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Document 52011AB0032

Parere della Banca centrale europea, del 7 aprile 2011 , sulla proposta di regolamento che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (CON/2011/32)

OJ C 155, 25.5.2011, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 aprile 2011

sulla proposta di regolamento che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Introduzione e base giuridica

Il 28 gennaio 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (1) (in seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto il regolamento proposto contiene disposizioni che riguardano la funzione fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), consistente nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di cui al quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato. Conformemente alla prima frase dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore e sostiene la proposta della Commissione europea di stabilire dei termini per la migrazione verso i bonifici dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e gli addebiti diretti della SEPA, per mezzo di un regolamento dell’Unione. La BCE e l’Eurosistema hanno ripetutamente richiamato l’attenzione sulla necessità di fissare alcuni termini, ambiziosi ma realistici, per la migrazione verso i bonifici e gli addebiti diretti della SEPA, al fine di approfittare di tutti i benefici della SEPA stessa. Sebbene i potenziali benefici del progetto SEPA siano notevoli, l’approccio attuale, che la concepisce come un progetto trainato principalmente dal mercato, non può essere considerato pienamente soddisfacente. L'incertezza che domina attualmente sui mercati a causa del clima economico generalmente difficile, gli svantaggi ai quali vanno incontro le imprese che si lanciano per prime in un'attività di rete, nonché la duplicazione dei costi a causa dell'utilizzo contestuale dei sistemi di pagamento SEPA e di quelli tradizionali sono le ragioni che hanno indotto numerosi operatori del mercato, soprattutto sul versante dell'offerta, a chiedere la fissazione di un termine per la migrazione verso la SEPA, attraverso l’adozione di un atto normativo a livello dell’Unione. Pertanto, affinché la migrazione verso la SEPA avvenga con successo, si considera necessario un atto dell’Unione di portata generale, vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, diversamente, il progetto andrebbe incontro al serio rischio di fallimento.

Osservazioni di carattere specifico

La BCE ha più volte sottolineato la necessità di un indirizzo chiaro in merito alla commissione interbancaria per gli addebiti diretti (2). Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (3) hanno introdotto una commissione interbancaria temporanea di default per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto, nonché l’applicazione temporanea di commissioni interbancarie nazionali per gli addebiti diretti. Entrambi tali articoli cesseranno di avere vigore a decorrere dal 1o novembre 2012; pertanto, al fine di evitare che un vuoto legislativo pregiudichi la migrazione verso gli addebiti diretti SEPA, è importante stabilire una soluzione a lungo termine per le commissioni interbancarie per gli addebiti diretti. L’articolo 6 della proposta di regolamento, relativo alle commissioni interbancarie per gli addebiti diretti, contribuisce al raggiungimento di tale certezza giuridica.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative sono contenute a tal fine nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 aprile 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 775 definitivo.

(2)  Si veda la Dichiarazione congiunta della Commissione europea e della Banca centrale europea, che chiarisce taluni principi alla base del futuro modello commerciale di addebito diretto della SEPA (SDD), del marzo 2009, nonché Dalla teoria alla pratica, settimo rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro, dell’ottobre 2010, pag. 17, entrambi disponibili presso il sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(3)  GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Prima frase del considerando n. 2 della proposta di regolamento

«Il successo dell’AUPE è molto importante dal punto di vista economico, monetario e politico.»

«Il successo della SEPA è molto importante dal punto di vista economico, e politico.»

Nota esplicativa

La SEPA è importante dal punto di vista economico e politico, ma non svolge alcun ruolo nell’ambito della politica monetaria; pertanto il termine «monetario» dovrebbe essere eliminato.

Modifica n. 2

Frasi terza e quarta (nuova) del considerando 6 della proposta di regolamento

«È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di valore elevato tra prestatori di servizi di pagamento e i pagamenti tramite telefoni mobili non rientrino nell'ambito di applicazione di queste norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili al bonifico e all'addebito diretto.»

«È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di valore elevato tra prestatori di servizi di pagamento e i pagamenti tramite telefoni mobili non rientrino nell'ambito di applicazione di queste norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili al bonifico e all'addebito diretto come definiti nel presente regolamento. Anche le operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce di aggiungere «come definiti nel presente regolamento» per chiarire il concetto che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, ecc., non costituiscono bonifici e addebiti diretti nel senso del regolamento proposto. Per quanto riguarda la nota esplicativa della quarta frase (nuova) proposta dalla BCE, si veda la modifica n. 5.

