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Document 32000D0014

2000/823/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 16 novembre 2000, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale, il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta estera e il contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca di Grecia e materie collegate (BCE/2000/14)

OJ L 336, 30.12.2000, p. 110–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/823/oj

32000D0014

2000/823/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 16 novembre 2000, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale, il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta estera e il contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca di Grecia e materie collegate (BCE/2000/14)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0110 - 0113


Decisione della Banca centrale europea

del 16 novembre 2000

che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale, il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta estera e il contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca di Grecia e materie collegate

(BCE/2000/14)

(2000/823/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 28, 30, 34 e 49,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1o gennaio 2001(1), la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e la deroga a suo favore di cui al considerando 4 della decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, in conformità della norma di cui all'articolo 109j, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunita europea, è abrogata con efficacia dal 1o gennaio 2001(2). Di conseguenza, ai fini della presente decisione, la Banca di Grecia diventa una banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro senza deroga a decorrere dal 1o gennaio 2001.

(2) Ai sensi in forza dell'articolo 28.1 dello statuto, il capitale della Banca centrale europea (BCE) - divenuto operativo al momento della sua istituzione - è di 5000 milioni di EUR. In conformità all'articolo 28.2 dello statuto, le BCN degli Stati membri dell'Unione europea sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE, il quale viene sottoscritto secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29. Come previsto nella decisione BCE/1998/13, del 1o dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE(3) e conformemente alla decisione 98/382/CE del Consiglio, del 5 giugno 1998, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea(4), la ponderazione assegnata alla Banca di Grecia nello schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto, è pari a 2,0564 %.

(3) A norma dell'articolo 49.1 dello statuto, la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri senza deroga. Conformemente all'articolo 28.3 dello statuto, il Consiglio direttivo della BCE, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato. Nella decisione BCE/1998/2, del 9 giugno 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea(5), il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito che le sottoscrizioni delle BCN degli Stati membri senza deroga sono versate integralmente. Pertanto, la Banca di Grecia versa integralmente la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta.

(4) A sensi dell'articolo 48 dello statuto, in deroga all'articolo 28.3 dello stesso, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della BCE decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE; nella decisione BCE/1998/14, del 1o dicembre 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti(6), il Consiglio generale della BCE ha stabilito che le BCN degli Stati membri non partecipanti versano il 5 % del capitale della BCE da loro sottoscritto; in conformità con tale decisione, il 1o giugno 1998 la Banca di Grecia ha versato 5141000 EUR dei 102820000 EUR che costituiscono la quota di capitale da essa sottoscritta. Essa deve pertanto versare integralmente la parte non ancora versata della suddetta quota.

(5) A norma del combinato disposto degli articoli 30.1, 43.1 e 43.4 dello statuto, alla BCE vengono conferite da parte delle BCN degli Stati membri senza deroga attività di riserva in valute diverse da valute di Stati membri, euro, posizioni di riserva sull'FMI e diritti speciali di prelievo (DSP) fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni di EUR. Come inoltre previsto all'articolo 30.1 dello statuto, la BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nello statuto.

(6) Ai sensi di quanto ulteriormente prevede l'articolo 30.1 dello statuto, il Consiglio direttivo della BCE decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontare che possono essere richiesti in epoche successive. Nell'indirizzo della BCE, del 3 novembre 1998, così come modificato dall'indirizzo BCE/2000/15, del 16 novembre 2000, avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti, che figura come allegato alla presente decisione, il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito che le BCN degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica il 1o gennaio 1999 trasferiscono alla BCE attività di riserva in valuta estera complessivamente equivalenti ad un ammontare di 39468950000 EUR. Si considera appropriato, per ragioni di trasparenza, pubblicare, quale allegato alla presente decisione, l'indirizzo BCE/2000/15, in occasione dell'iniziale trasferimento di attività di riserva in valuta estera alla BCE dalla Banca di Grecia.

(7) A norma del combinato disposto degli articoli 30.2 e 43.6 dello statuto, i contributi di ogni BCN sono fissati in proporzione alla quota del capitale della BCE sottoscritta dalle BCN degli Stati membri senza deroga.

