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Document 52012AB0010

Parere della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2012 , su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 febbraio 2012

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Introduzione e base giuridica

Il 30 novembre 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione (1) (di seguito la «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La proposta di direttiva modifica la direttiva 2004/109/CE (2) con l’intento di perseguire, tra l’altro, i seguenti obiettivi normativi.

1.

Limitare l’onere di segnalazione degli emittenti di titoli quotati eliminando o armonizzando taluni obblighi di segnalazione. La proposta di direttiva prevede l’abolizione dell’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione da parte degli emittenti per ridurre l’onere di segnalazione divenuto eccessivo in particolare per le piccole e medie imprese (3). La BCE in linea di principio sostiene tali modifiche, mentre ritiene che l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione dovrebbe continuare ad applicarsi alle istituzioni finanziarie al fine di contribuire alla fiducia del pubblico nelle stesse e mantenere la stabilità finanziaria (4). Al contempo, i formati standard e i modelli utilizzati per la redazione di relazioni sulla gestione e relazioni intermedie sulla gestione dovrebbero essere armonizzati mediante l’uso di norme tecniche sviluppate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il contenuto dei bilanci che accompagnano le relazioni sulla gestione e le relazioni intermedie sulla gestione dovrebbe ugualmente essere armonizzato mediante l’uso di norme tecniche (5).

2.

Assicurare l’efficacia dell’obbligo di segnalazione dell’acquisizione di partecipazioni rilevanti, tra cui le acquisizioni effettuate mediante l’uso di strumenti finanziari derivati. La proposta di direttiva introduce un obbligo di segnalazione degli strumenti finanziari con effetti economici simili al conferimento al possessore del diritto di acquisire le azioni sottostanti di una società quotata, anche laddove tale effetto economico si produca in assenza di un accordo formale tra il possessore di uno strumento finanziario e la sua controparte (6). Di conseguenza, la proposta di direttiva assoggetta all’obbligo di segnalazione tre categorie di partecipazioni: a) partecipazioni rilevanti in azioni o partecipazioni in percentuali rilevanti di diritti di voto (7), b) partecipazioni in strumenti con effetti equivalenti alle partecipazioni di cui alla prima categoria (8), e c) partecipazioni aggregate nelle due precedenti categorie (9). La BCE concorda su tale modifica ed inoltre sostiene il mantenimento delle vigenti esenzioni dagli obblighi di comunicazione, tra cui l’esenzione delle partecipazioni relative ad attività di market making.

3.

Migliorare l’accesso alle informazioni finanziarie comunicate dagli emittenti. La proposta di direttiva delega alla Commissione il potere di adottare misure e norme tecniche sviluppate dall’AESFEM, volte a: a) introdurre regole di interoperabilità che devono essere osservate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente per la raccolta delle informazioni previste dalla regolamentazione presso gli emittenti di titoli quotati, e b) facilitare la creazione di un punto centrale di accesso a tali informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione (10). La BCE sostiene tali modifiche ma elabora alcune proposte redazionali volte ad incrementare la loro efficacia e precisione legislativa (11).

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 febbraio 2012

Il vicepresidente della BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 definitivo.

(2)  Direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(3)  Si veda l’articolo 1, paragrafi 5 e 6, della proposta di direttiva.

(4)  Si vedano le modifiche n. 1, n. 2 e n. 5 proposte in allegato.

(5)  Si vedano le modifiche n. 3 e n. 4 proposte in allegato.

(6)  Si veda l’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di direttiva.

(7)  Si vedano gli articoli da 9 a 10 della direttiva 2004/109/CE.

(8)  Si veda l’articolo 13 della direttiva 2004/109/CE.

(9)  Si veda l’articolo 13 bis della direttiva 2004/109/CE introdotto dall’articolo 1, paragrafo 9, della proposta di direttiva.

(10)  Si veda l’articolo 1, paragrafi 12 e 13, della proposta di direttiva.

