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Document 52012AB0018

Parere della Banca centrale europea, del 7 marzo 2012 , in merito rafforzamento della governance economica dell’area dell’euro (CON/2012/18)

OJ C 141, 17.5.2012, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/7


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 marzo 2012

in merito rafforzamento della governance economica dell’area dell’euro

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Introduzione e base giuridica

Il 21 dicembre 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1) (di seguito la «proposta di regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici») e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (2) (di seguito la «proposta di regolamento sulle procedure di rafforzamento della sorveglianza»).

La BCE è competente a formulare un parere sulle proposte di regolamento in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le proposte di regolamento sono rilevanti ai fini dell’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi, di cui agli articoli 127, paragrafo 1, 282, paragrafo 2, del trattato e all’articolo 2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Come statuito nel Parere CON/2011/13 (3), la crisi attuale ha dimostrato molto chiaramente che un’ambiziosa riforma della struttura di governance economica è nel profondo e superiore interesse dell’Unione europea, degli Stati membri ed in particolare dell’area dell’euro. Il rafforzamento del Patto di stabilità e crescita (PSC), prodotto dal pacchetto legislativo di sei atti giuridici (4), entrati in vigore il 13 dicembre 2011, ha creato un più solido quadro di riferimento dell’Unione per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio. Dato che essere parte di un'unione monetaria ha effetti di ampia portata e implica un coordinamento e una sorveglianza molto più attenti per assicurare la stabilità e la sostenibilità dell’area dell’euro nel suo insieme, il vertice euro del 26 ottobre 2011 ha espresso l’impegno ad attuare misure aggiuntive.

In linea con la posizione espressa nel contesto dell’adozione degli atti giuridici summenzionati, quando ha richiesto un salto di qualità per l’area dell’euro, la BCE accoglie con favore le proposte di regolamento e raccomanda alcune modifiche indirizzate a: a) rafforzare ulteriormente la disciplina di bilancio degli Stati membri dell’area dell’euro, e b) potenziare la sorveglianza degli Stati membri dell’area dell’euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, a prescindere dal fatto che ricevano assistenza finanziaria o possano avere bisogno di ricevere una tale assistenza.

La BCE ritiene che le proposte di regolamento siano compatibili e complementari con il nuovo trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (di seguito il «TSCG»), concordato nella riunione del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012.

Infine, una condizione per procedere con il salto di qualità summenzionato è che gli Stati membri diano attuazione, tempestivamente e vigorosamente, ai propri obblighi ai sensi del TSCG, nonché alle proposte di regolamento, una volta adottate.

I.   Proposta di regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio

Questa proposta di regolamento contiene disposizioni che potenzieranno la sorveglianza di bilancio da parte della Commissione europea in merito ai documenti programmatici di bilancio; prevede altresì procedure rigorose di monitoraggio per garantire la correzione dei disavanzi eccessivi. La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento, la quale, una volta adottata, integrerà la versione rafforzata del PSC. È un passo ulteriore verso il rafforzamento della governance economica dell’Unione in relazione agli Stati membri dell’area dell’euro e una garanzia del corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria. In particolare: a) imporrebbe agli Stati membri dell’area dell’euro di adottare regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali, conseguano l'obiettivo di bilancio a medio termine, nonché di disporre a livello nazionale di un consiglio indipendente di bilancio che produca previsioni macroeconomiche e/o di bilancio indipendenti per i programmi annui di bilancio a medio termine e i progetti di legge di bilancio; b) rafforzerebbe il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio di tutti gli Stati membri dell'area dell'euro, ivi inclusa l'istituzione di una sessione di bilancio comune, che necessita della comunicazione di informazioni aggiuntive, introducendo dunque la possibilità per la Commissione di adottare un parere in merito al documento programmatico di bilancio e di richiedere la revisione del documento, qualora accerti che gli obblighi di cui al PSC siano gravemente disattesi; c) aiuterebbe a garantire la correzione tempestiva dei disavanzi eccessivi attraverso un monitoraggio più rigoroso degli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi, nonché alle raccomandazioni della Commissione in merito all'adozione di misure ulteriori, qualora vi sia il rischio che tali raccomandazioni siano disattese; e d) garantirebbe un’elevata qualità dei conti della pubblica amministrazione grazie ad una revisione complessiva e indipendente, che integra i requisiti minimi di recente introduzione in materia di indipendenza delle autorità statistiche nazionali e la possibilità di sanzioni nel caso di falsificazione delle statistiche di bilancio.

Allo stesso tempo, vi è spazio per alcuni miglioramenti volti a rendere la proposta di regolamento maggiormente incisiva ed efficace. Date tali premesse, la BCE propone diverse osservazioni.

1.

Al fine di rafforzare ulteriormente il regolamento, la Commissione — al fine di garantire un perseguimento anticipato dei programmi di stabilità (5) — dovrebbe richiedere agli Stati membri dell’area dell’euro non solo di trasmettere i documenti programmatici di bilancio (6), ma anche i programmi di bilancio a medio termine aggiornati. Tali programmi dovrebbero riguardare anche le evoluzioni del debito pubblico, le passività statali implicite e potenziali, nonché altri dati pertinenti ai fini della valutazione della sostenibilità a lungo termine della finanza pubblica (7). Ciò permetterà alla Commissione di monitorare e valutare i documenti programmatici di bilancio relativi all'anno successivo, tenendo conto delle conseguenze a medio termine sul bilancio delle nuove misure, nonché di eventuali rischi specifici per ciascun paese per la sostenibilità delle finanze pubbliche.

