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Document 52012AB0005

Parere della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2012 , in merito alla proposta di direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CON/2012/5)

OJ C 105, 11.4.2012, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 gennaio 2012

in merito alla proposta di direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(CON/2012/5)

2012/C 105/01

Introduzione e base giuridica

Il 20 settembre 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (1) (di seguito la «proposta di direttiva»). Il 30 novembre 2011, la BCE ha ricevuto una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (2) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere sulle proposte di direttiva e di regolamento in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva e la proposta di regolamento contengono disposizioni che riguardano i compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), vale a dire definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Per ragioni di efficienza e chiarezza, la BCE ha deciso di emettere un unico parere in merito alle proposte legislative in questione. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.   Obiettivi della proposta di regolamento e della proposta di direttiva

Il 20 luglio 2011, la Commissione europea ha adottato la proposta di direttiva e la proposta di regolamento, che sostituiscono le direttive 2006/48/CE (3) e 2006/49/CE (4). Le proposte costituiscono un passo avanti importante nel rafforzamento della regolamentazione del settore bancario e delle imprese di investimento e nella creazione di un sistema finanziario più solido e sicuro nell’Unione. La BCE vede con favore il serio impegno dell’Unione nell’attuazione delle norme internazionali e degli accordi in materia di regolamentazione finanziaria, tenendo in considerazione, ove del caso, le caratteristiche specifiche del sistema legale e finanziario dell’Unione. La BCE sostiene caldamente l’attuazione tempestiva ed efficace dei requisiti di capitale e di liquidità di Basilea (5). A tal fine, la BCE nota il ruolo di guida assunto dalla Commissione nel dare seguito all’impegno pattuito dal G20 «di adottare e attuare pienamente tali requisiti entro i tempi stabiliti, che sono coerenti con la ripresa economica e la stabilità finanziaria» (6), essendo tra i primi a proporre l’attuazione dello schema di Basilea III (7) e degli accordi del gruppo di governatori e dei capi della vigilanza (Group of Governors and Heads of Supervision, GHOS) (8) nella legislazione dell’Unione. Le misure proposte incrementeranno in modo sostanziale la capacità di ripresa a livello sistemico, contribuiranno al regolare funzionamento del sistema finanziario e garantiranno un quadro di riferimento stabile e sostenibile per la prestazione dei servizi finanziari nell’Unione.

2.   Riforma della legislazione bancaria dell’Unione

La BCE vede con favore l’approccio innovativo assunto dalla Commissione, in particolare rispetto alla proposta di regolamento, che contiene la maggior parte degli allegati tecnici delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e limita le opzioni e la discrezionalità concesse agli Stati membri. La disciplina proposta comporterà una maggiore certezza giuridica, riducendo i rischi di duplicazione da parte dello Stato membro. La crisi finanziaria ha inoltre dimostrato la necessità di agire in modo rapido ed efficace. È importante garantire un livello di flessibilità adeguato per lo sviluppo della regolamentazione dell’Unione nel settore bancario. Per quanto attiene alle future revisioni del regolamento proposto e come indicato in precedenti pareri (9), la BCE raccomanda di garantire che solo i principi quadro contenuti nella proposta di regolamento, espressione di scelte politiche di base e di questioni sostanziali, siano soggetti alla procedura legislativa ordinaria. Le norme tecniche, ivi incluse quelle di cui alla proposta di regolamento, dovrebbero essere adottate in forma di atti delegati o di esecuzione, in conformità agli articoli 290 e 291 del trattato, così da imporsi come il corpo di norme primario applicabile agli enti finanziari dell’Unione.

3.   Codice unico europeo nel settore finanziario

3.1.

Come affermato in pareri precedenti (10), la BCE sostiene fermamente l’elaborazione di un codice unico europeo per tutti gli enti finanziari (11), poiché esso promuove il funzionamento regolare del mercato unico nell’Unione e facilita un’integrazione finanziaria più ampia in Europa. Un codice unico europeo garantisce che gli enti finanziari che prestano servizi finanziari nel mercato unico rispettino un insieme di norme prudenziali. Ciò riduce le opportunità di arbitraggio regolamentare e di distorsioni della concorrenza. Inoltre, norme armonizzate aumentano la trasparenza e riducono i costi legati alla regolamentazione e alla relativa osservanza.

3.2.

Il codice unico europeo richiede: a) una identificazione chiara e adeguata delle aree pertinenti per gli atti delegati e di esecuzione; b) l’adeguato coinvolgimento delle Autorità europee di vigilanza (AEV) in modo da fare uso della competenza delle autorità nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche; c) un approccio coerente e coordinato tra i settori finanziari; d) criteri coerenti nell’ambito di tutta la normativa finanziaria dell’Unione per il ricorso agli atti delegati o di esecuzione, previa o meno elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione da parte delle AEV (12). Nel settore bancario, il coinvolgimento sistematico dell’Autorità bancaria europea (ABE) nell’adozione della normativa di esecuzione dell’Unione attraverso l’elaborazione di progetti di norme tecniche, specialmente ove sia necessaria un’analisi tecnica preventiva, garantirà una disciplina regolamentare flessibile a livello dell’Unione che sosterrà efficacemente il mercato unico nei servizi finanziari all’interno dell’Unione.

4.   Il ruolo consultivo della BCE in merito ai progetti di atti delegati e di esecuzione

4.1.

In considerazione dell’importanza degli atti delegati e di esecuzione, in quanto componenti essenziali del codice unico europeo, la BCE presenta le seguenti osservazioni in merito all’esercizio del proprio ruolo consultivo ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato.

4.2.

I progetti di atti delegati e di esecuzione della Commissione si qualificano come «proposte di atti dell’Unione» o «progetti di atti dell’Unione» ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato. Tanto gli atti delegati quanto gli atti di esecuzione costituiscono atti giuridici dell’Unione. Significativamente, la maggioranza delle versioni linguistiche dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato si riferisce al «progetto» di atti giuridici dell’Unione su cui la BCE deve essere consultata (13). Di conseguenza, l’ambito di applicazione dell’obbligo di consultare la BCE non può essere limitato solo a quei progetti di atti basati su una proposta della Commissione.

4.3.

Nella Causa C-11/00 (14), la Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE mira «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo aver consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

4.4.

In tale contesto, al fine di sfruttare pienamente i benefici dell’esercizio da parte della BCE del suo ruolo consultivo, la BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su tutti i progetti di atti dell’Unione, compresi i progetti di atti delegati e di esecuzione che rientrano nei campi di sua competenza. Inoltre, vista l’importanza dei progetti di norme tecniche in quanto parte dell’evoluzione della normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, la BCE eserciterà il proprio ruolo consultivo su questioni che rientrano nella sua competenza, tenendo nella massima considerazione la tempistica per l’adozione di tali atti e l’esigenza di garantire l’adozione regolare della normativa di esecuzione.

Osservazioni di carattere specifico

5.   Vigilanza macroprudenziale e margini per norme più stringenti

5.1.

La proposta di regolamento stabilisce le norme prudenziali che avranno applicazione diretta nell’Unione. Come affermato sopra, la BCE sostiene fermamente l’approccio della Commissione, che istituisce efficacemente un codice unico europeo per gli enti finanziari. Inoltre, la BCE sostiene fermamente l’obiettivo di affrontare esposizioni al rischio specifiche relative, tra l’altro, a determinati settori, regioni o Stati membri, per mezzo di atti delegati che affidino alla Commissione la facoltà di imporre requisiti prudenziali più stringenti, ove necessario, per fronteggiare modifiche nell’intensità dei rischi micro- o macro- prudenziali che conseguano alle evoluzioni del mercato (15). Nondimeno, gli atti delegati che la Commissione può adottare dovrebbero estendersi ai requisiti prudenziali per le grandi esposizioni e agli obblighi di informativa, nonché ai requisiti in materia di leva finanziaria e di liquidità, una volta che questi ultimi siano effettivamente divenuti parte del quadro regolamentare dell’Unione applicabile. La BCE nota, tuttavia, che una tempistica di massimo sei mesi per l’imposizione di requisiti più stringenti per fronteggiare tali rischi sarà insufficiente in molti casi e richiederebbe tempi molto più estesi, ad esempio due anni almeno, per essere efficace e realizzare l’obiettivo desiderato (16).

5.2.

Inoltre, la BCE ritiene importante che la proposta di regolamento renda possibile agli Stati membri l’applicazione di requisiti prudenziali più stringenti ove sorgano rischi sistemici per la stabilità finanziaria. La necessità di un tale sistema è giustificata, tra le altre cose, dal fatto che i cicli economici e finanziari non sono completamente armonizzati tra gli Stati membri, e gli Stati membri potrebbero fronteggiare tipi differenti di rischio sistemico. Inoltre, vi sono anche differenze significative nelle caratteristiche strutturali dei settori finanziari tra gli Stati membri. Pertanto, le autorità cui sia conferito mandato macroprudenziale potrebbero trovarsi nella necessità di rendere più rigorosi i coefficienti e i limiti quantitativi di determinati strumenti di politica prudenziale contenuti nella proposta di regolamento al fine di adeguare in modo più opportuno i requisiti prudenziali alla rispettiva situazione ciclica specifica e di far fronte efficacemente ai rischi sistemici connessi (17).

5.3.

In tale contesto, alcune disposizioni della proposta di regolamento permettono degli adeguamenti dei requisiti prudenziali a livello nazionale. La prima è l’introduzione di una disciplina in materia di riserve di capitale anticicliche (18). La seconda è la proposta di estensione dell’ambito di applicazione del processo di controllo prudenziale per permettere alle autorità nazionali di applicare regole prudenziali più stringenti nei confronti di determinati enti (19). La BCE nota, tuttavia, che l’estensione proposta consiste primariamente in uno strumento microprudenziale disegnato per far fronte a rischi derivanti da singoli enti o gruppi di enti, e non per essere utilizzata come strumento di politica macroprudenziale per fronteggiare rischi sistemici. In terzo luogo, la proposta di regolamento introduce la facoltà per le autorità nazionali di modificare i fattori di ponderazione del rischio o di stabilire criteri più stringenti, ad esempio l'indice di copertura del finanziamento, per le esposizioni garantite da proprietà residenziali o non residenziali se le caratteristiche del rischio di quello specifico segmento di mercato lo giustificano in un determinato Stato membro (20).

5.4.

La BCE sostiene l’introduzione della disciplina summenzionata, che permette alle autorità nazionali di adeguare determinati requisiti prudenziali e ritiene che dovrebbe essere estesa al fine di permettere alle autorità nazionali di imporre a fini macroprudenziali requisiti prudenziali più stringenti a livello nazionale. Ciò è necessario al fine di affrontare i timori in materia di stabilità finanziaria derivanti dalle caratteristiche strutturali di un sistema finanziario nazionale o i rischi sistemici in maniera piena ed efficace. Pertanto, l’ambito di applicazione della disciplina proposta potrebbe essere esteso per coprire i requisiti più stringenti per: a) il capitale; b) i limiti sulle grandi esposizioni; c) i requisiti in materia di liquidità e di coefficiente di leva finanziaria, una volta introdotti nel quadro regolamentare dell’Unione. In tale contesto, le autorità nazionali dovrebbero avere la facoltà di imporre requisiti più stringenti nella propria legislazione nazionale, vale a dire per restringere i coefficienti e limiti quantitativi per gli elementi a), b) e c), previa notifica delle misure proposte al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS); tuttavia, tali requisiti dovrebbero essere applicati nella piena osservanza degli altri aspetti delle disposizioni della proposta di regolamento che rimarrebbero immutati.

5.5.

Al fine di sostenere la trasparenza e garantire la coerenza delle misure adottate nell’ambito dell’Unione, la BCE raccomanda che l’eventuale applicazione di requisiti più stringenti da parte delle autorità nazionali sia soggetta ad alcune forme di salvaguardia. A questo proposito, il CERS potrebbe svolgere un importante ruolo di coordinamento nel valutare i timori legati alla stabilità finanziaria, nonché le eventuali conseguenze indesiderate e ripercussioni dovute a tali misure sugli altri Stati membri. Inoltre, l’ABE e il CERS dovrebbero pubblicare aggiornamenti regolari sui rispettivi siti Internet in merito alle misure adottate dagli Stati membri che siano più stringenti di quelle di cui alla proposta di regolamento. Infine, laddove i timori per la stabilità finanziaria che abbiano comportato l’applicazione delle misure prudenziali più stringenti cessino di esistere, i coefficienti e i limiti quantitativi dovrebbero essere riportati al livello armonizzato stabilito dalla proposta di regolamento.

5.6.

