle attività non debba essere indebitamente aumentato dalla prospettiva di un sostegno finanziario pubblico straordinario né dalla prospettiva di un’immissione di liquidità di banca centrale d’emergenza. Si veda altresì la modifica n. 21.

Modifica n. 13

Articolo 31, paragrafo 7

«Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione delle crisi ulteriori poteri esercitabili quando un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione della crisi, purché tali poteri non ostino all’efficace risoluzione della crisi di gruppo e siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione delle crisi e con i principi generali che la disciplinano di cui agli articoli 26 e 29.»

«Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione delle crisi ulteriori poteri esercitabili quando un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione della crisi, purché tali poteri non ostino all’efficace risoluzione della crisi di gruppo e siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione delle crisi e con i principi generali che la disciplinano di cui agli articoli 26 e 29.

L’utilizzo di risorse statali per la ricapitalizzazione obbligatoria di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione della crisi è limitato a circostanze eccezionali e unicamente ai casi in cui soddisfi integralmente gli obiettivi della risoluzione delle crisi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b) e le condizioni summenzionate.»

Nota esplicativa

Gli Stati membri hanno la discrezionalità di introdurre ulteriori strumenti di risoluzione della crisi e poteri aggiuntivi rispetto all’insieme di strumenti di cui alla proposta di direttiva  (21). Tale discrezionalità non è limitata ad alcun un potere specifico e consentirebbe quindi la possibilità per le autorità nazionali di rendere obbligatoria la ricapitalizzazione di un ente che soddisfi le condizioni per la risoluzione della crisi, un potere supplementare di risoluzione della crisi a patto che siano rispettati gli obiettivi e i principi generali della risoluzione della crisi  (22). La modifica proposta mira a impedire che gli Stati membri forniscano fondi pubblici per la ricapitalizzazione di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione della crisi. Gli azionisti e i creditori dovrebbero ricapitalizzare tale ente ai sensi delle disposizioni relative allo strumento del bail-in, una volta che sia stata adottata la decisione di sottoporre l’ente alla risoluzione della crisi e ai sensi delle disposizioni relative alla riduzione degli strumenti di capitale prima che sia avviata un’azione di risoluzione della crisi. La proposta di direttiva prevede che debba essere sempre considerata la liquidazione prima di prendere la decisione di mantenere in corso l’attività dell’ente  (23)..

Modifica n. 14

Articolo 32, paragrafo 10 e articolo 32 paragrafo 10bis (nuovo)

«10.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE, l’acquirente è considerato un proseguimento dell’ente soggetto a risoluzione della crisi e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti, compresi i diritti di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento.»

«10.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE, l’acquirente è considerato un proseguimento dell’ente soggetto a risoluzione della crisi e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti., compresi

 

10bis    Gli Stati membri garantiscono che l’acquirente di cui al paragrafo 1 possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento dell’ente sottoposto a risoluzione della crisi purché soddisfi i criteri normativi per la partecipazione a tali sistemi.»

Nota esplicativa

La modifica proposta mira a garantire che gli operatori dei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento conservino il diritto di valutare i partecipanti ai loro sistemi secondo le proprie norme di partecipazione. Mentre riconosce l’importanza della continuità dell’attività d’impresa ceduta all’acquirente, la BCE evidenzia come tale interesse debba essere controbilanciato dall’interesse ad avere sistemi di pagamento, compensazione e regolamento efficienti e alla stabilità finanziaria. In particolare, un operatore di un sistema come definito nell’articolo 2, lett. a) della direttiva 98/26/CE  (24) dovrebbe avere facoltà di rifiutare l’accesso a un acquirente che non si qualifichi come un ente ai sensi dell’articolo 2, lett. b). Si veda altresì la modifica n. 15.

Modifica n. 15

Articolo 34, paragrafo 8, e articolo 34, paragrafo 8bis (nuovo)

«8.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE, l’ente-ponte è considerato un proseguimento dell’ente soggettoa risoluzione della crisi e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti, compresi i diritti di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento.»

«8.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE, l’ente-ponte è considerato un proseguimento dell’ente soggettoa risoluzione della crisi e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti., compresi

 

8bis    Gli Stati membri garantiscono che l’ente-ponte possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento dell’ente sottoposto a risoluzione della crisi, purché esso soddisfi i criteri normativi per la partecipazione a tali sistemi.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica proposta n. 14.