2.

La BCE propone che la Commissione emetta un parere nel caso in cui un documento programmatico di bilancio implichi un’inottemperanza agli obblighi di politica di bilancio di cui al Patto di stabilità e crescita e un disavanzo strutturale maggiore di quello previsto nel programma di stabilità dello Stato membro; ovvero qualora il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il 60 % del prodotto interno lordo e non diminuisca con sufficiente velocità, ai sensi del Patto di stabilità e crescita; ovvero nel caso in cui la Commissione accerti la presenza di rischi per la sostenibilità di bilancio. La Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali pareri del Consiglio in merito al programma di stabilità. La BCE raccomanda inoltre di rendere esplicito (nell’articolo 6, paragrafo 1) il fatto che la Commissione valuta la qualità del processo di raccolta dei dati sottostanti, il che potrebbe dare origine, ad esempio, a un parere sulla qualità delle statistiche in materia di bilancio o sulla carenza di indipendenza delle previsioni macroeconomiche e/o di bilancio (8).

3.

La Commissione dovrebbe richiedere nel proprio parere la revisione del documento programmatico di bilancio da parte degli Stati membri nel caso in cui gli obblighi di politica di bilancio stabiliti nel Patto di stabilità e crescita siano disattesi. Inoltre, la Commissione dovrebbe richiedere la revisione del documento programmatico di bilancio da parte degli Stati membri qualora il documento non rispetti l’andamento del disavanzo e/o del debito specificato nel programma di stabilità dello Stato membro in questione, tenendo conto dell’eventuale parere del Consiglio sul programma di stabilità, o qualora accerti che vi siano rischi per la sostenibilità di bilancio [ciò non dovrebbe richiedersi solo nel caso in cui gli obblighi di politica di bilancio per l’anno successivo, stabiliti dal PSC, «siano gravemente disattesi», bensì non appena si verifichi qualsiasi inottemperanza o quando siano identificati altri rischi per la sostenibilità di bilancio (9)].

4.

La proposta di regolamento prevede che la Commissione richieda la revisione del documento programmatico di bilancio nel caso in cui gli obblighi di politica di bilancio per l’anno successivo, stabiliti dal PSC, «siano gravemente disattesi». La BCE propone di modificare l’espressione con «siano disattesi», al fine di garantire che la revisione del documento programmatico di bilancio sia tempestiva.

Al fine di rafforzare l’aspetto correttivo del PSC, la BCE considera giustificato anche un rigoroso esame successivo in merito all’adeguatezza delle misure correttive — qualora la correzione tempestiva del disavanzo eccessivo sembri in dubbio — attraverso un utilizzo più forte della pressione nell'Eurogruppo, nel Consiglio e, infine, nel Consiglio europeo, nonché attraverso un più ampio uso di sanzioni (reputazionali) (10).

II.   Proposta di regolamento sulle procedure di rafforzamento della sorveglianza

Questa proposta di regolamento dispone un meccanismo di sorveglianza applicabile agli Stati membri dell’area dell’euro che subiscono o rischiano di subire tensioni sui mercati finanziari e/o che ricevono assistenza finanziaria. Complessivamente, la proposta di regolamento è accolta con favore, in quanto conferisce una base esplicita alla prassi di un più rigoroso monitoraggio degli Stati membri che subiscono tensioni sui mercati finanziari o ricevono assistenza finanziaria. È accolto con favore anche il coinvolgimento della BCE e delle Autorità europee di vigilanza. Tuttavia, la BCE propone diverse osservazioni.

1.

La BCE accoglie favorevolmente il fatto che anche ove uno Stato membro non riceva alcun tipo di sostegno finanziario, la Commissione possa decidere di assoggettarlo a sorveglianza rafforzata qualora si trovi in gravi difficoltà [sarebbe preferibile utilizzare una terminologia uniforme all’interno della proposta di regolamento, che nella versione inglese attualmente si riferisce alle «gravi» difficoltà usando sia «serious», ad esempio all’articolo 1, sia «severe», ad esempio all’articolo 2]. Inoltre, l’indicazione di esempi di situazioni che costituiscono gravi difficoltà gioverebbe alla comprensione della proposta di regolamento, al contrario di una definizione esaustiva, la cui elaborazione non risponderebbe a criteri di prudenza. Infatti, una siffatta definizione non permetterebbe l’applicazione della proposta di regolamento a situazioni causate da sviluppi successivi del mercato che non avrebbero potuto essere previsti al tempo dell’adozione (11).

2.

Poiché le fonti delle difficoltà degli Stati membri sottoposti a sorveglianza rafforzata potrebbero facilmente comprendere o generare rischi sistemici, l’azione in tale campo potrebbe trarre beneficio dal coinvolgimento del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Sarebbe pertanto utile informare il CERS, ove pertinente, in merito ai risultati della sorveglianza rafforzata.

3.