Nel complesso, l’eventuale applicazione di misure prudenziali più stringenti da parte di Stati membri specifici potrebbe rafforzare sia la stabilità finanziaria, sia l’integrazione finanziaria nell’Unione. Concretamente, riducendo i rischi sistemici e proteggendo il mercato unico dall’insorgenza di rischi sistemici eccessivi in modo coordinato, le autorità potrebbero contribuire in modo effettivo al funzionamento regolare del sistema finanziario dell’Unione e promuovere la prestazione sostenibile di servizi finanziari nel mercato unico nel medio-lungo termine.

6.   Fondi propri

6.1.

La BCE sostiene fermamente il rafforzamento proposto dei criteri di ammissibilità in materia di fondi propri di vigilanza, nonché l’ulteriore armonizzazione delle deduzioni. I requisiti in materia di fondi propri rappresentano un pilastro della riforma concordata sul piano internazionale in materia di patrimonio. Pertanto, dal punto di vista della stabilità finanziaria, è essenziale che i requisiti in materia di fondi propri nella proposta di regolamento garantiscano che il settore bancario dell’Unione deterrà capitale della qualità più elevata in particolare in relazione al capitale di base di classe 1, che darà luogo a un grado elevato di assorbimento delle perdite. La crisi ha indotto la nuova riforma in materia di patrimonio a porre particolare enfasi sul capitale di base di classe 1. L’obiettivo è di garantire che gli enti creditizi europei detengano capitale di base di classe 1, che sia di qualità altrettanto elevata di quello dei pari a livello internazionale e, inoltre, di garantire piena coerenza rispetto all’accordo di Basilea III approvato dal GHOS (21). A tal proposito, dovrebbero sottolinearsi le seguenti questioni.

6.2.

La BCE sostiene l’elenco di condizioni da soddisfare per essere considerati elementi del capitale di base di classe 1, che riflette le caratteristiche di base degli strumenti di capitale in termini di performance, assorbimento delle perdite e flessibilità dei pagamenti. In linea con l’accordo di Basilea III, gli «strumenti di capitale» di cui alla proposta di regolamento dovrebbero consistere esclusivamente in azioni di società come definite nelle rispettive leggi nazionali negli Stati membri (con l’eccezione degli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, nonché da enti simili) (22) e dovrebbero essere considerati come elementi del capitale di base di classe 1 solo ove soddisfino tutte le condizioni definite nella proposta di regolamento (23). La BCE raccomanda inoltre che la Commissione, a mezzo dell’adozione di un atto di esecuzione, approvi l’elenco delle forme di azioni ammissibili come capitale di base di classe 1 stabilito dall’ABE, al fine di attribuirgli efficacia vincolante. Inoltre, dovrebbero elaborarsi progetti di norme tecniche che specifichino ulteriormente le condizioni di cui sopra. L’osservanza delle suddette condizioni dovrebbe essere garantita dalle autorità competenti in cooperazione con l’ABE su base continuativa. Tali forme di salvaguardia contribuirebbero a garantire ulteriormente la coerenza nell’Unione e a ridurre il raggio d’azione per l’ingegneria finanziaria.

6.3.

Per quanto attiene alle partecipazioni significative nelle imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, l’accordo di Basilea III prevede che, oltre una determinate soglia, tali investimenti siano dedotti dal capitale di base di classe 1, cioè attua l’approccio di deduzione corrispondente (24). L’accordo Basilea III tiene in conto il fatto che tali soggetti sono al di fuori del perimetro di consolidamento prudenziale e mira a evitare il doppio computo del patrimonio di vigilanza. La proposta di regolamento mantiene la possibilità, già presente nella direttiva 2006/48/CE, che le autorità competenti autorizzino l’applicazione delle metodologie stabilite nella direttiva 2002/87/CE (25) in alternativa alla «detrazione» (26).

6.4.

La BCE condivide in linea generale il parere che i fondi propri di vigilanza entro un gruppo bancario dovrebbero essere utilizzati solo al fine di coprire le perdite derivanti dai rischi bancari. Pertanto, la BCE sostiene che la questione del doppio uso dei fondi propri di vigilanza sia affrontata sia a livello di gruppo bancario, vale a dire consolidando tutte le filiazioni che siano enti ed enti finanziari (27), sia a livello di conglomerato finanziario, vale a dire includendo anche le imprese di assicurazione controllate nell’ambito del consolidamento prudenziale. In tale contesto, l’applicazione delle metodologie di cui all’allegato I della direttiva 2002/87/CE non dovrebbe dare luogo, in alcun momento, a fondi propri di vigilanza più elevati per gruppi di enti ed enti finanziari di cui alla proposta di regolamento (28) rispetto ciò che sarebbero i fondi propri di vigilanza ove si applicasse l’approccio detrattivo.

6.5.

Tenendo in considerazione l’accordo di Basiela III e anche, ove del caso, i principi internazionali del Joint Forum sui conglomerati finanziari, la BCE raccomanda di garantire piena coerenza intersettoriale tra tali testi (29), che comporta l’allineamento della proposta di regolamento alle disposizioni corrispondenti delle direttive 2009/138/CE (30) e 2002/87/CE (31). Inoltre, la BCE è d’accordo con l’elaborazione da parte del comitato congiunto delle AEV dei progetti di norme tecniche in relazione alle metodologie di cui alla direttiva 2002/87/CE, ma raccomanda, a fini di certezza giuridica e per evitare incoerenze intersettoriali nella legislazione in materia di servizi finanziari, di introdurre tale delega solo nella direttiva 2002/87/CE (32).

6.6.

Nel gennaio 2011, il GHOS ha reso pubblico il proprio accordo sul fatto che gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e 2 di un ente dovrebbero essere passibili di piena detrazione in via permanente o di conversione piena in strumenti del capitale di base di classe 1 nel momento in cui l’ente non sia redditizio (33). La proposta di regolamento conferma l’intenzione del legislatore di dare attuazione a tale accordo in modo pieno (34). La BCE prende atto del fatto che la Commissione darà attuazione a tale requisito per gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e 2 congiuntamente all’imminente proposta in materia di risoluzione bancaria e gestione delle crisi nel settore finanziario.

7.   Riserve di capitale

7.1.

La BCE vede con favore la scelta operata dalla proposta di direttiva nel senso dell’introduzione del quadro per le riserve di capitale, poiché tale impostazione permetterà alle autorità di fronteggiare i rischi sistemici in modo efficace e flessibile negli Stati membri. La BCE ritiene, in particolare, che le riserve di capitale anticicliche siano un elemento chiave di una serie di strumenti macroprudenziali più ampia (35) e sostiene fermamente l’introduzione di un elemento anticiclico esplicito nella regolamentazione finanziaria.

7.2.

Una riserva di capitale anticiclica può migliorare sostanzialmente la capacità di ripresa del settore bancario e può pertanto contribuire alla prestazione regolare di servizi finanziari lungo l’arco del ciclo economico. A tale proposito, la BCE enfatizza il fatto che una decisione rispetto alla riserva di capitale anticiclica da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere soggetta a requisiti di reciprocità liberi sino al 2,5 % delle attività ponderate per il rischio, mentre la reciprocità volontaria dovrebbe trovare applicazione oltre tale soglia. Inoltre, la BCE sostiene la proposta che le autorità nazionali abbiano la facoltà di stabilire una riserva di capitale anticiclica che tenga in considerazione eventuali variabili finanziarie ed economiche considerate rilevanti per la valutazione della crescita eccessiva del credito e dell’insorgenza del rischio sistemico. Tuttavia, tali variabili non dovrebbero avere natura strutturale, poiché la riserva di capitale anticiclica non dovrebbe essere volta a fronteggiare rischi strutturali nel sistema finanziario. Pertanto, la BCE propone che l’inclusione di variabili di natura non anticiclica nel meccanismo della riserva di capitale anticiclica sia ritirata dalla proposta di direttiva (36).

8.   Liquidità

8.1.

La BCE vede con favore l’impegno inequivocabile della Commissione volto all’introduzione nella legislazione dell’Unione del requisito in materia di copertura della liquidità (liquidity coverage requirement, LCR) e dell’indice netto di stabilità dei finanziamenti (net stable funding ratio, NSFR), in linea con gli accordi di Basilea III (37). L’introduzione di un quadro in materia di rischio di liquidità nella legislazione proposta frutterà sostanziali benefici micro- e macro-prudenziali. I requisiti di liquidità incrementeranno le riserve di liquidità degli enti creditizi e diminuiranno la trasformazione del rischio di maturità, riducendo l’eccessiva interconnessione nel sistema finanziario e riducendo il rischio sistemico di liquidità. Inoltre, regole in materia di rischio di liquidità armonizzate dovrebbero aiutare a raggiungere condizioni di parità di trattamento con solide pratiche di gestione del rischio di liquidità e avere un effetto di miglioramento delle condizioni dell’economia europea.

8.2.

In merito al quadro proposto in materia di liquidità, la BCE vorrebbe sottolineare i seguenti punti.

8.2.1.

In relazione alle segnalazioni in materia di attività liquide, vi è un certo numero di sovrapposizioni tra gli elementi presentati nella proposta di regolamento relativamente alle «Segnalazioni sulle attività liquide» (38) e gli elementi oggetto di segnalazioni supplementari in materia di attività liquide (39). Di conseguenza, la BCE raccomanda l’adozione di un elenco unico e trasparente sugli elementi da segnalare. Per quanto attiene al trattamento delle azioni e delle quote nelle imprese di investimento collettive (OIC) come attività liquide, è importante limitare l’ammontare relativo di tali strumenti nell’LCR totale, oltre a stabilire una soglia assoluta di 250 milioni di EUR, al fine di limitare i rischi di concentrazione nei piccoli enti (40).

8.2.2.

Le banche centrali dovrebbero essere coinvolte nella determinazione della misura in cui le riserve della banca centrale possono considerarsi parte dello stock di attività liquide in periodi di stress (41).

8.2.3.

In vista della significativa interazione attesa tra i requisiti in materia di liquidità e le operazioni di politica monetaria, la BCE raccomanda all’ABE di consultarla in fase di elaborazione di una definizione uniforme di attività di alta qualità, nonché sulla valutazione entro il 31 dicembre 2015 circa il modo di garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili (42). Nonostante gli effetti positivi della regolamentazione della liquidità sull’attuazione della politica monetaria, vale a dire il fatto che riserve di capitale aumentate e finanziamenti più stabili per gli enti creditizi riducono la percentuale di enti creditizi che prendono parte in maniera persistente alle operazioni di banca centrale, potrebbero realizzarsi eventuali effetti negativi, ad esempio abbassando la liquidità media delle garanzie e la qualità creditizia della controparte, nonché incidendo sull’attuazione regolare della politica monetaria.

8.2.4.

È di particolare importanza l’elaborazione di una disciplina adeguata in materia di conformità alle norme per l’LCR, vale a dire un corpo di regole sull’utilizzo dello stock di attività liquide in una situazione di stress e sul modo in cui le autorità competenti dovrebbero reagire in caso di violazioni. Data la rilevanza del requisito in materia di copertura della liquidità sia dal punto di vista della vigilanza microprudenziale, sia da quello della vigilanza microprudenziale, la BCE ritiene che l’ABE, in cooperazione con il CERS, dovrebbe essere coinvolta nella formulazione di linee guida in merito all’eventuale impiego della riserva di liquidità, e della sua successiva ricostituzione in periodi di stress (43).

8.3.

L’introduzione dell’NSFR (44) garantirà che gli enti creditizi abbiano finanziamenti stabili al fine di adempiere le proprie obbligazioni. Uno dei problemi principali che gli enti finanziari hanno affrontato durante la crisi è stata la necessità di finanziamenti in via d’urgenza derivante da un grado elevato di disallineamento delle scadenze. Ciò ha comportato la necessità di fare continuo affidamento sul rinnovo dei debiti a breve termine sul mercato monetario all’ingrosso, dando luogo a problemi di finanziamento con ripercussioni sui mercati finanziari. A tal proposito, la BCE suggerisce alcune modifiche redazionali al fine di evitare eventuali ambiguità nell’attuazione di tale requisito. Pur riconoscendo che la struttura dell’NSFR potrebbe richiedere alcune rifiniture, si ritiene che il lungo periodo di osservazione, il quale si protrae fino al 1o gennaio 2018, concederà il tempo necessario a calibrare ulteriormente il coefficiente al fine di evitare il rischio di eventuali conseguenze indesiderate.

9.   Leva finanziaria

La crisi finanziaria ha dimostrato in modo chiaro la necessità di limitare la leva finanziaria eccessiva nel settore finanziario. Pertanto, la BCE vede con particolare favore l’impegno della Commissione volto all’introduzione di un coefficiente di leva finanziaria non basato sul rischio come requisito vincolante, che sarà soggetto a adeguata revisione e calibrazione usando quanto più possibile il periodo d’esame concordato (45). In tale contesto, la BCE suggerisce di chiarire nella proposta di regolamento l’impegno del legislatore volto all’introduzione di tale requisito (46).