Modifica n. 3

Seconda frase del considerando 9 della proposta di regolamento

«Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia frenato da ostacoli tecnici e venga eseguito nel quadro di regimi le cui regole di base siano rispettate dalla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento della maggior parte degli Stati membri e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, siano queste transfrontaliere o puramente nazionali.»

«Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia frenato da ostacoli tecnici , venga eseguito nel quadro di regimi le cui regole di base siano rispettate dalla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento della maggior parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, siano queste transfrontaliere o puramente nazionali.»

Nota esplicativa

L’interoperabilità è essenziale al fine di garantire che i pagamenti possano essere trattati in maniera efficiente in tutta l’Unione. I due requisiti, e cioè il fatto che le regole si applichino su base nazionale e transnazionale e la necessaria partecipazione della maggioranza, previsti nel considerando n. 9 e nell’articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento, sono misure importanti affinché i regimi di pagamento divengano paneuropei. Tuttavia, tenendo in conto lo sviluppo dei nuovi servizi di pagamento, l’adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento negli Stati membri la cui moneta non è l’euro può non essere ritenuta una priorità, considerando l’esiguità del numero delle operazioni in euro in alcuni di tali Stati membri. Si suggerisce pertanto di limitare la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (si veda la modifica n. 14), e di conseguenza il considerando 9, alla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggioranza degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Ciò dovrebbe, da un lato, evitare il frapporsi di ostacoli insormontabili al lancio dei servizi innovativi di bonifico e addebito diretto e, dall’altro, garantirne il carattere paneuropeo.

Modifica n. 4

Prima frase del considerando 16 della proposta di regolamento

«In alcuni Stati membri vigono alcuni strumenti di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche.»

«In alcuni Stati membri vigono alcuni strumenti di pagamento tradizionali che, pur essendo classificati come bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche.»

Nota esplicativa

Tale proposta è volta a chiarire che taluni strumenti di pagamento tradizionali sono classificati come bonifici o addebiti diretti, a prescindere dalle loro funzioni specifiche.

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento

«2.   Il presente regolamento non si applica:

[…]

b)

alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato, di cui sia l'ordinante che il destinatario finale del pagamento siano un prestatore di servizi di pagamento»

«2.   Il presente regolamento non si applica:

[…]

b)

alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato, »

Nota esplicativa

I pagamenti effettuati mediante sistemi per pagamenti di valore elevato non sono mai rientrati nell’ambito della SEPA e pertanto dovrebbero essere esclusi da quello della proposta di regolamento. A tal proposito,la proposta di regolamento dovrebbe concentrarsi in modo chiaro sul volume dei pagamenti al dettaglio, poiché l’inclusione dei sistemi per pagamenti di valore elevato necessiterebbe di un atto dell’Unione separato e più complesso, a causa dei livelli di servizio molto diversi. La BCE non ritiene necessaria l’adozione di un tale atto dell’Unione, in considerazione della complessità dei sistemi per pagamenti di valore elevato, delle sfide tecniche che l’industria bancaria affronterebbe a causa di una tale migrazione, e del fatto che i pagamenti al dettaglio regolati nell’ambito di sistemi per pagamenti di valore elevato costituiscono meno dell’1% del numero totale dei pagamenti al dettaglio effettuati nell’area dell’euro.

Tuttavia, la BCE e le banche centrali nazionali (BCN), nel ruolo loro riservato ai sensi del quarto trattino dell’articolo 3.1 e dell’articolo 22 dello Statuto del SEBC quali operatori dei sistemi componenti del sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), attualmente considerano l’introduzione degli standard ISO20022 XML in TARGET2 una questione di importanza strategica.

