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Document 52007AB0020

Parere della Banca centrale europea, del 5 luglio 2007 , su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione all'apertura di una conferenza intergovernativa invitata ad elaborare un trattato di riforma dei trattati esistenti (CON/2007/20)

OJ C 160, 13.7.2007, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 luglio 2007

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione all'apertura di una conferenza intergovernativa invitata ad elaborare un trattato di riforma dei trattati esistenti

(CON/2007/20)

(2007/C 160/02)

1.

Il 27 giugno 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in relazione all'apertura di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (conferenza intergovernativa o CIG) invitata ad elaborare un trattato di riforma dei trattati esistenti (trattato di riforma).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

3.

Il mandato della CIG è stato concordato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 21-23 giugno 2007 ed è allegato alle conclusioni della presidenza (mandato CIG). Esso stabilisce che la base e il quadro esclusivi dei lavori della CIG siano costituiti dal mandato CIG stesso (1). La CIG è invitata ad elaborare un trattato di riforma che introdurrà le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004 nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), ridenominato trattato sul funzionamento dell'Unione (TFU) (2).

4.

La BCE accoglie favorevolmente l'apertura della CIG. La BCE dà per inteso che, ad eccezione dei casi indicati nel mandato CIG, il testo del TUE non verrà modificato (3). In particolare, la BCE accoglie con favore il fatto che nel mandato CIG la stabilità dei prezzi sia confermata quale uno degli obiettivi dell'Unione (4) e che la politica monetaria sia espressamente elencata quale una delle competenze esclusive dell'Unione. La BCE accoglie inoltre positivamente la revisione dell'articolo relativo agli obiettivi dell'Unione in modo da includere l'istituzione di un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro (5).

5.

Il mandato CIG fa riferimento specificamente ai miglioramenti nella governance dell'euro, stabilendo che le innovazioni convenute nella CIG del 2004 saranno inserite nel TFU «nel modo abituale, come specifiche modifiche» (6). La BCE è menzionata specificamente e la CIG è invitata (7) ad inserire le disposizioni sulla BCE nella sezione 4bis, parte quinta, del TFU. La CIG è altresì invitata ad allegare un protocollo al trattato di riforma di modifica dei protocolli esistenti, in linea con le modifiche convenute alla CIG (8). Ciò comprende fra l'altro le modifiche al protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea.

6.

La BCE dà per inteso che, con riferimento allo status, al mandato, ai compiti e al regime giuridico della BCE, dell'Eurosistema e del Sistema europeo delle banche centrali, le modifiche ai trattati esistenti che saranno introdotte dalla CIG, saranno circoscritte e comprenderanno tutte le innovazioni concordate alla CIG del 2004 (9).

7.

Con riguardo alle innovazioni convenute alla CIG del 2004 sulla governance dell'euro, l'allegato al presente parere fa riferimento ad alcune di queste, di particolare rilevanza per la BCE e, laddove appropriato, indica come, secondo la BCE, tali innovazioni potrebbero essere introdotte nel TFU nel rispetto dell'ambito d'applicazione del mandato CIG.

8.

La BCE si dichiara pronta a dare il proprio contributo alla CIG in qualunque momento durante i suoi lavori e, una volta che ne sia stato redatto un testo, a formulare un parere sulle questioni che ricadono nella propria sfera di competenza.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2007.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Preambolo del mandato CIG.

(2)  Punto 4 del mandato CIG. La denominazione «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» si trova al punto 17 del mandato 17.

(3)  Punto 5 del mandato CIG.

(4)  Allegato 1, punto 3 del mandato CIG.

(5)  Allegato 1, punto 3 del mandato CIG.

(6)  Punto 18 del mandato CIG.

(7)  Allegato 2(B), punto 16 del mandato CIG.

(8)  Punto 22 del mandato CIG.

(9)  In connessione alla CIG del 2004, la BCE ha formulato il Parere CON/2003/20 del 19 settembre 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo al progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (GU C 229 del 25.9.2003, pag. 7).


ALLEGATO

A.   Disposizioni relative alla BCE

1.

La CIG è invitata (1) ad inserire nel TFU le innovazioni concordate alla CIG del 2004 riguardanti la BCE insieme agli articoli relativi alla Corte dei Conti e agli organi consultivi dell'Unione. Nel TFU, il testo delle disposizioni sulla BCE sarà identico a quello convenuto alla CIG del 2004, ad eccezione delle necessarie modifiche ai riferimenti incrociati. Ciò significa tra l'altro che l'innovazione della CIG del 2004 sulla definizione della BCE quale (altra) istituzione sarà incorporata nei trattati, così come l'introduzione del termine «Eurosistema» e la conferma espressa dell'indipendenza finanziaria della BCE.

2.

Anche se l'articolo relativo alla BCE sarà incluso nel TFU (2), il mandato CIG stabilisce che il TUE e il TFU avranno lo stesso valore giuridico (3). Vale a dire che il nuovo articolo 1 del TFU, che dovrebbe stabilire la relazione tra il TFU e il TUE (4) non stabilirà alcuna gerarchia tra i due trattati né introdurrà alcuna differenza tra le procedure di modifica delle disposizioni fondamentali che disciplinano la BCE/il SEBC e quelle che riguardano le istituzioni dell'UE. Su questa base, la BCE ritiene che, anche se l'articolo relativo alla BCE sarà incluso nel TFU, la BCE godrà di uno status giuridico pari a quello delle istituzioni UE menzionate nel TUE.

B.   Aggiornamento della terminologia utilizzata nei trattati con riguardo alla moneta unica

3.

Con riferimento al mandato CIG (5), il trattato di riforma sostituirà in tutti i trattati il termine «Comunità» con «Unione» e il termine «ECU» con «euro» e introdurrà una serie di modifiche ai riferimenti alle «fasi» dell'Unione economica e monetaria ormai sorpassati. Saranno effettuate alcune necessarie modifiche ai protocolli sulla Danimarca e Regno Unito.

4.

Sulla base del consenso raggiunto sul trattato di riforma, il nome della moneta unica comparirà nella legislazione primaria dell'Unione. La BCE ritiene che, per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, l'ortografia unica del termine «euro» dovrebbe essere rispettata in tutte le versioni linguistiche del trattato di riforma, tenendo conto dei diversi alfabeti, e pertanto anche nel TUE e nel TFU, e ciò richiede che l'ortografia sia euro nell'alfabeto latino, ευρώ in quello greco e еуро in quello cirillico.

C.   Abrogazione del protocollo dell'IME

5.

Il testo convenuto alla CIG del 2004 ha stabilito l'abrogazione del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo («protocollo IME»), che verrà così abolito. Anche se la BCE accoglie favorevolmente tale abolizione, talune delle funzioni svolte ai sensi delle sue disposizioni sono ancora rilevanti per gli Stati membri con deroga. Gli articoli 44 e 47.1 dello statuto del SEBC prevedono che tali funzioni siano svolte dal Consiglio generale della BCE. La BCE dà per inteso che l'abolizione del protocollo IME sarà integrata da una modifica all'articolo 117, paragrafo 2, del TCE (6) secondo la quale tali funzioni continueranno ad essere svolte dalla BCE.


(1)  Allegato 2(B), punto 16 del mandato CIG.

(2)  Punto 12 del mandato CIG.

(3)  Punto 19(a) del mandato CIG.

(4)  Punto 19(a) del mandato CIG.

(5)  Punto 18 del mandato CIG.

(6)  Vale a dire, in linea con l'adattamento concordato alla CIG del 2004.


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