Modifica n. 16

Articolo 36, paragrafo 2

«Ai fini dello strumento della separazione delle attività, per veicolo di gestione delle attività si intende un’entità giuridica interamente di proprietà di una o più autorità pubbliche, che possono includere l’autorità di risoluzione delle crisi.»

«Ai fini dello strumento della separazione delle attività, per veicolo di gestione delle attività si intende un’entità giuridica interamente di proprietà di una o più autorità pubbliche, che possono includere l’autorità di risoluzione delle crisi. Il veicolo di gestione delle attività non è un ente autorizzato in conformità alla Direttiva 2006/48/CE né alla Direttiva 2004/39/CE.»

Nota esplicativa

La modifica proposta mira a chiarire la differenza tra veicoli di gestione delle attività ed enti-ponte.

Modifica n. 17

Articolo 38, paragrafo 2

«Le autorità di risoluzione delle crisi non esercitano i poteri di riduzione o conversione in relazione alle passività seguenti:

«Le autorità di risoluzione delle crisi non esercitano i poteri di riduzione o conversione in relazione alle passività seguenti:

[…]

[…]

e)

una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

e)

una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

[…]

[…]

iii)

autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile.

iii)

autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile;.

Le lettere a) e b) non ostano a che le autorità di risoluzione delle crisi esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie a fronte dei quali è stata costituita. Gli Stati membri possono esentare dalla presente disposizione le obbligazioni garantite quali definite nell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE.

Le lettere a) e b) non ostano a che le autorità di risoluzione delle crisi esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie a fronte dei quali è stata costituita. Gli Stati membri possono esentare dalla presente disposizione le obbligazioni garantite quali definite nell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE. Tale potere non si applica rispetto ad alcuna passività garantita nei confronti di banche centrali che siano membri dell’Eurosistema.

[…]»

[…]»

Nota esplicativa

La modifica proposta mira a garantire che tutte le passività nei confronti dei membri del SEBC siano espressamente escluse dall’applicazione dello strumento del bail-in in quanto si tratta di enti pubblici i cui compiti fondamentali richiedono loro di avere un’esposizione nei confronti delle banche.

Modifica n. 18

Articolo 39, paragrafo 6

«Le autorità di risoluzione delle crisi comunicano all’ABE l’importo minimo che hanno stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. L’ABE riferisce alla Commissione, entro e non oltre il 1o gennaio 2018, in merito all’ottemperanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1. L’ABE segnala in particolare alla Commissione le eventuali divergenze nell’ottemperanza a tale obbligo a livello nazionale.»

«Le autorità di risoluzione delle crisi comunicano all’ABE l’importo minimo che hanno stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. L’ABE riferisce alla Commissione, entro e non oltre il 1o gennaio 2018, in merito all’ottemperanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1. L’ABE valuta l’impatto sugli enti e segnala in particolare alla Commissione le eventuali divergenze nell’ottemperanza a tale obbligo a livello nazionale.»

Nota esplicativa

La BCE raccomanda che l’ABE, nel riferire alla Commissione in merito all’ottemperanza da parte degli enti dell’obbligo di mantenere l’importo aggregato di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale delle loro passività totali, fornisca alla Commissione anche una valutazione dell’impatto di tale requisito per gli enti.

Modifica n. 19

Articolo 61, paragrafo 2

«La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica ai depositi ammissibili ai sensi della direttiva 94/19/CE.»

«La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica:

 

a)

ai depositi ammissibili ai sensi della direttiva 94/19/CE;

 

b)

ai crediti ammissibili ai sensi della direttiva 97/9/CE;

 

c)

agli ordini di trasferimento come definiti nell’articolo 2, lett. (i) della direttiva 98/26/CE e immessi nel sistema ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/26/CE;

 

d)

alla garanzia in titoli così come definita nell’articolo 2, lett. m) della direttiva 98/26/CE

