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Document 52009AB0081(01)

Parere della Banca centrale europea, del 16 ottobre 2009 , relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE (CON/2009/81)

OJ C 272, 13.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 ottobre 2009

relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Introduzione e base giuridica

1.

Il 3 giugno 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE (1) (di seguito la «direttiva proposta»).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

3.

La BCE supporta l’intenzione di fornire un quadro armonizzato di regolamentazione e di vigilanza delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi nell’Unione europea. In via di principio, le disposizioni proposte relative all’informativa alle autorità competenti dovrebbero contribuire significativamente ad incrementare il monitoraggio della stabilità finanziaria e, quindi, a formulare valutazioni basate su maggiore informazione relativa ai rischi alla stabilità finanziaria connessa alle attività dei gestori e ai fondi di investimento alternativi gestiti da questi ultimi. L’armonizzazione delle regole nonché il passaporto che da essa deriva dovrebbero agevolare l’integrazione finanziaria, realizzando una maggiore parità di trattamento nell’ambito dell’UE.

4.

La BCE invita la Commissione delle Comunità europee a continuare il dialogo con i partner internazionali e, in particolare, con gli Stati Uniti, al fine di garantire un quadro di regolamentazione e di vigilanza coerente a livello globale. Come rilevato dall’Eurosistema nel proprio contributo alla consultazione della Commissione relativa ai fondi speculativi, è necessaria, a livello internazionale, una risposta coordinata, data la natura altamente internazionale dell’industria e il conseguente rischio di arbitrarietà ed elusione della regolamentazione (2). Ciò potrebbe contribuire ad assicurare che i requisiti per i gestori di fondi di investimento alternativi nei paesi terzi siano equivalenti a quelli che devono essere messi a punto nell’UE e che i gestori di fondi di investimento alternativi non appartenenti all’UE domiciliati possano trarre beneficio dall’accesso ai mercati dell’UE su base reciproca.

5.

Il considerando 3 della direttiva proposta identifica, tra i propri obiettivi fondamentali, la definizione di un quadro che consenta di affrontare i rischi in relazione «agli investitori, agli altri partecipanti al mercato e ai mercati» che si presentano con riferimento ai fondi di investimento alternativi «tenendo conto della vasta gamma di strategie e di tecniche di investimento utilizzate dai gestori di fondi di investimento alternativi». A tale proposito, si rileva che la direttiva proposta riguarderebbe ogni tipo di fondo non coperto dalla direttiva 2009/…/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (3), quali i fondi speculativi, i fondi di materie prime, i fondi immobiliari aperti, i fondi chiusi elencati, i fondi di private equity e i fondi di venture capital. Tali fondi consistono in un insieme eterogeneo di gruppi di investimento, organizzati in base a diverse forme giuridiche in differenti giurisdizioni, sia all’interno sia all’esterno dell’UE. A tale riguardo, le disposizioni della direttiva proposta potrebbe essere adattate/disegnate in maniera tale da riflettere meglio le differenze fondamentali tra i fondi di investimento alternativi.

6.

Tutte le banche centrali dovrebbero essere espressamente escluse dalla portata della direttiva proposta.

7.

Più in generale, la BCE intravede un potenziale rischio di arbitrarietà nella regolamentazione tra i gestori di fondi di investimento alternativi, le imprese di assicurazione e gli enti creditizi, fra i quali la direttiva proposta non crea una parità di trattamento. Ad eccezione della gestione, da parte dei gestori di fondi di investimento alternativi, delle attività proprie, i requisiti previsti dalla direttiva proposta dovrebbero essere applicati con coerenza da parte di gestori di fondi di investimento alternativi, imprese di assicurazione ed enti creditizi. Allo stesso modo, la direttiva proposta non specifica i requisiti di competenza e onorabilità e di esperienza minima per gli alti dirigenti e funzionari. Per ragioni di parità di trattamento, la BCE suggerisce quindi di inserire nella direttiva proposta disposizioni a tal fine, in linea con disposizioni simili esistenti in altre aree dell’aquis finanziario dell’UE.

8.