(8) A norma dell'articolo 49.1 dello statuto, la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1 dello statuto e la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti, delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle altre BCN. Per "attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1" dello statuto, si intendono le attività in o denominate in dollari USA, yen giapponesi e oro in verghe conforme agli standard di buona consegna della London Bullion Market Association trasferiti alla BCE, come previsto nell'indirizzo BCE/2000/15 che figura come allegato alla presente decisione, dalle BCN i cui Stati membri hanno adottato la moneta unica il 1o gennaio 1999. In considerazione degli articoli 30.2 e 43.6 dello statuto, per "numero di quote già versate dalle altre BCN" si intende il numero di quote versate dalle altre BCN degli Stati membri senza deroga. La somma risultante è costituita dall'equivalente aggregato in euro delle riserve in valuta estera da trasferire ai sensi dell'articolo 49.1 dello statuto.

(9) Il Consiglio direttivo della BCE adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 30 dello statuto, come indicato al paragrafo 6 dello stesso articolo. Il Consiglio direttivo della BCE ritiene che la Banca di Grecia, in virtù del disposto dell'ottavo considerando della presente decisione, debba trasferire alla BCE gli stessi ammontari di attività di riserva in valuta estera in o denominate in dollari USA, yen giapponesi e oro che avrebbe trasferito se fosse stata la BCN di uno Stato membro senza deroga il 1o gennaio 1999. Il Consiglio direttivo della BCE rileva che l'importo aggregato dei suddetti ammontari di attività di riserva in valuta estera in dollari USA, yen giapponesi e oro è pari all'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta estera che la Banca di Grecia è tenuta a trasferire alla BCE in forza dell'articolo 49.1 dello statuto.

(10) L'articolo 30.3 dello statuto, prevede che ogni BCN abbia nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo e che il Consiglio direttivo della BCE determini la denominazione e la remunerazione di tali crediti. Nell'indirizzo BCE/2000/15, che figura come allegato alla presente decisione, il Consiglio direttivo della BCE ha determinato la denominazione e la remunerazione dei crediti delle BCN degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica il 1o gennaio 1999. Fatto salvo quanto specificato nella presente decisione, alla denominazione e remunerazione del credito della Banca di Grecia nei confronti della BCE in conformità dell'articolo 30.3 dello statuto, si applica il disposto nell'indirizzo BCE/2000/15.

(11) Ai sensi dell'articolo 49.2 dello statuto, oltre al versamento da effettuare conformemente al paragrafo 1 dello stesso articolo, la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili alle riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'articolo 49.2 stabilisce inoltre che la somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali. Conformemente al combinato disposto degli articoli 33.1 e 43.5 dello statuto, dopo il trasferimento di un importo che non può superare il 20 % del profitto netto della BCE al fondo di riserva generale, il rimanente profitto netto viene distribuito alle banche centrali degli Stati membri senza deroga in proporzione alle quote sottoscritte. In virtù delle suddette disposizioni, per "numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali" si intende il numero di quote versate dalle altre banche centrali degli Stati membri senza deroga.

(12) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10.3 e 43.4 dello statuto, per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28 e 30 dello stesso, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo della BCE si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali degli Stati membri senza deroga.

(13) Ai sensi dell'articolo 3.4 del regolamento interno della BCE, il Governatore della Banca di Grecia ha partecipato alla riunione del Consiglio direttivo nella quale è stata adottata la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- per "contante" si intende la moneta con corso legale negli Stati Uniti ("dollaro USA") o in Giappone ("yen giapponese"),

- per "attività di riserva in valuta estera" si intendono titoli, oro o contante,

- per "oro" si intendono once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association,

- per "titoli" si intendono i titoli o gli strumenti finanziari idonei specificati dalla BCE.