Nota esplicativa

La BCE supporta il potere delle autorità di risoluzione delle crisi di sospendere certi obblighi  (25). La BCE supporta anche che tali poteri non si applichino ai depositi ammissibili. Propone che tali poteri non si applichino ai crediti ammissibili alla compensazione in base a un sistema di indennizzo degli investitori ai sensi della direttiva 97/9/CE. La BCE rileva inoltre che la direttiva 98/26/CE tutela il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e l’efficacia della garanzia finanziaria, compresi tutti i mezzi forniti da un partecipante ad altri partecipanti ai sistemi di pagamento e ai sistemi di regolamento titoli per garantire i loro diritti e obblighi in connessione con tale sistema, allo scopo di ridurre il rischio sistemico  (26). A tale riguardo, la BCE rileva come tale tutela si applichi alle controparti centrali, dato che le controparti centrali dovrebbero essere notificate come sistemi in base alla direttiva 98/26/CE  (27). Inoltre, la direttiva 98/26/CE copre la garanzia finanziaria fornita in connessione con operazioni delle banche centrali degli Stati membri, incluse le operazioni di politica monetaria  (28). La modifica proposta mira a garantire che la direttiva 98/26/CE resti applicabile. Si veda altresì la modifica proposta n. 20.

Modifica n. 20

Articolo 62, paragrafo 2

«Le autorità di risoluzione delle crisi non esercitano il potere previsto al paragrafo 1 rispetto ai diritti di garanzia dicui una controparte centrale dispone in relazione ad attività coperte da margini o garanzie reali dell’ente soggetto a risoluzione della crisi.»

«Le autorità di risoluzione delle crisi non esercitano il potere previsto al paragrafo 1 rispetto a i diritti di garanzia dicui una controparte centrale dispone in relazione ad attività coperte da margini o garanzie reali dell’ente soggetto a risoluzione della crisi alla garanzia in titoli così come definita nell’articolo 2, lett. m) della direttiva 98/26/CE

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa alla modifica proposta n. 19.

Modifica n. 21

Articolo 66, paragrafo 3

«La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni e secondo la metodologia previste nell’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, e

«La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni e secondo la metodologia previste nell’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, e

a)

presuppone che l’ente interessato dalla cessione parziale, riduzione o conversione sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente dopo la cessione, riduzione o conversione effettuata;

a)

presuppone che l’ente interessato dalla cessione parziale, riduzione o conversione sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente dopo la cessione, riduzione o conversione effettuata;

b)

presuppone che non sia stata effettuata nessuna cessione parziale di attività o passività, neanche a più riprese, né riduzione o conversione;

b)

presuppone che non sia stata effettuata nessuna cessione parziale di attività o passività, neanche a più riprese, né riduzione o conversione;

c)

prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno pubblico straordinario all’ente.»

c)

prescinde dall’eventuale fornitura, effettiva o attesa, di sostegno pubblico straordinario all’ente e immissione di liquidità di banca centrale d’emergenza

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa alla modifica proposta n. 12.

Modifica n. 22

Articolo 72

« Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

« Cessioni parziali: t Tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.   Gli Stati membri provvedono a che la cessione, la cancellazione o la modifica non incidano sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l’autorità di risoluzione delle crisi:

1.   Gli Stati membri provvedono a che la cessione, la cancellazione o la modifica ’applicazione di uno strumento di risoluzione della crisi non incidano sull’applicazione della funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l’autorità di risoluzione delle crisi:

a)

cede alcuni, ma non tutti, i beni, diritti o passività di un ente ad un’altra entità;

a)

cede alcuni, ma non tutti, i beni, diritti o passività di un ente ad un’altra entità;

b)

esercita i poteri a norma dell’articolo 57 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione della crisi è parte o per sostituire un ricevente come parte.

b)

esercita i poteri a norma dell’articolo 57 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione della crisi è parte o per sostituire un ricevente come parte.

2.   In particolare, la cessione, il fatto di porre fine o la modifica non può revocare un ordine di trasferimento in violazione dell’articolo 5 della direttiva 98/26/CE né modificare o negare l’esecutività degli ordini di trasferimento e del netting a norma degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE, l’uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito anorma dell’articolo 4 della medesima o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell’articolo 9 della medesima.»

2.   In particolare, la cessione, il fatto di porre fine o la modifica non può revocare un ordine di trasferimento in violazione dell’articolo 5 della direttiva 98/26/CE né modificare o negare l’esecutività degli ordini di trasferimento e del netting a norma degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE, l’uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito anorma dell’articolo 4 della medesima o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell’articolo 9 della medesima.»

