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Document 52019XB0308(01)

Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/2


Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea

(2019/C 89/03)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

In quanto istituzione dell’Unione europea, si richiede alla Banca centrale europea (BCE) di essere al servizio dell’interesse pubblico e di assicurare i più elevati standard di integrità. Pertanto la BCE colloca la responsabilità, la trasparenza e i più elevati standard etici al centro del proprio approccio al governo societario. L’adesione a tali principi è un elemento fondamentale della credibilità della BCE, ed è essenziale per guadagnare la fiducia dei cittadini europei.

(2)

L’etica professionale ed elevati standard di condotta che i terzi hanno diritto di attendersi dalla BCE e dalle sue alte cariche sono riconosciuti sin dalla sua istituzione come prerequisiti fondamentali per salvaguardare la reputazione della BCE.

(3)

A seguito dell’adozione nel 2001 di un primo Codice di condotta della BCE (1), uno specifico Codice di condotta della Banca centrale europea per i membri del Consiglio direttivo è stato adottato nel 2002 (2) e poi rivisto nel 2006 (3); a ciò ha fatto seguito un Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo, adottato nel 2006 (4) e rivisto nel 2010 (5).

(4)

Alla luce dell’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) in virtù del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (6) con il quale sono attribuiti alla BCE compiti specifici in merito alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, è stato adottato nel 2014 anche un Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (7).

(5)

Inoltre, a decorrere dal gennaio 2015, la BCE ha rafforzato il quadro etico applicabile ai membri del personale della BCE (8) e ha istituito l’Ufficio di conformità e governance e il Comitato etico di alto livello (9) a cui è conferito il mandato di prestare consulenza ai membri degli organi di alto livello della BCE in merito alla coerente applicazione dei diversi codici di condotta loro applicabili.

(6)

Per quanto riguarda l’Eurosistema e l’MVU, norme deontologiche minime sono dettate dall’indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) (10) e dall’indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea (BCE/2015/12) (11).

(7)

È nel sincero interesse della BCE l’adesione al principio secondo cui, per quanto possibile e ove giustificato da considerazioni di proporzionalità, è opportuno che i membri di ognuno dei suoi organi di alto livello aderiscano e siano soggetti alle stesse norme deontologiche. A tal fine, il Comitato etico ha ricevuto mandato dal Consiglio direttivo di valutare la fattibilità dell’istituzione di un codice di condotta unico, in virtù del quale il Comitato etico ha predisposto il codice di condotta per le alte cariche della BCE che ora il Consiglio direttivo intende approvare (il presente Codice).

(8)

Oltre a trarre ispirazione dalle disposizioni e dalla ratio poste a fondamento del quadro etico rafforzato applicabile ai membri del personale della BCE, il presente Codice rispecchia le migliori pratiche nel settore delle banche centrali e delle comunità di vigilanza e delle altre istituzioni comunitarie, riconoscendo, al contempo, le caratteristiche peculiari della BCE e la sua indipendenza.

(9)

Nell’approvare il presente Codice, il Consiglio direttivo intende dare attuazione ai più elevati standard di etica professionale, assicurando in tal modo che i membri dei propri organi di alto livello siano di esempio e ispirazione per il personale dell’Eurosistema, del SEBC e dell’MVU anche al mantenimento tali standard una volta cessata la carica.

HA APPROVATO IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA PER LE ALTE CARICHE DELLA BCE

PARTE I

AMBITO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1.

Il presente Codice si applica ai membri del Consiglio direttivo e ai membri del Consiglio di vigilanza nell’esercizio delle loro funzioni di membri di organi di alto livello della BCE, nonché ai membri del Comitato esecutivo. Il Codice si applica anche, se del caso, ai membri del Consiglio direttivo e ai membri del Consiglio di vigilanza quando agiscono in veste di membri del Comitato direttivo e del gruppo di mediazione nonché quando agiscono in veste di rappresentanti di banche centrali nazionali laddove l’autorità nazionale competente (di seguito la «ANC») non sia la banca centrale nazionale (di seguito la «BCN»), nella partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza (di seguito i «membri»).

1.2.

