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Document 12016E/PRO/04

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PROTOCOLLO (N. 4) SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

OJ C 202, 7.6.2016, p. 230–250 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_4/oj

   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/230


PROTOCOLLO (N. 4)

SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

CAPO I

SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 1

Sistema europeo di banche centrali

Conformemente all'articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.

Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.

CAPO II

OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC

Articolo 2

Obiettivi

Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Compiti

3.1.   Conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 di detto trattato;

detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2.   Conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.3.   Conformemente all'articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 4

Funzioni consultive

Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a)

la BCE viene consultata:

in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze;

dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41;

b)

la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 5

Raccolta di informazioni statistiche

5.1.   Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

5.2.   Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

5.3.   La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.

5.4.   Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

6.1.   Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.

6.2.   La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.

6.3.   Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 138 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL SEBC

Articolo 7

Indipendenza

Conformemente all'articolo 130 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 8

Principio generale

Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.

Articolo 9

La Banca centrale europea

9.1.   La BCE che, conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

9.2.   La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.

9.3.   Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Articolo 10

Il consiglio direttivo

10.1.   Conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

10.2.   Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,

a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,

all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,

al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo,

ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,

deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.

10.3.   Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

10.4.   Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

10.5.   Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

Articolo 11

Il comitato esecutivo

11.1.   Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

11.2.   Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, di detto trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

11.3.   Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

11.4.   Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.

11.5.   Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.

11.6.   Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

11.7.   Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.

Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

12.1.   Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2.   Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

12.3.   Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4.   Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

12.5.   Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13

Il presidente

13.1.   Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.

13.2.   Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

Articolo 14

Banche centrali nazionali

14.1.   Conformemente all'articolo 131 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.

14.2.   Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione dei medesimi. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3.   Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

14.4.   Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

Articolo 15

Obblighi di rendiconto

15.1.   La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.

15.2.   Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.

15.3.   Conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

15.4.   Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.

Articolo 16

Banconote

Conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

CAPO IV

FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

Articolo 17

Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.

Articolo 18

Operazioni di credito e di mercato aperto

18.1.   Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,

effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2.   La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Articolo 19

Riserve minime

19.1.   Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20

Altri strumenti di controllo monetario

Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Operazioni con enti pubblici

21.1.   Conformemente all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

21.2.   La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.

21.3.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22

Sistemi di pagamento e di compensazione

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

Articolo 23

Operazioni esterne

La BCE e le banche centrali nazionali possono:

stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;

acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;

detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;

effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Articolo 24

Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

CAPO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

Articolo 25

Vigilanza prudenziale

25.1.   La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

25.2.   Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC

Articolo 26

Conti finanziari

26.1.   L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1o gennaio e finisce il 31 dicembre.

26.2.   I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.

26.3.   Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.

26.4.   Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

Articolo 27

Revisione dei conti

27.1.   La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

27.2.   Le disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Articolo 28

Capitale della BCE

28.1.   Il capitale della BCE è di 5 000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 41.

28.2.   Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.

28.3.   Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

28.4.   Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

28.5.   Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Articolo 29

Schema di sottoscrizione di capitale

29.1.   Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell'Unione nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC,

50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.

29.2.   I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

29.3.   Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

29.4.   Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 30

Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

30.1.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell'Unione, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di euro. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.

30.2.   I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.

30.3.   Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

30.4.   Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

30.5.   La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.

30.6.   Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

31.1.   Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.

31.2.   Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell'Unione.

31.3.   Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Articolo 32

Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali

32.1.   Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2.   L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

32.3.   Se, dopo l'introduzione dell'euro, il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4.   L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.

Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.

32.5.   La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.

32.6.   La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.

32.7.   Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

33.1.   Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

a)

un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;

b)

il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.

33.2.   Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32.5.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Atti giuridici

34.1.   Conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE:

stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 41;

prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del presente statuto;

formula raccomandazioni o pareri.

34.2.   La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

34.3.   Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 35

Controllo giudiziario e materie connesse

35.1.   Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.

35.2.   Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

35.3.   La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

35.4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.

35.5.   La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è presa dal consiglio direttivo.

35.6.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 36

Personale

36.1.   Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Articolo 37 (ex articolo 38)

Segreto professionale

37.1.   I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

37.2.   Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Articolo 38 (ex articolo 39)

Poteri di firma

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.

Articolo 39 (ex articolo 40)

Privilegi e immunità

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

CAPO VIII

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE

Articolo 40 (ex articolo 41)

Procedura di modificazione semplificata

40.1.   Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.

40.2.   L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

40.3.   Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del consiglio direttivo.

Articolo 41 (ex articolo 42)

Legislazione complementare

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC

Articolo 42 (ex articolo 43)

Disposizioni generali

42.1.   Una deroga di cui all'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.

42.2.   Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo 139 di detto trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.

42.3.   Conformemente all'articolo 139 di detto trattato l'espressione "Stati membri" equivale a "Stati membri la cui moneta è l'euro" nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.

42.4.   L'espressione "banche centrali nazionali" equivale a "banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro" nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 49.

42.5.   Negli articoli 10.3 e 33.1 per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

42.6.   Negli articoli 10.3 e 30.2 per "capitale sottoscritto" si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 43 (ex articolo 44)

Compiti transitori della BCE

La BCE assume i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 140 di detto trattato.

Articolo 44 (ex articolo 45)

Consiglio generale della BCE

44.1.   Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

44.2.   Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

44.3.   Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46 del presente statuto.

Articolo 45 (ex articolo 46)

Regolamento interno del consiglio generale

45.1.   Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.

45.2.   Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

45.3.   Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.

45.4.   In deroga all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.

45.5.   Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Articolo 46 (ex articolo 47)

Responsabilità del consiglio generale

46.1.   Il consiglio generale:

svolge i compiti previsti all'articolo 43;

partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.

46.2.   Il consiglio generale concorre:

alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;

alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;

alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4;

all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4,

alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.

46.3.   Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

46.4.   Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

Articolo 47 (ex articolo 48)

Disposizioni transitorie per il capitale della BCE

Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Articolo 48 (ex articolo 49)

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

48.1.   La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

48.2.   Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 48.1, la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.

48.3.   Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.

Articolo 49 (ex articolo 52)

Scambio di banconote in valute degli Stati membri

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all'articolo 140, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Articolo 50 (ex articolo 53)

Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.


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