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Document 52011AB0042

Parere della Banca centrale europea, del 4 maggio 2011 , in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (CON/2011/42)

OJ C 159, 28.5.2011, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/10


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 maggio 2011

in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(CON/2011/42)

2011/C 159/05

Introduzione e base giuridica

Il 2 marzo 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto una richiesta di parere da parte del Consiglio su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (1) (di seguito «la proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad una buona conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

Affinché il Sistema europeo di vigilanza finanziaria recentemente istituito possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa dell’Unione nel settore di attività delle tre Autorità europee di vigilanza (AEV) (2) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (3). A tale riguardo, la proposta di direttiva che modifica la normativa del settore assicurativo e di quello degli strumenti finanziari, essenzialmente la direttiva 2009/138/CE (4) e in parte la direttiva 2003/71/CE (5), completa il quadro normativo già adottato dalla direttiva 2010/78/UE (6). Il presente parere dovrebbe pertanto essere letto congiuntamente al parere della BCE CON/2010/23 (7).

2.

Il parere valuta la proposta di direttiva dal punto di vista della stabilità finanziaria. Le osservazioni e le proposte redazionali contenute nel presente parere si concentrano sugli aspetti pertinenti alla riforma istituzionale della vigilanza, sul coinvolgimento della BCE, del SEBC e del CERS, e sulla cooperazione e sul sistema per la condivisione delle informazioni con le AEV e con le autorità nazionali competenti. Esso presta anche particolare attenzione alla necessità di garantire, ove pertinenti, approcci coerenti tra i settori dei servizi finanziari al fine di assicurare parità di trattamento e come strumento per la convergenza in materia di vigilanza.

Osservazioni di carattere specifico

Codice unico europeo del settore finanziario

3.

Lo sviluppo di un Codice unico europeo per tutte le istituzioni finanziarie nel mercato unico (8), sostenuto pienamente dalla BCE (9), richiede i) una identificazione appropriata delle aree pertinenti per gli atti delegati e di esecuzione, ii) l’adeguato coinvolgimento delle AEV nella preparazione di tali atti tenendo conto della loro natura tecnica e dell'esigenza di affidarsi alla competenza altamente specializzata delle autorità di vigilanza, e iii) un approccio coerente e coordinato tra i settori nell’adozione di tali misure di attuazione.

Il ruolo consultivo della BCE in merito ai progetti di atti delegati e di esecuzione

4.

Vista l’importanza della funzione che esercitano gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato (10), come componente sostanziale del Codice unico, la BCE presenta le seguenti osservazioni nell'esercizio del proprio ruolo consultivo ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato.

In primo luogo, i progetti di atti delegati e di esecuzione della Commissione si qualificano come «proposte di atti dell’Unione» o «progetti di atti dell’Unione» ai sensi, rispettivamente, del primo trattino degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione costituiscono entrambi atti giuridici dell’Unione. La maggioranza delle versioni linguistiche dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato si riferiscono al «progetto» di atti giuridici dell’Unione su cui la BCE deve essere consultata (11). Di conseguenza, l’ambito di applicazione dell’obbligo di consultare la BCE non può essere limitato solo a quei progetti di atti basati su proposte della Commissione.

In secondo luogo, nella sentenza OLAF (12), la Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE mira «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo aver consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

In tale contesto, al fine di sfruttare pienamente i benefici dell’esercizio da parte della BCE del suo ruolo consultivo, la BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su tutti i progetti di atti dell’Unione, compresi i progetti di atti delegati e di esecuzione che rientrano nei settori di sua competenza. La BCE eserciterà il suo ruolo consultivo tenendo soprattutto in considerazione la tempestività per l’adozione di tali atti.

Sistema per la condivisione delle informazioni

5.

Nell’ambito delle modifiche generali comuni alla maggior parte della normative settoriali e necessarie per l’operatività delle nuove Autorità, la BCE sottolinea l’importanza di garantire che siano inclusi, nella normativa pertinente applicabile al settore finanziario, accessi opportuni per lo scambio di informazioni. La BCE suggerisce pertanto di modificare la direttiva 2009/138/CE coerentemente con le disposizioni corrispondenti della direttiva 2006/48/CE (13), secondo la quale alle autorità competenti e all’EIOPA non è impedito trasmettere informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, e, laddove opportuno, alle altre autorità nazionali responsabili per la vigilanza sui sistemi di pagamento e al CERS quando tali informazioni sono attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti (14). Per situazioni di emergenza, dovrebbero essere anche istituiti idonei sistemi per la condivisione delle informazioni.

Convergenza tra tutti i settori dei servizi finanziari

6.