Articolo 2

Versamento del capitale

La Banca di Grecia versa il 95 % della propria sottoscrizione al capitale della BCE, per un importo pari a 97679000 EUR. Tale importo è esigibile dal 1o gennaio 2001. A tempo debito, la Banca di Grecia dispone affinché il 2 gennaio 2001 l'importo e gli interessi maturati sullo stesso siano trasferiti, su indicazione della BCE, mediante Target (Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale) ovvero su un conto detenuto dalla BCE presso la Banca dei regolamenti internazionali. Per il calcolo degli interessi, effettuato su base giornaliera secondo la formula giorni effettivi/360, viene impiegato un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta estera

1. La Banca di Grecia trasferisce alla BCE gli stessi importi di attività di riserva in valuta estera in o denominati in dollari USA, yen giapponesi e oro che le avrebbe trasferito se fosse stata la BCN di uno Stato membro senza deroga il 1o gennaio 1999.

2. La Banca di Grecia trasferisce alla BCE un portafoglio composto da contante e titoli in o denominati in dollari USA o yen giapponesi entro le fasce di scostamento dalle duration modificate dei portafogli tattici di riferimento specificate dalla BCE e conformemente ai limiti di credito definiti da quest'ultima.

3. La BCE definisce le date di regolamento per il contante e i titoli da trasferire; a tempo debito, la Banca di Grecia fornisce le istruzioni necessarie per il trasferimento alla BCE del contante e della titolarità dei titoli alle date di regolamento. La BCE indica i prezzi da utilizzare per il calcolo del valore dei titoli e i conti sui quali la Banca di Grecia trasferisce contante e titoli.

4. La Banca di Grecia trasferisce l'oro alle date, sui conti e nelle sedi specificati dalla BCE.

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza del credito equivalente al contributo della Banca di Grecia e regime transitorio per le perdite di cambio

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto nella presente decisione, dal 1o gennaio 2001 al credito che la Banca di Grecia ha nei confronti della BCE in forza dell'articolo 30.3 dello statuto, si applica il disposto negli articoli 3 e 4 dell'indirizzo BCE/2000/15 che figura come allegato alla presente decisione.

2. Ai fini del calcolo del credito che la Banca di Grecia ha nei confronti della BCE in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto, e dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'indirizzo BCE/2000/15, l'equivalente aggregato in euro delle attività di riserva in valuta estera trasferite dalla Banca di Grecia viene calcolato sulla base del cambio fra l'euro e il dollaro USA o lo yen giapponese stabilito il 29 dicembre 2000 con la procedura giornaliera di concertazione mediante teleconferenza tra le banche centrali che partecipano alla stessa e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari USA dell'oncia di fino troy determinato il 29 dicembre 2000 al fixing di Londra alle 10.30, ora di Londra. La BCE conferma alla Banca di Grecia appena possibile il 29 dicembre 2000 l'entità dell'importo così calcolato.

Articolo 5

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. Come disposto all'articolo 49.2 dello statuto, la Banca di Grecia contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che si conclude il 31 dicembre 2000. La somma da versare come contributo dalla Banca di Grecia viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE al 31 dicembre 2000, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca di Grecia e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali degli Stati membri senza deroga.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, e fatta salva la generalità di quanto sopra, con "riserve della BCE" e "accantonamenti equiparabili a riserve" si intendono il fondo di riserva generale della BCE e gli accantonamenti per minusvalenze da valutazione originate dall'andamento dei tassi di cambio e dei prezzi di mercato.

3. Gli importi che la Banca di Grecia è tenuta a versare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo diventano esigibili il 1o gennaio 2001. A tempo debito, la BCE calcola e conferma alla Banca di Grecia l'entità di tali importi e la Banca di Grecia dispone affinché il 30 marzo 2001 gli importi e gli interessi maturati sugli stessi siano trasferiti, su indicazione della BCE, mediante Target ovvero su un conto detenuto dalla BCE presso la Banca dei regolamenti internazionali. Gli interessi sono calcolati per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 30 marzo 2001 su base giornaliera secondo la formula giorni effettivi/360, impiegando un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Disposizioni finali

Nell'interesse della trasparenza, l'indirizzo BCE/2000/15 figura come allegato alla presente decisione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2000.

Il presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

(2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30.

(3) GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

(4) GU L 171 del 17.6.1998, pag. 33.

(5) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 33.

(6) GU L 110 del 28.4.1999, pag. 33.

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