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Document 52011AB0044

Parere della Banca centrale europea, del 19 maggio 2011 , sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (CON/2011/44)

OJ C 203, 9.7.2011, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/3


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 maggio 2011

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Introduzione e base giuridica

Il 3 febbraio 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento ricade nella sfera di competenza della BCE. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE, in qualità di produttore e utente di statistiche europee, accoglie la proposta di regolamento come un passo importante nella direzione dell’ulteriore miglioramento della qualità delle statistiche europee, in particolare dei conti nazionali, adattandoli ai mutamenti nell’ambiente economico e finanziario e al progresso metodologico. Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali costituisce il nucleo centrale delle statistiche macroeconomiche europee ed è pertanto essenziale ai fini di politica monetaria.

2.

La BCE accoglie con favore anche la voluta coerenza dei concetti e delle definizioni statistici descritti nella proposta di regolamento, tra gli altri, rispetto al Sistema dei conti nazionali (SCN 2008) adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni unite, alla sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti del Fondo monetario internazinoale e della posizione patrimoniale all'estero (BPM6), alla quarta edizione della definizione di riferimento degli investimenti diretti all'estero dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e alla classificazione europea delle attività industriali (NACE Rev. 2). La proposta di regolamento ha inoltre tratto vantaggio dagli strumenti summenzionati in termini di coerenza e metodologie armonizzate.

Osservazioni di carattere specifico

3.

Il trattato ha assegnato sia al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), sia al Sistema statistico europeo (SSE), il compito di sviluppare, produrre e diffondere le statistiche europee, ma nell’ambito di quadri giuridici distinti, tali da rispecchiare le rispettive strutture di governance. La proposta di regolamento incide sulle statistiche prodotte da entrambi tali sistemi. Il regolamento (CE) n. 2533/98 del 23 novembre 1998 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2) attribuisce alla BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire lo svolgimento dei compiti del SEBC. Più specificamente, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono le persone fisiche e giuridiche che risiedano in uno stato membro e rientrino nel settore delle «società finanziarie», ai sensi della definizione di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3), nonché le persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni transfrontaliere ovvero abbiano effettuato operazioni transfrontaliere.

4.

Assicurare stretta cooperazione e adeguato coordinamento tra il SEBC e il SEE riduce al minimo l’onere di segnalazione e garantisce la coerenza necessaria alla produzione delle statistiche europee. Tale bisogno di stretta collaborazione è riflesso anche nel protocollo d'intesa sulle statistiche economiche e finanziarie concluso tra la Direzione generale Statistiche della Banca centrale europea e l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), adottato il 10 marzo 2003 (4).

5.

In considerazione della stretta interrelazione con la preparazione del quadro metodologico della proposta di regolamento, la BCE ha accettato su richiesta di Eurostat di redigere diversi capitoli dell’allegato A strettamente connessi al quadro statistico del SEBC. In particolare, la BCE ha fornito un apporto sostanziale alla definizione di «società finanziarie» in termini di unità istituzionali e sottosettori, facenti parte del capitolo 2, nonché alla descrizione di attività e passività finanziarie e alla loro presentazione nella sequenza dei conti (capitolo 5 e parti dei capitoli 6 e 7). Sono state fornite anche delle bozze in merito al capitolo 17 (assicurazioni sociali, incluse le pensioni) e a parti del capitolo 21 (conti delle amministrazioni pubbliche) e del capitolo 19 (conti europei).

6.

In merito alla definizione del settore istituzionale delle «società finanziarie» e dei relativi sottosettori (allegato A alla proposta di regolamento, capitolo 2), la BCE accoglie con favore il fatto che la definizione del sottosettore delle istituzioni finanziarie monetarie segua la definizione della BCE di cui al paragrafo 2.67 dell’allegato A. Le definizioni dei sottosettori delle «altre società finanziarie» sono coerenti, in larga misura, con l’approccio seguito dalla BCE nei propri atti giuridici. Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria alla produzione delle statistiche europee, la BCE propone di allineare ulteriormente la definizione proposta di società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione con il regolamento BCE/2008/30, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (5).

7.