Pur riconoscendo le limitate finalità della proposta di direttiva, la BCE è anche del parere che il quadro normativo dell’Unione dovrebbe essere coerente, ove opportuno, tra i settori dei servizi finanziari, cioé vale a dire, per evitare arbitraggi regolamentari. Per esempio, la BCE suggerisce di promuovere la convergenza intersettoriale nei seguenti casi:

6.1.   Trattamento delle partecipazioni finanziarie nel calcolo dei fondi propri: nel calcolo dei fondi propri, la BCE è del parere che si dovrebbe aumentare la coerenza nel trattamento delle «partecipazioni» nello stesso settore e in altri settori dei servizi finanziari per prevenire arbitraggi regolamentari tra persone giuridiche e/o tra le entità di un conglomerato finanziario (15). La BCE raccomanda in particolare di allineare ulteriormente la definizione di partecipazioni in imprese di assicurazione e in enti creditizi, nella direttiva 2006/48/CE (16) e nella direttiva 2009/138/CE (17) e con i metodi da utilizzare a livello di gruppo per gestire il doppio computo delle partecipazioni incrociate (18). Il sottocomitato per i conglomerati finanziari istituito dai regolamenti delle AEV (19) potrebbe esercitare un ruolo significativo nell’incentivare la convergenza intersettoriale.

6.2.   Gestione della stabilità finanziaria: potrebbero essere ulteriormente valutati gli effetti pro ciclici derivanti dall’attuazione della disciplina Solvibilità II e, ove necessario, il contributo dei meccanismi anticiclici alla stabilità finanziaria, incluso il premio per illiquidità di cui alla proposta di direttiva.

6.3.   Politiche e schemi retributivi: in conformità degli obiettivi della raccomandazione della Commissione (20), la BCE accoglie generalmente con favore il lavoro in corso sulle politiche e schemi di remunerazione nell’ambito delle misure di attuazione della Solvibilità II (21); ove pertinenti, i principi fondamentali, concordati a livello internazionale, delle politiche retributive sviluppate per le banche e i relativi standard di attuazione (22), si dovrebbero applicare al settore assicurativo (23), tenendo anche in considerazione le specificità del settore.

6.4.   Valutazioni del merito di credito: ai sensi della proposta di direttiva, saranno affidati all’EIOPA determinati compiti che consistono nel i) valutare l’idoneità delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e ii) associare le valutazioni del merito di credito ad una scala obiettiva di classi del merito di credito (24), rispetto delle quali la Commissione dovrà adottare criteri dettagliati sotto forma di atti delegati (25). Poiché la BCE in linea di principio sostiene tali nuovi compiti affidati all’EIOPA e riconosce le specificità di ciascuno dei settori dei servizi finanziari, la BCE fa notare anche che l’idoneità delle ECAI è già esaminata nel contesto della direttiva 2006/48/CE (26) e del regolamento (CE) n. 1060/2009 (27). In tale ambito, data la natura intersettoriale di tali questioni, la BCE suggerisce pertanto, prima di qualsiasi azione legislativa, una valutazione che coinvolga le tre AEV con lo scopo di assicurare coerenza e sinergie tra le pertinenti legislazioni settoriali dell’Unione, incluse anche le possibili misure attuative.

6.5.   Determinazione del «crollo eccezionale dei mercati finanziari»: nel caso di non ottemperanza al Requisito patrimoniale di solvibilità, l’autorità di vigilanza richiede all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare le misure necessarie entro un periodo massimo di nove mesi (28). Nel caso di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, l’autorità di vigilanza può prorogare tale periodo per un periodo di tempo opportuno «tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti» (29). Ai sensi della proposta di direttiva, l'EIOPA individuerebbe e dichiarerebbe il verificarsi di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, in merito al quale la Commissione sarebbe tenuta ad adottare atti delegati specificando le procedure che l’EIOPA dovrebbe seguire per la determinazione del verificarsi di tali eventi e «i fattori» da considerare, incluso il «periodo di tempo opportuno» (30) massimo. La BCE sostiene il ruolo proposto conferito all’EIOPA per garantire la coerenza degli approcci negli Stati membri. Per la stessa ragione, potrebbe anche essere opportuno consultare il CERS e introdurre criteri qualitativi e quantitativi, metodi e requisiti per identificare tali eventi.

Dovrebbero essere forniti ulteriori chiarimenti dell’interazione tra le dichiarazioni da parte dell’EIOPA di eventi di crollo eccezionale dei mercati finanziari, le dichiarazioni da parte del Consiglio delle situazioni di emergenza ai sensi dei regolamenti delle AEV (31) ed anche le misure adottate dalle autorità di vigilanza in circostanze eccezionali in caso di ulteriore deterioramento della situazione finanziaria dell’impresa interessata (32).

Disposizioni transitorie

7.

