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Document 52007AB0011

Parere della Banca centrale europea, del 13 aprile 2007 , relativo all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (CON/2007/11)

OJ C 116, 26.5.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 aprile 2007

relativo all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione

(CON/2007/11)

(2007/C 116/01)

Introduzione e base giuridica

Il 23 gennaio 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (1) (di seguito «direttiva proposta»). La direttiva proposta stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE) la cui perturbazione o distruzione potrebbe comportare conseguenze di rilievo in due o più Stati membri o in un singolo Stato membro qualora l'infrastruttura tecnica sia situata in un altro Stato membro. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1

La BCE sostiene pienamente l'obiettivo della direttiva proposta di accrescere la coordinazione tra le azioni pianificate nei diversi settori pertinenti dell'Unione europea per la prevenzione, preparazione e risposta a minacce, in particolare ad attacchi terroristici che coinvolgono infrastrutture critiche e le dipendenze intersettoriali (2). In particolare, la BCE ritiene importante assicurare che siano intraprese iniziative coerenti e coordinate in diversi settori per reagire adeguatamente a tali minacce.

1.2

Le disposizioni della direttiva proposta che attribuiscono agli Stati membri talune responsabilità in riferimento all'identificazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE), alla loro notifica alla Commissione, e l'istituzione dei Piani di sicurezza per gli operatori (PSO) degli ICE, il loro aggiornamento, la loro regolare revisione e, in particolare, sorveglianza, così come la segnalazione alla Commissione dei rischi per ciascun settore, devono rispettare le attuali competenze nazionali e delle autorità dell'UE. Ciò comprende i compiti esclusivi delle banche centrali, da svolgersi necessariamente in maniera indipendente ai sensi del trattato (3), nonché i compiti attribuiti alle banche centrali dalle leggi nazionali applicabili. In particolare, sarà necessario assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva proposta siano pienamente compatibili con i poteri o obblighi di sorveglianza delle banche centrali sulle infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli, stanze di compensazione e controparti centrali (4). A tale riguardo si comprende che il quadro fornito dalla direttiva proposta non sarà pregiudizievole delle prerogative e dell'indipendenza delle banche centrali. Nella direttiva proposta dovrebbe essere introdotto un considerando che rifletta tali considerazioni.

1.3

Inoltre, la BCE desidera mettere in rilievo che l'Eurosistema e/o le banche centrali nazionali hanno già messo a punto misure che garantiscono la continuità del servizio (business continuity) nei sistemi di pagamento dell'area dell'euro, e la BCE ritiene che tale attività dovrebbe essere riconosciuta nell'intento di evitare duplicazioni e di assicurare coerenza al lavoro svolto da varie autorità.

2.   Commenti di natura specifica

2.1

Primo, il settore finanziario identificato nella direttiva proposta è suddiviso in 1) infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli; e 2) mercati regolamentati. La BCE propone una formulazione più ampia che copra infrastrutture e sistemi di negoziazione, pagamento, compensazione e regolamento per gli strumenti finanziari.

2.2

Secondo, la definizione di «infrastruttura critica »riconosce esplicitamente le dipendenze intersettoriali poiché l'efficacia delle misure di recepimento per ciascun settore potrebbero essere gravemente danneggiate per la mancanza di un adeguato trattamento delle interdipendenze settoriali. Tuttavia, si nota che tale definizione non fa espresso riferimento alle attività situate esclusivamente all'interno dell'UE. Pertanto, non è chiaro come attività situate in parte al di fuori della UE, la cui perturbazione o distruzione potrebbe comportare conseguenze di rilievo sulle infrastrutture europee, possano ricadere nel campo di applicazione della direttiva proposta. La BCE riterrebbe opportuni ulteriori chiarimenti su questo punto.

2.3

Terzo, il «test di gravità »finalizzato a identificare le infrastrutture critiche europee è abbastanza ampio e dovrebbe essere rafforzato con indicazioni più chiare atte ad assicurare coerenza nelle designazioni tra i paesi e i settori. Sarebbe utile chiarire ulteriormente questo concetto nello stabilire criteri trasversali e settoriali attraverso la procedura del comitato ai sensi della direttiva proposta. Si nota che è probabile che la direttiva proposta preveda ulteriori requisiti amministrativi che verosimilmente comporteranno costi per le infrastrutture e le autorità coinvolte. A seconda che vengano stabiliti o meno tetti di questo tipo, le infrastrutture che al momento non sono soggette a sorveglianza potrebbero essere identificate e sottoposte a costi ulteriori.

2.4

Quarto, potrebbe essere necessario un atto comunitario separato per stabilire procedure atte ad identificare e designare le ICE di proprietà o gestite dalle istituzioni, organi o agenzie comunitari. Mentre secondo la direttiva proposta la Commissione potrebbe proporre un elenco di infrastrutture critiche da designarsi quali ICE sulla base sia delle notifiche da parte degli Stati membri sia di «qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione», potrebbe non essere pratico che le ICE gestite da organi comunitari e che hanno una dimensione paneuropea siano parte di un sistema che verrebbe amministrato dagli Stati membri.