(11)  Si vedano le modifiche n. 6, n. 7 e n. 8 proposte in allegato.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 5 della proposta di direttiva

«(5)

Per garantire che l’onere amministrativo venga effettivamente ridotto in tutta l’Unione, occorre che gli Stati membri non siano autorizzati a continuare a imporre l’obbligo di pubblicare i resoconti intermedi sulla gestione nella propria legislazione nazionale.»

«(5)

Per garantire che l’onere amministrativo venga effettivamente ridotto in tutta l’Unione, occorre che gli Stati membri non siano autorizzati a continuare a imporre nella propria legislazione nazionale l’obbligo generale di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione . Tale requisito dovrebbe essere mantenuto unicamente per le istituzioni finanziarie laddove considerazioni relative alla stabilità finanziaria impongono livelli più elevati di trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere mantenuta la possibilità per tutte le categorie di emittenti di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione o le relazioni trimestrali su base volontaria, oppure laddove ciò sia richiesto dal regolamento di una sede di negoziazione come parte delle norme specifiche per la quotazione.»

Nota esplicativa

L’abolizione dell’obbligo di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione non dovrebbe applicarsi alle istituzioni finanziarie. A tale riguardo, dovrebbero essere mantenuti livelli più elevati di trasparenza che contribuiscano alla fiducia del pubblico nelle istituzioni finanziarie e a preservare la stabilità finanziaria. Tale modifica è collegata alle modifiche n. 2 e n. 5.

Inoltre, le modifiche introdotte non dovrebbero incidere sulla possibilità per tutti gli emittenti di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione o le relazioni trimestrali su base volontaria o laddove l’emittente intenda adempiere a specifiche norme per la quotazione dettate da una sede di negoziazione. Comunicazioni di tal genere rispondono alla richiesta di un livello di trasparenza più elevato da parte di alcune categorie di investitori. Tale possibilità di effettuare divulgazioni più complete contribuisce al funzionamento efficiente dei mercati dei capitali e dovrebbe essere mantenuta.

Modifica n. 2

Articolo 1, paragrafo 1, della proposta di direttiva

«(1)   l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

(c)

viene aggiunta la seguente lettera q):

“q)   ‘accordo formale’: accordo vincolante in base al diritto applicabile.” »

«(1)   l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

c)

la lettera o) è sostituita dalla seguente:

o)   ‘ente creditizio’: un’impresa quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (7) ”;

d)

viene aggiunta la seguente lettera q):

“q)   ‘istituzione finanziaria’:

un’entità autorizzata a svolgere le attività elencate nella direttiva xx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (8), nel regolamento (UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data]sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. xx/xx [EMIR] del [data] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (9), nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (10), nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (11), nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (12), così come nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (13).

e)

viene aggiunta la seguente lettera (r):

“(r)   ‘accordo formale’: accordo vincolante in base al diritto applicabile.”.»

Nota esplicativa

La BCE propone di non eliminare l’obbligo di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione per quanto riguarda le istituzioni finanziarie (si vedano le modifiche n. 1 e n. 5). Di conseguenza, è necessario introdurre nella proposta di direttiva una definizione di «istituzione finanziaria». Inoltre, la definizione di «ente creditizio» di cui alla direttiva 2004/109/CE, riferendosi alla direttiva 2000/12/CE, deve essere aggiornata per fare riferimento alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Modifica n. 3

Articolo 1, paragrafo 3, della proposta di direttiva

«(3)   All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7.   L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in prosieguo ‘AESFEM’), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), emana orientamenti, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere nella relazione sulla gestione.