Modifica n. 6

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento

«2.   Il presente regolamento non si applica:

[…]

c)

alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento, ivi compresi i prelievi in contanti da conti di pagamento, che non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso o da un conto di pagamento identificato dalle coordinate nazionali del conto bancario (BBAN) o dal numero internazionale di conto bancario (IBAN)»

«2.   Il presente regolamento non si applica:

[…]

c)

alle operazioni con carta di pagamento, ivi compresi i prelievi in contanti da conti di pagamento, »

Nota esplicativa

La BCE concorda sull’opportunità di escludere dalla proposta di regolamento i pagamenti tramite carta e i prelievi in contanti; tuttavia i pagamenti tramite carta, ad eccezione dei prelievi in contanti da un conto di pagamento, danno sempre luogo ad un bonifico o a un addebito diretto verso o da un conto di pagamento identificato dal proprio BBAN o IBAN. Inoltre, la valutazione dell’impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento, non riguarda i pagamenti tramite carta; ne consegue che questi non rientrano nell’ambito di applicazione della proposta di regolamento. Di conseguenza, la BCE propone di eliminare il riferimento all’uso di BBAN e IBAN al fine di evitare che si intendano inclusi the facto nella proposta di regolamento, la qual cosa è contraria all’intenzione alla base della presente disposizione.

Modifica n. 7

Articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento (nuovo).

Nessun testo.

«4.   Il presente regolamento non si applica alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali ove agiscano in qualità di autorità monetarie o ad altre autorità pubbliche.»

Nota esplicativa

È opportuno che le attività svolte dalla BCE o dalle banche centrali nazionali ai sensi del quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e dell'articolo 3 dello statuto del SEBC, siano escluse dall’ambito di applicazione della proposta di regolamento, in considerazione dell’indipendenza della banca centrale (si veda l’articolo 130 del trattato). A tal fine, la BCE propone l’inserimento nella proposta di regolamento della stessa esenzione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (2) .

Modifica n. 8

Articolo 2 della proposta di regolamento (nuova definizione)

Nessun testo.

«per “carta di pagamento” si intende uno strumento che permette al pagatore i) di eseguire operazioni di pagamento sia presso un terminale sia a distanza, anche tramite lettera, telefono o Internet; o ii) di avere accesso al contante presso una cassa automatica prelievi»

Nota esplicativa

La BCE dà per inteso che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento sia diretto ad escludere dal proprio ambito di applicazione le operazioni tramite carta tradizionali ma comprenda le operazioni in cui una carta di pagamento sia utilizzata principalmente al fine di identificare il pagatore quando procede ad un addebito diretto o a un bonifico. Poiché la maggior parte dei pagamenti tramite carta sono regolati alla fine tramite bonifico o addebito diretto, si potrebbe ritenere che l’attuale formulazione comprenda anche operazioni tramite carta in generale. Al fine di garantire la certezza giuridica, la BCE propone di introdurre una definizione di carta di pagamento e di riformulare l’articolo 7, paragrafo 2 della proposta di regolamento, non tenendo conto degli addebiti diretti iniziati tramite carta presso un punto vendita (si veda la modifica n. 17). Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento esclude dall’ambito di applicazione le operazioni di pagamento effettuate tramite una carta di pagamento senza dare una definizione di quest’ultima.

Modifica n. 9

Articolo 2 della proposta di regolamento (nuova definizione)

Nessun testo.

«per “sistemi per pagamenti di valore elevato” si intendono sistemi di pagamento il cui scopo principale è quello di trattare, compensare e/o regolare singole operazioni di pagamento aventi alta priorità e principalmente di ammontare elevato»

Nota esplicativa

Il nuovo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che si suggerisce di inserire nella proposta di regolamento (si veda la modifica n. 5) contiene il termine «sistemi per pagamenti di valore elevato», di cui è opportuno dare la definizione.

Modifica n. 10

Articolo 2 della proposta di regolamento (nuova definizione)

Nessun testo.

«per “sistemi di pagamento al dettaglio” si intendono i sistemi di pagamento il cui scopo principale è quello di trattare, compensare e/o regolare operazioni di pagamento che sono sommate per la trasmissione e sono principalmente di scarso ammontare e di bassa priorità.»

Nota esplicativa

L’articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento introduce il concetto di interoperabilità tra sistemi di pagamento, che dovrebbe interessare solo i sistemi di pagamento al dettaglio (si veda la modifica n. 15). Pertanto, è opportuno fornire la definizione del termine «sistemi di pagamento al dettaglio».

