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Document 32018D0030

Decisione (UE) 2019/46 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; abrogato da 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/190


DECISIONE (UE) 2019/46 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2018

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) (1) dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1o gennaio 2019, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

(2)

L'adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche delle quote delle BCN nel capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito, i «crediti»). Le BCN dell'area dell'euro i cui crediti aumentano a causa dell'incremento delle loro ponderazioni dal 1o gennaio 2019 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell'area dell'euro i cui crediti si riducono a causa della diminuzione delle loro ponderazioni.

(3)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello statuto del SEBC, le BCN dell'area dell'euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovrebbero altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell'area dell'euro le cui quote relative si riducano.

(4)

Le ponderazioni di ciascuna BCN dell'area dell'euro valide fino al 31 dicembre 2018 e con effetto dal 1o gennaio 2019 dovrebbero essere espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, sottoscritto da tutte le BCN dell'area dell'euro, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell'area dell'euro nel valore complessivo dei mezzi propri.

(5)

Di conseguenza si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/26 (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2018. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro;

b)

per «data di trasferimento» si intende la seconda giornata lavorativa successiva all'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2018.

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro aumenta a causa di un aumento della sua ponderazione con effetto dal 1o gennaio 2019, tale BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.

2.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro si riduce a causa di una diminuzione nella sua ponderazione con effetto dal 1o gennaio 2019, tale BCN dell'area dell'euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.

3.   Alla data in cui il Consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2018 o prima di tale data, la BCE effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell'area dell'euro l'importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE, laddove si applichi il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell'area dell'euro al 31 dicembre 2018 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1o gennaio 2019, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro al 1o gennaio 2019, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.

5.   Alla data di trasferimento, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   I crediti delle BCN dell'area dell'euro sono adeguati con effetto dal 1o gennaio 2019 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell'area dell'euro con effetto dal 1o gennaio 2019 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione.

2.   Ciascuna BCN dell'area dell'euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o gennaio 2019 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «–» fa riferimento al credito che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.

3.   Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1o gennaio 2019, ogni BCN dell'area dell'euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «–» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.

4.   Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o gennaio 2019, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 3, paragrafo 4, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

2.   I trasferimenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, e dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, hanno luogo separatamente attraverso TARGET2.

3.   La BCE e le BCN dell'area dell'euro soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2019.

2.   La decisione BCE/2013/26 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2019.

3.   Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2013/26 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione BCE/2013/26, del 29 agosto 2013, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 47).


ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

BCN dell'area dell'euro

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE al 31 dicembre 2018

(EUR)

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE con effetto dal 1o gennaio 2019

(EUR)

Importo del trasferimento

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Totale  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.


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