Poiché la BCE prende atto della necessità di requisiti transitori (33), potrebbe essere opportuno, in alcune circostanze, ridurre in modo sostanziale il periodo massimo di 10 anni previsto per l'adozione di talune disposizioni transitorie al fine di fornire appropriati incentivi per la tempestiva applicazione della riforma Solvibilità II (34). Ad esempio, in considerazione dell’importanza di un approccio coerente al fine di assicurare la qualità dei dati segnalati, l’applicazione dei metodi e dei principi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività dovrebbe verificarsi in tempi ragionevoli.

Quando la BCE raccomanda che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 maggio 2011.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 8 definitivo.

(2)  Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce una Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n.716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12); il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce un’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n.716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48), Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che modifica la decisione n.716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) (di seguito congiuntamente denominati «regolamenti AEV»).

(3)  Si veda il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n.1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(4)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(5)  La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(6)  La direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

(7)  Parere CON/2010/23 del 18 marzo 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, (GU C 87 dell’1.4.2010, pag. 1).

(8)  Si veda, ad esempio, il considerando 22 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il considerando 14 della direttiva 2010/78/UE.

(9)  Si vedano, ad esempio, il paragrafo 2 del Parere CON/2009/17 del 5 marzo 2009 su richiesta del Consiglio dell’Unione europea in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto rigurda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza, e la gestione delle crisi (GU C 93 del 22.4.2009, pag. 3), il paragrafo 2 del parere CON/2010/5 dell’8 gennaio 2010 in merito alle tre proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercatI (GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1) e il paragrafo 1.3.1 del parere CON/2010/23.

(10)  Gli articoli 290 e 291 del trattato appartengono alla parte sei, capitolo 2, sezione 1 intitolata «Atti giuridici dell’Unione».

(11)  L’articolo 282, paragrafo 5 del trattato si riferisce a progetto di atto dell’Unione nelle seguenti versioni linguistiche: bulgara(«проект на акт на Съюза»); spagnola («proyecto de acto de la Unión»); danese («udkast»); tedesca («Entwurf für Rechtsakte der Union»); estone(«ettepanekute»); greca(«σχέδιο πράξης της Ένωσης»); francese («projet d'acte de l'Union»); italiana («progetto di atto dell'Unione»); lettone(«projektiem»); lituana(«Sąjungos aktų projektų»); olandese(«ontwerp van een handeling van de Unie»); portoghese («projectos de acto da União»); rumena («proiect de act al Uniunii»); slovacca («navrhovaných aktoch Únie»); slovena («osnutki aktov Unije»); finlandese («esityksistä»); svedese («utkast»). La versione irlandese si legge «gniomh Aontais arna bheartu», che corrisponde al concetto di atti dell’Unione «pianificati».

(12)  Causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea (2003) Racc., pag.I-7147, in particolare i paragrafi 110 e 111.

(13)  Si veda l’articolo 49 e l’articolo 130, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE.

(14)  Si vedano, ad esempio, i paragrafi dal 13 al 15 del parere CON/2009/17 e il paragrafo 2.2 del parere CON/2010/23.

(15)  La Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96 CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE, e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(16)  Direttiva 2006/48/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1). In particolare l’articolo 4, paragrafo 10, e l’articolo 57.

(17)  Si veda l’articolo 92, paragrafo 1, lettera b, come modificato dalla proposta di direttiva congiuntamente al terzo comma dell'articolo 212, paragrafo 2.

(18)  Come, ad esempio, le differenze nelle definizioni di «legame durevole», «influenza significativa» in relazione al concetto di «partecipazione» o in merito alle soglie per la deduzione, che variano dal 20 % nella normativa in materia assicurativa al 10 % nella normativa in materia bancaria.

(19)  Si veda l’articolo 57, paragrafo 1 dei regolamenti delle AEV.

(20)  Si vedano in particolare il considerando 8 e i paragrafi 1.1 e 2.1 della raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22)

(21)  Si veda il documento di lavoro della Commissione (DG del Mercato interno dei servizi), Consultation paper on the UCITS depositary function and on the UCITS managers’ remuneration, del 14.12.2010, pag. 26 (disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/ucits/consultation_paper_en.pdf).

(22)  Si vedano in particolare l’articolo 22 della direttiva 2006/48/CE, e l’allegato V alla stessa, e le Guidelines on Remuneration Policies and Practices del CEBS, del 10 dicembre 2010, disponibili all’indirizzo: http://eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remuneration/Guidelines.pdf

(23)  Si veda: CEIOPS’Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: Remuneration Issues, CEIOPS-DOC-51/09, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP59/CEIOPS-DOC-51-09%20L2-Advice-Remuneration-Issues.pdf

(24)  Si vedano l’articolo 2, paragrafo 20, della proposta di direttiva e il nuovo articolo proposto 109 bis, paragrafo 1, lettera a, della direttiva 2009/138/CE.