Nota esplicativa

La riduzione del rischio sistemico richiede in particolare il carattere definitivo del regolamento e l’efficacia della garanzia finanziaria. Pertanto, la direttiva 98/26/CE deve essere considerata come una legge speciale sulla quale la proposta di direttiva non incide.

Modifica n. 23

Articolo 74, paragrafo 3

«Laddove valuta che l’ente soddisfi le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente comunica senza indugio la valutazione in questione alle autorità seguenti:

«Laddove valuta che l’ente soddisfi le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente comunica senza indugio la valutazione in questione alle autorità seguenti:

a)

l’autorità di risoluzione delle crisi competente per l’ente, se non è essa stessa a svolgere tale funzione;

a)

l’autorità di risoluzione delle crisi competente per l’ente, se non è essa stessa a svolgere tale funzione;

b)

la banca centrale, se non è essa stessa a svolgere tale funzione;

b)

la banca centrale, se non è essa stessa a svolgere tale funzione;

c)

ove applicabile, l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo;

c)

ove applicabile, l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo;

d)

i ministeri competenti;

d)

i ministeri competenti;

e)

l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente è soggetto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo V, capo 4, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE.»

e)

l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente è soggetto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo V, capo 4, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE;

 

f)

ove l’ente sia tale ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, lett. b) della direttiva 98/26/CE, la Commissione, la BCE, l’AESFEM, l’EIOPA, l’ABE e gli operatori dei sistemi ai quali partecipa;

 

g)

ove l’ente sia considerato di importanza sistemica, il CESR e le autorità macroprudenziali.»

Nota esplicativa

L’esperienza acquisita in merito al funzionamento delle infrastrutture finanziarie durante la crisi ha mostrato, tra le altre cose, come vi siano delle lacune nelle procedure di notifica  (29) per i sistemi definiti nell’articolo 2, lett. a) della direttiva 98/26/CE. La modifica proposta mira a garantire che alla BCE, alle autorità di vigilanza europee, alla Commissione e, ove rilevante, al CESR e alle autorità macroprudenziali, quali portatori di interesse rilevanti ai fini della direttiva 98/26/CE, sia notificato che le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatte. Tale notifica dovrebbe servire come preavviso che le procedure di insolvenza possono essere avviate nei confronti di un partecipante ad un sistema designato. Le banche centrali hanno una responsabilità per la stabilità finanziaria e macro-prudenziale, nonché competenza in tema di mercati finanziari. Sotto tale profilo, dovrebbero essere coinvolte nel processo di risoluzione contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della risoluzione delle crisi, riducendo al contempo i rischi di effetti negativi indesiderati sullo svolgimento dei compiti di banca centrale e sul funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento. A questo riguardo, le banche centrali possono svolgere un ruolo nella valutazione dei piani di risanamento e risoluzione delle crisi e nella valutazione che prelude all’uso dei poteri di risoluzione delle crisi. Le banche centrali possono anche essere coinvolte nella valutazione della potenziale azione da parte dell’autorità di risoluzione della crisi, dato che uno degli obiettivi principali è evitare perturbazioni sistemiche  (30). La BCE pertanto ritiene necessario per gli Stati membri assicurare che, nel caso in cui la banca centrale non sia essa stessa l’autorità di risoluzione dalla crisi, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione della crisi effettuino uno scambio di informazioni adeguato con la banca centrale.. Sotto tale aspetto, questo articolo rappresenta un passo in avanti nella giusta direzione, ma sono necessari maggiore scambio di informazioni e maggiore collaborazione.

