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Document 52007AB0009

Parere della Banca centrale europea, del 13 aprile 2007 , su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 aprile 2007

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Introduzione e base giuridica

Il 12 aprile 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (1) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

L'obiettivo del regolamento proposto è di stabilire una base giuridica per la raccolta, trasmissione e valutazione dei dati trimestrali riguardanti i posti di lavoro vacanti nella Comunità (2). I dati sui posti di lavoro vacanti, inclusi nella lista dei principali indicatori economici europei («PIEE») (3), sono richiesti per monitorare le modifiche di breve termine nei posti di lavoro vacanti per settore di attività economica.

1.2.

La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto. La fornitura di dati comparabili sui posti di lavoro vacanti amplia la portata dei dati disponibili per l'analisi e la valutazione dei rischi per la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, inerente alla politica monetaria dell'Eurosistema. Allo stesso modo, i dati sui posti di lavoro vacanti servono quali indicatori principali per determinate variabili del mercato del lavoro, in particolare l'occupazione e la disoccupazione. I dati europei aggregati attualmente disponibili, basati su dati trasmessi volontariamente alla Commissione delle Comunità europee (Eurostat) da parte degli istituti nazionali di statistica, riflettono differenze significative nella definizione delle serie nazionali usate per il calcolo delle serie nell'area dell'euro.

1.3.

Fatte salve le osservazioni di natura tecnica contenute nella Sezione 2 del presente parere, la BCE ritiene che il regolamento proposto rifletta già un compromesso equilibrato tra le esigenze degli utilizzatori e le esigenze di semplificazione statistica, valutati attentamente per limitare l'onere di segnalazione statistica. La BCE sostiene fermamente l'attuazione del regolamento proposto e invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità all'adozione tempestiva del necessario regolamento d'attuazione da parte della Commissione.

2.   Osservazioni tecniche

2.1.

La BCE sottolinea che la proposta ripartizione a livello di sezioni di tutte le attività economiche, definite dal sistema di classificazione comune nella Comunità (NACE), compreso il settore dei servizi, è un aspetto importante del regolamento proposto, visto il ruolo crescente dei servizi come percentuale dell'economia totale. La ripartizione proposta è rilevante inoltre per spiegare le modifiche nel numero complessivo dei posti di lavoro vacanti. L'adeguata compilazione della raccolta e la successiva fornitura di dati risultanti dagli studi di fattibilità proposti, così come quelli risultanti dagli studi di fattibilità sulla copertura delle imprese con meno di 10 dipendenti, sono considerati passi importanti per accrescere ulteriormente la qualità dei dati.

2.2.

La disponibilità di una serie adeguata di dati storici è cruciale, vista l'importanza, a fini analitici, della possibilità di valutare nel tempo l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti. Tuttavia, la BCE è consapevole dell'onere che verrebbe imposto sui soggetti dichiaranti se fossero tenuti a fornire intere serie di dati storici, e di conseguenza accetta l'obbligo di trasmissione limitata stabilito nell'articolo 6 del regolamento proposto, incoraggiando al contempo stime su una durata più lunga, laddove fattibile.

2.3.

Con riferimento alla questione di una qualità più elevata dei dati necessari per ottenere aggregati dell'area dell'euro affidabili, un elevato grado di comparabilità dei contributi nazionali utilizzati per calcolare gli aggregati dell'area dell'euro costituisce un aspetto chiave della valutazione complessiva sulla qualità. In tale contesto, fra i criteri qualitativi da definirsi secondo la procedura di attuazione di cui all'articolo 7 del regolamento proposto potrebbe essere utile includere una valutazione periodica dell'impatto degli aspetti non comparabili dei contributi nazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 aprile 2007.

Il Vicepresidente della BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 76 def.

(2)  Ciò di cui la BCE necessita ai fini della raccolta di dati sui posti di lavoro vacanti su base trimestrale entro un termine di 45 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento è stato delineato nella pubblicazione della BCE Requisiti nel campo delle statistiche economiche generali dell'agosto 2000 e reiterato nella pubblicazione della BCE Riesame dei requisiti nel campo delle statistiche economiche generali del dicembre 2004.

(3)  I PIEE sono stati creati quale conseguenza del piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) (in seguito «Piano d'azione UEM») messo a punto, su richiesta del Consiglio Ecofin, dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE. Il piano d'azione UEM rappresenta una risposta alla relazione del Comitato monetario sulle esigenze informative nell'ambito della UEM, approvata dal Consiglio Ecofin del 18 gennaio 1999. Il Consiglio Ecofin ha ricevuto l'ultima relazione sullo stato di avanzamento su tale tema nel novembre 2006.


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