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Document 31998O0028

Indirizzo della Banca centrale europea del 22 dicembre 1998 relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali (BCE/1998/NP28)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 72–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/1998/28/oj

31998O0028

Indirizzo della Banca centrale europea del 22 dicembre 1998 relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali (BCE/1998/NP28)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0072 - 0074


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 dicembre 1998

relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali

(BCE/1998/NP28)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 5, 12.1, 14.3 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(1), ed in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento (CE) n. 2533/98 i soggetti dichiaranti sono informati circa l'utilizzo per fini statistici ed altri, di carattere amministrativo, delle informazioni statistiche da essi fornite. In virtù dello stesso articolo i soggetti dichiaranti hanno il diritto di essere informati circa la base giuridica per la trasmissione e le misure di protezione adottate.

(2) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del suddetto regolamento (CE) n. 2533/98 la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate. Ai sensi di detto articolo la BCE definisce regole comuni e norme minime al fine di impedire la divulgazione illegale e l'utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate.

(3) Le procedure interne in vigore presso la BCE e le BCN assicurano un elevato grado di protezione delle informazioni statistiche riservate all'interno della BCE e delle BCN. Pertanto l'obiettivo delle regole comuni e delle norme minime previsto all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2533/98 può essere raggiunto definendo un livello minimo di protezione in tutto il sistema europeo di banche centrali, fatti salvi eventuali livelli più elevati garantiti dalle attuali misure di protezione in vigore nella BCE e nelle BCN e senza interferire con le suddette misure né imporre soluzioni tecniche specifiche alla BCE e alle BCN purché vengano rispettate le regole comuni e le norme minime.

(4) Per poter assolvere il suo compito di definire le regole comuni e le norme minime di cui al suddetto articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2533/98 nonché valutare il rispetto del livello minimo di tutela richiesto, la BCE necessita di informazioni regolari da parte delle BCN in merito alle misure di protezione in vigore.

(5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1) per "informazioni statistiche riservate" si intendono le informazioni statistiche definite come riservate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98;

2) per "misure di protezione" si intendono le procedure adeguate per la protezione logica e fisica delle informazioni statistiche riservate;

3) per "protezione logica" si intende l'insieme delle misure di protezione che impediscono l'accesso non autorizzato alle informazioni statistiche riservate in quanto tali;

4) per "protezione fisica" si intende l'insieme delle misure di protezione che impediscono l'accesso non autorizzato all'area fisica e ai supporti fisici;

5) per "area fisica" si intende qualunque area dell'edificio in cui si trovano i supporti fisici sui quali sono conservate le informazioni statistiche riservate o mediante i quali le stesse vengono trasmesse;

6) per "supporti fisici" si intendono il mezzo cartaceo e le attrezzature informatiche (comprese le periferiche e i dispositivi di archiviazione) su cui le informazioni statistiche riservate sono conservate o elaborate.

Articolo 2

Protezione logica

1. Sia la BCE che le BCN definiscono e attuano regole di autorizzazione e misure di protezione per l'accesso logico del proprio personale alle informazioni statistiche riservate.

2. Fatta salva la continuità della funzione di gestione del sistema, la misura minima di protezione consiste in un identificativo esclusivo di ogni utente e in una password personalizzata.

3. Vengono adottate tutte le misure atte a presentare le informazioni statistiche riservate in modo tale che i dati pubblicati coprano sempre quantomeno tre operatori economici. Laddove uno o due operatori economici rappresentino una parte di un'osservazione sufficientemente ampia da renderli indirettamente identificabili, i dati pubblicati sono organizzati in modo da impedire tale identificazione indiretta. Le suddette regole non si applicano al caso in cui i soggetti dichiaranti o qualsiasi altra persona giuridica, persona fisica, ente o filiale identificabili abbiano esplicitamente acconsentito alla pubblicazione.

Articolo 3

Protezione fisica

Fatto salvo il disposto all'articolo 4 del presente indirizzo, sia la BCE che le BCN definiscono e attuano regole di autorizzazione e misure di protezione per l'accesso del proprio personale all'area fisica.

Articolo 4

Accesso di terzi

Nel caso di accesso da parte di terzi a informazioni statistiche riservate, la BCE e le BCN assicurano mediante mezzi appropriati, e ove possibile per il tramite di un contratto, il rispetto da parte dei suddetti terzi dei requisiti di riservatezza di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 e al presente indirizzo.

Articolo 5

Trasmissione dei dati e reti

1. Nei casi consentiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, le informazioni statistiche riservate sono trasmesse all'esterno per via elettronica, previa cifratura.

2. Sia la BCE che le BCN definiscono regole autorizzative per la suddetta trasmissione di informazioni statistiche riservate.

3. Vengono adottate opportune misure di protezione per impedire l'accesso non autorizzato alle reti interne.

4. È vietato l'accesso interattivo a informazioni statistiche riservate da reti non protette.

Articolo 6

Documentazione e informazione del personale

La BCE e le BCN assicurano che tutte le loro norme e procedure a tutela delle informazioni statistiche riservate siano documentate e che la relativa documentazione venga tenuta aggiornata. Il personale interessato è informato dell'importanza di tutelare le informazioni statistiche riservate ed è tenuto al corrente di tutte le regole e le procedure che ne interessano il lavoro.

Articolo 7

Segnalazioni

1. Le BCN segnalano alla BCE con cadenza almeno annuale i problemi riscontrati nel periodo precedente, le misure adottate a fronte di detti problemi e i miglioramenti programmati nel campo della protezione delle informazioni statistiche riservate. La BCE redige una relazione in proposito.

2. Il Consiglio direttivo della BCE valuta l'attuazione del presente indirizzo con cadenza almeno annuale. In preparazione di tale valutazione, la BCE viene informata - e a sua volta riferisce - circa le regole autorizzative e la tipologia delle misure di protezione applicate dalla BCE e dalle BCN ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 del presente indirizzo.

Articolo 8

Disposizioni finali

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo ha effetto dal 1o gennaio 1999.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

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