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Document 52010AB0028

Parere della Banca centrale europea, del 31 marzo 2010 , relativo a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (CON/2010/28)

OJ C 103, 22.4.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2010

relativo a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

L’8 marzo 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto le banche centrali nazionali (BCN) prestano assistenza o contribuiscono alla compilazione delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (2). Inoltre, esse segnalano alla BCE le statistiche sulla finanza pubblica ai fini dello svolgimento dei compiti connessi al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni generali

La BCE è a favore del regolamento proposto in quanto esso rappresenta un passo molto importante verso il miglioramento della qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.

Osservazioni di carattere specifico

La BCE sottolinea che è di notevole importanza che gli Stati membri diano alla Commissione (Eurostat) accesso a tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della qualità dei dati. La BCE ritiene, inoltre, che a tale fine sarebbe opportuna una lista più dettagliata di quella che è stata proposta all’articolo 8, paragrafo 2, per ragioni di maggiore chiarezza e certezza in relazione alla tipologia di informazioni che possono essere richieste. Dovrebbe essere chiaro che si tratta di una lista non esaustiva.

Sulla stessa linea, la BCE ritiene che l’introduzione di alcuni esempi nell’articolo 11, paragrafo 3, potrebbe chiarire in quali casi siano necessarie visite metodologiche. Frequenti e corpose revisioni di dati, aggiustamenti di stock-flussi persistenti e non motivati, nonché problemi irrisolti relativi ad aspetti metodologici possono causare preoccupazione e pertanto giustificano una visita metodologica che, a parere della BCE, è un ottimo mezzo per migliorare la qualità dei dati. Ovviamente, le disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2009 concernenti tali visite e le altre disposizioni finalizzate al miglioramento della qualità dei dati possono essere realmente efficaci solo laddove siano pienamente applicate.

Inoltre, la BCE ritiene che la definizione di «disavanzo (o avanzo) pubblico» nel regolamento (CE) n. 479/2009 dovrebbe essere allineata agli standard statistici internazionali. Pertanto, la BCE propone di utilizzare il disavanzo (B.9) dai conti nazionali per la procedura per i disavanzi eccessivi (EDP) come nei primi anni di utilizzo di tale procedura. Ciò comporterebbe l’ulteriore vantaggio di incrementare la trasparenza del processo di informazione, dal momento che, escludendo dal disavanzo utilizzato per la EDP i flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement, i dati sul disavanzo stesso diverrebbero meno suscettibili di manipolazioni condotte attraverso complesse operazioni finanziarie.

Al fine di migliorare la qualità dei dati, la BCE vorrebbe inoltre assicurare che la compilazione dei dati di previsione sia basata sulle informazioni il più possibile aggiornate, utilizzando a tale scopo i risultati mensili o trimestrali laddove disponibili. Idealmente, la qualità di tali dati di previsione dovrebbe essere sottoposta a verifica.

Inoltre, la BCE ritiene che alla Commissione dovrebbe essere concesso più tempo per verificare i dati attuali e giudicherebbe positivamente estendere di una ulteriore settimana il periodo di cui all’articolo 14, a quattro settimane. L’estensione di tale priodo necessita anche di un’anticipata trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, al fine di non intralciare le procedure amministrative (inclusa, ad esempio, la preparazione dei rapporti sulla convergenza) nelle quali tali dati sono impiegati. Pertanto, la BCE propone di anticipare, in futuro, i termini per le segnalazioni. Dal momento che BCE è a conoscenza del fatto che una modifica del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) [vale a dire il programma di trasmissione del Sistema europeo dei conti (SEC)] è attualmente oggetto di discussione, i rispettivi termini andrebbero allineati al fine di evitare problemi di coerenza.

Infine, la BCE ritiene importante che le autorità nazionali di statistica abbiano accesso alle informazioni necessarie a garantire che i dati segnalati siano conformi con quanto stabilito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 479/2009 e con le disposizioni relative ai conti del SEC 95 sottostanti.