«(3)   All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«(3)“7.   L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in prosieguo ‘AESFEM’), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), sviluppa, in collaborazione con l’Autorità bancaria europea (di seguito «EBA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010  (16), progetti di norme tecniche di attuazione, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere:

a)

nella relazione sulla gestione, laddove l’AESFEM garantisce che tali modelli siano compatibili con gli articoli 20 e 29 della direttiva xx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese  (17);

b)

nei resoconti finanziari di cui al paragrafo 2, laddove l’AESFEM garantisce che tali modelli siano compatibili con i modelli per la segnalazione di informazioni finanziarie da parte degli enti creditizi e imprese di investimento che saranno specificati nei progetti di norme tecniche di attuazione sviluppate dall’EBA in base all’articolo 95 del regolamento (UE) n. xx/xx [relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento].

L’AESFEM coinvolge, ove opportuno, il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (di seguito il ‘comitato congiunto’) di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Nota esplicativa

Nell’intento di raggungere gli obiettivi della proposta di direttiva volti a modernizzare il quadro degli obblighi di segnalazione per gli emittenti e ridurre l’onere di segnalazione, l’AESFEM dovrebbe sviluppare norme tecniche di attuazione per armonizzare i formati standard e i modelli usati per adempiere agli obblighi di segnalazione. Tale armonizzazione dovrebbe riguardare sia le relazioni sulla gestione sia i resoconti finanziari che le accompagnano, per cui:

a)

i formati standard e i modelli utilizzati per le relazioni sulla gestione dovrebbero essere allineati alle disposizioni sui contenuti delle relazioni sulla gestione e alle relazioni consolidate sulla gestione di cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese  (2);

b)

i formati standard e i modelli per i resoconti finanziari che accompagnano le relazioni sulla gestione dovrebbero essere allineati con i modelli per la segnalazione che devono essere sviluppati dall’EBA in base alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Modifica n. 4

Articolo 1, paragrafo 4, della proposta di direttiva

«(4)   All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7.   L’AESFEM emana orientamenti, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere nella relazione intermedia sulla gestione.”.»

«(4)   All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«(4)“7.   L’AESFEM , sviluppa, in collaborazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di attuazione, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere:

a)

nella relazione intermedia sulla gestione;

b)

nel bilancio abbreviato di cui al paragrafo 2, laddove l’AESFEM garantisce che tali modelli siano compatibili con i modelli per la segnalazione di informazioni finanziarie da parte degli enti creditizi e imprese di investimento che saranno specificati nei progetti di norme tecniche di attuazione sviluppati dall’EBA in base all’articolo 95 del regolamento (UE) n. xx/xx [relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento].

L’AESFEM coinvolge, ove opportuno, il comitato congiunto e presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 3 che si applica ai formati standard e modelli per le relazioni intermedie sulla gestione e i bilanci abbreviati che le accompagnano.

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 5, e nuovo articolo 1, paragrafo 5 bis, della proposta di direttiva

«(5)   L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Relazione sui pagamenti ai governi

…”.»

«(5)   L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Resoconti intermedi sulla gestione

«(5)1.   Fatto salvo l’articolo 12 del regolamento (UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (18), un emittente che sia un’istituzione finanziaria, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, pubblica i resoconti sulla gestione nel primo e nel secondo semestre dell’esercizio finanziario. Tali resoconti sono presentati in un periodo compreso tra le dieci settimane successive all’inizio le sei settimane antecedenti la fine del semestre in questione. I resoconti contengono informazioni che coprono il periodo fra l’inizio del semestre in questione e la data di pubblicazione. Forniscono:

una spiegazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo pertinente e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate, e

una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo pertinente.

2.   Le istituzioni finanziarie emittenti che pubblicano relazioni finanziarie trimestrali ai sensi della legislazione nazionale, delle norme che disciplinano il mercato regolamentato pertinente o di loro iniziativa, non sono tenute a pubblicare i resoconti intermedi sulla gestione di cui al paragrafo 1.

«(5)3.   Un’autorità competente ha facoltà di decidere che un’istituzione finanziaria emittente possa ritardare la pubblicazione di informazioni specifiche in un resoconto intermedio sulla gestione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le informazioni sono di importanza sistemica;

b)

il ritardo nella pubblicazione risponde a un interesse pubblico;

c)

può essere garantita la confidenzialità delle informazioni.

