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Document 32008D0017

2008/893/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 17 novembre 2008 , che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema (BCE/2008/17)

OJ L 319, 29.11.2008, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 261 - 263

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/893/oj

29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/76


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 novembre 2008

che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema

(BCE/2008/17)

(2008/893/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, gli articoli 105 e 106,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC») e in particolare l’articolo 12.1 in combinato disposto con l’articolo 3.1 e gli articoli 5, 16 e 24,

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 12.1 dello statuto SEBC, il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati all’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ha, di conseguenza, il potere di decidere sull’organizzazione di attività ausiliarie, come gli appalti di beni e servizi, che sono necessari allo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema.

(2)

La legislazione della Comunità europea in materia di appalti permette l’appalto congiunto di beni e servizi da parte di diverse amministrazioni aggiudicatici. Tale principio è riflesso nel considerando 15 e nell’articolo 11 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), che prevede l’uso di tecniche di centralizzazione delle committenze.

(3)

L’Eurosistema intende rispettare i principi di efficienza in termini di costi e di effettività, e ricerca il vantaggio economicamente più elevato dall’appalto di beni e servizi. Il Consiglio direttivo ritiene che l’appalto congiunto di beni e servizi sia uno strumento atto a raggiungere tali obiettivi mediante lo sfruttamento di sinergie ed economie di scala.

(4)

Nello stabilire un quadro per l’appalto congiunto nell’Eurosistema, la Banca centrale europea (BCE) tende a promuovere la partecipazione della BCE e delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro.

(5)

Il Consiglio direttivo ha creato un ufficio di coordinamento degli acquisti dell’Eurosistema (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) per il coordinamento di tale appalto congiunto. Il Consiglio direttivo ha designato la Banque centrale du Luxembourg ad ospitare l’EPCO nel periodo compreso tra il 1ogennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.

(6)

La presente decisione non pregiudica la possibilità per le banche centrali di richiedere all’EPCO di offrire loro assistenza in connessione con l’appalto dei beni e servizi che ricadono al di fuori dell’ambito di applicazione della presente decisione.

(7)

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro possono avere un interesse a partecipare alle attività dell’EPCO così come a procedure congiunte d’appalto, che avranno luogo alle medesime condizioni applicate alle banche centrali,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro;

b)

per «compiti dell’Eurosistema» si intendono i compiti affidati all’Eurosistema ai sensi del trattato e dello statuto del SEBC;

c)

per «banca centrale» si intende la BCE o la banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato l’euro;

d)

per «banca centrale capofila» si intende la banca centrale responsabile della conduzione della procedura d’appalto congiunto;

e)

per «banca centrale ospitante» si intende la banca centrale designata dal Consiglio direttivo ad ospitare l’EPCO;

f)

per «Comitato di coordinamento EPCO» si intende il comitato di coordinamento istituito dal Consiglio direttivo per coordinare le attività dell’EPCO. Il Comitato di coordinamento EPCO è composto da un membro di ciascuna banca centrale, da selezionarsi tra alti funzionari del personale aventi conoscenze e competenze in settori organizzativi e strategici all’interno delle rispettive istituzioni, e da esperti in materia di appalto. Il comitato di coordinamento EPCO riferisce al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo. La presidenza e la segreteria del Comitato di coordinamento EPCO sono forniti dalla BCE;

g)

per «procedura d’appalto congiunto» si intende una procedura per l’appalto congiunto di beni e servizi messa a punto dalla banca centrale capofila a beneficio delle banche centrali che partecipano alla procedura d’appalto congiunto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente decisione si applica all’appalto congiunto, da parte di banche centrali, di beni e servizi che sono necessari allo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema.

2.   La partecipazione delle banche centrali nelle attività dell’EPCO e nelle procedure d’appalto congiunto è volontaria.

3.   La presente decisione non pregiudica l’indirizzo BCE/2004/18 del 16 settembre 2004 sull’appalto di banconote in euro (2).

Articolo 3

Ufficio di coordinamento dell’appalto dell’Eurosistema

1.   L’EPCO svolge tutti i seguenti compiti:

a)

facilita l’adozione di migliori pratiche d’appalto all’interno dell’Eurosistema;

b)

sviluppa l’infrastruttura necessaria all’appalto congiunto (come ad esempio competenze, strumenti funzionali, sistemi informativi, processi);

c)

identifica casi potenziali di appalto congiunto che ricadono nell’ambito di applicazione della presente decisione, o ne sono esclusi, sulla base delle esigenze di appalto che le banche centrali presentano all’EPCO;

d)

prepara e aggiorna come necessario un piano d’appalto annuale per le procedure congiunte d’appalto sulla base della valutazione descritta alla lettera c);

e)

prepara i requisiti comuni in cooperazione con le banche centrali che partecipano a una procedura congiunta d’appalto;

f)

assiste le banche centrali nelle procedure congiunte d’appalto;

g)

assiste le banche centrali nell’appalto in relazione ai progetti comuni del Sistema europeo di banche centrali, se ciò è richiesto dalla banca centrale capofila del progetto.

