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Document 52007AB0035

Parere della Banca centrale europea, del 14 novembre 2007 , su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 novembre 2007

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Introduzione e base giuridica

L'8 novembre 2007, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto richiesta dal Consiglio dell'Unione europea di un parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (1) (di seguito «il regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni generali

1.1.

La BCE accoglie positivamente il regolamento proposto poiché esso riconosce l'esistenza di due sistemi paralleli e complementari per la produzione di statistiche europee e, al tempo stesso, riconosce l'indipendenza del SEBC nel perseguimento delle sue funzioni statistiche (considerando 7 e 8). La BCE accoglie, inoltre, con favore il riferimento di cui al considerando 9, sull'importante ruolo consultivo svolto dal comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

1.2.

La BCE rileva, inoltre, con piacere che il regolamento proposto riconosce la necessità di stretta collaborazione tra l'SSE e il SEBC nello sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee prodotte da entrambi i sistemi (articolo 8). A questo proposito, la BCE nota che l'obbligo per l'SSE ed il SEBC di stretta cooperazione, così come indicato nel considerando 6 del regolamento proposto, opererà nell'ambito del diritto primario applicabile al SEBC in base al trattato. In particolare, l'articolo 5 dello Statuto del SEBC prevede che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle Banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici e, a questo fine, essa coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri.

1.3.

Inoltre, la BCE accoglie positivamente il fatto che l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento proposto affronti il tema dello scambio di dati riservati, ai soli fini statistici, tra l'SSE e il SEBC. È ampiamente riconosciuto che un incremento nello scambio di informazioni riservate tra l'SSE e il SEBC rappresenti una crescente necessità al fine di assicurare la qualità e la coerenza delle statistiche europee, minimizzando, nel contempo, l'onere statistico in capo ai rispondenti. Ciò può ottenersi facendo in modo che i medesimi dati siano richiesti un'unica volta e siano condivisi fra le autorità statistiche che ne abbiano bisogno, attenendosi a disposizioni di stretta riservatezza. Tuttavia, la BCE è dell'idea che, diversamente da quanto stabilito nell'articolo 20, comma 3, tale scambio non debba essere condizionato all'adozione di ulteriori atti giuridici settoriali che autorizzino esplicitamente uno scambio di informazioni statistiche riservate. Al fine di assicurare uno scambio efficiente ed effettivo delle informazioni statistiche necessarie, il quadro giuridico dovrebbe prevedere che una tale trasmissione possa avere luogo se ciò è necessario per lo sviluppo, la produzione e la diffusione efficienti delle statistiche europee, seguendo l'esempio dell'articolo 20, comma 1, del regolamento proposto, che regola lo scambio di informazioni statistiche riservate all'interno dell'SSE.

1.4.

La BCE sottolinea l'importanza di ottenere pieno accesso legale a tutti i dati richiesti esistenti al fine di ridurre l'onere statistico in capo ai rispondenti. A ciò si fa anche riferimento nell'articolo 23 (Accesso a registrazioni amministrative) del regolamento proposto. Tuttavia, la BCE suggerisce che il quadro giuridico determini le disposizioni e le «modalità» pratiche per raggiungere l'effettivo accesso, piuttosto che «i limiti e le condizioni», dato che ciò suggerisce una restrizione priva di garanzie a tale accesso.

1.5.

L'articolo 253 del trattato prevede che i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio debbano fare riferimento ai pareri richiesti obbligatoriamente in esecuzione del trattato. La BCE suggerisce, pertanto, che i considerando al regolamento proposto tengano in debito conto il presente parere della BCE.

2.   Proposte redazionali

Qualora le osservazioni della BCE possano condurre a modifiche del regolamento proposto, le relative proposte redazionali sono indicate nell'allegato al presente parere.

Fatto a Francoforte sul meno, il 14 novembre 2007.

Il vice-presidente della BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


ALLEGATO

PROPOSTE REDAZIONALI

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE  (1)

Modifica 1

Articolo 20 — Trasmissione di dati riservati

Articolo 20 — Trasmissione di dati riservati

1.

La trasmissione di dati riservati tra autorità nazionali nonché tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Qualsiasi ulteriore trasmissione deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

1.

La trasmissione di dati riservati tra autorità nazionali nonché tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Qualsiasi ulteriore trasmissione deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

2.

Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto di diritto comunitario non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedirne la trasmissione.

3. 2.

Lo scambio di dati riservati a fini statistici tra La trasmissione di dati riservati da un'autorità statistica SSE a e una banca centrale del il SEBC è possibile allorché considerato a condizione che tale trasmissione sia necessaria ai fini dellosviluppo, della produzione o e della diffusione efficienti di statistiche europee o del SEBC e se esplicitamente stabilito nel diritto comunitario di cui all'articolo 285 del trattato e all'articolo 5 dello Statuto del SEBC e della BCE.

3.

Lo scambio di dati riservati a fini statistici tra l'SSE e il SEBC è possibile allorché considerato necessario ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del SEBC e se esplicitamente stabilito nel diritto comunitario.

2. 3.

Allorché la trasmissione di dati riservati di cui ai paragrafi 1 e 2 è contemplata da un atto di diritto comunitario non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedirne la trasmissione.

4.

Le misure di tutela contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC.

4.

Se i dati riservati sono trasmessi da una banca centrale del SEBC ad un'autorità statistica dell'SSE in conformità del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2), tali dati devono essere impiegati esclusivamente per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee di cui all'articolo 285 del trattato e all'articolo 5 dello Statuto del SEBC e della BCE.

5.

Fatto salvo il paragrafo 2, ogni ulteriore trasmissione di dati riservati fuori dall'SSE deve essere autorizzata esplicitamente dall'autorità nazionale che ha raccolto tali dati.

4. 6.

Le misure di tutela contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra le autorità statistiche dell'SSE e le banche centrali del SEBC.

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.3 del parere

Modifica 2

Articolo 23 — Accesso a registrazioni amministrative

Allo scopo di ridurre il disturbo statistico per i rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e i limiti e le condizioni dell'effettivo accesso sono determinati, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Articolo 23 — Accesso a registrazioni amministrative

Allo scopo di ridurre il disturbo statistico per i rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni e le modalità pratiche in materia e i limiti e le condizioni dell'effettivo accesso sono determinati, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.4 del parere

Modifica 3

vista la proposta della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della BCE,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.5 del parere


(1)  Il testo in grassetto indica il nuovo testo proposto dalla BCE. Il testo barrato indica il testo che la BCE propone di cancellare.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.


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