L’autorità competente adotta la decisione di propria iniziativa o su richiesta di un’istituzione finanziaria emittente, della pertinente banca centrale del SEBC, dell’autorità di vigilanza sull’istituzione finanziaria emittente o dell’autorità nazionale macroprudenziale.

La decisione è adottata in forma scritta.

L’autorità competente garantisce che la pubblicazione sia ritardata unicamente per un periodo giustificato dall’interesse pubblico.

L’autorità competente valuta almeno una volta alla settimana che le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) siano soddisfatte, in stretta collaborazione con la pertinente banca centrale del SEBC, l’autorità di vigilanza sull’istituzione finanziaria emittente e, ove opportuno, l’autorità nazionale macroprudenziale e revoca immediatamente la propria decisione se una qualunque delle condizioni risulti non più soddisfatta.

4.   L’AESFEM sviluppa, in collaborazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di attuazione, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere nei resoconti intermedi sulla gestione di cui al paragrafo 1, laddove l’AESFEM garantisce che tali modelli siano compatibili con i modelli per la segnalazione di informazioni finanziarie da parte degli enti creditizi e imprese di investimento che saranno specificati nei progetti di norme tecniche di attuazione sviluppate dall’EBA in base all’articolo 95 del regolamento (UE) n. xx/xx [relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento].

L’AESFEM coinvolge, ove opportuno, il comitato congiunto e presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(5 bis)   È inserito il seguente articolo 6 bis:

Articolo 6 bis

Relazione sui pagamenti ai governi

”.»

Nota esplicativa

L’attuale articolo 1, paragrafo 5, della proposta di direttiva sostituisce il vigente articolo 6 della direttiva 2004/109/CE, relativo ai resoconti intermedi sulla gestione, con un nuovo testo sulle segnalazioni da parte degli emittenti operanti nell’industria estrattiva o forestale primaria. La BCE propone di mantenere l’articolo 6 come disposizione relativa ai resoconti intermedi sulla gestione. Al contempo, la BCE propone una modifica dell’articolo 6 per perseguire i seguenti obiettivi:

a)

l’obbligo di pubblicare i resoconti intermedi sulla gestione dovrebbe continuare ad applicarsi unicamente alle istituzioni finanziarie emittenti (si vedano le note esplicative relative alle modifiche n. 1 e n. 2);

b)

le norme tecniche di attuazione sviluppate dall’AESFEM dovrebbero essere utilizzate per armonizzare i resoconti intermedi sulla gestione e allinearli con i modelli per la segnalazione sviluppati dall’EBA in base alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

c)

la competente autorità del mercato dei valori mobiliari dovrebbe essere in grado di ritardare la divulgazione da parte dell’emittente di informazioni di importanta sistemica, laddove ciò risulti nell’interesse pubblico, di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione finanziaria emittente, della pertinente banca centrale del SEBC, dell’autorità di vigilanza sull’istituzione finanziaria emittente o dell’autorità nazionale macroprudenziale  (3). Tale proposta è coerente con l’articolo 12 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)  (4);

d)

Il riferimento alla direttiva 2003/6/CE nell’articolo 6 della direttiva 2004/109/CE deve essere sostituito con un riferimento alla proposta di regolamento sopra menzionata.

Modifica n. 6

Nuovo articolo 1, paragrafo 11 bis, della proposta di direttiva

[nessun testo]

«(11 bis)   All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«(11 bis)5.   L’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti:

a)

l’introduzione di una classificazione armonizzata per i tipi di informazioni previste dalla regolamentazione;

b)

l’armonizzazione dei formati in cui le informazioni previste dalla regolamentazione sono segnalate, tenuto conto dei vari livelli di armonizzazione che possono essere realizzati per tipi specifici di informazioni previste dalla regolamentazione.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”.»