10.   Informativa di vigilanza

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (47) ha in ultimo elaborato i quadri di riferimento in materia di informativa di vigilanza della segnalazione finanziaria (FINREP) e della segnalazione ordinaria (COREP). Tali quadri di riferimento sono attualmente basati su indirizzi non vincolanti e modelli per la segnalazione. In tale contesto, la BCE raccomanda di: a) chiarire nella proposta di regolamento il quadro di riferimento per la segnalazione COREP; b) introdurre una base giuridica chiara per il FINREP; e c) specificare ulteriormente l’ambito di applicazione dei progetti di norme tecniche che saranno elaborati dall’ABE in tale settore (48). In particolare, si propone che l’ABE e il CERS cooperino al fine di definire la portata delle informazioni finanziarie necessarie a fini di supervisione macroprudenziale. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di supervisione macroprudenziale in merito agli obblighi di segnalazione relativi alle grandi esposizioni, alle segnalazioni in materia di liquidità e al coefficiente di leva finanziaria (49), la BCE suggerisce di introdurre la segnalazione almeno trimestrale e di coinvolgere il CERS nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di esecuzione.

11.   Potenziamento dei sistemi di condivisione delle informazioni

11.1.

Sebbene la recente riforma della vigilanza finanziaria europea abbia già provveduto al potenziamento dei sistemi di condivisione delle informazioni (50), la crisi finanziaria ha sottolineato l’importanza di garantire sistemi di condivisione delle informazioni adeguati tra le autorità pubbliche e in particolare tra le banche centrali, compresa la BCE, e le autorità di vigilanza. La BCE suggerisce di far sì che la proposta di direttiva rifletta le modifiche introdotte dalla riforma di vigilanza e di migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le banche centrali del SEBC, compresa la BCE, ove tali informazioni siano attinenti allo svolgimento delle rispettive funzioni (51). La BCE raccomanda, inoltre, che la Commissione, assistita dagli enti interessati e dalle autorità (comprese la BCE, il CERS e l’ABE), svolga, entro due anni dall’entrata in vigore della proposta di direttiva, un esame completo dell’efficacia di tali sistemi e, ove del caso, formuli proposte volte a potenziare ulteriormente tale quadro di riferimento a livello dell’Unione, tenendo in considerazione in particolare le importanti sinergie legate alle informazioni tra le funzioni di banca centrale e di vigilanza prudenziale, sia in periodi normali, sia in periodi di stress (52).

11.2.

La BCE raccomanda che la Commissione compia una valutazione approfondita, sulla base della relazione dell’ABE, dell’applicazione delle proposte di direttiva e di regolamento in merito alla cooperazione dell’Unione e degli Stati membri con i paesi terzi. Tenendo presenti le lezioni apprese dalla crisi finanziaria, tale esame permetterebbe di identificare le lacune e di valutare quali aree richiedano ulteriori potenziamenti dei sistemi di cooperazione, di condivisione delle informazioni e di reciprocità, compresa l’attuazione delle regole in materia di vigilanza nei paesi terzi. Tale valutazione dovrebbe comprendere, inoltre, la necessità di sviluppare ulteriormente gli accordi di cooperazione tra gli Stati membri e, da un lato l’ABE, dall’altro gli enti o organi finanziari internazionali, come il Fondo monetario internazionale (FMI) o il Consiglio per la stabilità finanziaria.

Più specificamente, la BCE raccomanda anche un esame completo delle disposizioni della proposta di direttiva relative alle condizioni di accesso delle filiali di enti aventi sede legale in paesi terzi al fine di migliorare l’armonizzazione delle regole all’interno degli Stati membri che regolano la costituzione di filiali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione e di garantire la coerenza intersettoriale della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari (53).

12.   Altre questioni

Varie altre questioni relative a: a) cooperazione tra le autorità competenti per la vigilanza e per la supervisione sulle controparti centrali; b) poteri di vigilanza; c) questioni legate alla governance; d) regole e terminologia applicabili alle agenzie esterne per la valutazione del merito di credito (ECAI); e) cartolarizzazione, sono trattate nell’allegato del parere e sono alla base di specifiche proposte di modifica.

Laddove la BCE raccomandi che i regolamenti proposti siano modificati, proposte redazionali specifiche accompagnate da note esplicative a tal fine si trovano nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 gennaio 2012

Il vicepresidente della BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 453 definitivo.

(2)  COM(2011) 452 definitivo.

(3)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177, del 30.6.2006, pag. 201).

(5)  Cfr. il punto 29 della Dichiarazione del vertice di Seoul dei leader del G20 dell’11 e 12 novembre 2012, ove si stabilisce che il nuovo quadro di riferimento sarà trasposto nelle nostre leggi e nei regolamenti nazionali, e la cui attuazione inizierà a partire dal 1o gennaio 2013 e interamente completata entro il 1o gennaio 2019.

(6)  Punto 29 della Dichiarazione del vertice di Seoul dei leader del G20 dell’11 e 12 novembre 2012.

(7)  Cfr. «Basilea III: schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari», Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dicembre 2010, versione riveduta nel giugno 2011 (di seguito «l’accordo di Basilea III»).

(8)  Cfr. i comunicati stampa del GHOS del 26 luglio e del 12 settembre 2010, disponibili presso il sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org

(9)  Cfr., ad esempio, il paragrafo 2 del Parere CON/2009/17, del 5 marzo 2009, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU C 93, del 22.4.2009, pag. 3). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(10)  Cfr., ad esempio, il paragrafo 3 del Parere della BCE CON/2011/42, del 4 maggio 2011, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU C 159 del 28.5.2011, pag. 10).

(11)  Cfr. il paragrafo 20 delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009.

(12)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48) e Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). I regolamenti che istituiscono le AEV introducono una procedura per l’elaborazione, da parte delle AEV, dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, prima della loro approvazione da parte della Commissione nella forma, rispettivamente, di atti delegati e di esecuzione.

(13)  L’articolo 282, paragrafo 5, del trattato, si riferisce a progetto di atto dell’Unione nelle seguenti versioni linguistiche: bulgara («проект на акт на Съюза»); spagnola («proyecto de acto de la Unión»); danese («udkast»); tedesca («Entwurf für Rechtsakte der Union»); estone («ettepanekute»); greca («προτεινόμενη πράξη της Ένωσης»); francese («projet d'acte de l'Union»); italiana («progetto di atto dell'Unione»); lettone («projektiem»); lituana («Sąjungos aktų projektų»); olandese («ontwerp van een handeling van de Unie»); portoghese («projectos de acto da União»); romena («proiect de act al Uniunii»); slovacca («navrhovaných aktoch Únie»); slovena («osnutki aktov Unije»); finlandese («esityksistä»); svedese («utkast»). La versione irlandese si legge «gniomh Aontais arna bheartu», che corrisponde al concetto di atti dell’Unione «pianificati».

(14)  Sentenza del 10 luglio 2003 nella Causa C-11/00, Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea ([2003] Racc., pag. I-7147, in particolare i paragrafi 110 e 111).

(15)  Articolo 443 della proposta di regolamento.

(16)  Cfr. il considerando 87 della proposta di regolamento.

(17)  Cfr. la relazione intermedia congiunta del Comitato per la stabilità finanziaria, del Fondo monetario internazionale e della Banca dei Regolamenti Internazionali in merito agli schemi e agli strumenti di politica macroprudenziale, del 27 ottobre 2011, disponibile presso il sito Internet del Comitato per la stabilità finanziaria all’indirizzo www.financialstabilityboard.org.

(18)  Cfr. il titolo VII, capitolo 4, della proposta di direttiva.

(19)  Articolo 95 della proposta di direttiva.

(20)  Articolo 119, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(21)  Cfr. i comunicati stampa del 26 luglio e del 12 settembre 2010.

(22)  Cfr. l’articolo 27 della proposta di regolamento.

(23)  Cfr. l’articolo 26, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(24)  Cfr. il paragrafo 84 dell’accordo di Basilea III.

(25)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(26)  Cfr. l’articolo 46 della proposta di regolamento.

(27)  In conformità all’articolo 16 della proposta di regolamento.

(28)  In conformità all’articolo 16 della proposta di regolamento.

(29)  Cfr. il paragrafo 6.1 del parere CON/2011/42.

(30)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(31)  Una comparazione tra tali testi rivela numerose differenze in materia di trattamento delle partecipazioni intersettoriali a livello individuale e di gruppo. Ad esempio, ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le partecipazioni delle imprese di assicurazione in enti o enti finanziari sono dedotte a livello individuale, a prescindere dal fatto che l’impresa di assicurazione e gli enti siano parte dello stesso conglomerato finanziario. Per converso, la proposta di regolamento prevede un limite, vale a dire che le competenti autorità possono decidere di non dedurre le partecipazioni di un ente in altro ente, ente finanziario o impresa di assicurazioni a livello individuale ove: le entità siano parte del medesimo conglomerato finanziario o non siano parte del medesimo conglomerato ma sia utilizzata una delle tre metodologie di cui all’allegato I della direttiva 2002/87/CE. Per quanto attiene all’ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, gli enti creditizi, le imprese d’investimento e gli enti finanziari sono compresi nell’ambito di applicazione della vigilanza di gruppo di cui alla direttiva 2009/138/CE. Al contrario, l’ambito di applicazione della vigilanza ai sensi del regolamento proposto è limitato agli enti e agli enti finanziari che sono filiazioni di un ente o, se del caso, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista (articolo 16 della proposta di regolamento).

(32)  Cfr. l’articolo 139 della direttiva proposta che modifica l’articolo 21 della direttiva 2002/87/CE. Ciò dovrebbe comportare l’eliminazione dell’articolo 46, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(33)  Cfr. il comunicato stampa del GHOS del 13 gennaio 2011.

(34)  Cfr. il considerando 27 della proposta di regolamento.

(35)  La riserva di capitale anticiclica dovrebbe essere attivata in periodi di crescita eccessiva del credito associata all’insorgere di rischi sistemici e impiegata in situazioni di stress.

(36)  Cfr. l’articolo 126, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 126, paragrafo 4, della proposta di direttiva.

(37)  Cfr. i considerando 75 e 76 della proposta di regolamento.

(38)  Articolo 404 della proposta di regolamento.

(39)  47 Allegato III della proposta di regolamento.

(40)  Articolo 404, paragrafo 5, della proposta di regolamento.

(41)  Cfr. in particolare gli articoli 403 e 404, nonché l’allegato, della proposta di regolamento.

(42)  Cfr. l’articolo 481 della proposta di regolamento.

(43)  Cfr. l’articolo 402 della proposta di regolamento.

(44)  Cfr. il considerando 76 e l’articolo 481, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(45)  Cfr. i considerando da 64 e 70 della proposta di regolamento.

(46)  Cfr. l’articolo 482 della proposta di regolamento.

(47)  Cfr. il compendio delle norme e degli indirizzi del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, pagg. 448-473.

(48)  Cfr. l’articolo 94 della proposta di regolamento.

(49)  Articoli 383, 403 e 417 della proposta di regolamento.

(50)  Cfr. il regolamento (UE) n. 1093/2010, il regolamento (UE) n. 1092/2010, il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(51)  Cfr., ad esempio, i paragrafi da 13 a 15 del parere CON/2009/17, il paragrafo 2.2 del parere CON/2010/23 della BCE, del 18 marzo 2010, relativamente ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU C 87 dell’1.4.2010, pag. 1) e il paragrafo 5 del parere CON/2011/42.

(52)  Cfr. il paragrafo 15 del parere CON/2009/17.

(53)  Cfr., ad esempio, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2011) 656 definitivo].


ALLEGATO

Proposte redazionali relative alla proposta di direttiva

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 3 della proposta di direttiva

«(3)

I requisiti prudenziali generali fissati nel regolamento [inserito dall’UP] sono integrati da dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale di ogni singolo ente creditizio e di ogni singola impresa di investimento. Occorre che la gamma di tali dispositivi di vigilanza venga stabilita nella presente direttiva e che le autorità competenti possano scegliere autonomamente quali dispositivi imporre. Per quanto riguarda i dispositivi specifici riguardanti la liquidità, occorre che le autorità competenti tengano conto dei principi fissati negli orientamenti sulla liquidità pubblicati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria [nota a pie’pagina].»

«(3)

I requisiti prudenziali generali fissati nel regolamento [inserito dall’UP] sono integrati da dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale di ogni singolo ente creditizio e di ogni singola impresa di investimento. Occorre che la gamma di tali dispositivi di vigilanza venga stabilita nella presente direttiva e che le autorità competenti possano scegliere autonomamente quali dispositivi imporre. »

Nota esplicativa

Le AEV sostituiscono i comitati di livello 3 Lamfalussy e assumono tutte le funzioni e le responsabilità di tali comitati, compresa la continuazione del lavoro e dei progetti in corso, ad esempio il considerando 10 e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera l, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Pertanto, il riferimento a tali indirizzi nel regolamento dovrebbe essere eliminato.