Un’altra caratteristica fondamentale della proposta di regolamento è che il Consiglio può raccomandare che uno Stato membro sottoposto a sorveglianza rafforzata chieda assistenza finanziaria e prepari un programma di aggiustamento macroeconomico ove si individui la necessità di più misure e la situazione finanziaria dello Stato membro abbia importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria nell’area dell’euro nel suo insieme (12). Si tratta di una disposizione importante poiché incoraggia gli Stati membri a chiedere assistenza finanziaria e a evitare ritardi non necessari nel caso in cui ciò potrebbe avere conseguenze dannose per la stabilità finanziaria nell’area dell’euro nel suo insieme. Tale disposizione potrebbe essere potenziata obbligando il Consiglio («il Consiglio raccomanda») a emettere una raccomandazione di questo tipo.

4.

In merito alla differenziazione tra assistenza precauzionale con sorveglianza rafforzata e assistenza finanziaria con un monitoraggio fortemente potenziato, è importante sottolineare che i requisiti di aggiustamento devono essere ambiziosi in entrambi i casi di assistenza. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a non evitare un programma di aggiustamento più ambizioso, facendo richiesta di assistenza a titolo precauzionale in luogo di assistenza finanziaria diretta.

5.

È accolto con particolare favore il fatto che la proposta di regolamento obblighi gli Stati membri a consultare il Consiglio, la Commissione e la BCE prima di rivolgersi ai finanziatori internazionali per l’assistenza finanziaria (13). La BCE nota che gli obblighi degli Stati membri dell’area dell’euro che desiderino ottenere assistenza finanziaria non dovrebbero limitarsi alla mera condivisione di informazioni. Infatti, tali Stati membri dovrebbero esaminare le alternative a disposizione nel quadro degli strumenti finanziari dell’Unione o dell’area dell’euro esistenti, nonché dei meccanismi degli enti finanziari e dei finanziatori internazionali. La procedura di sorveglianza rafforzata proposta potrebbe essere ulteriormente rafforzata in vari modi. La natura specifica dell’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale è riconosciuta (14), poiché gli Stati membri cui essa sia stata concessa sono esclusi dalla sorveglianza rafforzata finché la linea di credito non sia utilizzata, a condizione che l’accesso a tale assistenza precauzionale non sia subordinato all’adozione di nuove misure politiche. Tuttavia, il monitoraggio costante da parte della Commissione dei criteri d’idoneità previsti per gli strumenti di assistenza finanziaria dell’Unione e intergovernativi dovrebbero trovare applicazione anche nei confronti degli Stati membri cui sia stato accordato l’accesso all’assistenza finanziaria a titolo precauzionale, anche ove tale assistenza non sia connessa all’adozione di nuove misure politiche. In ogni caso, se uno Stato membro ritenga necessario richiedere assistenza finanziaria precauzionale, un monitoraggio più rigoroso appare giustificato.

6.

La BCE nota che la proposta di regolamento esclude in modo incondizionato gli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e di finanziamenti volti alla ricapitalizzazione degli enti finanziari dalla valutazione della sostenibilità del debito pubblico e dall’obbligo di preparare un programma di aggiustamento macroeconomico (15). La BCE raccomanda di tenere aperta la possibilità di valutare la sostenibilità del debito pubblico anche in relazione agli Stati membri soggetti a un programma a titolo precauzionale. Ciò è ancor più giustificato ove uno Stato membro riceva un finanziamento per ricapitalizzare gli enti finanziari, data la stretta relazione tra la sostenibilità di bilancio e l’instabilità del settore finanziario, nonché l’impatto del finanziamento sul livello generale dell’indebitamento degli Stati membri. L’esclusione dalla preparazione di un programma di aggiustamento macroeconomico non dovrebbe riguardare la fornitura di assistenza tecnica e il coinvolgimento dei parlamenti (16).

7.

Uno degli obiettivi principali della sorveglianza rafforzata degli Stati membri dell’area dell’euro che subiscono tensioni finanziarie è quello di evitare ripercussioni sugli altri paesi; pertanto, è importante attribuire anche al Consiglio il potere di iniziare e di mettere in atto le procedure di sorveglianza rafforzata, richiedendo alla Commissione di iniziare la sorveglianza rafforzata, di fare richiesta di informazioni aggiuntive in merito alla situazione degli enti finanziari, di effettuare ulteriori prove di stress o di richiedere che siano intraprese azioni aggiuntive (17).

8.

La proposta di regolamento impone agli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento, che abbiano capacità amministrative insufficienti o incontrino problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento, di chiedere assistenza tecnica alla Commissione (18). La necessità di tale assistenza deriva anche dal pesante onere che un programma di aggiustamento macroeconomico comporta per lo Stato membro interessato; pertanto, sarebbe utile prevedere la possibilità che altre istituzioni dell’Unione e altri Stati membri forniscano tale assistenza e contribuiscano con le proprie competenze.

9.

Inoltre, sarebbe utile l’istituzione di un consigliere residente in maniera permanente nello Stato membro interessato, con la funzione di fornire consulenza alle autorità di tale Stato membro in merito all’attuazione del programma di aggiustamento e di provvedere al coordinamento con le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri coinvolti nell’assistenza tecnica.

10.

La BCE dà per inteso che, ove uno Stato membro farà affidamento solo sull’assistenza finanziaria accordata dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dallo Strumento europeo per la stabilità finanziaria e dal Meccanismo europeo di stabilità, piuttosto che sull’assistenza finanziaria fornita da paesi terzi o da enti finanziari, il programma di aggiustamento macroeconomico rifletterà, de facto, le condizioni di politica economica concordate tra tutte le parti nel contesto della concessione dell’accesso a tale assistenza finanziaria. Per ragioni di chiarezza giuridica, la BCE raccomanda di esprimere espressamente suddetto intendimento nell’articolo 6 della proposta di regolamento.

