EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0006

Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2008/6)

OJ L 259, 27.9.2008, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 146 - 148

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2014; abrogato da 32013O0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/758/oj

27.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/12


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 agosto 2008

che modifica l’indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali

(BCE/2008/6)

(2008/758/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1 e 5.2, l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3,

visto l’articolo 9 dell’indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (1),

visto l’articolo 14.1 del regolamento interno della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma di trasmissione rivisto del Sistema europeo dei conti del 1995 (di seguito «SEC 95») (2) ha reso necessaria l’introduzione di principi più efficaci di codificazione dei dati statistici. Al fine di contribuire all’armonizzazione complessiva delle norme di trasmissione per le statistiche dei conti finanziari attraverso tutta l’Unione europea, i principi di codificazione stabiliti nell’allegato II dell’indirizzo BCE/2002/7 dovrebbero essere in linea con quelli del programma di trasmissione del SEC 95.

(2)

Ai sensi dell’articolo 9 dell’indirizzo BCE/2002/7, il comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) è autorizzato ad effettuare modifiche di natura tecnica agli allegati dell’indirizzo BCE/2002/7 a condizione che essi non modifichino l’assetto concettuale sottostante e che non producano effetti sugli oneri di segnalazione.

(3)

L’armonizzazione dei principi di codificazione di cui al presente indirizzo costituisce una modifica tecnica che non comporta cambiamenti all’assetto concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione dei dati e alle rispettive deroghe stabilite negli allegati I e III dell’indirizzo BCE/2002/7, né produce effetti sugli oneri di segnalazione.

(4)

Il Comitato esecutivo ha preso in considerazione il parere del comitato per le statistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Sostituzione dei principi di trasmissione e codificazione

L’allegato dell’indirizzo BCE/2002/7 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o ottobre 2008.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 agosto 2008.

Per il Comitato esecutivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 334 dell’11.12.2002, pag. 24.

(2)  Come stabilito nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Principi di trasmissione e di codificazione

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche descritte nell’articolo 2, le BCN utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazione “ESCB-NET”. Il formato del messaggio messo a punto per tale scambio elettronico d’informazioni statistiche è il “Gesmes/TS format”. Ciascuna serie temporale è codificata utilizzando la famiglia di codici dei conti economici integrati, come indicato qui di seguito.

Famiglia di codici dei conti economici integrati

Numero

Nome

Descrizione

Codice

1

Frequenza

Indica la frequenza delle serie segnalate

CL_FREQ

2

Area di riferimento

Codice paese ISO alfanumerico a due cifre dello Stato membro che fornisce i dati

CL_AREA_EE

3

Indicatore delle rettifiche

Indica se è stato effettuato un qualunque tipo di rettifica delle serie temporali, come rettifiche stagionali e/o per giornata lavorativa

CL_ADJUSTMENT

4

Valutazione

Fornisce informazione sulla valutazione del prezzo

CL_ESA95TP_PRICE

5

Operazione

Specifica il tipo di conto (ad esempio bilanci, operazioni finanziarie e altri flussi)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Attività

Indica la categoria di attività o passività finanziarie

CL_ESA95TP_ASSET

7

Settore

Identifica il settore istituzionale della segnalazione

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Area di contropartita

Identifica l’area di residenza del settore di contropartita

CL_AREA_EE

9

Settore di contropartita

Identifica il settore istituzionale di contropartita

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Debito/credito

Identifica le (modifiche nelle) attività o le (modifiche nelle) passività

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Consolidamento

Indica lo stato del consolidamento

CL_ESA95TP_CONS

12

Taglio

Unità di misura

CL_ESA95TP_DENOM

13

Suffisso

Identifica le tabelle incluse nell’indirizzo BCE/2002/7

CL_ESA95TP_SUFFIX»


Top