Modifica n. 2

Articolo 2, paragrafo 4, della proposta di direttiva (nuovo)

Nessun testo.

«4.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire più precisamente i criteri per includere un ente nell’elenco di cui al paragrafo 3 e per le tipologie di casi che possono essere espressamente previsti dalla normativa nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione, in conformità agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.»

Nota esplicativa

Allo stato attuale, non è possibile determinare i criteri in base ai quali sono selezionati gli enti elencati all’articolo 2, paragrafo 3, della proposta di direttiva. Al fine di ridurre il novero delle opzioni e la discrezionalità nazionale, la BCE propone che l’ABE elabori dei criteri oggettivi sulla base dei quali possa stimarsi, in modifiche future alla proposta di direttiva, se l’elenco contenuto nell’articolo 2, paragrafo 3, commi da 3 a 22, debba essere modificato. Un suggerimento è di applicare la medesima procedura alle tipologie di casi previsti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della proposta di direttiva. La presente modifica dovrebbe essere letta congiuntamente all’articolo 136, lettera a), della proposta di direttiva, che affida alla Commissione il potere di apportare adattamenti tecnici all’elenco di cui all’articolo 2 della proposta di direttiva.

Modifica n. 3

Articolo 7 della proposta di direttiva

«Articolo 7

Cooperazione con l'Autorità bancaria europea (ABE)

Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

(a)

le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE;

(b)

le autorità competenti facciano tutto il possibile per attenersi agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati dall'ABE conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010;

(c)

i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'ABE o ai sensi della presente direttiva e del regolamento [inserito dall’UP].»

«Articolo 7

Cooperazione con l’Autorità bancaria europea (ABE) e nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS)

Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva e al presente regolamento [inserito dall’UP]. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

(a)

le autorità competenti, in qualità di parti dell’ESFS, cooperano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare nel garantire lo scambio di informazioni opportune e affidabili tra loro e con le altre parti dell’ESFS, in conformità al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea;

(b)

le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE e, ove opportuno, ai collegi delle autorità di vigilanza;

(c)

le autorità competenti facciano tutto il possibile per attenersi agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati dall'ABE conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, nonché alle segnalazioni e raccomandazioni emesse e formulate dal CERS ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010;

(d)

le autorità cooperano strettamente con il CERS;

(e)

i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'ABE, del CERS ove del caso, o ai sensi della presente direttiva e del regolamento [inserito dall’UP].»

Nota esplicativa

A fini di chiarezza e certezza giuridica, le modifiche garantiranno che la proposta di direttiva rifletta i principi di cooperazione affermati nel Regolamento (UE) n. 1092/2010  (2) , e nel Regolamento (UE) n. 1096/2010, nonché nei regolamenti istitutivi delle AEV. La BCE raccomanda l’istituzione di modifiche simili in altre direttive attinenti al settore finanziario, se del caso.

Modifica n. 4

Articolo 8 della proposta di direttiva

«Articolo 8

Dimensione europea della vigilanza

Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.»

«Articolo 8

Dimensione europea della vigilanza

Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento, tenendo in considerazione la necessità di migliorare il funzionamento del mercato interno e di rafforzare l’integrazione dei mercati finanziari europei

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a rendere più chiari gli obiettivi che le autorità competenti devono perseguire in relazione alla dimensione europea delle proprie attività. Il considerando n. 42 della direttiva proposta dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Modifica n. 5

Articoli da 49 a 51 della direttiva proposta

«TITOLO VII

VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPITOLO 1

Principi di vigilanza prudenziale

SEZIONE I

Competenze dello stato membro di origine e dello stato membro ospitante

Articolo 49

Competenza di controllo dello Stato membro d'origine

1.   La vigilanza prudenziale sull'ente, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 33 e 34, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2.   Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata.

Articolo 50

Competenza dello Stato membro ospitante

Le misure adottate dallo Stato membro ospitante non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

Articolo 51

Cooperazione in materia di vigilanza

[…]»

«TITOLO VII

VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPITOLO 1

Principi di vigilanza prudenziale

SEZIONE I

stato membro di origine e stato membro ospitante

Articolo 49

Competenza di controllo dello Stato membro d'origine

1.   La vigilanza prudenziale sull'ente, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 33 e 34, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2.   Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata.

Articolo 50

Cooperazione tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante

[…]»

Nota esplicativa

L’articolo 50 della direttiva proposta ribadisce quanto già contenuto nel terzo paragrafo dell’articolo 41 della Direttiva 2006/48/CE. Il terzo paragrafo fa riferimento al secondo paragrafo dell’articolo 41, che si occupa della vigilanza sulla liquidità delle filiali e delle misure che possono essere adottate dagli Stati membri come conseguenza dell’attuazione delle proprie politiche monetarie  (3) . Il terzo paragrafo è divenuto obsoleto, poiché fa riferimento alle misure di cui sopra, e dovrebbe essere eliminato, alla stregua di quanto fatto per il primo e per il secondo paragrafo dello stesso articolo della Direttiva 2006/48/CE  (4).

La modifica proposta mira a rendere giuridicamente più chiaro il ruolo dell’autorità d’origine e di quella ospitante nei titoli delle disposizioni di cui sopra. In primo luogo, l’articolo 49, paragrafo 1, stabilisce il principio della competenza dello Stato membro d’origine. Sono fatte salve le disposizioni della proposta di direttiva che affidano responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Pertanto, il riferimento alla competenza dello Stato membro ospitante nel titolo dell'articolo 50 è fuorviante, poiché tale aspetto è già trattato nell’articolo precedente. In secondo luogo, l’articolo 50 non è necessario poiché il principio di non discriminazione è già ricavabile dalle disposizioni del trattato stesso.

Modifica n. 6

Articolo 54, paragrafo 2, della proposta di direttiva

«2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’ABE conformemente alla presente direttiva, al regolamento [inserito dall’UP], ad altre direttive applicabili agli enti e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.»

«2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’ABE conformemente alla presente direttiva, al regolamento [inserito dall’UP], ad altre direttive applicabili agli enti e agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.»

Nota esplicativa

La modifica proposta chiarisce che le autorità competenti e l’ABE possono trasmettere al CERS tutte le informazioni necessarie al CERS per svolgere i propri compiti in conformità alle condizioni di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010. La BCE raccomanda di apportare modifiche simili alle altre direttive attinenti al settore finanziario, ove del caso.

Modifica n. 7

Articolo 59 della proposta di direttiva

«Articolo 59

Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, sistemici e di pagamento

1.   Le disposizioni del presente capo non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni:

[…]

4.   Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 109, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare senza indugio […].»

«Articolo 59

Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, sistemici e di pagamento

1.   Gli Stati membri adottano le misure opportune al fine di rimuovere gli ostacoli che rendono difficoltosa per le autorità competenti la trasmissione delle informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni:

[…]

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 109, paragrafo 1, le autorità competenti a comunichino senza indugio […].»

Nota esplicativa

La crisi finanziaria ha confermato l’importanza fondamentale del garantire che vi siano sistemi per la condivisione delle informazioni idonei tra le autorità pubbliche e in particolare tra le banche centrali e le autorità di vigilanza. Pertanto, la BCE suggerisce di migliorare ulteriormente i metodi di scambio delle informazioni tra le autorità di vigilanza e le banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, in relazione alle informazioni attinenti all’esercizio dei loro compiti statutari, specialmente in situazioni di emergenza (cfr. anche la modifica n. 12).

Modifica n. 8

Articolo 64 della proposta di direttiva

«Articolo 64

Poteri di vigilanza

Ai fini dell'articolo 99 e del regolamento [inserito dall’UP], le autorità competenti hanno almeno i seguenti poteri:

[…].»

«Articolo 64

Poteri di vigilanza

Ai fini dell'articolo 99 e del regolamento [inserito dall’UP], le autorità competenti hanno almeno i seguenti poteri:

[…]

(k)

rimuovere uno o più membri dell’organo di gestione qualora non soddisfino i requisiti imposti ai sensi dell’articolo 87.»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a garantire che le leggi nazionali autorizzino le autorità competenti ad adottare misure idonee, ivi inclusa la rimozione dei membri dell’organo di gestione e dei dirigenti principali che non soddisfano i requisiti definiti all'articolo 87 della proposta di direttiva, in linea con gli standard internazionali  (5).

Modifica n. 9

Articolo 67, paragrafo 1, della proposta di direttiva

«1.   Il presente articolo si applica alle seguenti situazioni:

[…].»

«1.   Il presente articolo si applica alle seguenti situazioni:

[…]

(n)

un ente è chiamato a rispondere di violazioni gravi delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo [nota a piè pagina]».

Nota esplicativa

Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di revocare l’autorizzazione di un ente ai sensi dell’articolo 18, lettera f), della proposta di direttiva, ove esso abbia commesso una violazione grave delle norme dell’Unione relative alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

Modifica n. 10

Articolo 75, paragrafo 5, della proposta di direttiva

«5.   […]

Se necessario, la funzione di gestione dei rischi è in grado di riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza, indipendentemente dall'alta dirigenza.

Il capo della funzione di gestione dei rischi è un alto dirigente indipendente cui sono attribuite responsabilità distinte per la funzione di gestione dei rischi.

[…].»

«5.   […]

Se necessario, la funzione di gestione dei rischi è in grado di riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza, indipendentemente dall'alta dirigenza e di evidenziare motivi di preoccupazione e allertare tale organo, ove opportuno, nel caso dell’evoluzione di rischi specifici che incidono o possono incidere sull’ente, fatte salve le responsabilità dell’organo di gestione nella sua funzione di vigilanza e/o in quella gestionale, ai sensi della presente direttiva e del presente regolamento [inserito dall’UP].

Il capo della funzione di gestione dei rischi è un alto dirigente indipendente cui sono attribuite responsabilità distinte per la funzione di gestione dei rischi.

[…].»

Nota esplicativa

La BCE raccomanda l'accoglimento di tale proposta di modifica al fine di specificare ulteriormente che la funzione di gestione del rischio include il compito di evidenziare motivi di preoccupazione e allertare l’organo di gestione in qualità di autorità di vigilanza ove vi siano evoluzioni in merito all’esposizione al rischio di un ente.

Modifica n. 11

Articolo 87 della proposta di direttiva

«Articolo 87

Organo di gestione

1.   Le autorità competenti impongono che tutti i membri dell’organo di gestione degli enti soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

[…]

(b)

l'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi;

[…]

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

[…]

(b)

la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate di cui al paragrafo 1, lettera b);

[…].»

«Articolo 87

Organo di gestione

1.   Le autorità competenti impongono che tutti i membri dell’organo di gestione degli enti soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

[…]

(b)

l'organo di gestione possiede individualmente e collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi;

[…]

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

[…]

(b)

la nozione di conoscenze, competenze e esperienze individuali e collettive adeguate di cui al paragrafo 1, lettera b);

[…].»

Nota esplicativa

La presente modifica è volta a garantire che non solo l’organo di gestione collettivamente, ma anche ciascun membro individuale dell’organo di gestione stesso, abbia le conoscenze adeguate e le competenze richieste (cfr. il paragrafo 5.1 del Libro verde della Commissione sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione  (6) ). A tal proposito, si propone che all’ABE sia affidato il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare la nozione di conoscenze, competenze ed esperienze individuali adeguate dei membri dell’organo di gestione.

Modifica n. 12

Articolo 109, paragrafo 1, della proposta di direttiva

«1.   Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 52, fatto salvo il capo 1, sezione II, e laddove applicabili, gli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l’ABE, il CERS e le autorità di cui all’articolo 59, paragrafo 4, e all’articolo 60 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti. Se l’autorità di cui all’articolo 59, paragrafo 4, viene a sapere di una situazione descritta al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui all'articolo 107 e l'ABE.

Se possibile, l’autorità competente e l’autorità di cui all’articolo 59, paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione definiti già esistenti.»

«1.   Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 52, fatto salvo il capo 1, sezione II, e laddove applicabili, gli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appenapossibile l’ABE, il CERS, le banche centrali e le autorità di cui all’articolo 60 e comunica tutte le informazioni pertinenti allo svolgimento dei loro compiti. . Se una banca centrale o il CERS viene a sapere di una situazione descritta al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui all'articolo 107 e l'ABE.

Se possibile, le autorità competenti e le banche centrali e il CERS utilizzano i mezzi di comunicazione definiti già esistenti.»

Nota esplicativa

Come indicato nelle modifiche 4 e 5 del Parere CON/2009/17, le modifiche proposte sono volte a chiarire la nozione di «autorità» nel presente articolo. In particolare, è importante chiarire che le autorità di cui all’articolo 59, paragrafo 4, corrispondono alle banche centrali e al CERS e non alle autorità competenti. Si dovrebbero evitare rinvii nell’arco del testo a tale nozione di «autorità», al fine di facilitare la lettura della proposta di direttiva e di apportare ulteriore certezza giuridica.