Sulla base di quanto sopra e data l’interdipendenza deli quadri di riferimento statistico del SEBC e del SEE, la proposta di regolamento è fortemente attinente agli obblighi di segnalazione statistica della BCE, tra gli altri, nei settori delle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari, delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero, delle statistiche sui conti finanziari trimestrali e sulla finanza pubblica. In linea con la prassi attuale e con la necessità di stretta collaborazione e adeguato coordinamento tra il SEBC e il SEE, in sede di modifica della proposta di regolamento per mezzo dei poteri ad essa delegati, la Commissione dovrebbe assicurare il dovuto coinvolgimento della BCE, preparando progetti di atti delegati ai sensi della proposta di regolamento.

8.

Inoltre, in considerazione dell’importanza degli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 290 del trattato, la BCE fa le seguenti osservazioni in merito all’esercizio del proprio ruolo consultivo ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato.

In primo luogo, i progetti di atti delegati si qualificano come «proposte di atti dell’Unione» o «progetti di atti dell’Unione» ai sensi, rispettivamente, del primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato (6). Gli atti delegati costituiscono atti giuridici dell’Unione (7). Significativamente, la maggioranza delle versioni linguistiche dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato si riferiscono al «progetto» di atti giuridici dell’Unione su cui la BCE deve essere consultata (8). Pertanto, la portata dell’obbligo di consultare la BCE non può limitarsi solo a quei progetti di atti basati su proposte della Commissione.

In secondo luogo, nella sentenza OLAF (9), la Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE mira «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo aver consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

In tale contesto, al fine di sfruttare pienamente i benefici dell’esercizio da parte della BCE del suo ruolo consultivo, la BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su tutti i progetti di atti dell’Unione che rientrano nei settori di sua competenza, ivi inclusi i progetti di atti delegati. La BCE eserciterà il suo ruolo consultivo tenendo nella massima considerazione i termini per l’adozione di tali atti.

9.

In virtù dei propri compiti connessi alla politica monetaria, la BCE presta particolare attenzione agli aggregati europei. La BCE attribuisce particolare importanza ai conti trimestrali integrati dell'area dell'euro per settore istituzionale. A tal fine è necessario che una copertura dei dati sufficiente, in termini di contributi nazionali, sia fornita in tempo utile per le decisioni di politica monetaria.

10.

La rilevazione dei dati per i singoli Stati membri è di importanza ancora maggiore in considerazione delle nuove esigenze statistiche a fini di stabilità finanziaria e macroprudenziale, particolarmente in connessione alla recente creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico e alla sua responsabilità per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione. Statistiche sui conti nazionali tempestive e affidabili per i singoli Stati membri sono inoltre necessarie per perseguire gli obiettivi promossi dal Patto per l’euro plus (Euro Plus Pact) e ai fini del Meccanismo europeo di stabilità.

11.

Dal punto di vista della politica monetaria e della stabilità finanziaria, la BCE attribuisce alta priorità a dati trimestrali tempestivi di sufficiente affidabilità, che hanno precedenza rispetto a dati annuali dettagliati, o dati a frequenza inferiore. Inoltre, la compilazione di un sistema completo di tavole per gli anni recenti dovrebbe avere la priorità rispetto a una lunga serie di dati storici dettagliati.

12.

La BCE concorda in generale con il programma di trasmissione (allegato B alla proposta di regolamento). Tuttavia, il programma di trasmissione dovrebbe tenere conto della raccolta di statistiche da parte della BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, e dovrebbe rispecchiare le priorità sviluppate tra gli utenti e i compilatori dei dati.

13.

La BCE accoglie con favore il miglioramento della tempestività per le voci trimestrali nn. 1-12, 27 e 28 nella tavola 1 sui Principali aggregati — esercizio trimestrale e annuale a t + 2 mesi. Tuttavia, la BCE non concorda con la proposta di differenziare le segnalazioni tra Stati membri grandi e piccoli, di cui alle note 4 e 7 del «Riepilogo delle tavole» e alla nota 10 della «Tavola 1», e con il relativo peggioramento nella tempestività per gli Stati membri piccoli a t + 80 giorni per i principali aggregati. Al momento, 17 Stati membri sarebbero soggetti alla segnalazione differenziata, e in seguito all’allargamento dell’Unione un numero sempre maggiore di Stati membri ricadrà nell’ambito di tale segnalazione differenziata. Di conseguenza, la qualità degli aggregati europei e delle informazioni statistiche per gli Stati membri piccoli subirà un peggioramento.