III.   Rapporti con il TSCG

Una conseguenza dell’adozione del TSCG è la modifica della proposta di regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio. Tra l’altro, la BCE suggerisce che tale regolamento debba includere, per quanto possibile: a) le disposizioni in merito a regole di bilancio numeriche, ivi incluse le scadenze relative alla rapida convergenza verso l’ obiettivo di medio termine, nelle quali definire la portata delle deviazioni temporanee dovute a circostanze eccezionali; b) gli elementi principali del meccanismo di correzione automatica; c) l’obbligo per gli Stati membri che siano soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi di predisporre programmi di partenariato economico e di bilancio; e d) la comunicazione ex ante dei piani di emissione di debito pubblico.

Se tali modifiche non dovessero essere apportate alla proposta di regolamento, la BCE sosterrebbe con forza la presentazione di ulteriori proposte legislative. Si noti infatti che l’intenzione da parte della Commissione di presentare proposte legislative sulle questioni di cui ai punti c) e d), a fianco delle proposte in materia di coordinamento delle grandi riforme di politica economica degli Stati membri, era stata rilevata nell’ottavo considerando del TSCG. La BCE sostiene con forza tale approccio.

Quanto all’introduzione di un nuovo intervallo per gli obiettivi di medio termine di cui al nono considerando del TSCG, la BCE nota che se tale intervallo non dovesse essere introdotto nella proposta di regolamento la Commissione potrebbe presentare una proposta legislativa a tal fine. La BCE accoglierebbe con favore tale proposta.

Con riferimento al meccanismo di correzione automatica, oltre a menzionarne gli elementi principali nella proposta di regolamento, come suggerisce la BCE, la Commissione disporrà in merito a tutti gli altri elementi necessari, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) e all’articolo 3, paragrafo 2, del TSCG.

Qualora si dia luogo a modifiche ulteriori alle proposte di regolamento, ovvero a ulteriori iniziative legislative discendenti dal TSCG, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione, nonché a disposizioni che conferiscano funzioni aggiuntive al Consiglio, dovrebbe essere utilizzata, per quanto opportuno, la regola della votazione a maggioranza qualificata inversa. Una decisione in materia di inottemperanza degli obblighi in materia di politiche previsti da un programma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della proposta di regolamento sulle procedure di rafforzamento della sorveglianza è un caso significativo per cui è raccomandabile l’applicazione della regola della votazione a maggioranza qualificata inversa.

Ad ogni modo, laddove le disposizioni del TSCG non siano sufficientemente dettagliate, ad esempio la disposizione in materia di migliore coordinamento dei piani di emissione del debito pubblico, anche alla luce della più recente esperienza acquisita durante la crisi del debito sovrano dell’area dell’euro, la proposta di regolamento dovrebbe contenere disposizioni più particolareggiate. Tali disposizioni dovrebbero attingere al coordinamento già esistente tra gli uffici nazionali preposti alla gestione del debito nell’ambito del sotto comitato del CEF sui mercati del debito sovrano dell’UE, e andare decisamente oltre l’attuale coordinamento e scambio di informazioni effettuati ad hoc.

Infine, con riferimento alle scadenze previste dal TSCG e dalla proposta di regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio, una rapida procedura di ratifica del TSCG e l’approvazione delle connesse modifiche alle costituzioni o ad atti giuridici di rango equivalente garantiranno che possa essere effettivamente rispettata la scadenza per il rispetto delle regole di bilancio di cui alla proposta di regolamento, vale a dire sei mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso (19).

Proposte redazionali

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 821 definitivo.

(2)  COM(2011) 819 definitivo.

(3)  Parere CON/2011/13, del 16 febbraio 2011, sulla riforma della governance europea nell’Unione europea.

(4)  Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nell’area dell’euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1); regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8); regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12); regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25); regolamento (UE) n. 1177/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306 L del 23.11.2011, pag. 33); direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

(5)  Si veda l’articolo 2, il quale fa riferimento al regolamento (CE) n. 1466/97, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209, del 2.8.1997, pag. 1).

(6)  Si veda l’articolo 5, paragrafo 1.

(7)  Si vedano l’articolo 5, paragrafo 3, e la proposta di modifica n. 3 in allegato al presente parere.

(8)  Si veda la proposta di modifica n. 5 in allegato al presente parere.

(9)  Si veda la proposta di modifica n. 4 in allegato al presente parere.

(10)  Si vedano le proposte di modifica nn. 6 e 9 in allegato al presente parere.

(11)  Si veda la proposta di modifica n. 4 in allegato del presente parere.

(12)  Si veda la proposta di modifica n. 8 in allegato del presente parere.

(13)  Si veda l’articolo 4.

(14)  Si veda l’articolo 2, paragrafo 3.

(15)  Si veda l’articolo 13 della proposta di regolamento.

(16)  Si vedano l’articolo 6, paragrafi da 6 a 8, della proposta di regolamento, nonché la proposta di modifica n. 10 in allegato al presente parere.

