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Document 52008AB0012

Parere della Banca centrale europea, del 3 marzo 2008 , su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 70/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 marzo 2008

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Introduzione e base giuridica

Il 7 febbraio 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (1) (in seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE accoglie con favore il regolamento proposto che accresce la qualità, comparabilità e tempestività delle statistiche del commercio europeo e promuove una migliore correlazione tra queste e le statistiche delle imprese. Negli Stati membri, le statistiche del commercio estero sono utilizzate anche come fonte per la raccolta di statistiche di bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali, così come per il contributo nazionale alla bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro e per i conti dell'area dell'euro dei quali la BCE è responsabile.

2.

La BCE nota che ai sensi del regolamento proposto, gli Stati membri dovranno solo raccogliere e trasmettere alla Commissione delle Comunità europee dati relativi a quanto segue, se disponibili nelle dichiarazioni in dogana depositate presso le autorità doganali: i) per l'importazione, lo Stato membro di destinazione finale; ii) per l'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione; e iii) la natura della transazione (2). Alla stessa stregua, uno Stato membro sarà solo tenuto a trasmettere le registrazioni sulle esportazioni o importazioni ad un altro Stato membro una volta che le autorità doganali di entrambi gli Stati membri abbiano istituito un meccanismo di scambio reciproco dei dati pertinenti con mezzi elettronici (3). La BCE nota che i dati sopra menzionati sono importanti per assicurare un'elevata qualità delle statistiche dell'area dell'euro di cui al paragrafo 1 e raccomanda di attuare senza ritardo le modifiche appropriate al codice doganale comunitario (4) e al meccanismo per lo scambio di dati tra le autorità doganali lungo l'UE, al fine di evitare il rischio che la qualità dei dati si deteriori.

3.

Come dichiarato in un parere precedente (5), la BCE condivide l'interesse espresso dal Parlamento europeo nel monitorare il ruolo internazionale dell'euro. In tale contesto, la BCE accoglie con particolare favore l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento proposto, che richiede che siano raccolte statistiche del commercio disaggregate per la valuta di fatturazione per le esportazioni e importazioni di merci e dai paesi esterni all'UE. La BCE monitora l'utilizzo dell'euro al di fuori dell'area dell'euro e pubblica una revisione annuale del ruolo internazionale dell'euro, che comprende una specifica sezione sull'uso dell'euro nel commercio internazionale. Il ruolo internazionale dell'euro ha una forte dimensione regionale e si pronuncia maggiormente in seno all'UE. I dati sulle disaggregazioni per valuta del commercio estero costituiscono anch'essi una risorsa essenziale utilizzata nelle proiezioni macroeconomiche della BCE, che sono utilizzate per effettuare l'analisi della stabilità dei prezzi, in quanto forniscono informazioni sulla portata dell'influenza delle variazioni del tasso di cambio sui movimenti dei prezzi delle importazioni e delle merci prodotte nel territorio nazionale.

4.

La BCE accoglie favorevolmente la prevista riduzione dell'onere di segnalazione statistica sui soggetti economici e il maggior uso di dati amministrativi che dovrebbero essere realizzati con il regolamento proposto.

5.

La BCE ritiene che il regolamento proposto possa comportare delle modifiche alle segnalazioni Intrastat stabilite dal regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (6), e raccomanda che tali modifiche siano prese in considerazione senza ritardo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 marzo 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 definitivo.

(2)  Si veda l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento proposto.

(3)  Si veda l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento proposto.

(4)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, del 19.10.1992, pag. 1). Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  Parere CON/2003/26 della BCE, del 1o dicembre 2003, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero [COM(2003) 507 definitivo] (GU C 296 del 6.12.2003, pag. 5).

(6)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.


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