Modifica n. 24

Articolo 76, paragrafo 1

«1.   Sono vincolate dagli obblighi del segreto professionale le persone seguenti:

«1.   Sono vincolate dagli obblighi del segreto professionale le persone seguenti:

a)

autorità di risoluzione della crisi;

a)

autorità di risoluzione della crisi;

b)

autorità competenti e ABE;

b)

autorità competenti e ABE;

c)

ministeri competenti;

c)

ministeri competenti;

d)

dipendenti o ex dipendenti delle autorità di cui alle lettere a) e b);

d)

dipendenti o ex dipendenti delle autorità di cui alle lettere a) e b);

e)

amministratori straordinari nominati a norma dell’articolo 24;

e)

amministratori straordinari nominati a norma dell’articolo 24;

f)

potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione delle crisi, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuta in preparazione dell’uso dello strumento della vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;

f)

potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione delle crisi, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuta in preparazione dell’uso dello strumento della vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;

g)

revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto incarico dall’autorità di risoluzione delle crisi o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera f);

g)

revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto incarico dall’autorità di risoluzione delle crisi o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera f);

h)

organismi di gestione dei sistemi di garanzia dei depositi;

h)

organismi di gestione dei sistemi di garanzia dei depositi;

i)

banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione delle crisi;

i)

banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione delle crisi;

j)

qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi alle autorità di risoluzione delle crisi.»

j)

la direzione nominata dall’autorità di risoluzione della crisi per un ente-ponte, la gestione delle attività o altro veicolo di risoluzione della crisi;

 

k)

qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi alle autorità di risoluzione delle crisi.»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che la direzione di qualsiasi entità istituita in applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi debba essere soggetta ai medesimi requisiti di riservatezza professionale. La definizione di direzione è contenuta nell’articolo 2, paragrafo 24.

Modifica n. 25

Articolo 80, paragrafo 8

«Le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo non possono costituire collegi di risoluzione delle crisi se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte le condizioni e procedure previste nella presente sezione. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione delle crisi contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.»

«Le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo non possono sono obbligati a costituire collegi di risoluzione delle crisi se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte le condizioni e procedure previste nella presente sezione. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione delle crisi contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.»

Nota esplicativa

La modifica proposta mira a chiarire che le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo non saranno obbligate a costituire collegi di risoluzione delle crisi.

Modifica n. 26

Articolo 86, paragrafo 1

«Previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate, l’ABE rifiuta il riconoscimento a norma dell’articolo 85, paragrafo 2, delle procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi se reputa:

«Previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate, l’ABE rifiuta il riconoscimento a norma dell’articolo 85, paragrafo 2, delle procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi se reputa:

a)

che la procedura di risoluzione della crisi del paese terzo abbia un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l’autorità di risoluzione della crisi ovvero che la procedura possa avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria di un altro Stato membro;

a)

che la procedura di risoluzione della crisi del paese terzo abbia un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l’autorità di risoluzione della crisi ovvero che la procedura possa avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria di un altro Stato membro;

b)

che un’azione autonoma di risoluzione della crisi a norma dell’articolo 87 in relazione a una succursale nazionale sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione delle crisi;

b)

che un’azione autonoma di risoluzione della crisi a norma dell’articolo 87 in relazione a una succursale nazionale sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione delle crisi.

c)

che nella procedura di risoluzione della crisi del paese terzo i creditori, inclusi in particolare i depositanti ubicati o pagabili in uno Stato membro, non beneficino della parità di trattamento con i creditori del paese terzo.»

Previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate, l’ABE può rifiutare il riconoscimento a norma dell’articolo 85, paragrafo 2, delle procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi se reputa; (c) che nella procedura di risoluzione della crisi del paese terzo i creditori, inclusi in particolare i depositanti ubicati o pagabili in uno Stato membro, non beneficino della parità di trattamento con i creditori del paese terzo.»

Nota esplicativa

Mentre riconosce che le procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi non debbano avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria nello Stato membro o sugli obiettivi della risoluzione delle crisi, la BCE propone come possibilità che l’ABE rifiuti la procedura di risoluzione della crisi del paese terzo qualora i creditori non beneficino di parità di trattamento.

Modifica n. 27

Articolo 96

«Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di rispettiva competenza possa contrarre prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari, banche centrali o altri terzi, quando le somme raccolte a norma dell’articolo 94 non sono sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti e i contributi straordinari previsti nell’articolo 95 non sono accessibili immediatamente.»

«Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di rispettiva competenza possa contrarre prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari, banche centrali o altri terzi, quando le somme raccolte a norma dell’articolo 94 non sono sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti e i contributi straordinari previsti nell’articolo 95 non sono accessibili immediatamente.»

