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Document 11992M/PRO/UK

Trattato sull'Unione europea - Protocollo su talune Disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/pro_11/sign

11992M/PRO/UK

Trattato sull'Unione europea - Protocollo su talune Disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0087


PROTOCOLLO su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi a passare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria senza che il suo Governo e il suo Parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,

PRENDENDO ATTO della prassi del Governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

1. Il Regno Unito notifica al Consiglio se intende passare alla terza fase prima che il Consiglio proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato.

A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende passare alla terza fase, esso non ha nessun obbligo di farlo.

Qualora non sia stabilita una data di inizio della terza fase conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 3 del trattato, il Regno Unito può notificare l'intenzione di passare alla terza fase anteriormente al 1° gennaio 1998.

2. I punti da 3 a 9 producono effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase.

3. Il Regno Unito non viene incluso nella maggioranza degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, secondo trattino e paragrafo 3 primo trattino, del trattato.

4. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.

5. Gli articoli 3A, paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, paragrafi da 1 a 5, 105 A,107, 108, 108 A, 109, 109 A, paragrafi 1 e 2 lettera b) e 109 L, paragrafi 4 e 5 del trattato non si applicano al Regno Unito. In queste disposizioni i riferimenti alla Comunità o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle Banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.

6. Gli articoli 109 E, paragrafo 4 e 109 H e I del trattato continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 109 C, paragrafo 4, e 109 M si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga.

7. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 5. A tal fine il voto ponderato del Regno Unito è escluso da qualsiasi calcolo della maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 109 K, paragrafo 5 del trattato.

Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della BCE, conformemente agli articoli 109 A, paragrafo 2, lettera b) e 109 L, paragrafo 1 del trattato.

8. Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea («statuto») non si applicano al Regno Unito.

In tali articoli i riferimenti alla Comunità o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.

I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al «capitale sottoscritto della BCE» non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.

9. L'articolo 109 L, paragrafo 3 del trattato e gli articoli da 44 a 48 dello statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno di una deroga, con i seguenti emendamenti:

a) All'articolo 44, i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono ancora essere assolti nella terza fase a motivo dell'eventuale decisione del Regno Unito di non passare a tale fase.

b) Oltre ai compiti previsti dall'articolo 47, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi dell'articolo 10, lettere a) e c) del presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime.

c) La Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle Banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.

10. Qualora il Regno Unito non passi alla terza fase, gli è consentito cambiare la propria notifica in qualsiasi momento successivamente all'inizio di detta fase. In tal caso:

a) Il Regno Unito ha il diritto di passare alla terza fase, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie.

b) La Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della Banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita.

c) Il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di passare alla terza fase.

Se il Regno Unito passa alla terza fase conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 9 del presente protocollo cessano di produrre effetto.

11. In deroga alle disposizioni degli articoli 104 e 109 E, paragrafo 3 del trattato e dell'articolo 21.1 dello statuto, il Governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non passi alla terza fase.

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