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Document 52018AB0019

Parere della Banca centrale europea, dell’11 aprile 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi (CON/2018/19)

OJ C 255, 20.7.2018, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 aprile 2018

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi

(CON/2018/19)

(2018/C 255/02)

Introduzione e base giuridica

In data 23 novembre 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sul contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sui compiti specifici conferiti alla BCE conferiti alla BCE in conformità all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

La proposta di regolamento si inquadra nell’ambito di una serie completa di proposte di riforma del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), introdotto nel settembre 2017, composto dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV) e dal Comitato europeo per il rischio sistemico (2). Poiché il pacchetto attiene a compiti diversi assolti dal SEBC e dalla BCE, la BCE ha deciso di adottare pareri distinti in merito a tale pacchetto. Il presente parere, pertanto, deve essere letto in combinato disposto con il parere CON/2018/12, del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (3).

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE accoglie favorevolmente l’obiettivo della proposta di regolamento di promuovere una vigilanza e una regolamentazione prudenziale efficace e coerente in tutta l’Unione europea. La BCE appoggia l’ulteriore integrazione del quadro di vigilanza a livello dell’Unione per il settore bancario e il rafforzamento della dimensione unionale (o europea) della vigilanza attraverso una revisione dell’attuale assetto delle AEV (4). Inoltre, nonostante siano state apportate modifiche a specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010 (5) nel 2013, le AEV non sono state oggetto di revisione dal momento della loro istituzione nel 2010.

1.2.

Per quanto riguarda l’allineamento del quadro di governance dell’Autorità bancaria europea (ABE) con gli obiettivi e gli sviluppi delineati, la BCE intende evidenziare che i progetti di Unione bancaria e Unione dei mercati dei capitali (Capital markets union, CMU) si trovano ognuna in un diverso stato di avanzamento. La revisione delle AEV potrebbe anche non portare ad un identico risultato per tutte e tre le agenzie, ma piuttosto potrebbe riguardare direttamente i loro rispettivi mandati e funzioni.

1.3.

In particolare, per quanto riguarda le nuove funzioni di vigilanza inserite nella proposta di regolamento, la BCE è del parere che alcune delle proposte di modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010 non operano una distinzione adeguata tra l’ambito dei compiti di vigilanza microprudenziale della BCE e la competenza della AEV a stabilire norme di regolamentazione per promuovere la convergenza delle attività di vigilanza. La BCE ritiene essenziale che le sinergie tra i mandati della BCE e delle AEV siano massimizzate. Per conseguire tale obiettivo, dovrebbero essere evitate duplicazioni o attribuzioni inappropriate di compiti che potrebbero sfumare la distinzione tra le responsabilità delle rispettive autorità e così rendere meno efficace il sistema nel suo complesso.

2.   Osservazioni specifiche

2.1.   Il quadro di governance dell’ABE riveduto

2.1.1.

La proposta di regolamento intende istituire un comitato esecutivo quale nuovo organo nell’ambito della struttura di governance dell’ABE (6). I membri del comitato esecutivo devono essere nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia finanziaria, di post-negoziazione e di compensazione, nonché all’esperienza in materia di vigilanza finanziaria, attraverso una procedura di selezione aperta con il coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Mentre la funzione principale del comitato esecutivo, in base alla proposta dalla Commissione, è quella di formulare proposte su tutte le questioni che devono essere decise dal consiglio delle autorità di vigilanza, si propone altresì che al comitato esecutivo sia attribuito un potere decisionale esclusivo in alcuni ambiti, al fine di garantire l’assunzione di decisioni efficaci, imparziali e improntate a una dimensione unionale. Per esempio, il comitato esecutivo sarebbe l’unico responsabile per la risoluzione di controversie tra le autorità competenti (AC) e per stabilire gli obiettivi strategici di vigilanza per tali AC. Si propone altresì che il comitato esecutivo assuma decisioni in merito all’avvio, al coordinamento e alla comunicazione dell’esito delle prove di stress su scala unionale.

2.1.2.