Le altre modifiche proposte sono volte a chiarire la natura delle informazioni da trasmettersi, in linea con l’articolo 59 della proposta di direttiva. In particolare, le informazioni trasmesse non dovrebbero essere solo definite come «essenziali» ma dovrebbero comprendere anche qualsiasi informazione «pertinente» per lo svolgimento delle funzioni delle banche centrali e del CERS  (7).

Modifica n. 13

Articolo 126, paragrafo 4, della proposta di direttiva

«4.   Tra le variabili di cui al paragrafo 3, lettera c) possono figurare […].»

   

Nota esplicativa

Si fa riferimento al paragrafo 7 del parere. La modifica proposta (cancellazione del paragrafo 4 dell’articolo 126 della proposta di direttiva) eliminerà l’elemento strutturale dalla riserva di capitale anticiclica, allineando la proposta di direttiva alle caratteristiche operative dell’accordo Basilea III. Nel presente contesto, l’articolo 126, paragrafo 8, lettera h, della proposta di direttiva dovrebbe essere conseguentemente eliminato, così come il riferimento alle «variabili strutturali» nel considerando 58, nonché il secondo e terzo periodo del considerando 60 della proposta di direttiva.

Modifica n. 14

Articolo 149, paragrafo 6, della proposta di direttiva

«6.   Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve di quanto specificato al paragrafo 1 quando ciò sia giustificato da una crescita eccessiva del credito in qualsiasi momento durante tale periodo. Quando uno Stato membro procede in tal senso, il periodo più breve si applica unicamente ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente da parte di enti che sono autorizzati nello Stato membro per cui è responsabile l'autorità designata.»

«6.   Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve di quanto specificato al paragrafo 1 per l’attuazione della riserva di conservazione del capitale e della riserva di capitale anticiclica quando ciò sia giustificato da una crescita eccessiva del credito in qualsiasi momento durante tale periodo. Quando uno Stato membro procede in tal senso, il periodo più breve stabilito per la riserva di capitale anticiclica può essere riconosciuto da altri Stati membri ai fini del calcolo da parte di enti autorizzati a livello nazionale della riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente

Nota esplicativa

Gli Stati membri che si trovino a fronteggiare una crescita eccessiva del credito durante il periodo transitorio di cui all’articolo 149, paragrafo 1, della proposta di direttiva, potrebbero considerare l’accelerazione della costituzione della riserva di conservazione del capitale e della riserva di capitale anticiclica  (8) . Al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare, agli altri Stati membri dovrebbe essere concesso il riconoscimento dell’applicazione anticipata della riserva di capitale anticiclica.

Modifica n. 15

Articolo 150, paragrafo 5, della proposta di direttiva (nuovo).

Nessun testo.

«5.   Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione consulta le AEV, il SEBC, il CERS e le altre parti interessate per valutare l’efficacia dei sistemi per la condivisione delle informazioni ai sensi della presente direttiva, in particolare ai sensi del titolo VII, capitolo 1, sezione 2, e formulerà delle proposte, in quanto appropriato, per sviluppare ulteriormente tali disposizioni e/o sistemi, in particolare, tenendo in considerazione le sinergie significative relative alle informazioni tra le funzioni di banca centrale e di vigilanza prudenziale, sia durante fasi normali, sia durante tempi di stress.»

Nota esplicativa

Cfr. il paragrafo 11 del parere.

Modifica n. 16

Articolo 150, paragrafo 6, della proposta di direttiva (nuovo).

Nessun testo.

«6.   Entro il 31 dicembre 2014, l’ABE valuta e prepara una relazione circa l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva e del regolamento [inserito dall’UP], in merito alla cooperazione dell’Unione e degli Stati membri con i Paesi terzi. Tale valutazione identifica eventuali lacune e individua le aree che richiedono ulteriore sviluppo per quanto riguarda i sistemi di cooperazione, di condivisione delle informazioni e di reciprocità, compresa l’applicazione delle norme di vigilanza nei Paesi terzi.

L’ABE valuta inoltre la necessità di sviluppare ulteriormente gli accordi di cooperazione tra gli Stati membri e, da un lato l’ABE, dall’altro gli enti o organi finanziari internazionali, come l’FMI o il Consiglio per la stabilità finanziaria.

La Commissione esamina la valutazione contenuta nella relazione dell’ABE al fine di determinare se siano necessarie proposte legislative.»

Nota esplicativa

Per garantire una cooperazione e condivisione delle informazioni efficace tra le autorità dell’Unione e degli Stati membri e le autorità dei Paesi terzi, per garantire l’applicazione delle norme in materia di vigilanza in tali Paesi e tenere anche in considerazione la relazione di cui all’articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, è necessario che l’ABE esamini in modo approfondito e presenti una relazione in materia entro il 31 dicembre 2014. Tale relazione dovrebbe riguardare anche gli aspetti relativi ai sistemi di cooperazione e di condivisione delle informazioni con gli enti finanziari internazionali. Sulla base dei problemi rilevati da tale relazione, la Commissione valuterà se sia necessaria una proposta legislativa al fine di migliorare tale quadro di riferimento.

Modifica n. 17

Articolo 150, paragrafo 7, della proposta di direttiva (nuovo).

Nessun testo.

«7.   Su mandato della Commissione, l’ABE indaga se le entità del settore finanziario che dichiarano di svolgere le proprie attività ai sensi dei principi bancari islamici siano coperte in modo adeguato dalle disposizioni della presente direttiva e del regolamento [inserito dall’UP].

La Commissione valuta la relazione preparata dall’ABE e, se opportuno, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio».

Nota esplicativa

In ragione del recente aumento del numero di entità del settore finanziario in Europa che svolgono la propria attività in conformità ai principi bancari islamici, la BCE raccomanda che all'ABE sia affidato il compito di svolgere una valutazione completa di questo tipo di attività finanziarie e di esaminare la necessità di rettifiche opportune del quadro di riferimento bancario dell’Unione.


Proposte redazionali relative alla proposta di regolamento

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (9)

Modifica n. 1

Preambolo della proposta di regolamento (nuovo visto)

«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,»

«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,»

Nota esplicativa

In conformità all’articolo 296 del trattato, che dispone che gli atti giuridici facciano riferimento ai pareri previsti dai trattati, la modifica proposta è necessaria a riflettere il fatto che l'atto dell'Unione è adottato in conformità agli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato, i quali prevedono l'obbligo di consultare la BCE su ogni progetto di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.

Modifica n. 2

Considerando 16 bis della proposta di regolamento (nuovo)

Nessun testo.

«(16 bis)

La relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière, ha affermato che la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi a livello macro, mentre la vigilanza macroprudenziale non è significativa se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza a livello micro.

È essenziale una stretta cooperazione tra l’ABE e il CERS al fine di attribuire piena efficacia al funzionamento del CERS e al seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. In particolare, l’ABE dovrebbe essere in grado di trasmettere al CERS tutte le informazioni pertinenti raccolte dalle autorità competenti in conformità agli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento.»

Nota esplicativa

Il considerando proposto riguarda l’importanza della vigilanza macroprudenziale nell’Unione e chiarisce che le informazioni oggetto di obblighi di segnalazione ha sia fini micro che macro-prudenziali. Un considerando identico potrebbe essere introdotto anche nella proposta di direttiva.

Modifica n. 3

Considerando 56 bis della proposta di regolamento (nuovo)

Nessun testo.

«(56 bis)

Una lezione importante tratta dalla crisi è la necessità rafforzare in modo significativo la capacità di assorbimento delle perdite del patrimonio di vigilanza. A tale proposito, l’accordo Basilea III stabilisce che, in merito alle società per azioni (joint stock companies), “per poter essere computato nel capitale di base di classe 1, uno strumento deve soddisfare tutti i criteri definiti nell’accordo e che i criteri devono essere soddisfatti esclusivamente con azioni ordinarie”. Il regolamento attua tali criteri rigorosi perché “le banche attive a livello internazionale costituite come società per azioni possano comprendere tra i fondi propri di qualità elevatissima soltanto le azioni ordinarie”.»

Nota esplicativa

La proposta è volta a sottolineare le disposizioni in questione dell’accordo Basilea III in merito ai criteri d’idoneità delle azioni come strumenti del capitale di base di classe 1 (cfr. anche le modifiche nn. 6, 7,8 e 9).

Modifica n. 4

Considerando 68 del regolamento proposto

«(68)

Il coefficiente di leva finanziaria costituisce un nuovo strumento di regolamentazione e vigilanza per l'Unione. Conformemente agli accordi internazionali, è opportuno che sia introdotto dapprima come elemento aggiuntivo che possa essere applicato a singoli enti a discrezione delle autorità di vigilanza. Gli obblighi di segnalazione degli enti consentirebbero un riesame e una calibrazione appropriati in vista dell'introduzione di una misura vincolante nel 2018»

«(68)

Il coefficiente di leva finanziaria costituisce un nuovo strumento di regolamentazione e vigilanza per l'Unione,all’accordo Basilea III. È opportuno che sia introdotto dapprima come elemento aggiuntivo che possa essere applicato a singoli enti a discrezione delle autorità di vigilanza. Gli obblighi di segnalazione degli enti consentirebbero un riesame e una calibrazione appropriati al fine di garantire l’applicazione obbligatoria del coefficiente di leva a partire dal 2018»

Nota esplicativa

Tale modifica chiarisce che il coefficiente di leva si applicherà a partire dal 2018.

Modifica n. 5

Articolo 4 della proposta di regolamento (nuova definizione)

Nessun testo.

«Per “Agenzia esterna di valutazione del credito” (ECAI) si intende un’agenzia di rating del credito registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 o una banca centrale che emette rating del credito che sia esente dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.»

«Per “ ECAI nominata”si intende un’ECAI nominata da un ente.»

Nota esplicativa

A fini di chiarezza, la modifica proposta definisce «ECAI» e «ECAI nominata» e le aggiunge all’elenco di definizioni delle proposte di regolamento e di direttiva. Poiché il Regolamento (CE) n. 1060/2009  (10) definisce come ECAI tutte le agenzie di rating del credito che siano state registrate o certificate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 o le banche centrali che emettono rating del credito che sono esenti dal regolamento (CE) n. 1060/2009, non è necessario definire le ECAI «idonee» e/o «riconosciute» nelle proposte di regolamento e di direttiva. Per la stessa ragione, le altre disposizioni che facciano riferimento a tali termini dovrebbero essere modificate conseguentemente. Al fine di garantire la coerenza intersettoriale, la BCE raccomanda inoltre di garantire che le disposizioni corrispondano a quelle di cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)  (11) , in fase di discussione, che fa riferimento alle ECAI. Ciò si applica anche alle norme relative al rilevamento della valutazione del credito della ECAI e alla possibilità di coinvolgere il comitato congiunto delle AEV  (12).

Modifica n. 6

Articolo 24, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   L'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco delle forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerati come strumenti del capitale di base di classe 1. L'ABE elabora e pubblica tale elenco entro il 1o gennaio 2013.»

«4.   Le autorità competenti indicano le forme di azioni che ritengono idonee come strumenti del capitale di base di classe 1 ai sensi della loro legislazione nazionale. L'ABE valuta tali forme di azioni su base continuativa ed elabora un progetto di elenco delle forme di azioni in ciascuno Stato membro che sono considerate come strumenti del capitale di base di classe 1 ai sensi del paragrafo 5.

Su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, l’ABE può decidere di richiedere pareri legali al fine di accertare l’idoneità delle forme di azioni indicate dagli Stati membri sulla base delle condizioni stabilite all’articolo 26.»

Nota esplicativa

L’ABE dovrebbe essere competente a valutare le forme di azioni ritenute idonee come strumenti del capitale di base di classe 1 sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti e ai sensi delle regole di cui alla proposta di regolamento, in particolare l’articolo 26, paragrafo 1, della proposta di regolamento. A tal fine, l’ABE può anche richiedere pareri legali esterni per valutare l’idoneità di determinate forme di azioni indicate dagli Stati membri.

Modifica n. 7

Articolo 24, paragrafi 5 e 6, della proposta di regolamento (nuovo)

Nessun testo.

«5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione elencando le forme di azioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 26.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il1o gennaio 2013 vor.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è affidato alla Commissione, in conformità all’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   Solo le forme di azioni comprese nell’atto di attuazione adottato dalla Commissione in conformità al paragrafo 5 sono considerate idonee come strumenti del capitale di base di classe 1.

Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni per il capitale di base di classe 1 definite nel capitolo 2 su base continuativa.»

