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Document 52005AB0011

Parere della Banca Centrale Europea, del 4 maggio 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005) 71 definitivo) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/11


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 maggio 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005) 71 definitivo)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Il 15 Aprile 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (di seguito il «regolamento proposto»).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

Il regolamento proposto modifica il Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1). L'obiettivo del regolamento proposto è di migliorare la qualità dei conti pubblici utilizzati per l'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (PDE), e in particolare dei dati sul disavanzo e sul debito pubblico (di seguito «dati PDE»). Ai sensi del regolamento proposto gli Stati membri sono tenuti a fornire inventari dettagliati delle procedure, delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei loro conti pubblici, a informare la Commissione (Eurostat) in merito a ogni revisione significativa dei dati relativi al debito pubblico nonché al disavanzo pubblico previsto ed effettivo già trasmessi e a documentare ogni revisione significativa dei dati effettivi sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico già trasmessi. Il regolamento proposto prevede inoltre che la valutazione della qualità dei dati PDE, inclusi i connessi conti pubblici, sia di competenza della Commissione (Eurostat), che effettuerà ispezioni approfondite negli Stati membri in aggiunta alle visite di dialogo, al fine di controllare i conti pubblici trasmessi e i connessi processi di compilazione dei dati. Il regolamento proposto prevede che gli Stati membri cooperino con i funzionari che effettuano le visite, pubblichino i conti pubblici trasmessi per gli anni precedenti e dichiarino che tali conti sono conformi ai principi di cui all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (2), e chiedano chiarimenti alla Commissione (Eurostat) in merito al corretto trattamento contabile delle operazioni delle amministrazioni pubbliche in caso di dubbio. Il regolamento proposto riconosce altresì il diritto della Commissione (Eurostat) di esprimere riserve in merito alla qualità dei conti pubblici trasmessi e di modificare tali dati.

A.   Considerazioni di carattere generale

4.

La BCE accoglie con favore l'obiettivo principale del regolamento proposto, che è volto a rafforzare il quadro giuridico per la compilazione dei conti pubblici utilizzati nell'ambito della PDE e a fornire una base giuridica per il codice di buone pratiche in merito alla compilazione e alla trasmissione di dati nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, adottato dal Consiglio dei ministri (Ecofin) il 18 febbraio 2003.

B.   Considerazioni di carattere specifico

5.

La BCE rileva che le modifiche proposte non alterano gli attuali termini per la trasmissione dei conti pubblici in primavera e in autunno. La BCE è favorevole a posticipare di un mese i termini per la trasmissione, rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, in quanto ciò può migliorare la qualità complessiva dei conti pubblici, e in particolare dei dati sul disavanzo pubblico. Tale differimento aumenterebbe la disponibilità di dati alla fonte in primavera e allineerebbe i dati PDE con la serie completa dei conti pubblici del Sistema europeo dei conti (SEC) 95 (3), consentendo in tal modo alla Commissione (Eurostat) di effettuare controlli di qualità dettagliati. Inoltre, ciò permetterebbe anche alle autorità statistiche di adempiere i propri obblighi di compilazione dei dati in materia di bilancio, dando loro più tempo per completare il passaggio dai conti pubblici forniti dai diversi organismi della pubblica amministrazione ai dati del SEC 95 richiesti ai fini della PDE.

6.

La BCE è altresì favorevole a che in un regolamento appropriato venga stabilita, con riferimento al SEC 95, una serie completa dei conti pubblici effettivi che gli Stati membri devono fornire alla Commissione (Eurostat), includendo dei dati sufficientemente disaggregati. Sarebbe inoltre utile richiedere agli Stati membri di fornire ogni necessaria riconciliazione dei dati PDE con i dati del SEC 95.

7.

La BCE è inoltre favorevole alla pubblicazione da parte della Commissione (Eurostat) delle serie complete dei conti pubblici degli Stati membri e delle relative relazioni formali sulla qualità.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 maggio 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

(2)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(3)  Contenuto nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).


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