La BCE appoggia la revisione della struttura di governance delle AEV, compresa la revisione del diritto di voto e dell’assetto partecipativo ai loro rispettivi comitati. Tuttavia, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe rimanere l’organo decisionale in relazione ai compiti mirati a promuovere la convergenza della vigilanza nell’Unione, piuttosto che attribuire ampi poteri di vigilanza a un organo di nuova istituzione (8). Al contempo, nell’intento di potenziare l’efficacia e l’efficienza dei processi decisionali del consiglio delle autorità di vigilanza, la BCE appoggia l’istituzione di un comitato esecutivo focalizzato su compiti amministrativi e composto da membri permanenti non appartenenti alle AC, che garantirebbe una più forte prospettiva unionale. Pertanto, mentre la BCE accoglie favorevolmente la proposta di incaricare il comitato esecutivo dell’elaborazione del programma di lavoro annuale dell’ABE, non è favorevole al conferimento al comitato esecutivo di un generale diritto di iniziativa per gli atti di regolamentazione (9). Tale diritto di iniziativa non dovrebbe estendersi alle competenze di regolamentazione del consiglio delle autorità di vigilanza per quanto riguarda l’adozione di pareri, raccomandazioni e decisioni.

2.1.3.

Inoltre, la BCE approva la proposta di rafforzare l’autonomia statutaria del comitato esecutivo, così come la proposta che rende la procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo più trasparente rispetto a quella utilizzata per l’attuale consiglio di amministrazione.

2.1.4.

La BCE appoggia l’obiettivo della proposta di regolamento di tenere conto e rispecchiare nel SEVIF l’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Tuttavia, la proposta di regolamento non tiene nella dovuta considerazione l’attuale dimensione unionale riguardo alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Più specificamente, non è prevista la partecipazione della BCE come membro del proposto comitato esecutivo, nonostante compiti della stessa concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi dell’area dell’euro. Di conseguenza, il Consiglio e il Parlamento dovrebbero considerare di assegnare alla BCE il ruolo di osservatore nel comitato esecutivo proposto. Data la stretta collaborazione tra l’ABE e la BCE per quanto riguarda le loro attività congiunte, la presenza della BCE in qualità di osservatore nel comitato esecutivo proposto sarebbe vantaggiosa (10).

2.2.   Piani di vigilanza strategici

2.2.1.

La BCE in generale appoggia l’obiettivo della proposta di regolamento di approfondire l’integrazione finanziaria e consolidare la stabilità del mercato interno attraverso una maggiore convergenza della vigilanza (11). Tuttavia, attribuire poteri di pianificazione strategica all’ABE non è appropriato in questo contesto. L’identificazione di tendenze, rischi potenziali e vulnerabilità a livello microprudenziale per le istituzioni finanziarie, e la definizione delle rispettive priorità di vigilanza strategiche sono compiti fondamentali di vigilanza che dovrebbero essere espletati dalla competente autorità di vigilanza microprudenziale e non dall’ABE nella sua funzione di organismo di normazione (12).

2.2.2.

Più specificamente, separare la pianificazione dall’attuazione, quando vengono definite le priorità in materia di vigilanza provocherebbe inefficienze che complicherebbero ingiustificatamente il processo di pianificazione della vigilanza nonché, più in generale, inefficienze nell’attività di vigilanza. Garantire che i processi di vigilanza siano solidi, efficaci e affidabili e conservare una certa flessibilità nel reagire sviluppi negativi a livello microprudenziale e macroprudenziale, è essenziale per l’autorità di vigilanza responsabile. Di conseguenza, la stessa autorità dovrebbe essere responsabile della pianificazione e dell’attuazione della vigilanza per garantire risposte rapide in materia di vigilanza e per una ripartizione efficiente delle risorse.

2.2.3.

Garantire l’allineamento della pianificazione con l’attuazione delle strategie e dei compiti di vigilanza si riflette anche nel diritto secondario. Il particolare, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (13), la pianificazione e l’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE in qualità di AC per la vigilanza prudenziale nell’area dell’euro sono svolte interamente dal Consiglio di vigilanza della BCE. Di conseguenza, in base alla proposta di regolamento si pone il rischio che l’ABE possa duplicare compiti già svolti dalla BCE, causando ridondanze ingiustificate e una minore efficacia ed efficienza nella vigilanza degli enti creditizi nell’area dell’euro nel suo complesso. Inoltre, le attribuzioni della BCE e dell’EBA e i loro rispettivi regimi di responsabilità dovrebbero essere perfettamente allineati. L’ABE non deve assumere decisioni in merito ad alcuna pianificazione strategica di vigilanza per la quale la BCE possa essere in ultima analisi ritenuta responsabile.

2.2.4.