Nota esplicativa

La BCE sostiene le iniziative volte a migliorare l’accesso alle informazioni finanziarie, tra cui anche l’accesso all’informativa societaria disciplinato dalla direttiva 2004/109/CE. L’attuazione di pratiche di segnalazione ben definite, basate su formati standard per i dati e su un’efficiente infrastruttura per la segnalazione, consentirà l’uso delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte degli investitori e delle autorità di regolamentazione per monitorare gli sviluppi del mercato e, in particolare, per analizzare i rischi sistemici in maniera tempestiva. La BCE sostiene quindi le modifiche introdotte dalla proposta di direttiva per migliorare l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione attraverso un migliore funzionamento dei meccanismi designati ufficialmente e stabilendo un punto unico di accesso a livello dell’Unione per la ricerca delle informazioni raccolte dai meccanismi nazionali designati ufficialmente. Al contempo, la BCE rileva che l’utilità di un punto unico di accesso dipenderà da un certo numero di fattori, tra cui:

a)

l’introduzione di una classificazione armonizzata per i tipi di informazioni previste dalla regolamentazione;

b)

l’armonizzazione dei formati utilizzati per la segnalazione delle informazioni previste dalla regolamentazione che tengano conto delle differenze tra i tipi di informazioni facilmente armonizzabili, quali ad esempio la segnalazione di partecipazioni rilevanti, e altri tipi di informazioni previste dalla regolamentazione che invece sono più eterogenei, quali ad esempio le informazioni privilegiate, in cui l’armonizzazione può essere limitata a categorie generali di segnalazione;

c)

l’armonizzazione di norme tecniche per l’archiviazione utilizzate dagli emittenti per archiviare presso i meccanismi designati ufficialmente, che dovrebbero prevedere 1) il trattameto diretto delle informazioni segnalate e 2) registrazione elettronica e funzioni per la gestione delle versioni affidabili;

d)

la scelta di soluzioni tecniche efficienti per la funzionalità centrale di ricerca, tra cui l’ambito delle informazioni, quale ad esempio metadati o indici, raccolte in modo centralizzato rispetto alle informazioni e documenti conservati al livello dei meccanismi designati ufficialmente;

e)

la disponibilità di un’adeguata interfaccia di ricerca multilingue per gli utenti che accedono ai meccanismi designati ufficialmente attraverso il punto di accesso centrale, che dovrebbe includere: 1) funzioni di ricerca interattiva, quali ricerche dinamiche o concatenate, e 2) ricerche su più paesi tramite un’unica richiesta;

f)

l’armonizzazione delle interfacce di ricerca fornite dai meccanismi nazionali designati ufficialmente, utile in particolare gli investitori che intendano migliorare i risultati di ricerca ottenuti attraverso un punto di accesso centrale attraverso ricerche successive nei pertinenti meccanismi nazionali designati ufficialmente.

Obblighi dettagliati negli ambiti sopra elencati dovrebbero essere stabiliti nelle misure adottate dalla Commissione e nelle norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’AESFEM per essere adottate dalla Commissione. La BCE propone talune proposte redazionali a tale riguardo, basate sulle precedenti raccomandazioni della Commissione e del CESR  (5).

Inoltre, la BCE considera per ragioni di corretta tecnica legislativa che: 1) i poteri delegati relativi alla classificazione armonizzata e ai formati per la segnalazione dovrebbero essere inclusi nell’articolo 19 della direttiva 2004/109/CE, 2) i poteri delegati relativi alle disposizioni tecniche utilizzate nell’archiviazione per i meccanismi nazionali designati ufficialmente e relative all’armonizzazione delle interfacce di ricerca dei meccanismi designati ufficialmente dovrebbero essere inclusi nell’articolo 21 di tale direttiva, e 3) i poteri delegati relativi all’interoperabilità dei meccanismi nazionali ufficialmente designati, tra cui l’uso di un identificatore unico, così come quelli relativi al funzionamento del punto di accesso centrale a livello dell’Unione dovranno essere inseriti nell’articolo 22 di tale direttiva, come proposto nelle modifiche dal n. 6 al n. 8.