(17)  Si veda la proposta di modifica n. 7 in allegato al presente parere.

(18)  Si veda l’articolo 6, paragrafo 6.

(19)  Si veda l’articolo 12, paragrafo 3, della proposta di regolamento.


ALLEGATO

Proposte redazionali relative al regolamento sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2, paragrafo 1, punti nn. 1, 6 (nuovo) e 7 (nuovo)

«(1)

“consiglio indipendente di bilancio”, un ente dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, incaricato di monitorare l'applicazione delle norme di bilancio nazionali;»

«(1)

“consiglio indipendente di bilancio”, un ente dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro, incaricato di monitorare e valutare l'applicazione delle norme di bilancio nazionali, cui sono inoltre affidate funzioni tecniche connesse alla realizzazione delle politiche di bilancio [ulteriori dettagli da parte della Commissione];

(6)

“saldo strutturale annuo delle amministrazioni pubbliche”, il saldo annuo in termini corretti per il ciclo, al netto di misure e al netto delle misure temporanee e una tantum;

(7)

“circostanze eccezionali”, un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro, che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, ovvero periodi di grave recessione economica della zona euro [o dell’Unione] nel suo insieme.»

Nota esplicativa

È necessario che la Commissione definisca in modo chiaro i compiti del consiglio indipendente di bilancio. Le definizioni devono rispecchiare quelle di cui al TSCG (articolo 3, paragrafo 3). La BCE propone di utilizzare tale terminologia nell’articolo 4.

Modifica n. 2

Articolo 4, paragrafi 1, 1-bis (nuovo), 1-ter (nuovo) e 1-quater (nuovo)

«1.   Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale.»

«1.   Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale. Gli Stati membri possono deviare temporaneamente dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, purché la deviazione temporanea non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine.

1-bis.   Gli Stati membri garantiscono che la posizione di bilancio annua della pubblica amministrazione sia in pareggio o in avanzo. A tal fine, in virtù di un accordo speciale tra gli Stati membri volto ad andare oltre quanto stabilito nel Regolamento (CE) n. 1466/97, il bilancio strutturale annuo della pubblica amministrazione non può superare un valore di riferimento specifico per il paese, con il limite di un disavanzo strutturale dello 0,5 % del PIL. Qualora il livello di indebitamento della pubblica amministrazione sia significativamente inferiore al 60 % del PIL e i rischisul piano della sostenibilità di bilancio a lungo termine siano bassi, il valore di riferimento specifico per il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione per il paese può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell’1 % del PIL nominale.

1-ter.   Gli Stati membri pongono in essere un meccanismo di correzione ad attivazione automatica al fine di correggere le deviazioni significative dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, compreso l'impatto accumulato sulle dinamiche del debito pubblico. [La natura, la misura e il quadro temporale del meccanismo correttivo, compreso il caso di circostanze eccezionali, sono stabiliti in un allegato del presente regolamento.]

1-ter.   Gli Stati membri garantiscono una rapida convergenza dei propri obiettivi a medio termine sulla base di un quadro temporale ambizioso e vincolante proposto dalla Commissione, che tiene in considerazione i rischi per la sostenibilità di bilancio specifici di ciascun paese. Il quadro temporale proposto è reso pubblico.»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento dovrebbe includere i principi fondamentali del TSCG (in questo caso l'articolo 3).

Modifica n. 3

Articolo 5, paragrafo 3, lettera g) (nuovo), e paragrafo 3-bis (nuovo)

 

«g)

informazioni dettagliate sulle evoluzioni del debito della pubblica amministrazione, nonché altri dati pertinenti alla valutazione dei rischi specifici del paese per la sostenibilità della finanza pubblica, in particolare una panoramica delle passività implicite e delle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della Direttiva del Consiglio 2011/85/UE.

3-bis.   Gli Stati membri comunicano ex ante i rispettivi piani di emissione del debito pubblico per la pubblica amministrazione, in modo tempestivo, alla Commmissione e all’Eurogruppo, al fine di un miglior coordinamento e monitoraggio.»

Nota esplicativa

I requisiti in materia di monitoraggio dovrebbero comprendere un riferimento al debito pubblico e alle passività implicite e potenziali al fine identificare i rischi per la sostenibilità di bilancio a più lungo termine. Inoltre, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento anche alla comunicazione ex ante dei piani di emissione del debito pubblico di cui all'articolo 6 e al considerando 8 del TSCG.

Modifica n. 4

Articolo 5, paragrafo 5, primo comma

«5.   La Commissione, se accerta che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e crescita sono gravemente disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica.»

«5.   La Commissione, se accerta che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e crescita sono disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica. Inoltre, la Commissionerichiede agli Stati membri la revisione del documento programmatico di bilancio qualora tale documento non rispetti l’andamento del disavanzo e/o del debito di cui al programma di stabilità dello Stato membro interessato, tenendo conto di eventuali pareri Consiglio sul programma di stabilità, o qualora accerti che vi siano rischi per la sostenibilità di bilancio.»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento dovrebbe garantire che i documenti programmatici di bilancio siano pienamente in linea con gli obblighi di politica di bilancio per l’anno successivo di cui al PSC, nonché con gli obiettivi del programma di stabilità, tenendo conto di eventuali pareri del Consiglio in merito al programma di stabilità. Inoltre, qualora la Commissione accerti la presenza di rischi per la sostenibilità di bilancio, dovrebbe richiedere la revisione del documento programmatico di bilancio.