Da un punto di vista pratico, la proposta di regolamento comporta il rischio di ostacolare in modo significativo i processi di pianificazione strategica e operativa dell’MVU nonché il processo di identificazione del rischio obbligatorio per lo stesso. Più specificamente, la proposta di regolamento obbligherebbe l’MVU a presentare all’ABE la proposta di piano di lavoro annuale in materia di vigilanza per l’anno successivo con vari mesi di anticipo. Comunicare all’ABE il programma di lavoro annuale in materia di vigilanza in una fase così precoce perturberebbe i già consolidati processi di pianificazione strategica e operativa del MUV nonché l’antecedente processo di identificazione del rischio (tutti processi che sono condotti in stretta cooperazione con le 19 AC), e pertanto comprometterebbe l’obiettivo di garantire processi di vigilanza efficaci ed efficienti. Inoltre, la proposta di regolamento attribuirebbe all’ABE il diritto di formulare una raccomandazione per richiedere un adeguamento del programma di lavoro annuale delle AC (14).

2.2.5.

Una tale pratica potrebbe portare a situazioni in cui le priorità di vigilanza debbano essere adeguate in una fase molto avanzata del processo di pianificazione della vigilanza, il che solleverebbe seri interrogativi in merito all’affidabilità della pianificazione per i gruppi di vigilanza congiunti, le AC e le funzioni orizzontali, compromettendo così l’efficacia della vigilanza prudenziale nell’area dell’euro. Dato che le AC sono strettamente coinvolte nel processo di pianificazione dell’attività di vigilanza, le modifiche proposte avrebbero pesanti ripercussioni sugli attuali accordi tra la BCE e le AC per quanto riguarda la pianificazione e l’attuazione degli obiettivi di vigilanza. Alla luce dei potenziali effetti negativi sull’efficacia ed efficienza della vigilanza prudenziale nell’area dell’euro appena indicati, la BCE raccomanda vivamente di eliminare dalla proposta di regolamento la disposizione sui poteri relativi alla pianificazione strategica di vigilanza.

2.3.   Prove di stress

2.3.1.

La proposta di regolamento trasferisce i poteri decisionali del consiglio delle autorità di vigilanza rispetto all’avvio e al coordinamento di prove di stress su scala unionale al comitato esecutivo (15). Dato che il consiglio delle autorità di vigilanza non sarà più coinvolto negli aspetti essenziali delle prove di stress su scala unionale, quali lo sviluppo di metodologie, la selezione del campione o la comunicazione dei relativi risultati, le attuali procedure che regolamentano le prove di stress su scala unionale sarebbero soggette a modifiche significative. La BCE considera le prove di stress come uno strumento di vigilanza importante che deve essere utilizzato dalle autorità con responsabilità di vigilanza per assicurare che le prove di stress raggiungano il loro scopo, e cioè quello di supportare la valutazione individuale del rischio degli enti creditizi vigilati. Pertanto la BCE intende formulare osservazioni specifiche sulla ragione per cui le modifiche previste potrebbero compromettere l’efficacia della vigilanza, in tal modo essere in contrasto con l’obiettivo della Commissione di rafforzare la stabilità del mercato interno.

2.3.2.

In primo luogo, va osservato che il nuovo processo così come è proposto complica ingiustificatamente lo svolgimento delle prove di stress a livello dell’Unione, dato che l’autorità di vigilanza prudenziale sarebbe tenuta a compiere ogni sforzo per ottemperare alle decisioni del comitato esecutivo dell’EBA su vari aspetti delle prove di stress, in particolare sull’ambito e il livello di dettaglio dell’informazione da pubblicare. Poiché le AC eseguono parti significative della prova di stress, tra cui la garanzia di qualità delle deduzioni presentate dagli enti creditizi vigilati, è importante che siano coinvolte nel processo decisionale, alla luce della loro responsabilità esclusiva per gli elementi del quadro giuridico che, in ultima analisi, definiscono il loro programma di lavoro e il fabbisogno di risorse.

2.3.3.

In secondo luogo, se il comitato esecutivo dovesse decidere unicamente su vari aspetti delle prove di stress su scala unionale, inclusa la comunicazione del loro esito, potrebbe decidere, magari inavvertitamente, di divulgare informazioni che l’AC preferirebbe fossero mantenute riservate. Pertanto, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe conservare la propria competenza a decidere quali informazioni vanno comunicate nei risultati delle prove di stress su scala unionale. Al fine di evitare discrepanze tra giurisdizioni e mitigare i possibili effetti negativi sulla stabilità finanziaria, è essenziale che il livello di divulgazione sia deciso congiuntamente alle AC, tenendo presente lo scopo continuo di conseguire il massimo livello di armonizzazione possibile tra le AC.