2.   La banca centrale ospitante fornisce il materiale e le risorse umane necessarie affinché l’EPCO possa svolgere i suoi compiti conformemente al bilancio preventivo approvato dal Consiglio direttivo, come stabilito nel paragrafo 4.

3.   La banca centrale ospitante, in consultazione con il comitato di coordinamento EPCO, può adottare regole che riguardano l’organizzazione e l’amministrazione interna dell’EPCO, incluso un codice di condotta per il personale dell’EPCO, teso ad assicurare la massima integrità nell’adempimento dei propri doveri.

4.   Le banche centrali finanziano il bilancio preventivo dell’EPCO in linea con le regole adottate dal Consiglio direttivo. Prima dell’avvio dell’esercizio finanziario, l’EPCO presenta una proposta di piano economico annuale al Consiglio direttivo per approvazione, attraverso il Comitato di coordinamento EPCO e il Comitato esecutivo.

5.   L’EPCO presenta una relazione annuale sulle proprie attività al Consiglio direttivo, attraverso il Comitato di coordinamento EPCO e il Comitato esecutivo.

6.   Le attività dell’EPCO sono soggette al controllo del Comitato dei revisori interni in linea con le regole adottate dal Consiglio direttivo. Ciò fa salvi il controllo e le regole di revisione che si applicano alla banca centrale ospitante, o che sono da essa adottate.

7.   Il Comitato di coordinamento EPCO effettua una valutazione di efficacia ed efficienza delle attività dell’EPCO cinque anni dopo la sua istituzione. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio direttivo decide se è necessario condurre una procedura selettiva per scegliere una nuova banca centrale ospitante.

Articolo 4

Procedure di appalto congiunto

1.   Una procedura di appalto congiunto è considerata necessaria ai fini della presente decisione se, in alternativa: i) è ragionevole aspettarsi che l’appalto congiunto di beni e servizi risulti in condizioni di acquisto più vantaggiose in linea con i principi di efficienza dei costi e di efficacia; o ii) le banche centrali devono fissare i requisiti armonizzati e le norme minime in relazione a tali beni e/o servizi.

2.   Dopo avere identificato un caso potenziale di appalto congiunto, l’EPCO invita le banche centrali a partecipare alla procedura d’appalto congiunto. Le banche centrali comunicano all’EPCO per tempo se intendono partecipare alla procedura d’appalto congiunto e, in tale caso, comunicano all’EPCO le esigenze legate alla loro attività. Una banca centrale può ritirare la propria partecipazione all’appalto congiunto prima della pubblicazione del bando di gara.

3.   Sulla base del piano d’appalto annuale delle procedure d’appalto congiunto messo a punto dall’EPCO e sentito il Comitato di coordinamento EPCO, il Consiglio direttivo può dare inizio alle procedure d’appalto congiunto e scegliere la/le banca/banche centrale/i capofila tra le banche centrali che partecipano nella procedura d’appalto congiunto. Il Consiglio direttivo riceve tutti gli aggiornamenti del piano d’appalto annuale.

4.   La banca centrale capofila attua la procedura d’appalto congiunto a beneficio delle banche centrali che vi partecipano, in linea con le regole d’appalto alle quali è sottoposta la banca centrale capofila. La banca centrale capofila specifica nel bando di gara quali banche centrali partecipano alla procedura d’appalto congiunto, così come la struttura delle relazioni contrattuali.

5.   La banca centrale capofila prepara la documentazione di gara e valuta le domande e le offerte in cooperazione con l’EPCO e le altre banche centrali che partecipano alla procedura d’appalto congiunto.

6.   La banca centrale capofila attua la procedura d’appalto congiunto nella/e lingua/e stabilita nel piano d’appalto annuale.

Articolo 5

Partecipazione delle banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro

Il Consiglio direttivo può invitare le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro a partecipare alle attività dell’EPCO e alle procedure d’appalto congiunto alle stesse condizioni applicabili alle banche centrali.

Articolo 6

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(2)  GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21.


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