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Document 31998Y0618(02)

Parere dell'Istituto monetario europeo su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, paragrafo 6, e 109 F, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di decisione del Consiglio (in appresso denominata «la proposta») relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea, presentata dalla Commissione delle Comunità europee

OJ C 190, 18.6.1998, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0618(02)

Parere dell'Istituto monetario europeo su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, paragrafo 6, e 109 F, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di decisione del Consiglio (in appresso denominata «la proposta») relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea, presentata dalla Commissione delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. C 190 del 18/06/1998 pag. 0007 - 0007


PARERE DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, paragrafo 6, e 109 F, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di decisione del Consiglio (in appresso denominata «la proposta») relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea, presentata dalla Commissione delle Comunità europee (98/C 190/06)

CON/98/15

1. Il presente parere è stato richiesto dal Consiglio dell'Unione europea con lettera del 6 marzo 1998. A tale fine, il Consiglio ha trasmesso all'Istituto monetario europeo (IME) il documento COM(97) 725 def. contenente la proposta e la relazione. In virtù dell'articolo 106, paragrafo 6, e dell'articolo 109 F, paragrafo 8, del trattato, l'IME è competente a formulare un parere sulla suddetta proposta.

2. L'obiettivo della proposta è di definire le norme che la Commissione deve seguire nel fornire i dati statistici da usare per la determinazione dello schema il sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE). Tali norme includono la definizione, le fonti e il metodo di calcolo da applicare per i dati relativi al PIL e alla popolazione. I dati statistici devono essere comunicati all'IME dalla Commissione prima della data alla quale l'istituzione della BCE diverrà effettiva. Una volta istituita, la BCE dovrà determinare lo schema di sottoscrizione del suo capitale utilizzando tali dati conformemente all'articolo 29.1 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

3. L'IME approva le definizioni del PIL e della popolazione di cui agli articoli da 2 a 6. A differenza del metodo utilizzato per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale dell'IME, che doveva essere applicato una sola volta al momento dell'istituzione dell'IME, le ponderazioni attribuite alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione applicata alla BCE devono essere adeguate ogni cinque anni dopo la creazione del SEBC, conformemente all'articolo 29.3 dello statuto del SEBC, L'IME osserva che le disposizioni della presente proposta hanno anche l'obiettivo di regolamentare, per analogia, i futuri adeguamenti.

4. L'IME approva il principio secondo il quale la Commissione (Eurostat) deve raccogliere i dati statistici conformemente alle procedure accettate. L'IME attribuisce notevole importanza alla convalida dei dati da parte degli esperti nazionali. Concorda sulla necessità che i dati sulla popolazione siano convalidati dal comitato del programma statistico e che quelli relativi al PIL lo siano dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione del calcolo del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

5. L'IME conviene che la proposta deve riguardare non soltanto la definizione e le fonti dei dati di base, ma anche, per motivi di coerenza e di precisione, questioni metodologiche relative all'aggregazione di tali dati. A questo proposito, l'IME approva le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della proposta. Al fine di assicurare una completa coerenza con le suddette disposizioni dello statuto del SEBC, sarebbe opportuno sostituire, agli articoli 8 e 9 della proposta, la locuzione «nello schema» con le parole «nei dati di cui alla presente decisione».

6. Infine, per quanto riguarda l'articolo 10, l'IME si augura di ricevere una serie completa dei dati oggetto della proposta, come già avvenuto in passato.

7. Il presente parere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Francoforte, 6 aprile 1998

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