Modifica n. 5

Articolo 6, paragrafo 1

«1.   Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio.»

«1.   La Commissione valuta i documenti programmatici di bilancio, tenendo conto delle conseguenze a medio termine sul bilancio delle nuove misure, e valuta le conseguenze per la sostenibilità di bilancio. Valuta altresì la qualità del processo di raccolta dei dati sottostanti. Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio. È sempre adottato un parere in ciascuna delle seguenti situazioni: a) i documenti programmatici di bilancio implicherebbero un’inottemperanza agli obblighi di politica di bilancio di cui al Patto di stabilità e crescita; b) i documenti programmatici di bilancio implicherebbero un disavanzo strutturale maggiore di quello previsto nel programma di stabilità dello Stato membro; c) il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo supera il 60% del PIL e non sia diminuito con sufficiente velocità, ai sensi del Patto di stabilità e crescita; o d) la Commissione accerta la presenza di rischi per la sostenibilità di bilancio.»

Nota esplicativa

Ai fini dell’efficacia della proposta di regolamento è importante specificare le circostanze in cui la Commissione sarà tenuta all’adozione di un parere.

Modifica n. 6

Articolo 6, paragrafo 4

«4.   L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica.»

«4.   L'Eurogruppo e, nel caso di reiterata inottemperanza da parte degli Stati membri, il Consiglio europeo, esaminano i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali. L'Eurogruppo e, nel caso di reiterata inottemperanza da parte degli Stati membri, il Consiglio europeo, esaminano altresì la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica.»

Nota esplicativa

La modifica dovrebbe aumentare la pressione nel caso di reiterata inottemperanza da parte degli Stati membri.

Modifica n. 7

Articolo 7, paragrafi 1, 1-bis (nuovo) e 2

«1.   Quando il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, questo è soggetto ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

2.   Lo Stato membro soggetto a monitoraggio rafforzato procede tempestivamente ad una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. […]»

«1.   Quando il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, questo è soggetto ai paragrafi da 1bis a 6 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

1-bis.   Lo Stato membro soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi predispone un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali necessarie a garantire una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo.

2.   Lo Stato membro soggetto a monitoraggio rafforzato procede tempestivamente ad una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. […]»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento dovrebbe includere i principi fondamentali del TSCG (nel presente caso l'articolo 5).

Modifica n. 8

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

«3.   Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.»

«3.   Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. Lo Stato membro comunica anche l’attuazione del programma di partenariato economico e di bilancio e le riforme strutturali necessarie a garantire una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo. La relazione è resa pubblica.»

Nota esplicativa

In linea con la modifica n. 7.

Modifica n. 9

Articolo 8, paragrafo 3-bis (nuovo)

 

«3-bis .   L’Eurogruppo e il Consiglio esaminano l’adeguatezza delle misure intraprese dallo Stato membro e, ove necessario, il Consiglio propone misure ulteriori al fine di garantire il rispetto del termine per correggere il disavanzo eccessivo o una modifica del programma di partenariato economico e di bilancio. Qualora loStato membro non dia attuazione a tali misure ulteriori, il Consiglio europeo esamina la situazione e propone eventuali azioni ulteriori che ritenga necessarie.»

Nota esplicativa

La modifica dovrebbe aumentare la pressione nell’Eurogruppo e nel Consiglio, e nel caso di reiterata inottemperanza introduce la possibilità che il Consiglio europeo proponga agli Stati membri l’adozione di eventuali azioni ulteriori.


Proposte redazionali relative alla proposta di regolamento sul rafforzamento delle procedure di sorveglianza

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Considerando 1

«1.

La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione.»

«1.

La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria all’interno e al di fuori del quadro dell'Unione.»

Nota esplicativa

L’assistenza finanziaria è stata fornita anche dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), che è uno strumento dell’Unione.

Modifica n. 2

Considerando 4

«4.

Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito — o rischia di essere colpito — da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.»

«4.

Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito — o rischia di essere colpito — da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.»

Nota esplicativa

Ai sensi dell’articolo 1, l’ambito di applicazione della proposta di regolamento include il MESF.

Modifica n. 3

Articolo 1

«1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o che ricevono o possono ricevere assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla European Financial Stability Facility(EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).»

«1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o che hanno richiesto o ricevono assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla EuropeanFinancial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).»

Nota esplicativa

A fini di certezza giuridica, è preferibile utilizzare la medesima terminologia nella proposta di regolamento.

Modifica n. 4

Articolo 2, paragrafo 1

«1.   La Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.»

«1.   La Commissione assoggetta a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria, ove vi sia il pericolo di ripercussioni su altri Stati membri dell’area dell’euro. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare nell’ambito del CEF o di un altro sottocomitato che quest’ultimo può designare all’uopo. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata e comunica le proprie conclusioni al CEF o a un altro sottocomitato che quest’ultimo può designare all’uopo. Il Consiglio può richiedere alla Commissione di iniziare, continuare o terminare la sorveglianza rafforzata.»

Nota esplicativa

A fini di certezza giuridica, è preferibile utilizzare la medesima terminologia nella proposta di regolamento. La minaccia di difficoltà gravi permetterebbe inoltre alla sorveglianza rafforzata di prevenire in una fase precoce il deteriorarsi della situazione.