Nota esplicativa

L’ABE dovrebbe essere competente a valutare le forme di azioni ritenute idonee come strumenti del capitale di base di classe 1 sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti e ai sensi delle regole di cui alla proposta di regolamento, in particolare l’articolo 26, paragrafo 1. La BCE propone che il progetto di elenco elaborato dall’ABE sia convertito in un atto di attuazione della Commissione.

Modifica n. 8

Articolo 26, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Gli strumenti di capitale vengono considerati come strumenti del capitale di base di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

[…].»

«1.   Gli strumenti di capitale emessi da enti diversi da quelli di cui all’articolo 27 consistono in azioni di imprese di cui all’elenco dell’articolo 24, paragrafo 4, e vengono considerati come strumenti del capitale di base di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

[…].»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento fa riferimento agli «strumenti di capitale» come componenti del capitale di base di classe 1. L’accordo Basilea III fa riferimento alle «azioni ordinarie» come a una forma predominante di capitale di base di classe 1. La BCE raccomanda di chiarire che gli strumenti del capitale di base di classe 1 consisteranno solamente in azioni che soddisfano i criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

Modifica n. 9

Articolo 26, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a)

le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale;

(b)

il significato di “elementi distribuibili” ai fini della determinazione dell'importo disponibile da distribuire ai possessori degli strumenti di fondi propri di un ente.»

«3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a)

le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale;

(b)

il significato di “elementi distribuibili” ai fini della determinazione dell'importo disponibile da distribuire ai possessori degli strumenti di fondi propri di un ente;

(c)

il significato di distribuzioni preferenziali;

(d)

la definizione e le implicazioni in merito all’assorbimento della“prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano”;

(e)

la natura di un massimale o altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni.»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che l’ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nelle aree menzionate al fine di migliorare l’applicazione armonizzata dei criteri di idoneità delle azioni quali elementi del capitale di base di classe 1 tra gli Stati membri.

Modifica n. 10

Articolo 46 della proposta di regolamento

«Articolo 46

Altre esenzioni e alternative alla detrazione in caso di consolidamento

1.   In alternativa alle detrazioni delle posizioni di un ente in strumenti del capitale di base di classe 1 di imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa nelle quali l'ente ha un investimento significativo, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare i metodi 1, 2 o 3 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE. L'ente applica il metodo scelto in maniera coerente nel tempo. Un ente può applicare il metodo 1 (consolidamento contabile) solo se ha ricevuto il previo accordo dell'autorità competente. L'autorità competente può concedere tale accordo solo se si è accertata che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1.

[…]

3.   Le autorità competenti possono consentire agli enti di non detrarre un elemento detenuto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), nei seguenti casi:

(a)

si tratta di una posizione detenuta in un'entità pertinente inclusa nella stessa vigilanza supplementare dell'ente in conformità con la direttiva 2002/87/CE;

(b)

un ente di cui all'articolo 25 detiene una posizione in un altro ente dello stesso tipo o nel proprio ente creditizio centrale o regionale, e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

[…].»

«Articolo 46

Altre esenzioni e alternative alla detrazione in caso di consolidamento

1.   In alternativa alle detrazioni delle posizioni di un ente in strumenti del capitale di base di classe 1 di imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa nelle quali l'ente ha un investimento significativo, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare i metodi 1, 2 o 3 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE, a condizione che l’applicazione di tali metodi non dia luogo a fondi propri più elevati rispetto all’approccio detrattivo a al livello degli enti e degli enti finanziari di cui all’articolo 16. L'ente applica il metodo scelto in maniera coerente nel tempo. Un ente può applicare il metodo 1 (consolidamento contabile) solo se ha ricevuto il previo accordo dell'autorità competente. L'autorità competente può concedere tale accordo solo se si è accertata che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1.

[…]

3.   Le autorità competenti possono consentire agli enti di non detrarre un elemento detenuto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere h) e i), nei seguenti casi:

(a)

si tratta di una posizione detenuta in un'entità pertinente inclusa nella stessa vigilanza supplementare dell'ente in conformità con la direttiva 2002/87/CE;

(b)

l’alternativa alla detrazione non dia luogo a fondi propri più elevati rispetto all’approccio detrattivo al livello degli enti e degli enti finanziari di cui all’articolo 16;

(c)

un ente di cui all'articolo 25 detiene una posizione in un altro ente dello stesso tipo o nel proprio ente creditizio centrale o regionale, e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

[…].»

Nota esplicativa

La BCE prende atto del fatto che eliminare il doppio uso dei fondi propri di vigilanza a livello di settore (deducendo partecipazioni significative nelle imprese assicurative) e individuare requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a livello di conglomerato finanziario (utilizzando uno dei tre metodi di cui all’allegato I della direttiva 2002/87/CE) non si escludono a vicenda. Di conseguenza, qualsiasi alternativa all’approccio detrattivo concordato dal GHOS non dovrebbe dare luogo a fondi propri di vigilanza più elevati a livello del gruppo di enti e di enti finanziari di cui all’articolo 16 della proposta di regolamento..

Modifica n. 11

Articolo 95 della proposta di regolamento

«Articolo 95

Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri

1.   Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri in relazione al rischio di posizione notificano tali requisiti almeno ogni 3 mesi.

La segnalazione comprende informazioni finanziarie redatte conformemente al quadro di regolamentazione contabile a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività dell'ente.

Gli enti effettuano la segnalazione sugli obblighi di cui all'articolo 87 almeno due volte l'anno.

Gli enti notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per tali segnalazioni. I formati per la segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2013 vor.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo sottoparagrafo è delegato alla Commissione, in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

«Articolo 95

Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri e sulle informazioni finanziarie

1.   Gli enti effettuano la segnalazione sugli obblighi di cui all'articolo 87 almeno trimestralmente

1 bis.    La segnalazione comprende anche informazioni finanziarie redatte conformemente al quadro di regolamentazione contabile a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE nella misura in cui :

(a)

l’ABE consideri tale informazione necessarioa per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività dell'ente;

(b)

L’ABE, in cooperazione con il CERS, consideri tale informazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza macroprudenziale, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1092/2010 e (UE) n. 1093/2010.

Gli enti notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti in maniera tempestiva.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare definizioni, criteri di classificazione, modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per tali segnalazioni. I formati e la frequenza per la segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti L’ABE consulta il CERS in merito all'elaborazione dei progetti di norme tecniche d'attuazione relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1 bis, lettera b.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2013

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione, in conformità all’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.»

Nota esplicativa

Tale modifica chiarisce la base giuridica attuale per l’adozione dei modelli di segnalazione COREP e introduce una base giuridica per i modelli di segnalazione FINREP  (13) . Inoltre, la BCE raccomanda che la segnalazione con cadenza trimestrale, entro i due mesi dopo il trimestre di riferimento per garantire un migliore flusso delle informazioni. Dovrebbe chiarirsi anche che le informazioni fornite a fini di supervisione macroprudenziale dovrebbero seguire definizioni e criteri di classificazione comuni. L’ABE e il CERS dovrebbero cooperare al fine di definire la portata delle informazioni finanziarie necessarie a fini di supervisione macroprudenziale. Sarà importante garantire che i modelli di segnalazione e la frequenza siano adattatati in base alla dimensione degli enti. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di supervisione macroprudenziale con riferimento agli obblighi di segnalazione per le grandi esposizioni, per le segnalazioni sulla liquidità e per il coefficiente di leva finanziaria  (14) , la BCE suggerisce di introdurre segnalazioni almeno trimestrali e di coinvolgere il CERS nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione. Infine, in linea con il principio di proporzionalità, i progetti di norme tecniche di attuazione potrebbero comprendere requisiti specifici in termini di frequenza delle segnalazioni, a seconda della natura, scala e complessità delle attività degli enti.

Modifica n. 12

Articolo 130 della proposta di regolamento

«Sezione 3

Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito del credito

Sottosezione 1

Riconoscimento delle ECAI

Articolo 130

ECAI

1.   Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI idonea o se è stata avallata da un'ICAI idonea a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

2.   Sono ECAI idonee tutte le agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating del credito che sono esenti dal regolamento (CE) n. 1060/2009.

3.   L'ABE pubblica un elenco delle ECAI idonee.»

«Sezione 3

Utilizzo delle valutazioni del credito e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito del credito

Sottosezione 1

ECAI

Articolo 130

Utilizzo delle valutazioni del credito da parte delle ECAI

1.   Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa o avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

   

   L'ABE pubblica l’elenco delle ECAI in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, sul proprio sito Internet.»

Nota esplicativa

La modifica proposta mira ad allineare la proposta di regolamento con la procedura prevista dal testo attuale del regolamento (CE) n. 1060/2009, ai sensi del quale l’ESMA e la Commissione determinano rispettivamente gli elenchi di agenzie di rating del credito e le banche centrali che sono esentate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 (cfr. anche le modifiche nn. 5, 14 e 15).

Modifica n. 13

Articolo 238, paragrafo 6, della proposta di regolamento

«6.   Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

«6.   Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e, alla luce delle migliori pratiche osservate, elabora progetti di norme tecniche d’attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che, per garantire condizioni di parità di trattamento in materia di cartolarizzazione e per accrescere la trasparenza e la chiarezza delle regole applicabili, l’ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche d’attuazione, piuttosto che indirizzi, in relazione al riconoscimento del trasferimento di rischio di credito significativo, permettendo una riduzione degli importi di esposizione ponderati per il rischio. Rendere le regole che governano tale materia più trasparenti e più chiare contribuirebbe non solo a garantire condizioni di parità di trattamento a livello transfrontaliero e tra gli operatori di mercato, ma anche a porre le condizioni per rivitalizzare i mercati della cartolarizzazione. Una modifica simile è proposta per l’articolo 239, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

Modifica n. 14

Articolo 262 della proposta di regolamento

«Articolo 262

Riconoscimento delle ECAI

1.   Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito delle ECAI per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa da un'ECAI o è stata avallata da un'ECAI idonea a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

2.   Sono ECAI idonee tutte le agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating del credito che sono esenti dal regolamento (CE) n. 1060/2009.

3.   L'ABE pubblica un elenco delle ECAI idonee.»

«Articolo 262

RiconoscimentoUtilizzo delle valutazioni del credito da parte delle ECAI

   Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

   

   »

Nota esplicativa

Cfr. le modifiche nn. 5, 12 e 15.

Modifica n. 15

Articolo 263 della proposta di regolamento

«Articolo 263

Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti si avvalgono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

[…]

(b)

le valutazioni del merito di credito, le procedure, le ipotesi metodologiche e gli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni sono stati pubblicati dall'ECAI. Sono pubblicate dall'ECAI anche l'analisi in materia di perdite e flussi di cassa nonché la sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle attività aggregate. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamentedi un numero limitato di entità non sono considerate pubblicate. Le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di migrazione dell'ECAI;

[…].»

«Articolo 263

Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti si avvalgono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

[…]

(b)

Sono pubblicati dall'ECAI l'analisi in materia di perdite e flussi di cassa nonché la sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle attività aggregate, nonché le valutazioni del credito, le procedure, lemetodologie, le ipotesi e gli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicate. Le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di migrazione dell'ECAI;

[…].»

Nota esplicativa

Le modifiche sono volte a chiarire che i requisiti di cui alla proposta di regolamento sono supplementari rispetto a quelli già stabiliti nel regolamento (CE) n. 1060/2009.

Modifica n. 16

Articolo 295, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento

«(b)

l'autorità competente della CCP di cui alla lettera a) ha pubblicato un documento che conferma che la CCP rispetta tutte le raccomandazioni per le controparti centrali pubblicate dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento) e dal Technical Committee (comitato tecnico) dell'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari — IOSCO);»

«(b)

le autorità competenti di vigilanza e supervisione della CCP di cui alla lettera a) hanno pubblicato un documento che conferma che la CCP rispetta le norme internazionali applicabili per le CCP pubblicate dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento) e dal Technical Committee (comitato tecnico) dell'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari — IOSCO);»

Nota esplicativa

Il presente articolo stabilisce le condizioni ai sensi delle quali l’«autorità competente» conferma che la controparte centrale (CCP) rispetta tutte le raccomandazioni per le CCP pubblicate dal comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento e Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (CPSS-IOSCO). L’«autorità competente» potrebbe, di per sé, non possedere tutte le competenze congiunte delle autorità di regolamentazione dei titoli e di supervisione. Pertanto, dovrebbe piuttosto farsi riferimento alle «autorità responsabili della regolamentazione e della vigilanza della CCP», in linea con il parere CON/2011/1  (15) Ciò sarebbe anche in linea con i progetti di principi di CPSS-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario (IMF) che stabiliscono che «le autorità interessate, coerentemente con le proprie responsabilità in materia di regolamentazione, vigilanza e supervisione di un’IMF, sono tenute a effettuare la propria valutazione dell’IMF»  (16). Inoltre, il riferimento alle raccomandazioni di CPSS-IOSCO per le CCP potrebbero essere presto obsoleti, poiché le raccomandazioni saranno sostituite dai principi per le IMF. Pertanto, sarebbe più adeguato l’uso di un termine maggiormente generico al fine di evitare malintesi e di essere pronti in vista degli sviluppi futuri.