Nota esplicativa

La modifica proposta mira a chiarire come i meccanismi di finanziamento non debbano dipendere dai prestiti o da altre forme di sostegno del SEBC  (31). Il divieto di finanziamento monetario impone vincoli giuridici alle operazioni di sostegno con liquidità di banca centrale a favore di enti creditizi. Inoltre, le banche centrali decidono in modo indipendente e a loro piena discrezione in merito alla fornitura di liquidità di banca centrale, comprese le operazioni di finanziamento volte a fronteggiare gravi crisi di liquidità, a enti creditizi solventi, entro i limiti imposti dal divieto di finanziamento monetario  (32).

Modifica n. 28

Articolo 98, paragrafo 3

«Le modalità di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

«Le modalità di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

a)

contributi attinti ai meccanismi di finanziamento nazionali degli enti che fanno parte del gruppo,

a)

contributi attinti ai meccanismi di finanziamento nazionali degli enti che fanno parte del gruppo,

b)

prestiti o altre forme di sostegno erogati da enti finanziari o dalla banca centrale.»

b)

prestiti o altre forme di sostegno erogati da enti finanziari o dalla banca centrale

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa alla modifica proposta n. 27.

Modifica n. 29

Articolo 98, paragrafo 5

«Ai fini del presente articolo gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento di gruppo possano contrarre, alle condizioni stabilite all’articolo 96, prestiti o altre forme di sostegno da enti finanziari, dalla banca centrale o da altri terzi, sino all’occorrenza dell’importo totale necessario per finanziare la risoluzione della crisi di gruppo in conformità del piano di finanziamento di cui al paragrafo 2.»

«Ai fini del presente articolo gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento di gruppo possano contrarre, alle condizioni stabilite all’articolo 96, prestiti o altre forme di sostegno da enti finanziari, dalla banca centrale o da altri terzi, sino all’occorrenza dell’importo totale necessario per finanziare la risoluzione della crisi di gruppo in conformità del piano di finanziamento di cui al paragrafo 2.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa alla modifica proposta n. 27.

Modifica n. 30

Articolo 99

«1.   Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione delle crisi avviano azioni di risoluzione delle crisi e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente è affiliato risponda, fino all’ammontare dei depositi coperti, dell’ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

«1.   Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione delle crisi avviano azioni di risoluzione delle crisi nei confronti di un ente creditizio e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente è affiliato risponda, contribuisca al finanziamento dell’azione di risoluzione della crisi e che tale azione garantisca che i depositanti continuino ad avere accesso ai loro depositi. Il sistema di garanzia dei depositi risponde fino all’ammontare dei depositi coperti, dell’ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza ma non può essere obbligato a pagare oltre.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i sistemi di garanzia dei depositi abbiano pari trattamento rispetto ai crediti non privilegiati non garantiti.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i sistemi di garanzia dei depositi abbiano pari trattamento rispetto ai crediti non privilegiati non garantiti.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la determinazione dell’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 ottemperi alle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

3. 2.   Gli Stati membri garantiscono che la determinazione dell’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 ottemperi alle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

4.   Il contributo del sistema di garanzia dei depositi ai fini del paragrafo 1 è fornito in contante.

4. 3.   Il contributo del sistema di garanzia dei depositi ai fini del paragrafo 1 è fornito in contante.

[…].»

[…].»

Nota esplicativa

La modifica proposta mira a chiarire la base giuridica della responsabilità del DGS per l’ammontare delle proprie perdite nel caso un ente sia stato liquidato invece di essere sottoposto a risoluzione della crisi. In secondo luogo, ai sensi della direttiva 94/19/CE, soltanto gli enti creditizi possono essere affiliati a un DGS.

La proposta di eliminare l’articolo 99, paragrafo 2, è correlata alla proposta di stabilire una regola che privilegi i depositanti. Si veda anche la modifica proposta n. 11.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Il SEBC fornisce credito infragiornaliero agli enti creditizi e alle imprese di investimento insediati nello Spazio economico europeo nonché ad una gamma limitata di altre entità idonee. Si veda in particolare l’allegato III all’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1). Inoltre il SEBC fornisce liquidità nell’ambito della politica monetaria. Si vedano i capitoli 3 e 4 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

(3)  Si veda la Relazione annuale della BCE del 1999, pag. 98 e la rivista della stabilità finanziaria della BCE (ECB Financial Stability Review) del dicembre 2006, pag. 172.