In vista di ripercussioni e rischi, potenziali e seri, per la stabilità dell'area dell'euro, la discrezionalità della Commissione nel decidere se sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata dovrebbe essere limitata, il che si ottiene con l’uso del presente indicativo. Inoltre, il CEF o altro sottocomitato designato dovrebbe essere informato in merito alla decisione di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata, nonché ai progressi degli Stati membri ad essa sottoposti. Ciò permetterebbe al CEF di preparare per il Consiglio una decisione sulla base delle informazioni ricevute, in merito a ciascuna fase della procedura. Fatte salve le competenze della Commissione, il Consiglio dovrebbe avere il potere di richiedere alla Commissione di iniziare o continuare la sorveglianza rafforzata.

Modifica n. 5

Articolo 2, paragrafo 2

«2.   La Commissione decide se uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. La Commissione redige un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale in questione e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario della European Financial Stability Facility (EFSF), del Meccanismo europeo di stabilità o di qualsiasi altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.»

«2.   La Commissione decide se uno Stato membro che richiede accesso o riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal MESF, dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. La Commissione redige un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale in questione e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario della European Financial Stability Facility (EFSF), del Meccanismo europeo di stabilità o di qualsiasi altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.»

Nota esplicativa

Anche in tal caso la sorveglianza rafforzata dovrebbe avere inizio in una fase anteriore, nel momento in cui uno Stato membro faccia richiesta di assistenza finanziaria. È opportuno che le disposizioni siano più chiare, al fine di evitare che sorgano dubbi circa l’automaticità della sottoposizione a sorveglianza rafforzata di uno Stato membro a partire dal momento in cui richiede l’assistenza. Ai sensi dell’articolo 1, l’ambito di applicazione della proposta di regolamento include il MESF.

Modifica n. 6

Articolo 2, paragrafo 3

«3.   Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata.»

«3.   Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata. La Commissione monitora la permanenza del rispetto dei criteri d’idoneità previsti dagli strumenti di assistenza finanziaria intergovernativi e dell’Unione, dopo che la summenzionata assistenza finanziaria sia stata concessa.»

Nota esplicativa

L’esenzione degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sia utilizzata, non dovrebbe renderli esenti dal monitoraggio relativo al rispetto dei criteri d’idoneità.

Modifica n. 7

Articolo 3, paragrafo 3

«3.   Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata deve:

[…]»

«3.   Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata deve:

[…]

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di richiedere allo Stato membro sottoposto a sorveglianza rafforzata di intraprendere le azioni di cui alle lettere a), b) e d) e/o di sottostare alle valutazioni di cui alla lettera c).»

Nota esplicativa

In vista di potenziali ripercussioni di ampia portata, sarebbe utile se il Consiglio potesse chiedere, con l’intermediazione della Commissione, informazioni aggiuntive o il compimento delle azioni specifiche elencate all'articolo 3, paragrafo 3.

Modifica n. 8

Articolo 3, paragrafo 5

«5.   Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puòraccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche dette raccomandazioni.»

«5.   Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomanda allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche dette raccomandazioni.»

Nota esplicativa

È opportuno rafforzare l’articolo 3, paragrafo 5, imponendo al Consiglio di raccomandare la richiesta di assistenza finanziaria, qualora la situazione dello Stato membro interessato abbia importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona dell’euro, fatto che fornisce infatti una giustificazione molto forte.

Modifica n. 9

Articolo 4

«Uno Stato membro che desideri ottenere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione.»

«Uno Stato membro che abbia intenzione di richiedere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal MESF, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, al fine di esaminare, tra l’altro, le alternative disponibili in base agli strumenti finanziari dell’Unione o dell’area dell’euro, nonché di istituzioni finanziarie e finanziatori internazionali, prima che gli Stati membri si rivolgano a finanziatori potenziali

Nota esplicativa

Gli obblighi degli Stati membri dell’area dell’euro dovrebbero comportare più della mera condivisione di informazioni con i propri partner europei e includere esplicitamente l’obbligo di esaminare l’utilizzo dei diversi meccanismi di assistenza finanziaria disponibili a livello europeo e internazionale. Ai sensi dell’articolo 1, l’ambito di applicazione della proposta di regolamento include anche il MESF.

Modifica n. 10

Articolo 5

«Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione — d’intesa con la Banca centrale europea e, se possibile, con il Fondo monetario internazionale — elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine.»

«Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione — d’intesa con la Banca centrale europea e, ove opportuno, con il Fondo monetario internazionale — elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine.»

Nota esplicativa

In linea con la prassi attuale, l’FMI dovrebbe essere coinvolto nell’analisi della sostenibilità del debito pubblico. A fini di certezza giuridica, è preferibile utilizzare la medesima terminologia nella proposta di regolamento.

Modifica n. 11

Articolo 6

«1.   Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione — che agisce d'intesa con la Banca centrale europea — un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato — e delle azioni adottate per ottemperarvi — mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche.

2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento.

3.   La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3.

4.   La Commissione — d’intesa con la Banca centrale europea — esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento.

6.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione.»

«1.   Uno Stato membro che fa richiesta di assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal MESF, o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione — che agisce d'intesa con la Banca centrale europea e, ove opportuno, l’FMI — un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato — e delle azioni adottate per ottemperarvi — mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126, 136 e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate per ottemperarvi – mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche.

