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Document 52009AB0094

Parere della Banca centrale europea, del 12 novembre 2009 , su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (CON/2009/94)

OJ C 291, 1.12.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 novembre 2009

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Introduzione e base giuridica

1.

Il 10 settembre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (1) (di seguito «direttiva proposta»).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù del primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 4, e dell’articolo 105, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto la direttiva proposta riguarda uno dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), vale a dire quello di contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

3.

La BCE accoglie favorevolmente la direttiva proposta per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni, che è generalmente coerente con l’approccio recentemente sviluppato dal comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria (2). La BCE è del parere che sia necessario un ulteriore allineamento dei requisiti di cui alla direttiva proposta al quadro rivisto dei rischi di mercato di Basilea II. In particolare, la BCE suggerisce di introdurre nell’allegato II, punto 1), della direttiva proposta un’esenzione dal requisito per cui tutte le esposizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione ricevono il trattamento standardizzato per rischio specifico a favore delle attività di negoziazione di correlazione.

4.

Inoltre, la BCE nota che lo studio d’impatto quantitativo attualmente condotto dal comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria potrebbe condurre a ricalibrare «le operazioni di negoziazione di correlazione». Laddove lo studio d’impatto dovesse effettivamente condurre a ricalibrare il quadro del rischio di mercato di Basilea II, la BCE sostiene fortemente la necessità che si realizzi un corrispondente allineamento della direttiva proposta, ovvero di ogni modifica della stessa, al fine di assicurare una concorrenza leale internazionale in questo settore.

5.

La BCE accoglie favorevolmente anche l’introduzione di disposizioni sulle retribuzioni nell’allegato I della direttiva proposta, in linea con gli impegni dei leader del G20 di dare attuazione a principi internazionali in materia di compensi diretti a porre fine a pratiche che conducono ad un’eccessiva assunzione di rischio (3). Inoltre, la BCE sostiene l’applicazione delle politiche retributive a livello di gruppo, per assicurare un trattamento coerente per i dipendenti che assumono rischi in tutte le giurisdizioni dove operano banche dell’UE. Infine, la BCE mette in luce che nell’introdurre nel diritto comunitario, che è applicabile a tutti gli enti creditizi (anche quelli di dimensioni ridotte), i principi internazionali relativi essenzialmente alle istituzioni finanziarie di grosse dimensioni, il principio di proporzionalità dovrebbe essere applicato in maniera appropriata.

6.

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l’allegato contiene le relative proposte redazionali. Tali proposte non riguardano le osservazioni di carattere più generale di cui sopra.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 novembre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 362 definitivo.

(2)  Si vedano i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del 13 luglio 2009«Revisions to the Basel II market risk framework», «Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book» e «Enhancements to the Basel II framework» disponibili sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali all’indirizzo http://www.bis.org

(3)  Si veda il documento «FSB Principles for Sound Compensation Practices» e le pertinenti norme attuative, disponibile sul sito Internet del G20 all’indirizzo http://www.g20.org


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Visto

«Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del Trattato.»

«Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

Visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del Trattato.»

Motivazione

Poiché il trattato richiede la consultazione della BCE sulla direttiva proposta, si dovrebbe inserire nella stessa un «visto» in proposito, in linea con l’articolo 253 del trattato.

Modifica n. 2

Articolo 1, paragrafo 9

«Articolo 122 ter

1.   Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all’allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l’ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all’articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5.

2.   Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.»

«Articolo 122 ter

1.   Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all’allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l’ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all’articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5.

2.   Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.»

Motivazione

La questione dell’inosservanza degli obblighi di dovuta diligenza per le esposizioni inerenti a cartolarizzazioni è trattata in maniera appropriata dall’articolo 122 bis della direttiva adottata dal Consiglio il 15 luglio 2009  (2). Inoltre, il trattamento proposto per le esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse ai sensi del proposto articolo 122 ter non è in linea con il principio di proporzionalità che trova applicazione nell’articolo 122 bis, paragrafo 5, della summenzionata direttiva, che prevede una variablità dal 250 % al 1 250 % a seconda della gravità dell’infrazione delle disposizioni concernenti la dovuta diligenza. Di conseguenza, la BCE suggerisce di eliminare il proposto articolo 122 ter.

Modifica n. 3

Allegato I, paragrafo 1

«11.   POLITICHE RETRIBUTIVE

22.

Nell’elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

a)

la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato dell’ente creditizio;

b)

la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio;

c)

l’organo di direzione (funzione di sorveglianza) dell’ente creditizio fissa i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;

d)

l’attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificarne il rispetto delle politiche e delle procedure retributive definite dall’organo di direzione (funzione di sorveglianza);

e)

quando la retribuzione è legata ai risultati, l’importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell’unità aziendale interessata e dei risultati generali dell’ente creditizio;

f)

le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l’attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare bonus;

g)

i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non retribuire l’insufficienza;

h)

la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo dei bonus individuali o collettivi, prevede una rettifica per i rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;

i)

il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all’andamento futuro dell’impresa.»