2.5

Quinto, ai sensi della direttiva proposta, è necessario che l'elenco di infrastrutture critiche designate quali ICE sia adottato in conformità della procedura di comitato stabilita dalla direttiva proposta (5). L'elenco di tutte le ICE sarebbe adottato prima dell'istituzione e dell'operatività dei PSO contenenti le pertinenti soluzioni di sicurezza per la protezione delle ICE elencate, poiché agli operatori, per dare vita a un PSO, è concesso un anno che decorre dalla designazione. In tale contesto, la pubblicità non è desiderabile per le infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione e regolamento di titoli. In particolare, dal momento che l'obiettivo della direttiva include la preparazione in vista di minacce che abbiano conseguenze sui mercati finanziari, non sarebbe opportuno divulgare al pubblico l'elenco di infrastrutture critiche di fatto rilevanti per il funzionamento dei mercati finanziari. Allo stato attuale, non vi è paese al mondo che renda pubblica un tale elenco, sulla base di simili considerazioni. La BCE raccomanda pertanto fortemente di mantenere l'elenco delle ICE riservato.

2.6

Infine, la BCE raccomanda altrettanto fortemente di tenere in adeguato conto le misure esistenti nel definire i provvedimenti di recepimento e di prestare particolare attenzione a quelle aree nelle quali non è stata identificata finora alcuna specifica misura. In Tale contesto, sembra quindi preferibile che non siano avviati i provvedimenti di definizione o attuazione nelle aree dei pagamenti e regolamenti, ma venga piuttosto riconosciuto il lavoro già svolto dalle autorità competenti. Da una parte, un ulteriore regolamento e gli oneri correlati dovranno essere giustificati attraverso un'analisi d'impatto adeguata. Dall'altra, è importante mantenere gli standard e i regolamenti in quest'area sufficientemente flessibili in modo da essere facilmente e continuamente adattati ad un ambiente mutevole. La BCE ritiene preferibile che non siano adottate misure specifiche giuridicamente vincolanti. Qualora la Commissione decidesse di adottare misure di attuazione, la BCE dovrà essere consultata formalmente ai sensi del trattato su tutte le misure relative alle infrastrutture e ai sistemi di pagamento e di compensazione e di regolamento titoli, e su altre materie che ricadono nella sua sfera di competenza (6).

3.   Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche della direttiva proposta, l'allegato dispone delle proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, 13 aprile 2007.

Il Vice Presidente della BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2006) 787 definitivo.

(2)  La BCE è altresì del parere che il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche debba fondarsi su un approccio ad alto rischio nell'affrontare le minacce del terrorismo come prioritarie e che, secondo tale approccio, minacce tecnologiche, o provocate dall'uomo, e disastri naturali dovrebbero essere tenuti in considerazione nel processo di protezione delle infrastrutture critiche europee.

(3)  Allo stesso tempo, nel contesto della preparazione di una strategia complessiva di respiro UE volta alla protezione delle infrastrutture critiche contro attacchi terroristici, il riconoscimento all'Eurosistema dell'esclusiva competenza in proposito non comporta una sua separazione netta dalla Comunità europea e non lo esenta da qualunque norma del diritto comunitario (paragrafo 135 della Causa C-11/00 Commissione contro Banca centrale europea, Racc. 2003 pagg. I-7147).

(4)  Per esempio, l'Eurosistema ha stabilito principi e procedure per la sorveglianza sulle infrastrutture e sui sistemi di pagamento e di compensazione, ivi comprese misure preventive contro problemi operativi quali the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems del giugno 2006.

(5)  Articoli 4, paragrafo 2, e 11 della direttiva proposta.

(6)  Primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE  (1)

Modifica n. 1

Nuovo considerando 17a

 

Ai fini del settore finanziario, la presente direttiva dovrebbe essere compatibile con i compiti e di doveri conferiti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Particolare attenzione a tal riguardo deve essere prestata all'operatività e sorveglianza delle infrastrutture e dei sistemi di pagamento e di compensazione e di regolamento titoli dalle banche centrali del SEBC e al contributo delle banche centrali alla stabilità del sistema finanziario. Per evitare una duplicazione di lavoro non necessaria, gli Stati membri fanno affidamento sull'attività e sulle valutazioni regolari condotte dalle banche centrali nelle rispettive sfere di competenza.

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.2 del parere

Allegato 1 Elenco dei settori di infrastrutture critiche

VII   Finanze

Infrastrutture e sistemi di pagamento e di compensazione eregolamento di titoli

Mercati regolamentati

VII   Finanze

Infrastrutture e sistemi di negoziazione, pagamento, compensazione e regolamento di titoli per gli strumenti finanziari

Mercati regolamentati

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1 del parere


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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