14.

Il Consiglio ECOFIN ha approvato, nel settembre 2000, il Piano d'azione sulle esigenze statistiche dell’UEM e ha stabilito che la tempistica di riferimento per i conti trimestrali integrati dell'area dell'euro per settore istituzionale sia t + 90 giorni dopo il trimestre di riferimento, al fine di soddisfare le esigenze di politica monetaria della BCE. Ciò ha comportato la necessità, per l’Eurostat e per la BCE, di rilevare i rispettivi dati nazionali entro t + 82 giorni. Alla luce del calendario delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE per il 2015 e il 2016, una riduzione dei tempi a t + 85 dovrebbe essere sufficiente per il periodo dal 2015 al 2016. Di conseguenza, la BCE sostiene l’avanzamento dei termini per la segnalazione per i conti settoriali trimestrali ai sensi del programma di trasmissione del SEC a t + 85 giorni entro il 2014, mantenendo l’obiettivo di t + 82 entro il 2017 per sostenere la compilazione completa dei conti trimestrali integrati dell'area dell'euro entro t + 90 giorni. Ciò è anche in linea con l’iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (G-20 data gaps initiative), che identifica i conti per settore come una delle priorità nell’ambito del superamento dell’incompletezza dei dati in risposta alla crisi finanziaria. Nel programma di trasmissione del SEC 2010, ciò incide sulla tavola 801.

15.

La BCE, inoltre, è in favore di un termine di trasmissione coerente per tutti i dati trimestrali e annuali relativi alle amministrazioni pubbliche, il che comporta una sincronizzazione dei dati trimestrali delle amministrazioni pubbliche alla tempistica stabilita per la tavola n. 801, che incide anche sulle tavole n. 27 e n. 28, nonché, similmente, sui termini per la segnalazione di cui alla tavola 2 e sui dati della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La BCE, pertanto, sostiene l’anticipazione dei termini per la segnalazione dei conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche ai sensi del programma per la trasmissione del SEC e dei dati della PDE a t + 85 entro il 2014, con l'obiettivo di raggiungere t + 82 entro il 2017, per sostenere la compilazione completa dei conti trimestrali integrati dell'area dell'euro entro t + 90 giorni.

16.

Nel parere CON/2010/28 del 31 marzo 2010, relativo a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (10), la BCE ha sostenuto anche la necessità di migliorare la trasparenza del processo di segnalazione attraverso l’utilizzo del disavanzo (B.9) dei conti nazionali per la PDE. Escludendo dal disavanzo utilizzato per la PDE i flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement, i dati sul disavanzo stesso diverrebbero meno suscettibili di manipolazioni condotte attraverso operazioni finanziarie complesse. In tale contesto, la BCE accoglie con favore il fatto che l’allegato A della proposta di regolamento non contenga più le definizioni di EDP_B.9 e EDP_D.41. Ciò implica tuttavia che tutti i riferimenti a tali due variabili debbano di conseguenza essere eliminati dalla tavola 2 nell’allegato B. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 479/2009 dovrà essere modificato per rispecchiare il fatto che il disavanzo nei conti nazionali (B.9) dovrà essere utilizzato per la PDE, e per rispecchiare la definizione di valore nominale nella proposta di regolamento.

17.

Al fine di soddisfare le esigenze di natura pubblica e politica di misurazione della retribuzione per impiegato e per ora nel settore delle amministrazioni pubbliche, concentrandosi su una migliore comprensione delle dinamiche salariali e dei potenziali effetti di spillover tra il settore pubblico e quello privato, la BCE suggerisce di includere nella tavola 801 per il settore delle amministrazioni pubbliche dati trimestrali relativi al numero di impiegati e di ore lavorate, includendo già nel programma di trasmissione la retribuzione degli impiegati nelle amministrazioni pubbliche.