La BCE rileva che alcune disposizioni contenute nella direttiva proposta (per esempio, quelle relative alla vendita allo scoperto, alla cartolarizzazione e all’acquisizione del controllo di società) sono finalizzate a regolare gli aspetti che interessano trasversalmente tutti i partecipanti del mercato e non solamente i gestori di fondi di investimento alternativi. Sebbene la BCE comprenda il fondamento logico alla base di alcune di queste disposizioni, essa sarebbe dell’avviso di considerare, invece, l’introduzione di tali disposizioni solo attraverso la legislazione che promuove parità di trattamento tra tutti i diversi partecipanti del mercato, per esempio, attraverso l’inserimento di tali disposizioni nella legislazione comunitaria esistente applicabile infrasettorialmente.

9.

In linea di principio, la BCE accoglie positivamente le disposizioni relative agli obblighi di informazione dei gestori di fondi di investimento alternativi (ai quali si richiederebbe di fornire informazioni di alto profilo alle autorità competenti) e i meccanismi per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza. La BCE tuttavia suggerisce di avviare un’analisi approfondita per far si che gli obblighi di segnalazione si concentrino su dati che ci si possa ragionevolmente aspettare siano pertinenti per il monitoraggio della stabilità finanziaria, al fine di assicurare la coerenza degli obblighi di segnalazione dei dati rispetto all’assetto normativo che istituirà il Comitato europeo per i rischi sistemici (ESBR) e il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) e al fine di porre tali soggetti nelle condizioni di ottenere le informazioni di vigilanza necessarie e adeguate all’espletamento dei propri compiti (4). Mentre gli obblighi di segnalazione concentrati che risultano da tale analisi dovrebbero essere riflesse nella direttiva proposta, ulteriori specificazioni sarebbero altresì possibili attraverso la procedura di comitato. La BCE è disponibile a prestare il proprio supporto in tale analisi.

10.

Si potrebbe inoltre prendere in debita considerazione la necessità di allineare alcuni obblighi di segnalazione alle autorità competenti (come specificato nella bozza di articoli 21 e 24) con gli obblighi di cui al regolamento BCE/2007/8, del 27 luglio 2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (5). Tale regolamento, che attualmente si applica ai fondi di investimento domiciliati nell’area dell’euro, consente la raccolta di statistiche armonizzate sui bilanci. L’allineamento con tali obblighi di segnalazione e l’utilizzo, a tale scopo, di modelli standard per tutti i fondi di investimento alternativi cui fa riferimento la direttiva proposta, contribuirebbe alla valutazione del rischio sistemico nell’ambito dell’UE. Ciò ridurrebbe anche l’onere ulteriore di produrre informazioni per quei fondi di investimento alternativi che già forniscono tali informazioni. Se da una parte la direttiva proposta dovrebbe specificare le norme fondamentali applicabili ai modelli di business adottati dai fondi di investimento alternativi, la BCE concorderebbe anche con un ritorno alla procedura di comitato per concepire talune delle disposizioni più tecniche e dettagliate dirette alla standardizzazione in ambito di UE delle informazioni menzionate nella bozza di articoli 21 e 24. Le voci coperte dagli obblighi di segnalazione possono così includere, ad esempio, le informazioni sul bilancio dei fondi di investimento alternativi basate sul regolamento BCE/2007/8, il conto economico, il rendiconto finanziario e le proiezioni dei flussi di cassa (ivi incluse le fonti primarie del finanziamento, intermediari principali e accordi di liquidità d’emergenza in diversi scenari), restrizioni al riscatto per gli investitori, attività detenute utilizzando una valutazione sulla base di modelli, leva finanziaria, posizioni in derivati, (ivi compresi importi figurativi e garanzie prestate), attività non liquide e non rientranti nella categoria investimento e l’utilizzo delle vendite allo scoperto. La BCE si aspetta che l’ESBR sarà consultato sulle misure d’attuazione da adottarsi in questo settore.

11.