Modifica n. 17

Articolo 296, paragrafo 5, lettera b, della proposta di regolamento

«(b)

leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali pertinenti applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP garantiscono in caso di inadempimento o insolvenza del membro compensatore il trasferimento delle posizioni dell'ente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro membro compensatore entro il pertinente periodo con rischio di margine.»

«(b)

leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali pertinenti applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP facilitano in caso di inadempimento o insolvenza del membro compensatore il trasferimento delle posizioni dell'ente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro membro compensatore entro il pertinente periodo con rischio di margine.»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento stabilisce che i requisiti patrimoniali di minore entità per i partecipanti diretti siano applicati ai portafogli di clienti ove siano entrambi del tutto separati dai portafogli del membro compensatore del cliente e sia garantito che le posizioni possano essere «trasferite» ad un altro membro compensatore, in caso di inadempimento di quello del cliente. In altre circostanze, i clienti si troverebbero ad affrontare requisiti patrimoniali molto più elevati associati a operazioni puramente bilaterali. In pratica, mentre la prima condizione è realizzabile (e sarà incoraggiata dal principio della separazione  (17) proposto di CPSS/IOSCO), fornire garanzia legale della portabilità in tutte le circostanze potrebbe rivelarsi difficile, e magari impossibile, da realizzare. Tuttavia, le CCP spesso cercano già di facilitare la portabilità, cosa che saranno tenuti a fare ai sensi dei principi proposti di CPSS/IOSCO. Pertanto, la BCE suggerisce di sostituire il termine «garantire» con «facilitare», il che disporrebbe una riduzione del requisito patrimoniale in presenza di misure adottate dalla CCP a sostegno della portabilità, ma in realtà non lo garantirebbe. In tale contesto, dovrebbe ricordarsi che una separazione solida delle posizioni e della garanzia è già positiva dal punto di vista della stabilità finanziaria poiché protegge il cliente dal rischio di credito in relazione all’inadempimento del relativo membro compensatore. Dato l’impegno assunto in sede di G20 di estendere la compensazione centrale a tutti i prodotti derivati ordinari negoziati fuori borsa  (18) , e che in pratica molti partecipanti minori avranno accesso a tale compensazione solo in via indiretta, tale modifica sarebbe positiva per l’attuazione efficace dell’impegno del G20 e per la promozione della stabilità finanziaria.

Modifica n. 18

Articolo 299, paragrafo 7, della proposta di regolamento

«7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a)

la frequenza e le date dei calcoli di cui al paragrafo 1;

(b)

la frequenza, le date e il formato uniforme della notifica di cui al paragrafo 4;

(c)

le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come membro compensatore può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle stabilite alle lettere a) e b).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.»

«7.   L'ABE, in stretta cooperazione con le autorità responsabili della regolamentazione e della vigilanza delle CCP, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

(a)

la frequenza e le date dei calcoli di cui al paragrafo 1;

(b)

la frequenza, le date e il formato uniforme della notifica di cui al paragrafo 4;

(c)

le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come membro compensatore può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle stabilite alle lettere a) e b).

L'ABE, in stretta cooperazione con le autorità responsabili della regolamentazione e della vigilanza delle CCP, presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014 vor.»

Nota esplicativa

Requisiti patrimoniali di livello adeguato sono essenziali per la stabilità finanziaria. Una stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione dei titoli, le autorità di vigilanza bancaria e le banche centrali in qualità di autorità di supervisione è necessaria al fine di evitare la sovrapposizione di o la creazione di vuoti nella regolamentazione. Ai sensi delle raccomandazioni di CPSS/IOSCO, le autorità di regolamentazione, quelle di vigilanza e quelle di supervisione sono collocate su un piano di parità. Pertanto, l’elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di requisiti per le CCP da parte di un’autorità dell’Unione, dovrebbe essere realizzata in cooperazione con i membri del CERS.

Modifica n. 19

Articolo 402 della proposta di regolamento

«Articolo 402

Conformità ai requisiti in materia di liquidità

Se un ente non soddisfa o è previsto che non soddisfi il requisito di cui all'articolo 401, paragrafo 1, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità all'articolo 401. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente notifica gli elementi quotidianamente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza inferiore e scadenze più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo in base alla situazione individuale dell'ente. Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più tempestivo.»

«Articolo 402

Conformità ai requisiti in materia di liquidità

Se un ente non soddisfa o è previsto che non soddisfi il requisito di cui all'articolo 401, paragrafo 1, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità all'articolo 401. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente notifica gli elementi quotidianamente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza inferiore e scadenze più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo in base alla situazione individuale dell'ente. Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più tempestivo.

L’ABE, in cooperazione con il CERS, emette delle linee guida circa la conformità ai requisiti in materia di liquidità, anche in relazione ai principi per il possibile uso dello stock di attività liquide in una situazione di stress, nonché riguardo al modo di gestire eventuali non-conformità.»

Nota esplicativa

L’adeguata conformità alla disciplina relativa al requisito in materia di copertura della liquidità dovrebbe consentire agli enti di impiegare lo stock di attività liquide in una situazione di stress. Tale disciplina è importante non solo per fini micro-prudenziali, ma anche da una prospettiva più vasta, di mercato e di sistema. Se il requisito in materia di copertura della liquidità diviene un limite vincolante permanente, il requisito può aumentare gli effetti pro-ciclici e peggiorare l’impatto degli shock di liquidità, poiché gli enti creditizi non sarebbero in grado di utilizzare le proprie attività liquide per rispondere a uno shock. Ciò potrebbe produrre «svendite», inutilizzo della liquidità e restrizioni al credito.

L’articolo 402 della proposta di regolamento introduce una disciplina di base sulla conformità ai requisiti in materia di liquidità, che garantisce alle autorità competenti discrezionalità nell’assicurare l’uso adeguato e il ripristino delle attività liquide. A parere della BCE, l’ABE, in cooperazione con il CERS, dovrebbe essere coinvolta nell’elaborazione di linee guida per il possibile impiego e la ricostituzione del pool di attività liquide in situazioni di stress.

In linea con i considerando 74 e 75 della proposta di regolamento, la BCE nota che tali disposizioni si dovrebbero applicare anche alle imprese di investimento e raccomanda di conseguenza di sostituire il riferimento nell’articolo agli «enti creditizi» con quello a «enti».

Modifica n. 20

Articolo 404, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Gli enti comunicano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3:

(a)

contanti e depositi detenuti presso le banche centrali nella misura in cui tali depositi possono essere ritirati in periodi di stress;

(b)

attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;

(c)

attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti dalle amministrazioni centrali di uno Stato membro o di un paese terzo se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide;

(d)

attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;

[…].»

«1.   Gli enti comunicano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3:

(a)

contanti;

(b)

contanti e depositi detenuti presso le banche centrali nella misura in cui tali depositi possono essere ritirati in periodi di stress;

(c)

attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;

(c)(d)

attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti dalle amministrazioni centrali di uno Stato membro o di un paese terzo se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide;

(e)

attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;

Per quanto riguarda i depositi detenuti presso le banche centrali di cui all’articolo 404, paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente e la banca centrale mirano a raggiungere un accordo in merito al limite entro il quale tali depositi possono essere prelevati in tempi di stress.

[…].»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a chiarire che le banche centrali dovrebbero essere coinvolte nella determinazione delle tipologie di attività, detenute presso di loro, da considerarsi attività liquide. Ciò è in linea con l’accordo Basilea III, che rileva che le autorità di vigilanza competenti dovrebbero discutere e accordarsi con la banca centrale interessata circa il limite entro il quale le riserve della banca centrale possono considerarsi parte dello stock delle attività liquide. In altre parole, dovrebbero stabilire entro che limite le riserve della banca centrale possono essere prelevate in tempi di stress  (19).

Mentre l’articolo 404 della proposta di regolamento fa riferimento ai «depositi detenuti presso le banche centrali nella misura in cui tali depositi possono essere ritirati in periodi di stress», l’allegato III della proposta di regolamento fa riferimento alle «riserve della banca centrale, nella misura in cui tali riserve possano essere utilizzate nei periodi di stress». Poiché tali concetti si equivalgono, la terminologia potrebbe essere armonizzata (cfr. anche la modifica n. 30).

In relazione ai depositi detenuti presso l’Eurosistema, la BCE ritiene che i depositi overnight, quali i fondi depositati nell’ambito delle operazioni di deposito presso la banca centrale e le disponibilità presso il conto corrente degli enti creditizi, detratto l'obbligo di riserva nel periodo di trenta giorni, dovrebbero essere considerati fra le attività liquide.

Modifica n. 21

Articolo 404, paragrafo 5, della proposta di regolamento

«5.   Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 250 milioni di EUR, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse o di credito.»

«5.   Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 250 milioni di EUR, purché la loro quota del requisito in materia di copertura della liquidità complessivo non ecceda la soglia stabilita ai sensi del paragrafo 5 bis , siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse o di credito.»

Nota esplicativa

Per quanto riguarda il trattamento delle azioni e delle quote di OIC come attività liquide, la BCE nutre delle perplessità circa l’opportunità di stabilire solo un limite assoluto di 250 milioni di EUR, poiché ciò potrebbe permettere agli enti di misura ridotta di soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità solo con tali strumenti. Invece, al fine di limitare il rischio di concentrazione, potrebbe introdursi, ad esempio, un limite pari al 10 % del requisito in materia di liquidità complessivo. La BCE ritiene che l’ABE dovrebbe valutare più approfonditamente e calibrare adeguatamente tale limite nell’ambito della sua analisi complessiva della definizione di attività liquide.

Inoltre, il trattamento delle azioni e delle quote di OIC come attività liquide nella proposta di regolamento manca di coerenza, almeno per l’Eurosistema con il requisito di cui all’articolo 404, paragrafo 3, lettera b), della proposta di regolamento, ai sensi del quale le attività liquide devono essere considerate garanzie idonee in tempi normali per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e linee di liquidità overnight presso la banca centrale di uno Stato membro. Infatti, le azioni e le quote di OIC non sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dal tipo di attività sottostanti in cui l’OIC investe. Inoltre, le azioni o quote di OIC non sono comprese nell’elenco dettagliato delle attività liquide nell’accordo Basilea III.

Modifica n. 22

Articolo 404, paragrafo 5 bis, della proposta di regolamento (nuovo).

Nessun testo.

«5 bis.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche d’attuazione specificando la soglia di cui al paragrafo 5.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è affidato alla Commissione, in conformità alla procedura di cui all’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce che l’ABE stabilisca, per mezzo di progetti di norme tecniche di attuazione, la soglia di cui all’articolo 404, paragrafo 5, della proposta di regolamento, per determinare la percentuale massima di azioni/quote di OIC nel requisito in materia di copertura della liquidità complessivo.

Modifica n. 23

Articolo 443 della proposta di regolamento

«Articolo 443

Requisiti prudenziali

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 445 per imporre requisiti prudenziali più rigorosi per un periodo di tempo limitato per tutte le esposizioni o per le esposizioni verso uno o più settori, regioni o Stati membri, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato successive all'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS riguardanti:

[…].»

«Articolo 443

Requisiti prudenziali

1.   La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 445 per imporre requisiti prudenziali più rigorosi per un periodo di tempo limitato per tutte le esposizioni o per le esposizioni verso uno o più settori, regioni o Stati membri, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato successive all'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS riguardanti:

[…]

(l)

i requisiti per le grandi esposizioni, stabiliti agli articoli 381 e da 384 a 392;

(m)

gli obblighi di informativa, stabiliti agli articoli 419 e 420, nonché agli articoli da 422 a 436;

(n)

i requisiti in materia di liquidità e il coefficiente di leva finanziaria [una volta introdotto nel quadro regolamentare dell’Unione].

Questa delega di poteri è oggetto della procedura di cui all'articolo 446.

2.   Il CERS può raccomandare l’estensione dell’elenco di requisiti prudenziali di cui al paragrafo 1.»

Nota esplicativa

Il novero degli atti delegati che la Commissione può adottare dovrebbe essere esteso per coprire i requisiti prudenziali per le grandi esposizioni oltre agli obblighi di informativa, nonché, una volta che siano divenuti parte del quadro regolamentare applicabile dell’Unione, i requisiti in materia di leva finanziaria e di liquidità.

La BCE suggerisce inoltre che il CERS possa inviare raccomandazioni alla Commissione a proposito dell’estensione dell’elenco dei requisiti prudenziali.

Modifica n. 24

Parte IX bis della proposta di regolamento (nuova)

Nessun testo.