Quando la BCE raccomanda che le proposte della Commissione siano modificate, proposte redazionali specifiche, accompagnate da una nota esplicativa, sono contenute nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 maggio 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 definitivo.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(4)  Disponibile presso il sito web della BCE http://www.ecb.europa.eu

(5)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

(6)  Il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 4, del trattato, prevede che la BCE sia consultata «in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze». L’articolo 282, paragrafo 5, del trattato prevede che: «Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri».

(7)  L’articolo 290 del trattato appartiene alla parte sei, capitolo 2, sezione 1 intitolata «Atti giuridici dell’Unione».

(8)  L’articolo 282, paragrafo 5, del trattato, fa uso del termine progetto di atto dell’Unione nelle seguenti versioni linguistiche: Bulgara («проект на акт на Съюза»); Spagnola («proyecto de acto de la Unión»); Danese («udkast»); Tedesca («Entwürfen für Rechtsakte der Union»); Estone («ettepanekute»); Greca («προτεινόμενη πράξη της Ένωσης»); Francese («projet d'acte de l'Union»); Italiana («progetto di atto dell'Unione»); Lettone («projektiem»); Lituana («Sąjungos aktų projektų»); Olandese («ontwerp van een handeling van de Unie»); Portoghese («projectos de acto da União»); Romena («proiect de act al Uniunii»); Slovacca («navrhovaných aktoch Únie»); Slovena («osnutki aktov Unije»); Finlandese («esityksistä»); Svedese («utkast»). La versione irlandese recita «gniomh Aontais arna bheartu», che corrisponde al concetto di atti dell’Unione «pianificati».

(9)  Causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea [2003] Racc., pag. I-7147, in particolare i paragrafi 110 e 111.

(10)  GU C 103 del 22.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2, paragrafo 2

«2.   La Commissione, mediante l'adozione di atti delegati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, può apportare modifiche alla metodologia del SEC 2010, destinate a precisarne e a migliorarne il contenuto, a condizione che tali atti non ne cambino i concetti base, che non richiedano risorse supplementari per la loro esecuzione e che non comportino l'aumento delle risorse proprie.»

«2.   La Commissione, mediante l'adozione di atti delegati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, può apportare modifiche alla metodologia del SEC 2010, destinate a precisarne e a migliorarne il contenuto, a condizione che tali atti non ne cambino i concetti base, che non richiedano risorse supplementari per la loro esecuzione e che non comportino l'aumento delle risorse proprie. La Commissione prepara i progetti di atti delegati in stretta collaborazione con la Banca centrale europea.»

Nota esplicativa

La base giuridica dell’adozione della proposta di regolamento è l’articolo 338, paragrafo 1, del trattato, il quale chiarisce espressamente che l’adozione di misure ai sensi dell’articolo 338, paragrafo 1, avviene «fatto salvo l’articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea» (di seguito lo «Statuto del SEBC»). A sua volta, l’articolo 5.3 dello statuto del SEBC sancisce che la BCE «contribuisce all’armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza». Nel contesto di tali specifiche disposizioni del trattato, la Commissione, nell’esercizio dei poteri ad essa delegati ai sensi della proposta di regolamento, dovrebbe preparare i progetti di atti delegati in stretta collaborazione con la BCE al fine di garantire, tra l’altro, la coerenza e la qualità dei dati e ridurre al minimo l’onere di segnalazione.

Modifica n. 2

Paragrafo 2.21. dell’allegato A

«2.21.

Una holding meramente proprietaria delle attività di consociate è un esempio di istituzione finanziaria captive. Altre unità ugualmente trattate come istituzioni finanziarie captive sono le unità che presentano le caratteristiche sopra descritte per le società veicolo, compresi i fondi di investimento e i fondi pensione, nonché le unità preposte a detenere e a gestire il patrimonio di singole persone o famiglie, a detenere attività a fini di cartolarizzazione, a emettere titoli di credito per conto di imprese collegate (una siffatta società può essere denominata “conduit”), servire da veicolo per operazioni di cartolarizzazione e svolgere altre funzioni finanziarie.»

«2.21.