(4)  Si veda il Rapporto sulla convergenza del 2012 predisposto dalla BCE, pag. 29.

(5)  Si veda il contributo del SEBC alla consultazione pubblica della Commissione europea riguardante i dettagli tecnici di un possibile quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, maggio 2011, pagg 4 e 5.

(6)  Si veda il parere della BCE CON/2010/83, paragrafo 6.3 e il Parere della BCE CON/2011/103, paragrafo 4.

(7)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 3, della proposta di direttiva.

(8)  Si veda, in relazione al SEBC, l’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato e l’articolo 3.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(9)  Articolo 123 del Trattato. Si veda anche il Rapporto sulla convergenza del 2012 predisposto dalla BCE, pag. 29.

(10)  Cfr. nota 9.

(11)  Considerando 35 della proposta di direttiva.

(12)  Si veda a tale riguardo anche la Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

(13)  Al DGS è attribuito il rango di creditore privilegiato dall’articolo 94, paragrafo 1, della legge sull’insolvenza delle banche (Darjaven vestnik n. 92 del 27.9.2002).

(14)  Il rango di creditore privilegiato è attribuito al depositante dall’articolo 4, paragrafo 16, della legge n. 3746/2009 di recepimento della direttiva 2005/14/CE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e altre disposizioni (FEK A 27 del 16.2.2009). L’articolo 13a, paragrafo 4 stabilisce il rango del DGS.

(15)  Legge del 5 ottobre 1995 sugli enti creditizi (LV 163(446) del 24.10.1995). L’articolo 192, paragrafo 1, ha introdotto un grado preferenziale per i depositanti garantiti il 21 maggio 1998.

(16)  Legge CXII del 1996 relativa agli enti creditizi e alle istituzioni finanziarie e, più in particolare, il Capo XV della legge recante disciplina dettagliata dei sistemi di garanzia dei depositi. Il rango privilegiato di tutti i crediti relativi ai depositi, e non solo di quelli garantiti, è stabilita dall’articolo 183, paragrafo 1 della legge.

(17)  Si veda l’articolo 166-A della versione consolidata del decreto legge n. 298/92 del 31 dicembre 1992 relativo al quadro giuridico degli enti creditizi e società finanziarie (D.R. n. 30, I del 10.2.2012).

(18)  Ordinanza governativa n. 10/2004 sulle procedure di amministrazione controllata e il fallimento degli enti creditizi, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 38 attribuisce un diritto privilegiato, una volta regolate le spese relative alla procedura di fallimento, ai crediti derivanti dai depositi garantiti, tra cui i crediti del DGS derivanti dal rimborso dei depositanti garantiti (Monitorul Oficial al României, Parte prima, n. 84 del 30.1.2004).

(19)  Si veda il parere della BCE CON/2011/83.

(20)  Si veda la Relazione annuale della BCE 1999 pag. 98 e la rivista della stabilità finanziaria della BCE (ECB Financial Stability Review), dicembre 2006, pag. 172.

(21)  Si veda l’articolo 31, paragrafo 7, della proposta di direttiva.

(22)  Si vedano gli articoli 26 e 29 della proposta di direttiva.

(23)  Si veda il considerando 28 della proposta di direttiva.

(24)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(25)  Si veda il contributo del SEBC alla consultazione pubblica della Commissione sui dettagli tecnici di un possibile quadro dell’Unione di risanamento e di risoluzione delle crisi bancarie, maggio 2011.

(26)  Si veda il considerando 9.

(27)  Si veda l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(28)  Si veda il considerando 10.

(29)  Si veda la relazione della BCE «Report on the lessons learned from the financial crisis with regard to the functioning of European financial market infrastructures» (Lezioni apprese dalla crisi finanziaria in merito al funzionamento delle infrastrutture dei mercati finanziari europei) del maggio 2010.

(30)  Si veda altresì il contributo del SEBC alla consultazione pubblica della Commissione sui dettagli tecnici di un possibile quadro dell’Unione di risanamento e di risoluzione delle crisi bancarie, maggio 2011, pag. 6, paragrafo 9.

(31)  Si veda il parere CON/2011/103.

(32)  Cfr. nota 9.


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