Modifica n. 7

Articolo 1, paragrafo 12, della proposta di direttiva

«(12)   L’articolo 21, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«(12)“4.   La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a specificare gli standard minimi e le regole seguenti:

a)

standard minimi per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

standard minimi per il meccanismo di stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2;

c)

regole relative all’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente e regole riguardanti l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, di cui al paragrafo 2.

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.”.»

«(12)   Nell’articolo 21, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«(12)“   

;

;

5.   L’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono requisiti tecnici riguardanti:

a)

l’armonizzazione di norme tecniche per l’archiviazione utilizzate dagli emittenti per archiviare presso i meccanismi designati ufficialmente, che consentano in particolare l’uso di tecnologie per il trattamento diretto, la registrazione dell’ora dell’archiviazione (registrazione elettronica) e la registrazione di tutte le successive modifiche alle informazioni inizialemente registrate (gestione delle versioni);

b)

l’amonizzazione delle interfacce di ricerca fornite dai meccanismi designati ufficialmente.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 6. I poteri delegati ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE dovrebbero riguardare l’armonizzazione delle disposizioni tecniche per l’archiviazione e delle interfacce di ricerca gestite dai meccanismi nazionali designati ufficialmente, basate a tale riguardo sulle precedenti raccomandazioni della Commissione e del CESR.

Modifica n. 8

Articolo 1, paragrafo 13, della proposta di direttiva

«(13)   L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione

«(13)1.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono alcuni requisiti tecnici in merito all’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, così da specificare quanto segue:

a)

i requisiti tecnici relativi all’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente;

b)

i requisiti tecnici per il funzionamento di un punto d’accesso centrale per la ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione;

c)

i requisiti tecnici relativi all’utilizzo di un identificativo unico per ciascun emittente da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente;

d)

un formato standard per l’archiviazione delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente;

e)

una classificazione comune delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente ed un elenco comune dei tipi di informazioni previste dalla regolamentazione.

2.   All’atto dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM assicura che i requisiti tecnici di cui all’articolo 22, paragrafo 1, siano compatibili con quelli per la rete elettronica dei registri nazionali delle imprese istituita dalla direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

«(13)   L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Interoperabilità e accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione

«(13)1.   Alla Commissione è delegato il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a specificare gli standard minimi e le regole seguenti:

a)

regole relative all’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente;

b)

regole per il funzionamento del punto d’accesso centrale alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione per facilitare la conduzione da parte degli investitori di ricerche efficienti, complete e affidabili sulle informazioni previste dalla regolamentazione e, in particolare, per consentire il confronto diretto tra informazioni segnalate dagli emittenti dai diversi Stati membri.

«(13)2.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono alcuni requisiti tecnici in merito a quanto segue:

a)

l’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente;

b)

il funzionamento a livello dell’Unione di un punto d’accesso centrale ai meccanismi ufficialmente designati che quanto meno: i) sarà basato su una soluzione tecnica che consenta efficienti ricerche di informazioni previste dalla regolamentazione su più paesi tramite un’unica richiesta; e ii) offrirà un’interfaccia di ricerca multilingue con funzioni avanzate quali ricerche dinamiche o concatenate;

c)

l’utilizzo di un identificativo unico per ciascun emittente da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente e l’applicazione dell’identificativo unico alle funzioni di ricerca dei meccanismi nazionali designati ufficialmente e del punto di accesso centrale per consentire agli investitori di individuare le relazioni societarie di base tra le entità con identificativi unici diversi

;