2.3.4.

Infine, la BCE nutre la preoccupazione che la proposta di regolamento, nella sua attuale formulazione, non assicuri adeguatamente la qualità e la completezza delle prove di stress ai fini della vigilanza, per esempio la copertura delle attività bancarie, i rischi associati e l’appropriatezza delle metodologie adottate per le prove di stress. Nel caso in cui le competenze in materia di prove di stress fossero conferite al comitato esecutivo, è probabile che le prove di stress non sarebbero sufficientemente calibrate ai fini di vigilanza, né rispecchierebbero le specificità e i rischi del settore bancario oggetto della vigilanza della BCE e delle rispettive AC. In tale contesto, la BCE raccomanda di eliminare le disposizioni della proposta di regolamento relative alle prove di test a favore del mantenimento del regime vigente che ha assolto la sua funzione in modo soddisfacente.

2.4.   Revisioni indipendenti delle AC

2.4.1.

La proposta di regolamento prevede che l’ABE effettui verifiche delle attività delle AC in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo, l’ABE elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi tra le AC e di predisporre una relazione sui risultati di tale riesame (16).

2.4.2.

La BCE, mentre sostiene l’obiettivo dichiarato di garantire decisioni efficaci, imparziali e orientate all’Unione, ritiene d’altro canto che il vigente processo di revisione tra pari sia un meccanismo valido ed efficace per la convergenza delle attività di vigilanza nell’Unione e per la condivisione delle migliori pratiche tra le AC. La BCE non ravvisa quindi alcuna necessità di abbandonare il meccanismo di revisione tra pari. Al contempo, come meglio delineato nel documento di lavoro tecnico, la BCE valuta favorevolmente taluni elementi della proposta intesi a trasformare la revisione tra pari in revisione indipendente.

2.5.   Coordinamento in materia di delega ed esternalizzazione delle attività e di trasferimento dei rischi a paesi terzi

2.5.1.

La proposta di regolamento affida al comitato esecutivo il compito di controllare la delega e l’esternalizzazione delle attività nonché gli accordi di trasferimento del rischio a paesi terzi. La proposta di regolamento prevede che le AC notifichino all’ABE qualsiasi autorizzazione o registrazione in cui il piano aziendale dell’istituzione finanziaria preveda l’esternalizzazione o la delega delle sue attività o il trasferimento del rischio (17). Dal punto di vista della vigilanza, l’obbligo di notifica all’ABE rispetto a tali accordi potrebbe non rispondere in maniera adeguata all’obiettivo della proposta di regolamento di scoraggiare l’arbitraggio regolamentare tra Stati membri (18).

2.5.2.

Tale obbligo potrebbe invece sovrapporsi ai compiti di vigilanza microprudenziale espletati dalla BCE nell’ambito dell’MVU e potrebbe aggiungere ingiustificatamente al processo di vigilanza un livello di oneri amministrativi. Conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013, la procedura di autorizzazione prevede già un processo a due livelli in quanto richiede che le AC e la BCE valutino le domande di autorizzazione. Coordinare la valutazione con l’ABE aggiungerebbe un terzo livello e in tal modo aumenterebbe la complessità e la durata delle procedure di autorizzazione. Pertanto, la BCE è del parere che i compiti proposti non dovrebbero essere attribuiti né all’organo amministrativo dell’ABE né al consiglio delle autorità di vigilanza.

2.6.   Cooperazione internazionale

2.6.1.

La proposta di regolamento introduce un ruolo importante per l’ABE nella valutazione dell’equivalenza in materia dei regimi giuridici di regolamentazione e di vigilanza dei paesi terzi altrimenti effettuata dalla Commissione (19). Più specificamente, l’ABE è incaricata di monitorare gli sviluppi regolamentari e di vigilanza, le prassi attuative e i pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali sono state adottate decisioni di equivalenza. Oltre a ciò, l’ABE collaborerebbe con le AC delle giurisdizioni i cui regimi sono stati riconosciuti equivalenti, stipulando accordi amministrativi bilaterali.

2.6.2.

