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Document 52001AB0503(02)

Parere della Banca centrale europea dell'11 aprile 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (CON/2001/4)

OJ C 131, 3.5.2001, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0503(02)

Parere della Banca centrale europea dell'11 aprile 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (CON/2001/4)

Gazzetta ufficiale n. C 131 del 03/05/2001 pag. 0006 - 0006


Parere della Banca centrale europea

dell'11 aprile 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche

(CON/2001/4)

(2001/C 131/04)

1. Il 21 marzo 2001, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere im merito a un progretto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (in seguito denominato "progetto di regolamento").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la comunità europea. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal consiglio direttivo della BCE.

3. L'obiettivo del progetto di regolamento è quello di precisare i dettagli riguardanti la trasmissione alla Commissione europea (Eurostat), da parte degli Stati membri, dei dati trimestrali relativi alle spese e alle entrate delle amministrazioni pubbliche, oltre quelli gia compresi nel regolamento della Commissione (CE) n. 264/2000, del 3 febbraio 2000, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica(1). La definizione della ripartizione delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche è determinata in funzione del regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, di attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, riguardante le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni(2).

4. La BCE accoglie favorevolmente il progetto di regolamento quale parte integrante del Piano d'azione sulle esigenze statistiche per l'unione economica e monetaria (UEM) (in seguito denominato "piano d'azione UEM"), messo a punto dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE, su richiesta del consilgio Ecofin. Il piano d'azione UEM rappresenta una risposta alla relazione del comitato monetario sulle esigenze informative nell'ambito della UEM, approvata dal consiglio Ecofin il 18 gennaio 1999, e alla seconda relazione sullo stato di avanzamento in materia di esigenze informative nell'ambito della UEM, redatta dal comitato economico e finanziario e approvata dal consiglio Ecofin il 5 giugno 2000.

5. La messa a disposizione dei dati trimestrali relativi alle spese e alle entrate delle pubbliche amministrazioni non altera in alcun modo gli obblighi di segnalazione nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi delineata nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea(3) come modificato dal regolamento (CE) n. 475/200, del Consiglio, del 28 febbraio(4). Nonostante ciò, la possibilità di disporre di tali dati consente un'analisi macroeconomica di breve periodo più ampia nel quadro dei conti nazionali del SEC 95. In questo rispetto, il progetto di regolamento rappresenta un passo ulteriore verso una serie limitata di conti trimestrali per settore del SEC 95, come previsto anche dal Piano d'azione UEM.

6. La BCE appoggia pertanto senza riserve le cadenze della trasmissione dei dati trimestrali relativi alle spese e alle entrate delle pubbliche amministrazioni di cui al progetto di regolamento. La BCE invita gli Stati membri a non apportare deroghe e a fornire i dati trimestrali in conformità con i concetti del SEC 95, in particolare ai fini del calcolo degli aggregati dell'area dell'euro.

7. Il progetto di regolamento potrebbe tuttavia essere ancora migliorato dal punto di vista tecnico come segue: a) in conformità con il regolamento (CE) n. 1500/2000, il titolo "conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche" potrebbe essere modificato in "dati trimestrali relativi alle spese e alle entrate delle pubbliche amministrazioni", b) il primo periodo dell'articolo 3, paragrafo 2, potrebbe essere modificato in "sono trasmessi i dati trimestrali relativi alle seguenti categorie (o gruppi di categorie) di spese e di entrate delle pubbliche amministrazioni, così come definite nel regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, come modificato"; c) l'articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe prevedere anche la trasmissione di dati trimestrali relativi alle spese totali delle pubbliche amministrazioni e alle entrate totali delle pubbliche amministrazioni, in aggiunta al risparmio lordo delle pubbliche amministrazioni (B.8g); d) l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), potrebbe essere modificato in "i dati trimestrali e i corrispondenti dati trimestrali e annuali del SEC 95 devono essere coerenti".

8. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, l' 11 aprile 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.

(2) GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3.

(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(4) GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1.

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