«PARTE IX bis

APPLICAZIONE DI REQUISITI PRUDENZIALI PIÙ STRINGENTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI

Articolo 443 bis

Applicazione di requisiti prudenziali più rigidi da parte delle autorità nazionali

1.   Le autorità nazionali, su propria iniziativa o sulla base di una raccomandazione del CERS ai sensi del regolamento (UE) n. 1092/2010, possono imporre requisiti prudenziali più rigidi agli enti, ove siano identificati rischi macroprudenziali che minaccino la stabilità finanziaria a livello nazionale nei seguenti settori:

(a)

il livello dei fondi propri stabilito all’articolo 87, paragrafo 1;

(b)

i requisiti per le grandi esposizioni, stabiliti agli articoli 381 e da 384 a 392;

(c)

i requisiti in materia di liquidità e il coefficiente di leva finanziaria [una volta introdotto nel quadro regolamentare dell’Unione].

2.   Le autorità nazionali comunicano al CERS la loro proposta di imporre requisiti prudenziali più rigidi in conformità al paragrafo 1, lettere da a) a c), non oltre due giorni lavorativi dalla data della loro proposta, sulla base dei rischi macroprudenziali individuati per la stabilità finanziaria. In conformità al regolamento (UE) n. 1092/2010 e tenendo in considerazione i requisiti di riservatezza, il CERS ricopre un ruolo di coordinamento, valutando, su richiesta della Commissione o di almeno tre Stati membri, i timori legati alla stabilità finanziaria, nonché eventuali conseguenze indesiderate e effetti domino sugli altri Stati membri che potrebbero derivare dall’imposizione dei requisiti più rigidi.

3.   I requisiti prudenziali più rigidi di cui al paragrafo 1 si applicano solo restringendo i coefficienti e limiti quantitativi delle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, e nel pieno rispetto di tutti gli altri aspetti delle disposizioni del presente regolamento.

4.   Il CERS e l’ABE pubblicano i requisiti prudenziali più rigidi adottati dalle autorità nazionali nei rispettivi siti Internet.

5.   Ove il CERS determini che i rischi macroprudenziali individuati per la stabilità finanziaria, valutati in conformità al paragrafo 2, che abbiano condotto alla previsione dei requisiti prudenziali più rigidi, cessino di esistere, le autorità nazionali abrogano tali requisiti e si applicano le disposizioni originarie del presente regolamento. Ove ciò non si verifichi, il CERS emette una raccomandazione affinché la Commissione agisca nei confronti di uno Stato membro, laddove lo Stato membro interessato non agisca adeguatamente sotto il profilo del rischio sistemico.

6.   Il CERS può, in conformità al regolamento (UE) n. 1092/2010, raccomandare l’ampliamento dell’elenco dei requisiti prudenziali specificati al paragrafo 1.»

Nota esplicativa

Tale modifica è volta a definire le procedure e le condizioni ai sensi delle quali le autorità nazionali possono applicare requisiti prudenziali più stringenti ove sorgano rischi sistemici per la stabilità finanziaria negli Stati membri, nonché a specificare il ruolo del CERS in tale contesto (per maggiori dettagli in merito alla ratio di tale disposizione, cfr. i paragrafi 5.4 e 5.6 del parere).

La BCE suggerisce inoltre che il CERS possa inviare raccomandazioni alla Commissione a proposito dell’estensione dell’elenco dei requisiti prudenziali.

Modifica n. 25

Articolo 444, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   La Commissione adotta il primo atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2015. Tuttavia, gli atti delegati adottati a norma del presente articolo non si applicano prima del 1o gennaio 2015.»

«3.   La Commissione adotta il primo atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 201. Tuttavia, gli atti delegati adottati a norma del presente articolo non si applicano prima del 1o gennaio 2015.»

Nota esplicativa

Per essere coerenti con l’impegno della Commissione di attuare il requisito in materia di copertura della liquidità entro il 1o gennaio 2015, l’atto delegato che specifica il requisito nel dettaglio dovrebbe essere adottato, al più tardi, entro il 31 dicembre 2014.

Modifica n. 26

Articolo 473, paragrafo 1, lettera c), della proposta di regolamento (nuovo).

Nessun testo.

«(c)

tali quote di primo rango sono considerate ammissibili alla classe di merito di credito 1.»

Nota esplicativa

L’articolo 124 della proposta di regolamento stabilisce che certe categorie di obbligazioni garantite sono ammissibili al trattamento preferenziale, ove rispettino determinati requisiti. Una di tali categorie è quella delle obbligazioni garantite da quote di primo rango emesse dai Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione disciplinate dalle leggi di cartolarizzazione delle esposizioni relative a immobili residenziali di uno Stato membro. Uno dei requisiti posti dall’articolo 124 per tale categoria di obbligazioni garantite è che le quote di primo rango emesse dai FCC o da equivalenti entità di cartolarizzazione non eccedano il 10 % dell’importo nominale dell’emissione in essere.

L’articolo 473, paragrafo 1, della proposta di regolamento, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2014, il limite del 10 % per le quote di primo rango emesse dalle FCC o da equivalenti entità di cartolarizzazione stabilito dall’articolo 124, paragrafo 1, lettere d) ed e), non si applica a certe condizioni. Pertanto, fino al 31 dicembre 2014, non è imposto alcun limite in merito alla percentuale di quote di primo rango emesse dalle FCC o da equivalenti entità di cartolarizzazione stabilita dall’articolo 124, paragrafo 1, lettere d) ed e) della proposta di regolamento.

Come espresso nel parere CON/2010/65  (20) la BCE ritiene che l’obiettivo per le autorità di regolamentazione nel futuro prossimo dovrebbe essere quello di rimuovere il limite del 10 % per le FCC o entità di cartolarizzazione equivalenti stabilito nell’articolo 124, paragrafo 1, lettere d) ed e) e sviluppare una serie rigorosa di criteri per le attività da includere nel pool di obbligazioni garantite che: a) non faccia affidamento su rating esterni; b) sia sufficientemente forte da assicurare la fiducia del mercato nelle obbligazioni garantite, accordando allo stesso tempo agli istituti finanziari il tempo sufficiente per adattare i propri rispettivi modelli di attività; c) permetta la cartolarizzazione solo nell’ambito di un gruppo; d) richieda alle autorità di vigilanza l’uso del metodo look-through per le attività sottostanti la cartolarizzazione. La BCE vede con favore le innovazioni regolamentari che mitighino la capacità di resistenza della normativa in materia di rating esterni. Nondimeno, la BCE propone di mantenere un riferimento alla classe di merito più favorevole richiesta per tali quote, fintantoché la deroga di cui all’articolo 473, paragrafo 1, si applica al fine di garantire credibilità e trasparenza in merito al mercato delle obbligazioni garantite.

Modifica n. 27

Articolo 473, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   Entro il 1o gennaio 2013, la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 e, se del caso, esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame, la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 445 per rendere permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.»

«2.   Entro il 1o gennaio 2013, la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 . Alla luce di tale riesame, la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 445 per rendere permanente la deroga o per abrogarla

Nota esplicativa

Cfr. la nota esplicativa relativa alla modifica n. 26.

Modifica n. 28

Articolo 481 della proposta di regolamento

«Articolo 481

Requisiti in materia di liquidità

1.   […]

Nella sua relazione l'ABE riesamina in particolare l'adeguatezza della calibrazione dei seguenti elementi: […]

2.   Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell'articolo 404 […].

3.   Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili […]

Entro il 31 dicembre 2016, sulla base delle predette relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.»

«Articolo 481

Requisiti in materia di liquidità

1.   […]

Nella sua relazione l'ABE, previa consultazione della BCE, riesamina in particolare l'adeguatezza della calibrazione dei seguenti elementi: […]

(d)

il limite appropriato quale percentuale del requisito in materia di copertura della liquidità complessivo per le azioni o le quote di OIC ai fini dell’articolo 404, paragrafo 5.

2.   Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE, previa consultazione della BCE, riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell'articolo 404 […].

3.   Entro il31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili […]

Entro il 31 dicembre 2016, sulla base delle predette relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.»

Nota esplicativa

La modifica proposta relativa alla consultazione della BCE è volta a chiarire che quest’ultima dovrebbe contribuire all’elaborazione delle relazioni, in virtù della sua competenza ed esperienza in materia. L’interazione tra la regolamentazione in materia di liquidità e le operazioni di politica monetaria dovrebbe essere significativa e complessa ed è pertanto importante garantire che la regolamentazione non comporti conseguenze indesiderate in relazione al ricorso ai finanziamenti presso la banca centrale e i relativi mercati finanziari. Come indicato nella modifica n. 24, l’ABE potrebbe preparare progetti di norme tecniche di attuazione sulla calibrazione del limite per gli investimenti in azioni o quote di OIC come percentuale del requisito in materia di copertura della liquidità.

Le modifiche proposte relative all’attuazione dell’NSFR sono volte a evitare eventuali ambiguità, anche se il contenuto esatto di tale indicatore non è ancora determinato, in relazione all’attuazione di tale requisito. L’accordo Basilea III stabilisce che l’NSFR sarà trasformato in requisito minimo a partire dal 1o gennaio 2018, dopo un periodo di osservazione che contemplerà una clausola di riesame per rimediare a eventuali conseguenze indesiderate.

Modifica n. 29

Articolo 482, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto e sull'efficacia del coefficiente di leva finanziaria. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa per l'introduzione di uno o più livelli del coefficiente di leva finanziaria che gli enti sarebbero tenuti a rispettare, proponendo un'adeguata calibrazione di detti livelli nonché appropriati aggiustamenti della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 416.»

«1.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto e sull'efficacia del coefficiente di leva finanziaria. La relazione è accompagnata da una proposta legislativa per l'introduzione di uno o più livelli del coefficiente di leva finanziaria che gli enti sono tenuti a rispettare, proponendo un'adeguata calibrazione di detti livelli nonché appropriati aggiustamenti della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 416.»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a fugare eventuali perplessità in relazione all’impegno di introdurre un coefficiente di leva finanziaria, soggetto a opportuna calibrazione, a seguito del periodo d’osservazione.

Modifica n. 30

Allegato III della proposta di regolamento

«ANHANG III

Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide […].»

«

»

Nota esplicativa

Al fine di evitare ambiguità e semplificare la segnalazione delle attività liquide da parte delle istituzioni, la BCE raccomanda di eliminare l’allegato III e fondere il suo contenuto, con le rettifiche e le modifiche opportune, con l'elenco delle attività liquide indicate nell'articolo 404, paragrafo 1, della proposta di regolamento. I riferimenti all’allegato III in altre disposizioni della proposta di regolamento dovrebbero essere di conseguenza eliminati. Nel caso in cui l’allegato III rimanga parte della proposta di regolamento, il significato degli elementi che sono oggetto di segnalazione «supplementare» nel titolo dovrebbe essere chiarito al fine di evitare problemi interpretativi.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(3)  Cfr., a tal proposito, il paragrafo 11 del parere CON/2009/17 e la modifica 3.

(4)  Cfr., a tal proposito, le disposizioni transitorie dell’articolo 145 della proposta di direttiva.

(5)  Cfr., ad esempio, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, La metodologia dei principi fondamentali, Ottobre 2006, pag. 38.

(6)  COM(2010) 284 definitivo.

(7)  Cfr. inoltre la modifica n. 5 del parere CON/2009/17.

(8)  Paragrafi 133 e 150 dell’accordo di Basilea III.

(9)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(10)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(11)  COM(2011) 8 definitivo.

(12)  Cfr. il paragrafo 6.4 dal parere CON/2011/42.

(13)  I modelli COREP e FINREP, in vigore alla data di segnalazione, prodotti in forma di indirizzi dell’ABE, pubblicati presso il relativo sito Internet all’indirizzo o, ove del caso, sotto forma di progetti di norme tecniche elaborate dall’ABE e adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.

(14)  Articoli 383, 403 e 417 della proposta di regolamento.

(15)  Parere della BCE CON/2011/1, del 13 gennaio 2011, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

(16)  Cfr. il paragrafo 1.27 dei «Principi sulle infrastrutture dei mercati finanziari», rapporto consultivo del marzo 2011 del Committee on Payment and Settlement Systems della Banca dei Regolamenti Internazionali e del Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, disponibile presso il sito Internet dello IOSCO all’indirizzo www.iosco.org.

(17)  Cfr. i «Principi sulle infrastrutture dei mercati finanziari», rapporto consultivo del marzo 2011 del Committee on Payment and Settlement Systems della Banca dei Regolamenti Internazionali e del Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions.

(18)  Cfr. gli impegni del G20 di settembre 2009 e giugno 2010.

(19)  Paragrafo 40, nota 9 dell’accordo Basilea III.

(20)  Parere della Banca centrale europea, del 6 agosto 2010, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (CON/2010/65) (GU C 223 del 18.8.2010, pag. 1).


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