Esso si applica anche alle persone che sostituiscono i membri nelle riunioni del Consiglio direttivo o del Consiglio di vigilanza (di seguito i «supplenti») nell’assolvimento dei rispettivi compiti e responsabilità riguardanti tali organi di alto livello ove ciò sia espressamente previsto dal presente Codice. Ai fini del presente codice, per «organi di alto livello della BCE» si intendono il Consiglio direttivo della BCE, il Comitato esecutivo della BCE e il Consiglio di vigilanza della BCE.

1.3.

Il presente Codice non si applica alle persone che partecipano come accompagnatori alle riunioni del Consiglio direttivo o del Consiglio di vigilanza. Tuttavia, anteriormente alla loro prima partecipazione a una qualsivoglia riunione, gli accompagnatori sottoscrivono una dichiarazione di condotta etica che richiama il principio generale di prevenzione dei conflitti di interesse, il divieto di utilizzo di informazioni riservate e le norme sul segreto professionale, (di seguito la «Dichiarazione di condotta etica» (12).

1.4.

I membri del Consiglio generale sono invitati a sottoscrivere la Dichiarazione di condotta etica. Inoltre, se del caso, sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione di condotta etica i membri del Comitato di audit, del Comitato etico, della Commissione amministrativa del riesame e i loro supplenti.

1.5.

La condotta dei membri del personale della BCE che partecipano alle riunioni degli organi di alto livello della BCE è adeguatamente disciplinata dal quadro etico e questi, pertanto, non sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione di condotta etica.

1.6.

In caso di dubbi in merito alle disposizioni stabilite dal presente Codice o alla loro applicazione pratica è obbligatorio richiedere il parere del Comitato etico istituito con la decisione (UE) 2015/433 della Banca centrale europea (BCE/2014/59) (13).

Articolo 2

Disposizioni nazionali confliggenti e applicabilità di diversi quadri etici

2.1.

I membri e i supplenti informano il Comitato etico senza indebito ritardo di qualsiasi impedimento all’osservanza del presente Codice, compreso qualsiasi impedimento derivante da disposizioni nazionali confliggenti.

2.2.

Il presente Codice fa salve norme etiche più rigorose applicabili ai membri o ai supplenti in forza della normativa nazionale.

PARTE II

STANDARD DI CONDOTTA ETICA

Articolo 3

Principi generali

3.1.

I membri e i supplenti assolvono i propri compiti e responsabilità nel rigoroso rispetto del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, del regolamento interno della Banca centrale europea (14) e del regolamento interno del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (15), a seconda dei casi.

3.2.

Nell’assolvimento dei loro compiti e responsabilità, i membri e i supplenti osservano i più elevati standard di condotta etica e di integrità. Essi devono agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e senza alcuna considerazione per l’interesse personale. Essi sono consci dell’importanza dei propri compiti e responsabilità, tengono conto della natura pubblica delle loro funzioni e mantengono una condotta che ispiri l’osservanza di una condotta etica nell’ambito dell’Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell’MVU, e preservi e promuova la fiducia del pubblico nella BCE.

Articolo 4

Segreto professionale

4.1.

Tenuto conto degli obblighi di segreto professionale imposti dall’articolo 37 dello statuto del SEBC e dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 1024/2013, i membri e i supplenti non divulgano informazioni coperte dal segreto professionale ottenute nell’esercizio dei loro compiti e responsabilità che non siano state rese pubbliche e non siano accessibili al pubblico (di seguito le «informazioni riservate») se non deliberatamente nel quadro di una strategia di comunicazione concordata della BCE. In particolare, essi non divulgano informazioni riservate in discorsi o dichiarazioni pubblici, o ai mezzi di informazione e trattano tali informazioni in conformità alle regole interne concordate sul trattamento delle informazioni sensibili del SEBC e dell’MVU. I membri e i supplenti continuano ad essere soggetti ai predetti obblighi di segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione anche a seguito della cessazione dei compiti e delle responsabilità assunti per la BCE.

4.2.

I membri e i supplenti prendono tutte le misure necessarie a garantire che i membri del personale della rispettiva BCN e/o ANC abbiano accesso alle informazioni riservate unicamente ai fini dell’espletamento dei compiti dei membri del personale e conformemente alle politiche di riservatezza applicabili, e che siano informati e osservino rigorosamente gli obblighi di segreto professionale di cui all’articolo 4.1.