Il concetto di «leva finanziaria» è fondamentale per il modello di business adottato da molti fondi di investimento alternativi. La definizione di «leva finanziaria» di cui alla direttiva proposta non include, tuttavia, specifici concetti relativi al rapporto di leva. La BCE teme che, in mancanza di ulteriori specificazioni nel testo della direttiva proposta, possa essere difficoltoso dare attuazione alla definizione proposta. Le misure attuative in tale ambito dovrebbero trarre vantaggio dai contributi tecnici delle banche centrali e dei supervisori che non appartengono alle banche centrali. Pertanto, la BCE si aspetta che l’ESRB e l’ESFS vengano consultati su ciascuna misura di attuazione da adottare in tale ambito, incluso, come proposto nella modifica 7 dell’allegato, sulle possibili misure finalizzate a ridefinire il concetto di «leva finanziaria» e a specificare quando un fondo di investimento alternativo utilizza sistematicamente un elevato livello di leva finanziaria.

12.

L’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva proposta prevede che la Commissione adotti misure di attuazione che definiscano i limiti al livello di leva finanziaria che i gestori di fondi di investimento alternativi possono impiegare, tenendo conto, tra le altre cose, della tipologia di fondo di investimento alternativo, della sua strategia di investimento e delle fonti di leva finanziaria. La BCE tiene conto del fatto che la leva finanziaria possa comportare severi rischi per la stabilità finanziaria. A fronte della loro flessibilità negli investimenti, i gestori di fondi di investimento alternativi possono giocare un ruolo importante nel sostenere la liquidità del mercato finanziario, in tal modo, contribuendo all’effettivo funzionamento del mercato finanziario e di determinazione dei prezzi. Il mantenimento di tale ruolo, conduce a limiti di leva finanziaria bilanciati e adeguatamente adattati al rischio applicabili ai fondi di investimento alternativi che tengano nella giusta considerazione il loro intero profilo di rischio senza che ciò limiti eccessivamente la flessibilità negli investimenti.

13.

La BCE è pronta ad offrire, qualora richiesto, il proprio punto di vista su ciascuna ulteriore bozza che venga redatta. Laddove la BCE raccomandi modifiche alla direttiva proposta, sono definite nell’allegato specifiche proposte redazionali provviste di spiegazioni. La gran parte di tali proposte non riguardano le osservazioni sopra svolte più in generale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 ottobre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 207 definitivo.

(2)  Eurosystem contribution to the European Commission’s consultation on hedge funds del 25 febbraio 2009, pag. 3, disponibile sul sito Internet della BCE http://www.ecb.europa.eu

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(4)  Comunicazione della Commissione, Vigilanza finanziaria europea, del 27.5.2009, COM(2009) 252 definitivo (disponibile sul sito Internet http://www.eur-lex.europa.eu).

(5)  GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Articolo 2, paragrafo 2 [nuova lettera h)]

«2.   La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

[…].»

«2.   La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

[…]

h)

le banche centrali nazionali degli Stati membri.»

Motivazione:

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g) della direttiva proposta esclude, fra gli altri, la BCE dall’ambito di applicazione della direttiva proposta. Le banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali dovrebbero essere anch’esse escluse dalla portata della direttiva proposta in quanto tali banche centrali, in vista degli obiettivi e compiti ad esse assegnati, non rappresentano fonti di rischio che giustifichino la loro inclusione nella direttiva proposta.

Modifica 2

Fine dell’articolo 3

 

«La Commissione adotta misure attuative che specificano ulteriormente la definizione di “leva finanziaria” di cui al paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.»

Motivazione:

La definizione di «leva finanziaria» potrebbe essere utilmente chiarita.

Modifica 3

Articolo 8

Articolo 8

Revoca dell'autorizzazione

«Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata ad un gestore di fondi di investimento alternativi qualora il gestore:

(1)

abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(2)

non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

(3)

abbia gravemente o sistematicamente violato le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.»

Articolo 8

Revoca dell'autorizzazione

«Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata ad un gestore di fondi di investimento alternativi qualora il gestore:

(1)

abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(2)

non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

(3)

abbia gravemente e/o sistematicamente violato le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.

Qualsiasi revoca di autorizzazione deve essere immediatamente efficace e prontamente portata a conoscenza.

La Commissione adotta misure attuative che specificano ulteriormente la tempistica e i destinatari di un annuncio di revoca dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Tali misure, concepite per modificare elementi non essenziali della presente direttiva e di natura complementare, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.»