2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento. Ove la fonte dell’assistenza finanziaria sia il MESF, l'EFSF o il Meccanismo europeo di stabilità, i termini della proposta della Commissione sono pienamente conformi a quelli concordati tra le parti coinvolte nel contesto della concessione dell’accesso ai meccanismi dell’Unione e intergovernativi summenzionati.

3.   La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea e, ove opportuno, l’FMI, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento. La Commissione informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3. Nel caso di cooperazione insufficiente, il Consiglio, su proposta della Commissione, può indirizzare una richiesta pubblica allo Stato membro interessato, indicando le azioni che quest’ultimo deve intraprendere.

4.   La Commissione — d’intesa con la Banca centrale europea e, ove opportuno, l’FMI — esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento.

6.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione, la quale può istituire a tal fine gruppi di esperti congli Stati membri e altre pertinenti istituzioni dell'Unione europea e/o internazionali. L’assistenza tecnica può includere l’istituzione presso lo Stato membro interessato di un consigliere residente in loco in maniera permanente e di personale di sostegno proveniente dalle istituzioni dell’Unione europea, con il compito di consigliare le autorità dello Stato membro interessato in merito all’attuazione del programma di aggiustamento e di provvedere al coordinamento con le istituzioni interessate.»

Nota esplicativa

Ai sensi dell’articolo 1, l’ambito di applicazione della proposta di regolamento include il MESF. La proposta redazionale mira altresì a chiarire le responsabilità delle istituzioni interessate.

Il paragrafo 2 cerca di chiarire che agli Stati membri che beneficiano dell’assistenza finanziaria ai sensi di accordi con il MESF, l’ESFS e il Meccanismo europeo di stabilità, non sarà richiesta la preparazione di due diversi programmi di aggiustamento macroeconomico, bensì che tutte le condizioni di politica economica concordate con gli Stati membri coinvolti nel contesto della concessione dell’accesso al MESF, all'ESFS e al Meccanismo europeo di stabilità saranno pienamente rispettate nel programma di aggiustamento macroeconomico di cui al presente articolo.

Nel paragrafo 3, la minaccia della pubblicità, qualora uno Stato membro non sia cooperativo, può fornire un incentivo affinché questo intraprenda azioni ulteriori.

Altre istituzioni con competenza in materia e gli Stati membri potrebbero utilmente prestare assistenza tecnica in aggiunta alla Commissione. Un consigliere residente in loco in maniera permanente aumenterebbe in modo significativo la probabilità che il programma sia attuato in modo adeguato.

Modifica n. 12

Articolo 11, paragrafi 1, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

«1.   Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post programma.»

«1.   Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati , dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità o da altra istituzione finanziaria internazionale. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post programma.

5.   Il comitato pertinente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni in merito al monitoraggio post programma.

6.   Il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni in merito al monitoraggio post programma.»

Nota esplicativa

Il primo rilievo mira ad allineare il testo del presente articolo a quello dell’articolo 1, paragrafo 1.

L’aumento della pressione pubblica da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali si aggiunge agli incentivi degli Stati membri al perseguimento delle politiche adeguate. Tale coinvolgimento dovrebbe essere previsto anche per la sorveglianza post programma, come previsto in relazione alla sorveglianza rafforzata (articolo 3) e ai programmi di aggiustamento macroeconomico (articolo 6).

Modifica n. 13

Articolo 12

«Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 4; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

La maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma è calcolata conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), del trattato.»

«Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui , all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafi 2, 4, e 5, e all'articolo 11, paragrafi 1 e 4; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

La maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma è calcolata conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), del trattato.»

Nota esplicativa

L’articolo 12 deve fare riferimento a tutte le decisioni che il Consiglio deve prendere.

Modifica n. 14

Articolo 13

«Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicano all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari.»

«Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 dell’ articolo 6 non si applicano all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari. Sono fatte salve le condizioni previste per le tipologie di assistenza finanziaria ai sensi dei relativi strumenti di assistenza finanziaria dell’Unione o intergovernativi.»

Nota esplicativa

Lo spettro di esenzione dal programma di aggiustamento macroeconomico(articolo 6) dovrebbe essere ridotto al fine di non escludere la previsione dell’assistenza tecnica e del coinvolgimento dei parlamenti. Dovrebbe riguardare solo la situazione specifica di un programma precauzionale e i finanziamenti volti alla ricapitalizzazione degli enti finanziari, fatte salve le disposizioni pertinenti dell’accordo quadro dell’EFSF, del Trattato del Meccanismo europeo di stabilità e degli strumenti di assistenza finanziaria che attuano tale assistenza finanziaria. È opportuno tenere aperta la possibilità di valutare la sostenibilità del debito pubblico nel caso in cui uno Stato membro riceva un programma precauzionale, al fine di verificarne i criteri di idoneità. Inoltre, nel caso di sostegno finalizzato alla ricapitalizzazione degli enti finanziari, è giustificata una valutazione del debito pubblico, data la stretta relazione tra la sostenibilità di bilancio e l'instabilità del settore finanziario. In alternativa, a fini di maggior chiarezza, si potrebbe cancellare l’articolo 13 e inserire il paragrafo nell’articolo 6.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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