La BCE apprezza il ruolo dell’ABE di assistere la Commissione nel predisporre (20) e monitorare le decisioni di equivalenza (21). Tuttavia, la BCE intende formulare alcune osservazioni riguardo alla procedura prevista per la negoziazione e la stipula di accordi amministrativi tra le AC e le rispettive autorità di vigilanza dei paesi terzi (22).

2.6.3.

La BCE considera necessario un chiarimento del punto b) dell’articolo 33, paragrafo 2a. La BCE evince che i poteri dell’ABE di negoziare e di inserire disposizioni negli accordi amministrativi, ai sensi di tale paragrafo, siano unicamente diretti a consentire il follow up delle decisioni di equivalenza. Sarebbe opportuno chiarire che l’AC continua a essere responsabile del coordinamento delle attività di vigilanza e delle ispezioni in loco.

2.6.4.

Inoltre, la BCE accoglie favorevolmente l’articolo 33, paragrafo 2c, del regolamento (UE) n. 1093/2010 contenuto nella proposta, che attribuisce all’EBA il compito di elaborare un modello di accordi amministrativi. Tale modello dovrebbe essere elaborato congiuntamente alle AC. Ciò nondimeno, la BCE ritiene che l’assunzione di un ruolo attivo nel processo di negoziazione da parte dell’ABE aggiunga inutile complessità al processo di negoziazione e che questo potrebbe ritardare la conclusione dei protocolli d’intesa (MoUs) per la cooperazione in materia di vigilanza. Inoltre, poiché ogni paese terzo opera in base al proprio ordinamento giuridico e poiché le autorità di vigilanza hanno bisogno della massima flessibilità nell’adattare gli MoU nel corso delle negoziazioni, potrebbero sorgere notevoli difficoltà pratiche riguardo l’obbligo di utilizzare un modello standard di MoU elaborato dall’ABE. Pertanto, ci si dovrebbe avvalere di tale modello di accordi osservando la massima diligenza.

2.7.   Modifiche ai poteri di imposizione delle ammende e richieste di informazioni

2.7.1.

La proposta di regolamento stabilisce un meccanismo atto a potenziare l’esercizio effettivo del diritto delle AEV di raccogliere informazioni al fine di garantire ulteriormente che l’EBA svolga in modo efficace i propri compiti e le proprie funzioni (23). A tal fine, la proposta di regolamento affida all’ABE il potere di imporre ammende e penalità di mora qualora le istituzioni finanziare interessate, le società di partecipazione o le succursali delle istituzioni finanziarie pertinenti e le entità operative non regolamentate all’interno di un gruppo o conglomerato finanziario che sono significative per le attività finanziarie delle istituzioni finanziarie pertinenti, non soddisfino in maniera accurata, completa o tempestiva una richiesta o decisione di fornire informazioni da parte dell’ABE (24). L’ABE deve accordare a tale istituzione finanziaria il diritto ad essere ascoltata prima di irrogare un’ammenda o una penalità di mora (25) e qualsiasi decisione di comminare tali ammende e penalità di mora è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea (26).

2.7.2.

La BCE in generale sostiene l’obiettivo dichiarato della proposta di regolamento di assicurare che l’ABE abbia il diritto di raccogliere informazioni necessarie per consentire alla stessa di adempiere i propri obblighi e compiti. Tuttavia, la BCE ritiene che il potenziamento del diritto dell’ABE di raccogliere informazioni, attribuendo alla stessa il potere di imporre ammende e penalità di mora dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità delle AC di esercitare i poteri di cui dispongono per reagire nel caso in cui le rispettive istituzioni finanziarie non soddisfino in maniera accurata, completa o tempestiva una richiesta di informazioni da parte delle AC stesse.

2.8.   Segnalazione di vigilanza e requisiti di informativa relativi al terzo pilastro

2.8.1.

In prospettiva, i colegislatori potrebbero considerare la possibilità di formalizzare e ampliare il ruolo dell’ABE per quanto attiene alla trasparenza delle istituzioni finanziarie, evitando di duplicare gli obblighi di segnalazione di queste ultime. In particolare, all’ABE potrebbe essere affidato il compito di integrare i requisiti di segnalazione di vigilanza e di informativa relativi al terzo pilastro, come stabiliti dal diritto dell’Unione, in un unico quadro per le segnalazioni all’interno del quale i dati comunicati nell’ambito del terzo pilastro costituiscano un sottoinsieme dei dati oggetto della segnalazione di vigilanza. L’integrazione di questi due flussi di dati consentirebbe all’ABE di sviluppare e mantenere un centro di raccolta di dati che includa le informazioni comunicate in conformità ai requisiti quantitativi di informativa relativi al terzo pilastro e quelli estratti dai dati di vigilanza. Gli enti creditizi beneficerebbero di tale quadro in quanto dovrebbero segnalare le rispettive informazioni soltanto una volta, ma anche le autorità di vigilanza prudenziale e altri utilizzatori dei dati beneficerebbero dall’avere accesso più agevole a dati pertinenti.