Articolo 5

Separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria

5.1.

I membri e i supplenti rispettano il principio di separazione degli specifici compiti della BCE relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale da quelli di politica monetaria, così come dagli altri compiti. Se del caso, essi agiscono nel rispetto della decisione BCE/2014/39 della Banca centrale europea (16) e di ogni altra norma adottata dalla BCE ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013.

5.2.

Nell’assolvimento dei rispettivi compiti e responsabilità, i membri del Consiglio di vigilanza e i loro supplenti tengono conto degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio e non interferiscono con i compiti della BCE diversi da quelli di vigilanza, rispettando doverosamente i compiti e le responsabilità specifiche del vicepresidente del Consiglio di vigilanza.

Indipendenza

Articolo 6

Principio di indipendenza

Tenendo presente l’articolo 130 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 7 dello statuto del SEBC e l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, i membri e i supplenti, nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e delle responsabilità ad essi conferiti, agiscono con indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione nel suo insieme, senza tenere conto di interessi nazionali o personali, senza chiedere né accettare istruzioni da parte di istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell’Unione, da un governo di uno Stato membro o da qualsiasi altro organismo.

Articolo 7

Attività private e incarichi ufficiali

7.1.

I membri e i supplenti sono tenuti ad assicurarsi che le attività private, remunerate o meno, non influiscano negativamente sui loro obblighi né ledano la reputazione della BCE. Ai fini del presente Codice, per «attività private» si intende qualsiasi altra attività intrapresa da un membro o da un supplente in veste non ufficiale.

7.2.

I membri e i supplenti possono intraprendere attività private presso organizzazioni pubbliche o internazionali od organizzazioni senza scopo di lucro, nonché l’esercizio dell’insegnamento e attività accademiche purché tali attività non diano luogo a questioni di conflitto di interessi, quali ad esempio, attività collegate a soggetti vigilati o a controparti dell’Eurosistema in operazioni di politica monetaria o operazioni in cambi. In caso di attività private come specificato all’articolo 11.1 dello statuto del SEBC, i membri del Comitato esecutivo richiedono l’espressa approvazione del Consiglio direttivo.

7.3.

I membri e i supplenti possono accettare una remunerazione e il rimborso delle spese sostenute per le attività private, purché tale remunerazione e tali spese siano commisurate al lavoro svolto e rimangano nei limiti consuetudinari.

7.4.

I membri e i supplenti devono astenersi dall’esercizio di incarichi ufficiali e si dimettono da incarichi ufficiali che possano essere di ostacolo alla loro indipendenza. Ai fini del presente Codice, per «incarichi ufficiali» si intendono le attività esterne esercitate da un membro o da un supplente in veste ufficiale, ossia rientranti nei rispettivi compiti e responsabilità.

7.5.

I membri e i supplenti sono tenuti a informare il Comitato etico per iscritto in merito a qualsiasi attività privata intendano esercitare. Devono anche fornire al Comitato un aggiornamento annuale in merito alle loro attività private e incarichi ufficiali in corso.

Articolo 8

Rapporti con gruppi di interesse

Nel mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile come richiesto dal trattato sull’Unione europea, i membri e i supplenti hanno costante consapevolezza della propria indipendenza, dei propri obblighi di segreto professionale e dei principi fondamentali stabiliti nel presente Codice, in particolare quando interagiscono con gruppi di interesse. I membri e i supplenti devono altresì porre mente ai principi guida per la comunicazione esterna per le alte cariche della BCE (17), così come alle altre norme e linee guida applicabili e devono usare particolare cautela e applicare opportune precauzioni quando partecipano a eventi privati o accettano inviti personali.

Articolo 9

Uscite pubbliche e dichiarazioni pubbliche

9.1.

I membri e i supplenti assolvono i rispettivi compiti e responsabilità in veste di rappresentanti di un organo di alto livello della BCE e nelle uscite pubbliche sono consapevoli di agire in tale veste.

9.2.