Modifica n. 11

Articolo 2, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«(1)

“bonifico”, un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario in cui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento sono disposte dal pagatore in base al consenso dato al suo prestatore di servizi di pagamento»

«(1)

“bonifico”, un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario in cui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento sono disposte dal pagatore sulla base di un’istruzione data al suo prestatore di servizi di pagamento»

Nota esplicativa

È opportuno che la definizione di bonifico sia resa più specifica, dal momento che questo richiede un’azione concreta e non il solo consenso da parte del pagatore.

Modifica n. 12

Articolo 2, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«(2)

“addebito diretto”, un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore»

«(2)

“addebito diretto”, un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore»

Nota esplicativa

Al fine di garantire coerenza con altri atti secondari dell’Unione pertinenti e per ragioni di certezza del diritto, si propone di allineare la definizione di «addebito diretto» contenuta nella proposta di regolamento con quella di cui all’articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 924/2009 e all’articolo 4, paragrafo 28, della Direttiva 2007/64/CE.

Modifica n. 13

Articolo 2, paragrafo 7, della proposta di regolamento

«(7)

“regime di pagamento”, un insieme di norme, di prassi e di standard per l'esecuzione di pagamenti tra i partecipanti al regime, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, tra gli Stati membri o al loro interno»

«(7)

“regime di pagamento”, un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento»

Nota esplicativa

Al fine di garantire la coerenza con altra normativa secondaria dell’Unione pertinente e per ragioni di certezza del diritto, sarebbe opportuno allineare la definizione di «regime di pagamento» contenuta nella proposta di regolamento con quella di «regime di addebito diretto» di cui all’articolo 2, paragrafo 15, del Regolamento (CE) n. 924/2009, visti gli elementi in comune contenuti nelle due definizioni di regime.

Modifica n. 14

Articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   I prestatori di servizi di pagamento effettuano bonifici e addebiti diretti nel quadro di un regime di pagamento che rispetti le seguenti condizioni:

a)

le sue norme sono le stesse per le operazioni nazionali e transfrontaliere di bonifico e di addebito diretto, tra gli Stati membri e al loro interno;

b)

i partecipanti al regime rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggior parte degli Stati membri.»

«1.   I prestatori di servizi di pagamento effettuano bonifici e addebiti diretti nel quadro di un regime di pagamento che rispetti le seguenti condizioni:

a)

le sue norme sono le stesse per le operazioni nazionali e transfrontaliere di bonifico e di addebito diretto, tra gli Stati membri e al loro interno;

b)

i partecipanti al regime rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggior parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 3.

Modifica n. 15

Articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   I sistemi e, se del caso, i regimi di pagamento sono tecnicamente interoperabili mediante l'utilizzo di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione.»

«2.   I sistemi di pagamento al dettaglio sono tecnicamente interoperabili mediante l'utilizzo di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione.»

Nota esplicativa

L’articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento richiede l’interoperabilità tecnica dei sistemi e dei regimi di pagamento (se del caso) senza dare una definizione concreta di cosa si intenda per interoperabilità tecnica. Idealmente, sarebbe consigliabile una formulazione più precisa che chiarisca il significato del termine. In mancanza di ciò, la BCE consiglia di cancellare il riferimento ai regimi di pagamento poiché si ritiene che l’interoperabilità tecnica tra tali regimi non sia attuabile. Quel che più conta è che i sistemi di pagamento al dettaglio e i sistemi per pagamenti di valore elevato hanno natura molto differente, sotto il profilo del trattamento, della compensazione e del regolamento, nonostante entrambe le tipologie di sistemi possano essere usate per trattare operazioni di pagamento al dettaglio. In generale, i sistemi di pagamento al dettaglio utilizzano i sistemi per pagamenti di valore elevato per il regolamento dei saldi. Dovrebbe essere chiarito che può aversi interoperabilità solo tra sistemi di pagamento dello stesso tipo. Richiedere l’interoperabilità tra sistemi di pagamento al dettaglio e sistemi per pagamenti di valore elevato non solo solleverebbe dubbi di proporzionalità, poichè i pagamenti al dettaglio trattati attraverso sistemi per pagamenti di valore elevato come TARGET2 e EURO1 costituiscono meno dell’1 % del numero totale dei pagamenti al dettaglio nell’area dell’euro, ma potrebbe anche avere effetti collaterali indesiderati sotto il profilo del rischio e della stabilità.