Una holding meramente proprietaria delle attività di consociate è un esempio di istituzione finanziaria captive. Altre unità ugualmente trattate come istituzioni finanziarie captive sono le unità che presentano le caratteristiche sopra descritte per le società veicolo, compresi i fondi di investimento e i fondi pensione, nonché le unità preposte a detenere e a gestire il patrimonio di singole persone o famiglie, , a emettere titoli di credito per conto di imprese collegate (una siffatta società può essere denominata “conduit”), e svolgere altre funzioni finanziarie.»

Nota esplicativa

Le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione di qualsiasi tipo non possono essere trattate alla stregua di istituzioni finanziarie captive — in particolare non sono consolidate con l’originator, a prescindere dal criterio di «indipendenza». Sono classificate come altri intermediari finanziari (S.125). Si veda l’articolo 1 del regolamento BCE/2008/30, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione  (2).

Modifica n. 3

Paragrafo 2.75. dell’allegato A

«2.75.

Definizione: il sottosettore degli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, (S.122) è costituito da tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermédiazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e dei fondi comuni monetari, la cui attività consiste nell'accettare depositi da unità istituzionali e nelconcedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.»

«2.75.

Definizione: il sottosettore degli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, (S.122) è costituito da tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e dei fondi comuni monetari, la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da unità istituzionali diverse dalle IFM e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.»

Nota esplicativa

È necessario allineare il testo rispetto alla definizione di «altre IFM» di cui all’articolo 1 del regolamento BCE/2008/32, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)  (3). Una formulazione simile è inclusa anche nel SCN 2008.

Modifica n. 4

Paragrafo 2.90. dell’allegato A

«2.90.

Definizione: — Le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosettore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre.»

«2.90.

Definizione: — Le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. »

Nota esplicativa

Le società veicolo finanziarie dovrebbero essere trattate come unità istituzionali separate, indipendentemente da criteri quale quello del «grado di autonomia rispetto alla società madre» (si veda il punto 2.22). Si veda l’articolo 1 del Regolamento BCE/2008/30.

Modifica n. 5

Paragrafo 5.108. dell’allegato A

«5.108.

È importante stabilire se … come istituzioni finanziarie captive.»

Nota esplicativa

È opportuno eliminare tale paragrafo, poiché non è coerente con le definizioni e i criteri applicabili ai veicoli per la cartolarizzazione. La sua applicazione potrebbe portare al consolidamento dei veicoli residenti con le unità «madri», dato che i veicoli per la cartolarizzazione tipicamente non soddisfano i criteri proposti di sopportare il rischio di credito e di mercato (si veda anche la modifica n. 4).

Modifica n. 6

Paragrafo 5.111. dell’allegato A

«5.111.

Le obbligazioni garantite (covered bond) sono titoli emessi da una società finanziaria o pienamente garantiti da una società finanziaria. In caso di insolvenza della società finanziaria emittente o di garanzia, i detentori dei titoli vantano una prelazione sul pool di copertura, in aggiunta ai loro diritti ordinari nei confronti della società finanziaria.»

«5.111.

Le obbligazioni garantite (covered bond) sono titoli emessi da una società finanziaria o pienamente garantiti da una società finanziaria. In caso di insolvenza della società finanziaria emittente o di garanzia, i detentori dei titoli vantano una prelazione sul pool di copertura, in aggiunta ai loro diritti ordinari nei confronti della società finanziaria. Le obbligazioni garantite differiscono dai titoli garantiti da attività emessi nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione per il fatto che l’emittente/il proprietario delle attività assume un obbligo incondizionato di ripagare il capitale e gli interessi a prescindere dal rendimento delle attività. Le attività fungono semplicemente da garanzia costituita a favore dei detentori delle obbligazioni per l'eventualità che tali obbligazioni non siano adempiute.»

Nota esplicativa

In assenza di una spiegazione della differenza tra obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, non è chiaro perché la sezione relativa alla cartolarizzazione faccia riferimento alle obbligazioni garantite. In alternativa, potrebbe eliminarsi qualsiasi riferimento alle obbligazioni garantite, dal momento che non sono collegate alla cartolarizzazione.