Nel rilasciare dichiarazioni pubbliche su questioni relative all’Eurosistema, il SEBC o l’MVU, i membri e i supplenti tengono debito conto del proprio ruolo di rappresentanti di un organo di alto livello della BCE.

9.3.

Nei contributi scientifici o accademici i membri e i supplenti indicano chiaramente che tali contributi sono elaborati a titolo personale e non rappresentano la posizione della BCE.

Articolo 10

Dichiarazione di interessi

10.1.

Annualmente, ciascun membro è tenuto a presentare al Comitato etico, ai fini della sua valutazione e successiva comunicazione al presidente, una Dichiarazione d’interessi firmata recante informazioni in merito alle sue precedenti attività professionali, attività private, incarichi ufficiali e interessi finanziari, nonché in merito all’attività lavorativa remunerata prestata dal coniuge o dal partner, che possa dare luogo a questioni di conflitto di interessi (di seguito la «Dichiarazione di interessi»). La Dichiarazione di interessi (18) presentata da ciascun membro è pubblicata sul sito Internet della BCE e fa salvi eventuali obblighi di fornire una dichiarazione sulla situazione patrimoniale ai sensi delle norme nazionali o contrattuali applicabili.

10.2.

La BCE tratta e conserva i dati personali raccolti attraverso le Dichiarazioni di interessi in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati applicabile alla BCE.

Conflitti di interesse

Articolo 11

Principio generale sul conflitto di interessi

11.1.

I membri e i supplenti i devono evitare situazioni suscettibili di dare luogo a questioni di conflitto di interessi. Sorge una questione di conflitto di interessi laddove un membro o un supplente abbia interessi personali suscettibili di influenzare l’assolvimento dei suoi compiti e responsabilità in modo imparziale e obiettivo, o che possano essere percepiti come tali, e si estende, senza limitarsi ad essi, ai familiari diretti (genitore, figlio, fratello o sorella), al coniuge o al partner del membro o del supplente. In particolare, i membri e i supplenti non possono utilizzare il proprio coinvolgimento in un processo decisionale o le informazioni professionali in loro possesso per conseguire un vantaggio personale di qualsiasi natura. Non si configura un conflitto di interessi qualora un membro o un supplente sia interessato soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un’ampia categoria di persone.

11.2.

I membri o i supplenti sono tenuti a comunicare per iscritto, senza indebito ritardo, al presidente o al presidente del relativo organo di alto livello della BCE e al Comitato etico qualsiasi situazione suscettibile di dare luogo a questioni di conflitto di interessi. In particolare, essi devono astenersi dal partecipare a qualsiasi discussione, deliberazione o votazione pertinenti a tale situazione e ad essi non potrà esser fornita alcuna documentazione correlata.

Articolo 12

Occupazione remunerata del coniuge o partner

I membri e i supplenti informano, senza ritardo, il presidente del pertinente organo di alto livello della BCE e il Comitato etico in merito a qualsiasi occupazione o altra attività remunerata del coniuge o partner suscettibile di dare luogo a questioni di conflitto di interessi.

Articolo 13

Vantaggi (doni e manifestazioni di cortesia)

13.1.

I membri e i supplenti devono astenersi dal richiedere vantaggi comunque connessi con i loro compiti e responsabilità e agiscono con cautela ove ne vengano loro offerti. Ai fini della presente disposizione, per «vantaggi» si intende qualsiasi dono, ospitalità o altra utilità, di carattere finanziario o in natura, che non costituisca la remunerazione concordata per i servizi forniti, e a cui il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

13.2.

Un vantaggio offerto o conferito a un membro o a un supplente o a qualsiasi membro diretto della sua famiglia, al coniuge o al partner, comunque correlato all’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di tale membro o supplente, può essere accettato nei seguenti casi:

a)

sia offerto da un’organizzazione del settore pubblico, compresa un’altra banca centrale nazionale, un ente pubblico nazionale, un’organizzazione o università internazionale e il suo valore sia considerato conforme a consuetudine e appropriato;

b)

sia offerto da uno o più enti privati o individui e non sia di valore superiore a 100 EUR, o se di valore più elevato, i) sia rimesso all’istituzione che il membro o il supplente interessato rappresenta, ovvero ii) il valore eccedente la soglia dei 100 EUR sia corrisposta dal membro o dal supplente a tale istituzione;

c)

sia corrisposto sotto forma di ospitalità e sia proporzionato ai compiti e alle responsabilità del membro o del supplente e sia in linea con i limiti consuetudinari;

d)

non sia offerto da un soggetto vigilato;

e)

la sua accettazione non sollevi comunque questioni di conflitto di interessi.