Modifica n. 16

Articolo 5, paragrafi 1 e 2, della proposta di regolamento.

«1.   Entro il [ inserire data precisa 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.

2.   Entro il [ inserire data precisa 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato.»

«1.   Entro il 31 gennaio 2013, i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.

2.   Entro il 31 gennaio 2014, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato.»

Nota esplicativa

La BCE concorda sul fatto che i requisiti per i bonifici e per gli addebiti diretti debbano entrare in vigore in tempi piuttosto prossimi, specialmente in considerazione del fatto che il bonifico SEPA è stato lanciato nel gennaio 2008 e l’addebito diretto SEPA nel novembre 2009. In considerazione del fatto che il settore dei pagamenti necessita di tempistiche abbastanza ampie, la BCE suggerisce di stabilire date concrete, che potrebbero essere preferibilmente alla fine di gennaio 2013 per i bonifici e alla fine di gennaio 2014 per gli addebiti diretti.

Modifica n. 17

Articolo 7, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5 fino al [ inserire data precisa 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di pagamento effettuate mediante carta di pagamento al punto vendita che diano luogo a addebito diretto da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN.»

«2.   Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, fino al [ inserire data precisa 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di pagamento effettuate mediante carta di pagamento al punto vendita che diano luogo a una operazione di addebito diretto .»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa delle modifiche n. 8 e 20.

Modifica n. 18

Articolo 12, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Alla Commissione sono conferiti per un periodo di tempo indeterminato i poteri di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Per motivi tassativi di urgenza si applica l'articolo 15.»

«1.   Alla Commissione sono conferiti per un periodo di tempo indeterminato i poteri di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La Commissione prepara le bozze di atti delegati in stretta collaborazione con l’Eurosistema e, ove opportuno, con gli altri membri del SEBC, nonché consultando i fornitori di servizi e i rappresentanti degli utilizzatori. Per motivi tassativi di urgenza si applica l'articolo 15.»

Nota esplicativa

Per non pregiudicare lo sviluppo di strumenti di pagamento nuovi e innovativi, è della massima importanza che i requisiti tecnici stabiliti negli atti delegati possano essere modificati in modo regolare ed efficiente. Nell’esercizio dei poteri ad essa delegati, la Commissione dovrebbe farlo in stretta cooperazione con l’Eurosistema e, ove opportuno, con gli altri membri del SEBC, nonchè sulla base della consultazione del settore dei pagamenti e delle altre parti interessate, al fine di garantire, tra le altre cose, che le modifiche siano pianificate tenendo conto dei cicli economici del settore dei pagamenti.

Modifica n. 19

Punto 1, lettera d), dell’allegato alla proposta di regolamento

«d)

il campo di dati sulla rimessa deve consentire l'inserimento di 140 caratteri. I regimi di pagamento possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche in relazione al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;»

«d)

il campo di dati sulla rimessa deve consentire l'inserimento di un minimo di 140 caratteri. I regimi di pagamento possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche in relazione al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;»

Nota esplicativa

Nei regimi di pagamento, il numero di caratteri il cui inserimento è consentito non dovrebbe essere ristretto, pertanto si consiglia di prevedere 140 caratteri come limite minimo.

Modifica n. 20

Punto 3, lettera f), dell’allegato alla proposta di regolamento

«f)

il consenso viene dato sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario); i mandati, assieme alle successivi modifiche e/o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario;»

«f)

il consenso viene dato sia al beneficiario, direttamente o indirettamente tramite questo, che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ; i mandati, assieme alle successivi modifiche e/o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario;»

Nota esplicativa

La formulazione del punto 3, lettera f), dell'allegato alla proposta di regolamento, potrebbe essere interpretata in modo non corretto nel senso che i mandati esistenti che non siano esplicitamente indirizzati sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento siano nulli e debbano essere firmati nuovamente. Questa potrebbe essere un'attività molto onerosa, considerando l'ampio numero di mandati per addebiti diretti. Dovrebbe pertanto essere chiarito, al fine di evitare qualsiasi possibile dubbio, che il consenso al prestatore di servizi di pagamento del pagatore può essere dato indirettamente tramite il beneficiario.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.


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