(25)  Si vedano il considerando 18 e l’articolo 2, paragrafo 21, della proposta di direttiva e il nuovo comma proposto, sotto la lettera n, dell’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(26)  Si vedano gli articoli dall’81 all’83 della direttiva 2006/48/CE, e il suo allegato VI, parte 2.

(27)  Regolamento (CE) n. 1060/2009, del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(28)  Articolo 138 della direttiva 2009/138/CE.

(29)  Articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.

(30)  Articolo 2, paragrafi 30 e 31, della proposta di direttiva.

(31)  Articolo 18 dei regolamenti delle AEV.

(32)  Articolo 138, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.

(33)  Ai sensi della proposta di direttiva, il periodo massimo per le disposizioni transitorie è indicato nella direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, i periodi temporali effettivi stabiliti negli atti atti delegati possono essere più brevi (si veda anche il considerando 30 della proposta di direttiva).

(34)  Articolo 75 della direttiva 2009/138/CE — si vedano gli articoli 308 bis, paragrafo 5, e 308 ter, lettera e, della proposta di direttiva.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2 della proposta di direttiva

Modifica alla direttiva 2009/138/CE, articolo 70

[Nessuna modifica nella proposta di direttiva].

«Articolo 70

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento e al Comitato europeo per il rischio sistemico

Senza pregiudizio della presente sezione, un’autorità di vigilanza può trasmettere informazioni intese all’esercizio delle loro funzioni ai seguenti soggetti:

1)

alle banche centrali del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie quando tali informazioni sono attinenti all’esercizio dei ripettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

2)

all’occorrenza ad altre autorità nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento; e

3)

al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) quando quelle informazioni sono attinenti all’esercizio dei suoi compiti.

Tali autorità od organismi possono altresì comunicare alle autorità di vigilanza le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell’articolo 67. Le informazioni ricevute in tale ambito sono soggette alle disposizioni relative al segreto d’ufficio stabilite alla presente sezione.

In una situazione d’emergenza, inclusa una situazione come definita nell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, gli Stati membri consentono alle autorità competenti di comunicare, senza ritardo, informazioni alle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali, quando quell’informazione è attinente all’esercizio dei loro compiti statutari ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando tale informazione è attinente all’esercizio dei suoi compiti».

Nota esplicativa

La modifica è intesa ad allineare le disposizioni sullo scambio di informazioni di cui sopra con la terminologia utilizzata nelle altre direttive del settore finanziario, anche nelle situazioni di emergenza, e ad assicurare l’accesso del CERS alle informazioni delle autorità di vigilanza (si veda anche il paragrafo 5 del parere).

Modifica n. 2

Articolo 2, paragrafo 30, lettera a), della proposta di direttiva

Modifica all’articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE

«In caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari, come determinato dall'EIOPA conformemente al presente paragrafo, l’autorità di vigilanza può estendere per un lasso ditempo adeguato il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti».

«In caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari, come determinato dall'EIOPA di concerto con il CERS, conformemente al presente paragrafo, l’autorità di vigilanza puòestendere per un lasso di tempo adeguato il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti».

Nota esplicativa

Considerate le possibili implicazioni intersettoriali di natura sistematica di un tale evento, il CERS dovrebbe essere consultato, se del caso, riguardo la determinazione dell'esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari (si veda il paragrafo 6.5 del parere).

Modifica n. 3

Articolo 2, paragrafo 31, della proposta di direttiva

Modifica all’articolo 143, della Direttiva 2009/138/CE

«1.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater, che specificano le procedure che l’EIOPA deve seguire quando determina l’esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, e i fattori da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 138, paragrafo 4, compreso l’opportuno periodo di tempo massimo, espresso in numero totale di mesi, che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, come indicato all’articolo 138, paragrafo 4, primo comma».

«1.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater, che specificano le procedure che l’EIOPA deve seguire quando determina l’esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, e i fattori da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 138, paragrafo 4, compresi i metodi, i criteri e i requisiti qualitativi e quantitativi, l’opportuno periodo di tempo massimo, espresso in numero totale di mesi, che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, come indicato all’articolo 138, paragrafo 4, primo comma».

Nota esplicativa

La finalità della modifica è quella di assicurare una valutazione obiettiva della determinazione dell'esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari (si veda il paragrafo 6.5 del parere).

Modifica n. 4

Articolo 2, paragrafo 61, della proposta di direttiva

Modifica all’articolo 259, della Direttiva 2009/138/CE (nuovo paragrafo 4)

 

È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   L’EIOPA redige entro [XXX] anni che seguono [XXX] un rapporto che valuta gli effetti pro ciclici derivanti dall’attuazione della disciplina Solvibilità II e, ove necessario, il contributo dei meccanismi anticiclici alla stabilità finanziaria, incluso il premio per illiquidità a cui si riferisce l’articolo 77 bis».

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo 6.2 del parere.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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