13.3.

In ogni caso, l’accettazione di un vantaggio non deve pregiudicare o influenzare l’oggettività e la libertà di azione del membro o del supplente né creare obblighi o generare aspettative inopportune per il destinatario o il donante.

13.4.

I membri del Comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di vigilanza e i rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza, senza indebito ritardo, sono tenuti a comunicare al segretario del Comitato etico qualsiasi dono o offerta ricevuta, quale ne sia il valore. Gli altri membri e supplenti sono soggetti alle norme procedurali nazionali in merito alla registrazione dei doni.

Articolo 14

Premi, onorificenze e decorazioni

14.1.

I membri e i supplenti devono assicurarsi che premi, onorificenze e decorazioni siano compatibili con il loro ruolo pubblico e non compromettano la loro indipendenza o sollevino questioni di conflitto di interessi.

14.2.

I membri e i supplenti sono tenuti a rimettere all’istituzione che rappresentano o a donare a un ente benefico qualsiasi somma di denaro o oggetto di valore collegati a un premio, ricevuto in ragione dei propri compiti e responsabilità in quanto membri o supplenti di un organo di alto livello della BCE.

Articolo 15

Inviti a eventi

15.1.

I membri e i supplenti, avuto riguardo ai propri obblighi di rispettare il principio di indipendenza e di evitare conflitti di interessi, possono accettare inviti a eventi con un ampio numero di partecipanti come conferenze, ricevimenti o eventi culturali, ove la loro partecipazione non sia in contrasto con l’interesse della BCE, e sono tenuti a usare particolare prudenza rispetto a inviti personali. I membri e i supplenti non accettano inviti o pagamenti in violazione delle presenti regole e ne informano le rispettive controparti.

15.2.

I membri e i supplenti non possono accettare il pagamento delle spese di viaggio o di soggiorno da parte degli organizzatori degli eventi di cui all’articolo 15.1. La BCE o la BCN o l’ANC interessata devolve in beneficenza i compensi ricevuti da membri e supplenti per lezioni e discorsi tenuti in veste ufficiale.

15.3.

Ove ciò si in linea con la consuetudine internazionale, gli articoli 15.1 e 15.2 si applicano con le stesse modalità ai coniugi e ai partner di membri e supplenti cui sia esteso l’invito.

Articolo 16

Norme in materia di operazioni finanziarie private

16.1.

I membri e i supplenti non possono utilizzare informazioni riservate a beneficio proprio o di terzi, neanche effettuando operazioni finanziarie private e a prescindere dalla modalità di esecuzione diretta o indiretta attraverso terzi, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto di terzi.

16.2.

Si raccomanda ai membri e ai supplenti di porre i propri investimenti sotto il controllo di uno o più gestori di portafoglio riconosciuti conferendo loro piena discrezionalità nella gestione delle attività eccedenti quelle richieste dall’uso ordinario, personale e familiare.

16.3.

I membri e i supplenti sono tenuti a osservare le norme sostanziali in materia di operazioni finanziarie private di cui al quadro etico della BCE (19) nella versione di volta in volta in vigore.

16.4.

I membri del Comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di vigilanza e i rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza sono altresì soggetti alle procedure di segnalazione e di monitoraggio dell’osservanza relative alle loro operazioni finanziarie private di cui al quadro etico della BCE.

16.5.

I membri e i supplenti ai quali non si applica l’articolo 16.4 sono soggetti alle segnalazioni e al monitoraggio dell’osservanza in relazione alle loro operazioni finanziarie private di cui alle disposizioni procedurali nazionali applicabili e sono tenuti a presentare annualmente al Comitato etico una dichiarazione firmata con la quale danno conferma che le norme procedurali nazionali sulle operazioni finanziarie private sono state rispettate e che la segnalazione e il monitoraggio dell’osservanza delle loro operazioni finanziarie private sono stati effettuati in linea con le norme procedurali nazionali applicabili (20).