«11.   POLITICHE RETRIBUTIVE

22.

Nell’elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

a)

la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato dell’ente creditizio;

b)

la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio;

c)

l’organo di direzione(funzione di sorveglianza) dell’ente creditizio fissa e rivede i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;

d)

l’attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificarne il rispetto delle politiche e delle procedure retributive definite dall’organo di direzione;

e)

la retribuzione del personale assegnato al controllo finanziario e del rischio è indipendente dalle aree operative sottoposte alla sorveglianza dello stesso e commisurata al suo ruolo chiave nell’ente creditizio;

e f)

quando la retribuzione è legata ai risultati, l’importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell’unità aziendale interessata e dei risultati generali dell’ente creditizio;

h g)

la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo della componente variabile della remunerazione dei bonus individuali o collettivi, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;

f h)

la variabile della remunerazione garantita può essere presente in casi eccezionali nel contesto dell’assunzione di nuovo personale ed è limitata al primo anno, tenendo nel debito conto politiche per una prudente gestione del rischio;

i)

le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate e coerenti con l’allineamento del rischio; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l’attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile relativamente alla componente variabile, tra cui la possibilità di non pagare bonus la componente variabile;

j)

il pagamento del totale della variabile della remunerazione non limita la capacità dell’ente creditizio di rafforzare i fondi propri;

i k)

il pagamento della parte più cospicua di una componente variabile della retribuzione bonus consistente è rinviato ad un periodo più appropriato non inferiore a tre anni, il suo conferimento avviene solo proporzionalmente a tale periodo ed è legato all’andamento futuro dell’ente creditizio impresa.;

l)

una proporzione significativa della componente variabile della remunerazione dovrebbe essere concessa in azioni o strumenti connessi alle azioni o, laddove appropriato, in altri strumenti diversi dal contante a condizione che essi creino incentivi legati alla creazione di valore a lungo termine e all’orizzonte temporale del rischio. Le concessioni in azioni, in strumenti connessi alle azioni o in altri strumenti diversi dal contante sono soggette ad una politica adeguatadi ritenzione;

g m)

I pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non retribuire l’insufficienza.

22bis.

Gli enti creditizi rilevanti in termini di dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le remunerazioni per sorvegliare sulle politiche e pratiche da essi applicati in materia di compensi. Il comitato per le remunerazioni è istituito in maniera tale da esercitare un giudizio competente e indipendente sulle politiche e pratiche in materia di remunerazione e sugli incentivi creati per gestire il rischio, il capitale e la liquidità.»

Motivazione

La BCE suggerisce di modificare l’Allegato I, paragrafo 1 della direttiva proposta come segue: i) la misurazione dei risultati dovrebbe essere rettificata per tutti i tipi di rischi, [si veda il punto g della colonna di destra di cui sopra]; e ii) i punti h) e i) dell’Allegato 1, paragrafo 1, della direttiva proposta dovrebbero essere rinumerati [si vedano i punti g) e i) della colonna di destra di cui sopra] al fine di tenere insieme i riferimenti alla misurazione dei risultati e alla componente variabile della retribuzione. Infine, la BCE propone di introdurre nuovi principi che riflettano l’accordo dei 20 leader raggiunto al Summit di Pittsburg del 24 e 25 settembre 2009. In particolare, i leader del G20 hanno approvato in toto i principi di attuazione del Financial Stability Board diretti ad allineare i compensi con la creazione di valore a lungo termine, senza l’assuzione di rischi eccessivi.

Modifica n. 4

Allegato II, paragrafo 3, lettera e)

«7.

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b) i valori risultanti dai calcoli dell’ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo (m+) di almeno 3.»

«7.

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b) i valori risultanti dai calcoli dell’ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo (m c +) di almeno 3 e un fattore moltiplicativo (ms) di almeno 3

Motivazione

La BCE sostiene l’allineamento della direttiva proposta con il testo pertinente di Basilea (ovvero le revisioni del quadro dei rischi di mercato di Basilea II) che prevede due differenti moltiplicatori per il valore a rischio attuale e in condizioni di stress.

Modifica n. 5

Allegato II, paragrafo 3, lettera f)

«Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m+) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell’ente del valore a rischio di cui al punto 10 […].»

«Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m c +) e (ms ) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell’ente del valore a rischio di cui al punto 10 […].»

Motivazione

Per la motivazione si veda la modifica n. 4.


(1)  Il grsassetto nel corpo del testo indica le nuove parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti del testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, adottata dal Consiglio il 15 luglio 2009, in seguito ad un accordo raggiunto con il Parlamento europeo in prima lettura, disponibile sul sito Internet del Consiglio all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu


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