Modifica n. 7

Programma di trasmissione dei dati dei conti nazionali

Riepilogo delle tavole (allegato B)

Terza colonna «Termine di trasmissione t+mesi (o giorni se così specificato)» delle tavole n. 2, 801, 27, 28, e nuova nota

2/Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche — tavola annuale/3/9

2/Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche — tavola annuale/85 giorni  (4)/85 giorni nel terzo trimestre

801/Conti non finanziari per settore — tavola trimestrale/85 giorni

801/Conti non finanziari per settore — tavola trimestrale/85 giorni (4)

27/Conti finanziari delle amministrazioni pubbliche — tavola trimestrale/85 giorni

27/Conti finanziari delle amministrazioni pubbliche — tavola trimestrale/85 giorni (4)

28/Debito delle amministrazioni pubbliche — tavola trimestrale/3

28/Debito delle amministrazioni pubbliche — tavola trimestrale/85 giorni  (4)

Nota esplicativa

L’ECOFIN ha approvato, nel settembre 2000, il Piano d'azione sulle esigenze statistiche dell’UEM e ha stabilito che la tempistica di riferimento per i conti trimestrali integrati dell'area dell'euro per settore istituzionale sia t+90 giorni dopo il trimestre di riferimento, al fine di soddisfare le esigenze di politica monetaria della BCE. Ciò ha comportato la necessità, per l’Eurostat e per la BCE, di rilevare i rispettivi dati nazionali entro t+82 giorni. In virtù del calendario delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE per il 2015 e il 2016, una riduzione dei tempi a t+85 sarebbe sufficiente per il periodo dal 2015 al 2016. Di conseguenza, la BCE sostiene l’anticipazione dei termini per la segnalazione per i conti trimestrali per settore ai sensi del programma di trasmissione del SEC a t+85 giorni entro il 2014, mantenendo l’obiettivo di t+82 entro il 2017 per sostenere la compilazione completa dei conti trimestrali integrati dell'area dell'euro entro t+90 giorni.

La BCE, inoltre, è in favore di un termine di trasmissione coerente per tutti i dati trimestrali e annuali relativi alle amministrazioni pubbliche, il che comporta una sincronizzazione dei dati trimestrali delle amministrazioni pubbliche alle tempistiche di riferimento stabilite per la tavola n. 801, che incidono anche sulle tavole n. 27 e n. 28, nonché, similmente, sui termini per la segnalazione di cui alla tavola 2 e ai dati della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La BCE, pertanto, sostiene l’anticipazione dei termini per la segnalazione dei conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche ai sensi del programma per la trasmissione del SEC, e dei dati della PDE, a t+85 entro il 2014, con l'obiettivo di raggiungere t+82 entro il 2017, per sostenere la compilazione completa dei conti trimestrali integrati dell'area dell'euro entro t+90 giorni.

Modifica n. 8

Fine della tavola 2 dell’allegato B — Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche

EDP_D.41

Interessi inclusi i flussi inerenti a swap e forward rate agreement (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Accreditamento (+)/indebitamento (–) nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Interessi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Accreditamento (+)/indebitamento (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Nota esplicativa

L’allegato A della proposta di regolamento non definisce più EDP_D.41 e EDP_B.9. Ne consegue l’opportunità di eliminare tutti i riferimenti a tali due variabili dalla tavola n. 2 nell’allegato B. Ciò vale anche per la nota 4 della tavola 2.

Modifica n. 9

Fine della colonna S.13 nella tavola 801 — Conti non finanziari per settore — tavola trimestrale

OTE Totale della spesa delle amministrazioni pubbliche/x

OTE Totale della spesa delle amministrazioni pubbliche/x

OTR Totale delle entrate delle amministrazioni pubbliche/x

OTR Totale delle entrate delle amministrazioni pubbliche/x

 

EMH Ore lavorate/x

 

EMP Persone impiegate/x

Nota esplicativa

Al fine di soddisfare le esigenze di natura pubblica e politica di misurazione della retribuzione per impiegato e per ora nel settore delle amministrazioni pubbliche, è opportuno aggiungere al programma di trasmissione (tavola 801) dati relativi al numero di impiegati e alle ore lavorate per il settore delle amministrazioni pubbliche, su base trimestrale.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(4)  82 giorni a partire dal 2017.


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