Articolo 17

Regole applicabili successivamente alla cessazione del rapporto

17.1.

I membri sono tenuti a informare per iscritto il presidente o il presidente del rispettivo organo di alto livello della BCE e il Comitato etico della loro intenzione di prestare attività lavorativa remunerata nel periodo di due anni decorrente dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri di un organo di alto livello della BCE.

Inoltre essi possono esclusivamente prestare attività lavorativa remunerata presso:

a)

un ente creditizio meno significativo decorso un anno dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri di un organo di alto livello della BCE;

b)

ogni altra istituzione finanziaria diversa da quelle di cui alla lettera a) che precede decorsi sei mesi dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri di un organo di alto livello della BCE;

c)

ogni altro ente che effettui attività di lobbying in relazione alla BCE o di consulenza e promozione per la BCE o per ogni altra istituzione di cui alle lettere a) o b) che precedono decorsi sei mesi dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri di un organo di alto livello della BCE.

Inoltre, i membri del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo possono esclusivamente prestare attività lavorativa retribuita presso:

d)

una controparte dell’Eurosistema nelle operazioni di politica monetaria o in valuta decorso un anno dalla fine del loro mandato o dalla data di cessazione delle loro funzioni in qualità di membri del Comitato esecutivo o del Consiglio direttivo, a seconda dei casi;

e)

un gestore di un sistema di pagamento o di regolamento, una controparte centrale o un fornitore di strumenti di pagamento soggetti alla sorveglianza della BCE decorsi sei mesi dalla fine del loro mandato o dalla data in cui hanno cessato di far parte del Comitato esecutivo o del Consiglio direttivo, a seconda dei casi.

17.2.

I supplenti sono tenuti a informare per iscritto il presidente o il presidente del rispettivo organo di alto livello della BCE e il Comitato etico della loro intenzione di intraprendere un’attività lavorativa remunerata nel periodo di un anno decorrente dalla cessazione dell’esercizio delle funzioni.

Inoltre, essi possono esclusivamente prestare attività lavorativa remunerata presso:

a)

un ente creditizio significativo o meno significativo decorsi sei mesi dalla data in cui è cessato il loro coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità;

b)

ogni altro ente creditizio diverso da quelli di cui alla lettera a) decorsi tre mesi dalla data in cui è cessato il loro coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità;

c)

ogni altro ente che effettui attività di lobbying in relazione alla BCE o di consulenza e/o di promozione per la BCE o per ogni altra istituzione di cui alle lettere a) o b) che precedono decorsi tre mesi dalla data in cui è cessato il loro coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità.

Inoltre, i supplenti che partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo possono esclusivamente prestare attività lavorativa remunerata presso:

d)

una controparte in operazioni di politica monetaria o in valuta dell’Eurosistema decorsi sei mesi dalla data in cui è cessato il coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità;

e)

un gestore di sistemi di pagamento o di regolamento, una controparte centrale o un fornitore di strumenti di pagamento soggetti alla sorveglianza della BCE decorsi tre mesi alla data in cui è cessato il coinvolgimento nei relativi compiti e responsabilità.

17.3.

I membri e i supplenti sono tenuti a richiedere al Comitato etico un parere sul periodo di incompatibilità che si applica loro ai sensi del presente articolo prima di intraprendere una specifica attività lavorativa remunerata. Il Comitato etico, nel proprio parere, può raccomandare:

a)

una rinuncia del periodo di incompatibilità di cui al presente articolo o una sua riduzione ove la possibilità di conflitto di interessi derivante dalla successiva attività lavorativa remunerata lo consenta; ovvero

b)

un prolungamento del periodo di incompatibilità ai sensi degli articoli 17.1, lettera a), e 17.2, lettera b) per successive attività lavorative remunerate rilevanti presso enti creditizi significativi o meno significativi nella cui vigilanza il membro o il supplente sia stato direttamente coinvolto, fino a un massimo di due anni per i membri e di un anno per i supplenti ove la possibilità di conflitti di interessi derivante da tale attività lavorativa remunerata lo imponga.