Motivazione:

Molti contratti di finanziamento e contratti quadro specificano «eventi di inadempienza» che danno ad una delle parti diritto di risolvere un contratto o un’operazione conclusa sulla base del contratto quadro. Il ritiro di un’autorizzazione è un tipico «evento di inadempienza». Al fine di garantire che qualsiasi revoca di un’autorizzazione concessa ad un gestore di un fondo d’investimento alternativo non implichi un processo di risoluzione privo di regolamentazione, che può ben condurre a effetti diversi nei differenti Stati membri, sarebbe opportuno specificare che le implicazioni pratiche di una revoca sono le medesime in tutta l’Unione europea, in particolare in relazione al momento ed al soggetto al quale è destinata la revoca ed a quando la procedura di revoca ha effetto. La BCE suggerisce che la Commissione possa adottare misure attuative attraverso la procedura di comitato per specificare quando e a chi annunciare la revoca di un’autorizzazione.

La BCE esprimerebbe simili perplessità se le violazioni delle «condizioni di operatività di un gestore di fondi di investimento alternativi» previste nel Capitolo III della direttiva proposta da parte di un gestore di un fondi di investimento alternativi implicasse un evento di inadempienza o desse luogo ad altri diritti di risoluzione previsti dal contratto o dalla legge.

Modfica 4

Articolo 16, paragrafo 3

«3.   Le norme applicabili alla valutazione delle attività e al calcolo del valore netto di inventario delle azioni o delle quote dei fondi di investimento alternativi sono stabilite dalla legge del paese in cui il fondo di investimento alternativo è domiciliato o dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo.»

«3.   Le norme applicabili alla valutazione delle attività e al calcolo del valore netto di inventario delle azioni o delle quote dei fondi di investimento alternativi sono quelle applicabili in base stabilite dall alla legge del paese in cui il fondo di investimento alternativo è domiciliato o dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo.»

Motivazione:

I Principi contabili generalmente ammessi negli Stati Uniti o «GAAP» non sono «stabiliti dalla legge »degli Stati Uniti ed un simile quadro di fatto può ben essere attuato in altri paesi. L’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva proposta, così come redatto, rischia di non poter essere attuato.

Modifica 5

Articolo 17(3)8(1)(d)

«Il depositario è un ente creditizio avente la sede statutaria nella Comunità e autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).»

«Il depositario è un ente creditizio avente la sede statutaria nella Comunità e autorizzato conformemente al diritto nazionale o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).»

Motivazione:

La modifica allargherebbe la definizione di depositario per includere almeno gli enti creditizi autorizzati dal diritto nazionale piuttosto che comprendere solo quelli autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Modifica 6

Articolo 18(1)(d)

«d)

il gestore di fondi di investimento alternativi deve dimostrare che il terzo è qualificato e capace di esercitare le funzioni in questione, che è stato scelto con la dovuta cura e che il gestore è in grado di controllare in modo effettivo e in qualsiasi momento l'attività delegata, di dare in ogni momento istruzioni al terzo e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi degli investitori.»

«d)

il gestore di fondi di investimento alternativi deve dimostrare che il terzo è qualificato e capace di esercitare le funzioni in questione, che è stato scelto con la dovuta cura e che il gestore è in grado di controllare in modo effettivo e in qualsiasi momento l'attività delegata, di dare in ogni momento istruzioni al terzo e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi degli investitori e simultaneamente sostituire le diverse modalità di delega coerenti con l'articolo 6, paragrafo 3.»

Motivazione:

Per assicurare coerenza con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva proposta, secondo cui l’autorizzazione di tutti i gestori di fondi di investimento alternativi «copre tutte le modalità di delega adottate dal gestore di fondi di investimento alternativi», la modifica proposta è tesa a richiedere che siano messe a punto modalità di delega alternative, se mai fosse necessario per il gestore di fondi di investimento alternativi revocare una delega «con effetto immediato».

Modifica 7

Fine dell’articolo 22

«Ai fini del secondo comma, si ritiene che un fondo di investimento alternativo utilizzi sistematicamente elevati livelli di leva finanziaria quando la leva finanziaria combinata di tutte le fonti ha superato il valore del patrimonio del fondo di investimento alternativo in due dei quattro trimestri precedenti.»