2.8.2.

Inoltre, istituire un quadro per un archivio centralizzato di dati presso l’EBA potrebbe migliorare in modo significativo la qualità dei dati di vigilanza, come emerso nel corso dell’esercizio di trasparenza svolto dall’ABE. Ciò rafforzerebbe più in generale l’integrazione nel settore dell’Unione bancaria facilitando l’accesso dei partecipanti al mercato alle informazioni comunicate nell’ambito del terzo pilastro dello schema di regolamentazione di Basilea (27). Tale centro di raccolta di dati fornirebbe informazioni nell’ambito del terzo pilastro in conformità ai requisiti per le istituzioni finanziarie (su base trimestrale, semestrale e annuale) al fine di porre l’Unione, in ultima analisi, nella stessa situazione degli Stati uniti in termini di disponibilità di dati (28). L’ABE ha già espresso la propria disponibilità a predisporre l’infrastruttura tecnica per tale centro di raccolta di dati, ma ha necessità di un mandato giuridico per mettere a disposizione dati pubblici nell’ambito di un archivio centrale senza il consenso esplicito delle istituzioni finanziarie (29) cui tali dati appartengono. Tale mandato dovrebbe, tuttavia, lasciare impregiudicato il potere delle AC di richiedere informazioni ad hoc aggiuntive agli enti vigilati. Pertanto, la BCE ritiene utile esplorare ulteriormente la fattibilità giuridica e pratica della costituzione di un archivio centrale di dati presso l’ABE.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 aprile 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 542 final.

(3)  Parere CON/2018/2 della Banca centrale europea, del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 120 del 6.4.2018, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(4)  Cfr. «ECB contribution to the European Commission’s consultation on the operations of the European Supervisory Authorities» (Contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulle operazioni delle autorità europee di vigilanza), 7 giugno 2017, (di seguito il «contributo della BCE sulle AEV»), pag. 3, di disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Cfr. il nuovo articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

(7)  Cfr. considerando 23 della proposta di regolamento.

(8)  Cfr. il considerando 52 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

(9)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 27, lettera a), della proposta di regolamento.

(10)  Cfr. pagg. 2 e 3 del contributo della BCE sulle AEV.

(11)  Cfr. il nuovo articolo 47, paragrafo 3, in combinato disposto con il nuovo articolo 29 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposti.

(12)  Cfr. anche il considerando 17 della proposta di regolamento.

(13)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(14)  Cfr. il nuovo articolo 29 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

(15)  Cfr. il nuovo articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 in combinato disposto con il nuovo articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposti.

(16)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 13, della proposta di regolamento.

(17)  Cfr. il nuovo articolo 31 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

(18)  Cfr. considerando 18 della proposta di regolamento.

(19)  Articolo 1, paragrafo 17, della proposta di regolamento.

(20)  Cfr. il nuovo articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

(21)  Cfr. il nuovo 33, paragrafo 2 bis, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

(22)  Cfr. il nuovo articolo 33, paragrafo 2c, del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

(23)  Cfr. i nuovi articoli da 35 a 35 nonies del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposti.

(24)  Cfr. considerando 20 della proposta di regolamento.

(25)  Cfr. il nuovo articolo 35 quinquies del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

(26)  Cfr. il nuovo articolo 35 nonies del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

(27)  Cfr. «Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework» (Obblighi di informativa relativi al terzo pilastro - quadro consolidato e rafforzato) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del marzo 2017, disponibile sul sito della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo www.bis.org.

(28)  Negli USA, il Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) mette a disposizione del pubblico un archivio di dati di vigilanza nel proprio sito all’indirizzo cdr.ffiec.gov/public.

(29)  Cfr. Enria, A., Ensuring transparency in the European financial system, Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) City Lecture, maggio 2016, pag. 9, disponibile sul sito dell’OMFIF all’indirizzo www.omfif.org.


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