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Document 52006AB0035

Parere della Banca centrale europea, del 5 luglio 2006 , su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle ) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/7


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 luglio 2006

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Introduzione e base giuridica

Il 12 giugno 2006, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea richiesta di parere su due misure proposte: una proposta di decisione del Consiglio che modifica e proroga la Decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») e una proposta di decisione del Consiglio che proroga agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione del Consiglio che modifica ed estende la Decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (1).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La lotta alla contraffazione dell'euro ha grande importanza ai fini di garantire ai cittadini fiducia nella moneta unica. La BCE, la quale ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità, è coinvolta attivamente in questo sforzo. In particolare, la BCE crea i disegni delle banconote ed le avanzate caratteristiche tecniche da inserire nelle banconote in euro, in modo tale da consentire sia ai privati che agli esperti di distinguere le banconote autentiche da quelle falsificate. Inoltre, la BCE analizza le nuove tipologie di contraffazione presso il suo Centro di analisi della contraffazione (CAC) ed impiega la conoscenza acquisita per fornire consulenza in maniera più adeguata alle autorità incaricate dell'attuazione della legge e per migliorare le caratteristiche delle future banconote. Il CAC coordina la diffusione a tutte le parti interessate di tutti i dati tecnici e statistici conosciuti relativi agli euro contraffatti. La BCE accoglie favorevolmente il programma Pericle ritenendolo un utile contributo alle attività intraprese dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali nella lotta contro la contraffazione degli euro.

2.   Osservazioni di carattere specifico

La BCE formula due osservazioni di carattere specifico relative alla legislazione proposta, coerentemente con quelle espresse nel Parere CON/2005/22 del 21 giugno 2005 (2) relative all'ampliamento dell'ambito materiale e temporale del programma Pericle.

2.1   Durata della proroga proposta

E' importante per la legislazione comunitaria garantire che la proroga del programma Pericle sia adeguatamente legata alle tempistiche relative: i) all'introduzione dell'euro nei nuovi Stati membri e ii) all'emissione della seconda serie di banconote in euro. La BCE conferma che tale adeguato legame può essere stabilito attraverso una proroga fino al 31 dicembre 2013.

2.2   Coinvolgimento della BCE ed Europol in decisioni in materia finanziaria in base al programma Pericle

Al fine di evitare sovrapposizioni, garantire coerenza e complementarietà delle azioni intraprese in base al programma Pericle ed al fine di sfruttare l'esperienza della BCE in questo campo, converrebbe che la Commissione, la BCE ed Europol effettuassero l'esame congiunto di iniziative assunte sulla base del programma Pericle e, ai fini la decisione relativa alla selezione, richiedessero la consultazione e tenessero in dovuta considerazione i punti di vista della BCE e di Europol, nel quadro del Gruppo di orientamento costituito al fine di mettere a punto una strategia comune contro la contraffazione dell'euro.

3.   Proposta redazionale

Oltre al parere qui sopra espresso, si indica nell'allegato una proposta redazionale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2006

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2006)243 definitiva contiene entrambe le proposte (2006/0078(CNS) e 2006/0079(CNS)).

(2)  GU C 161 del 1.7.2005, pag. 11.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione (1)

Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Articolo 1 della proposta 2006/0078 (CNS)

[Nessuna proposta]

Il considerando 7 viene sostituito come segue:

Fatto salvo il ruolo della BCE e del Gruppo di orientamento istituito tra la Commissione, la BCE e l'Europol per la tutela dell'euro contro la contraffazione, la Commissione intraprenderà tutte le consultazioni con le principali parti coinvolte (in particolare, le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, dalla BCE e dall'Europol) per la valutazione delle necessità ai fini della tutela dell'euro nell'ambito dell'apposito comitato consultivo previsto dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (3) particolarmente per ciò che riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione al fine di attuare tale programma.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.2 del parere

Modifica n. 2

Articolo 1 della proposta 2006/0078 (CNS)

[Nessuna proposta]

Il seguente periodo viene aggiunto al secondo sottoparagrafo dell'articolo 5, paragrafo 1:

A questi ultimi è richiesto di esprimere il proprio punto di vista da tenersi in debita considerazione, in relazione alla selezione, in base all'articolo 12, paragrafo 2, dei progetti presentati dagli Stati membri o previsti per iniziativa della Commissione.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.2 del parere


(1)  Il corsivo nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.

(3)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.


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