«Ai fini del secondo comma, si ritiene che un fondo di investimento alternativo utilizzi sistematicamente elevati livelli di leva finanziaria quando la leva finanziaria combinata di tutte le fonti ha superato il valore del patrimonio del fondo di investimento alternativo in due dei quattro trimestri precedenti.

La Commissione adotta misure attuative che specificano ulteriormente le circostanze nelle quali un fondo di investimento alternativo si considera impiegare sistematicamente un elevato livello di leva finanziaria.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.»

Motivazione:

L’articolo 22 della direttiva proposta condurrebbe all’effetto pratico per il quale la grande maggioranza dei fondi di investimento alternativo sarebbe tesa all’utilizzo sistematico di un alto livello di leva finanziaria perché la leva finanziaria combinata supererebbe spesso le attività nette (piuttosto che il loro «patrimonio»), cosa che potrebbe non fornire l’adeguato elemento di riferimento nell’ambito di un fondo). La BCE ritiene che tale aspetto tecnico possa essere risolto nella maniera migliore dalla Commissione attraverso l’adozione di misure di attuazione con procedure che si svolgono attraverso comitati, con il necessario coinvolgimento di supervisori e altre autorità competenti.

Modifica 8

Articolo 33, paragrafo 8

«8.   I gestori di fondi di investimento alternativi possono commercializzare le azioni o quote di un fondo di investimento alternativo domiciliato in un paese terzo presso gli investitori professionali domiciliati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi solo a partire dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma.»

«8.   I gestori di fondi di investimento alternativi possono commercializzare le azioni o quote di un fondo di investimento alternativo domiciliato in un paese terzo presso gli investitori professionali domiciliati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del gestore di fondi di investimento alternativi solo a partire dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma. Le azioni o le quote di un fondo di investimento alternativo domiciliato in un paese terzo che sono state acquistate da un investitore domiciliato in uno Stato membro, prima di tale data, possono continuare ad essere detenute da tale investitore o vendute al gestore del fondo di investimento alternativo.»

Motivazione:

Attualmente, gli investitori (inclusi gli investitori privati e al dettaglio) possono legittimamente possedere azioni o quote di fondi di investimento alternativi domiciliati in stati terzi. L’integrazione proposta è finalizzata ad assicurare che vi siano basi giuridiche per poter gestire tali investimenti successivamente al passaggio alla nuova disciplina definita nella direttiva proposta (ovvero, una disciplina in base alla quale un gestore di fondi di investimento alternativi proveniente da un paese terzo necessiterebbe di un’autorizzazione per poter continuare l’attività svolta nell’UE) e, in particolare, per assicurare che il valore di tali azioni o quote non venga negativamente intaccato come mero effetto dell’appartenenza del gestore di fondi di investimento alternativi ad un paese terzo oppure perché questi non si procuri o non ottenga l’autorizzazione a continuare l’attività svolta all’interno dell’Unione europea. In alternativa, le norme relative alla transizione potrebbero essere modificate.

Modifica 9

Articolo 46, paragrafo 1

«1.   Le autorità competenti responsabili del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza dei gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente direttiva comunicano informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri pertinenti per la sorveglianza e l'intervento in caso di potenziali implicazioni delle attività di singoli gestori o dei gestori collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e sull'ordinato funzionamento dei mercati sui quali i gestori operano. Viene anche informato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009 (2), il quale inoltra tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.»

«1.   Le autorità competenti responsabili del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza dei gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente direttiva comunicano informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri, alle banche centrali, inclusa la Banca centrale europea e il Comitato europeo per i rischi sistemici, per l’esercizio delle proprie funzioni». pertinenti per la sorveglianza e l'intervento in caso di potenziali implicazioni delle attività di singoli gestori o dei gestori collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e sull'ordinato funzionamento dei mercati sui quali i gestori operano. Viene anche informato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009 (2), il quale inoltra tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Motivazione:

L’integrazione garantirebbe che le banche centrali, inclusa la BCE (anche per conto dell’ESRB) siano adeguatamente messe al corrente in relazione a informazioni rilevanti per l’esercizio delle proprie funzioni mediante l’utilizzo di una terminologia applicata in altre aree dell’aquis finanziario dell’UE.


(1)  La barratura nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare. Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.

(2)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.


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