17.4.

Fatte salve le norme nazionali applicabili, per la durata del periodo di incompatibilità i membri e i supplenti dovrebbero essere adeguatamente compensati dalle istituzioni che li occupano dalla fine del mandato presso l’istituzione fino alla fine del periodo di incompatibilità. Tale compenso dovrebbe essere corrisposto a prescindere dal ricevimento di un’offerta di attività lavorativa remunerata. Di conseguenza, i membri e i supplenti possono richiedere un parere al Comitato etico sul compenso adeguato da corrispondere in relazione al periodo di incompatibilità.

17.5.

Ove, nel corso del periodo di incompatibilità, un membro o un supplente intraprenda un’attività lavorativa retribuita non disciplinata dagli articoli 17.1 e 17.2 che precedono e l’importo della remunerazione netta riveniente dall’attività lavorativa retribuita cumulata al compenso corrisposto per il periodo di incompatibilità superi la retribuzione mensile netta percepita dal membro o dal supplente nel corso dell’ultimo anno del mandato, la differenza sarà detratta dal compenso corrisposto. La presente disposizione non si applica alla retribuzione percepita per le attività precedentemente svolte e dichiarate dal membro o dal supplente.

17.6.

Il pareri emessi dal Comitato etico ai sensi degli articoli 17.3 e 17.4 devono essere indirizzati al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo emette quindi una raccomandazione indirizzata alla rispettiva autorità nazionale competente o alla rispettiva banca centrale nazionale che è tenuta a informare il Consiglio direttivo di eventuali impedimenti all’attuazione di detta raccomandazione.

17.7.

I membri e i supplenti sono tenuti a presentare annualmente al Comitato etico una Dichiarazione d’onore (21) firmata nel corso del periodo di notifica di uno o due anni dalla fine del loro mandato con la quale danno conferma delle attività lavorative remunerate e della relativa remunerazione, e una relazione su di esse è comunicata al presidente.

Articolo 18

Inosservanza

Fatte salve le disposizioni nazionali applicabili, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente codice da parte di un membro o di un supplente, il Comitato etico affronta la questione con l’interessato. Se la moral suasion non vale a imporne il rispetto, il Comitato etico sottopone la questione al Consiglio direttivo. Su parere del Comitato etico e sentito l’interessato, il Consiglio direttivo può decidere di infliggere una nota di biasimo e, se del caso, di renderla pubblica.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Pubblicazione

Il presente Codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le alte cariche della BCE alle quali si applica il presente codice sottoscrivono, a seconda dei casi, Dichiarazioni individuali di conformità.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente codice entra in vigore il 1o gennaio 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2018

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Codice di condotta della Banca centrale europea (GU C 76 dell’8.3.2001, pag. 12).

(2)  Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

(3)  Protocollo d’intesa che modifica il protocollo d’intesa su un Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (GU C 10 del 16.1.2007, pag. 6).

(4)  Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (GU C 230 del 23.9.2006, pag. 46).

(5)  Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (GU C 104 del 23.4.2010, pag. 8).

(6)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(7)  Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU C 93 del 20.3.2015, pag. 2).

(8)  Quadro etico della BCE (GU C 204 del 20.6.2015, pag. 3).

(9)  Decisione (UE) n. 2015/433 della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2014, relativa all’istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59) (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 58).

(10)  Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell’Eurosistema e abroga l’Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 23).

(11)  Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 29).

(12)  Cfr. il modello di Dichiarazione di condotta etica.

(13)  Cfr. nota a piè di pagina n. 9.

(14)  Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(15)  Regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 56).

(16)  Decisione (UE) 2014/39 della Banca centrale europea, del 17 settembre 2014, sull’attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).

(17)  Cfr. Principi guida per le attività di comunicazione esterna delle alte cariche della BCE.

(18)  Cfr. il modello di Dichiarazione di interessi.

(19)  Cfr. il quadro etico della BCE.

(20)  Cfr. il modello di Dichiarazione di osservanza per le operazioni finanziarie private.

(21)  Cfr. il modello di Dichiarazione d’onore.


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