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 53 definitivo.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 8

«2.   Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, comprese informazioni statistiche quali dati provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (“CMFB”)».

Articolo 8

«2.   Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l’accesso a tutte le informazioni statistiche e di bilancio richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati..

In particolare, per informazioni statistiche e di bilancio si intendono:

a)

dati di contabilità nazionale;

b)

inventari;

c)

tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi (EDP);

d)

questionari e chiarimenti supplementari relativi alle notifiche EDP;

e)

informazioni provenienti dalla Ragioneria generale dello Stato/Ministero delle Finanze/autorità regionali competenti in materia di esecuzione del bilancio dello stato e delle regioni;

f)

conti degli enti fuori bilancio/organizzazioni no profit e simili soggetti che, nel quadro dei conti nazionali, rientrano nel settore delle amministrazioni pubbliche;

g)

conti di enti di previdenza e assistenza sociale;

h)

studi delle ammisnitrazioni locali.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (“CMFB”)».

Nota esplicativa

Il regolamento proposto dovrebbe specificare che le informazioni richieste possono avere natura statistica o di bilancio e, per maggiore chiarezza e trasparenza, portare esempi di categorie cui appartengono tali informazioni.

Modifica n. 2

articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2009

Articolo 11

«3.   Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati.»

Articolo 11

«3.   Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati, per esempio, frequenti e corpose revisioni di dati, aggiustamenti di stock-flussi persistenti e non motivati o problemi irrisolti relativi ad aspetti metodologici.»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce di specificare senza pretesa di esaustività quali siano i casi eccezionali che renderebbero necessaria una visita metodologica.


Testo attuale

Modifiche proposte dalla BCE

Modifica n. 3

articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2009

«3.   Per “disavanzo (o avanzo) pubblico” si intende l’indebitamento (o accreditamento) netto (EDP B.9) del settore “amministrazioni pubbliche” (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (EDP D.41) quali definiti nel SEC 95.»

«3.   Per “disavanzo (o avanzo) pubblico” si intende l’indebitamento (o accreditamento) netto ( B.9) del settore “amministrazioni pubbliche” (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi ( D.41) quali definiti nel SEC 95.»

Nota esplicativa

Come spiegato nelle osservazioni di carattere specifico, la BCE suggerisce di migliorare la trasparenza delle procedure informative utilizzando il disavanzo dei conti pubblici (B.9) ai fini dell’EDP.

Modifica n. 4

articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009

«1.   Le “cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico” per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.»

«1.   Le “cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico” per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici nonché dei risultati mensili e trimestrali. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.»

Nota esplicativa

La BCE è del parere che la qualità dei dati di previsione migliorerebbe se questi fossero compilati sulla base delle informazioni più aggiornate.

Modifica n. 5

articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009

«1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le tre settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’articolo 3, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Tali dati sono forniti mediante pubblicazione.»

«1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le quattro settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’articolo 3, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Tali dati sono forniti mediante pubblicazione.»

Nota esplicativa

La BCE desidera proporre una piccola estensione dei termini, al fine di concedere alla Commisisone un tempo maggiore per la valutazione della qualità dei dati attuali segnalati dagli Stati membri.

Modifica n. 6

articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009

«1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95

«1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95. Gli Stati membri garantiscono che alle autorità nazionali competenti in materia statistica sia consentito l’accesso a tutte le informazioni rilevanti necessarie ad adempiere i loro compiti.»

Nota esplicativa

Alle autorità nazionali competenti in materia statistica dovrebbe essere dato accesso alle informazioni necessarie a garantire la conformità dei dati segnalati al disposto dell’articolo 1 del regolamento e alle disposizioni relative ai conti del SEC 95 ad esso sottostanti. Questo aspetto è stato trattato anche nel Parere della BCE CON/2010/17 del 23 febbraio 2010 relativo all’istituzione del sistema statistico greco e dell'autorità indipendente per le statistiche  (2).


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Pubblicata su sito web della BCE http://www.ecb.europa.eu


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