3.   All’atto dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM assicura che i requisiti tecnici di cui all’articolo 22, paragrafo 2, siano compatibili con quelli per la rete elettronica dei registri nazionali delle imprese istituita dalla direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2016 in merito al funzionamento delle disposizioni sull’interoperabilità e l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, per analizzare se le soluzioni adottate per l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione realizzano l’obiettivo di consentire agli investitori di confrontare in modo efficiente emittenti provenienti da diversi Stati membri. Tale relazione comprende una valutazione d’impatto di qualunque proposta di modifica del presente articolo.”.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 6. I poteri delegati in virtù dell’articolo 22 della direttiva 2004/109/CE dovrebbero riguardare complessivamente l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione, l’interoperabilità tra i meccanismi nazionali designati ufficialmente e il funzionamento del punto di accesso centrale a livello dell’Unione. I parametri tecnici e le caratteristiche dell’interfaccia di tale punto di accesso centrale dovrebbero consentire agli investitori di considerarlo un pratico punto unico di accesso a livello dell’Unione per la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione segnalate a tutti i meccanismi nazionali designati ufficialmente e di ottenere un’affidabile comparabilità delle informazioni in merito ad emittenti provenienti dai vari Stati membri. Il funzionamento dell’interoperabilità e le disposizioni del punto di accesso centrale dovrebbero essere valutate dalla Commissione dopo un periodo determinato al fine di proporre eventuali adeguamenti necessari.

Lo sviluppo e l’uso di un identificatore unico per ogni emittente è un elemento particolarmente utile delle disposizioni proposte. Le proposte della Commissione a tale riguardo potrebbero giovarsi dei risultati del lavoro svolto a livello internazionale sull’introduzione del «Legal Entity Identifier» (identificativo della persona giuridica) quale codice di riferimento standard per gli emittenti e le controparti delle operazioni finanziarie  (6). Più specificamente, un identificativo unico accrescerà l’affidabilità e la comparabilità delle informazioni previste dalla regolamentazione raccolte dai meccanismi nazionali designati ufficialmente e consentirà di mettere in relazione tali informazioni con i dati raccolti in altre banche dati che possono utilizzare il medesimo identificativo unico. I vantaggi dell’utilizzo di un identificativo unico saranno evidenti in relazione a vari tipi di obblighi di segnalazione, quali la pubblicazione di relazioni annuali che identifichino società controllate o la segnalazione di acquisizioni di partecipazioni rilevanti. Le informazioni in merito alla composizione del gruppo e le relazioni all’interno del gruppo hanno molteplici implicazioni per gli investitiori nonché per le autorità di vigilanza e di regolamentazione le quali ultime, per esempio, potrebbero essere in grado di meglio valutare il potenziale contagio dei rischi all’interno del gruppo societario. Mentre potrebbero sussistere alcune limitazioni di ordine pratico alla comunicazione delle relazioni interne al gruppo, un accesso anche parziale a tali informazioni potrebbe rappresentare un miglioramento apprezzabile.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  COM(2011) 684 definitivo.

(3)  Si veda a tale riguardo la raccomandazione del CESR (Comitato europeo per il rischio sistemico) CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, disponibile sul sito Internet del CERS all’indirizzo http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 definitivo.

(5)  Si veda la raccomandazione della Commissione dell’11 ottobre 2007 sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 12.10.2007, pag. 16); si veda altresì il documento di consultazione del CESR del luglio 2010 «Sviluppo del sistema di accesso paneuropeo alle informazioni finanziarie messe a disposizione del pubblico dalla società quotate», disponibile sul sito Internet dell’AESFEM all’indirizzo http://www.esma.europa.eu

(6)  Si veda la relazione sugli obblighi di comunicazione e aggregazione dei dati riguardanti i derivati OTC («Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report») del Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CPSS), Comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli (International Organisation of Securities Commissions — IOSCO) dell’agosto 2011, Sezione 4.5.1, disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) all’indirizzo http://www.bis.org

(7)  GU L […].

(8)  GU L […].

(9)  GU L […].

(10)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(11)   GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(12)   GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(13)   GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.”;

(14)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.”.»

(15)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(16)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(17)  GU L […]..” »

(18)  GU L […].».

(19)  GU L […].» ”

(20)  GU L […]


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