EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

Parere della Banca centrale europea, del 21 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/11


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Il 10 maggio 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea due richieste di parere su due misure proposte: una proposta di decisione del Consiglio che modifica ed estende la Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (di seguito la «proposta»); e una proposta di decisione del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione del Consiglio che modifica ed estende la Decisione del Consiglio del 17 Dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (di seguito la «proposta parallela») (1).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

Il programma «Pericle» è stato istituito dalla Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (2). Per quanto concerne sia la proposta sia la proposta parallela, la BCE desidera precisare che, conformemente all'opinione espressa nel proprio parere formulato quando è stata consultata sul progetto di Decisione 2001/923/CE (3), accoglie con grande favore e sostiene pienamente le iniziative il cui obiettivo è la protezione dell'euro contro la contraffazione, attraverso programmi di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per categorie scelte di destinatari.

4.

La BCE rileva che l'obiettivo principale della proposta è di prorogare la durata del programma «Pericle» (il cui termine è attualmente previsto per il 31 dicembre 2005) fino al 31 dicembre 2011, con il medesimo finanziamento annuo di 1 milione di euro. La proposta prevede altresì il finanziamento dell'assistenza amministrativa per le indagini transnazionali, previa valutazione di Europol, quando essa non sia fornita da altre istituzioni europee. Propone di aumentare dal 70 % all'80 % il contributo comunitario al cofinanziamento degli scambi di informazioni e delle azioni esterne e di adottare un approccio flessibile per quanto riguarda le limitazioni al numero di progetti che gli Stati membri hanno diritto di presentare in un anno per il finanziamento nell'ambito del programma «Pericle».

5.

In via preliminare, l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato potrebbe costituire una base giuridica insufficiente per la proposta, in particolare se si tiene conto dell'estensione del programma all'assistenza amministrativa per le indagini transnazionali.

6.

Per quanto riguarda il merito della proposta, la BCE sottolinea l'importanza di assicurare che la durata della proroga del programma «Pericle» sia legata ai tempi previsti per l'introduzione dell'euro nei nuovi Stati membri. Visto che le date previste per l'introduzione dell'euro nella maggior parte dei nuovi Stati membri vanno dal 2008 al 2010 (4), la proposta proroga del programma «Pericle» fino al 31 dicembre 2011 tiene conto della futura crescita delle esigenze di formazione, scambi di informazioni e assistenza. La proposta proroga del programma «Pericle» è altresì da accogliere con favore in quanto probabilmente coinciderà, e quindi terrà conto, dell'emissione della seconda serie di banconote in euro, che avrà luogo verso la fine del decennio.

7.

Parimenti, l'aumento del contributo della Comunità al cofinanziamento degli scambi di informazioni e delle azioni esterne e l'adozione di un approccio flessibile per quanto riguarda le limitazioni al numero di progetti che gli Stati membri hanno diritto di presentare per il finanziamento, rappresentano due ulteriori passi positivi verso l'offerta di assistenza laddove è maggiormente necessaria.

8.

Come indicato all'articolo 5 della Decisione 2001/923/CE, è essenziale un adeguato coordinamento del programma «Pericle» con i programmi comunitari o dell'UE già esistenti, così come con i programmi di Europol e della BCE. È a tal fine che la proposta prevede che l'assistenza amministrativa per le indagini transnazionali possa essere oggetto di finanziamento solo qualora tale assistenza non sia fornita da altre istituzioni europee. La proposta prevede una previa valutazione da parte di Europol del finanziamento dell'assistenza amministrativa. Visto che il finanziamento dell'assistenza amministrativa potrebbe anche riguardare indagini transnazionali concernenti banconote in euro contraffatte, il Consiglio potrebbe anche prendere in considerazione il coinvolgimento della BCE nella valutazione. La BCE osserva che sarebbe utile che le iniziative da finanziarsi nell'ambito del programma «Pericle» fossero esaminate congiuntamente da parte della Commissione, della BCE e di Europol e che per la decisione in merito fosse richiesto l'assenso di questi tre organi, nel quadro del gruppo di indirizzo già costituito al fine di mettere a punto una strategia comune contro la contraffazione dell'euro.

9.

La BCE rileva che la proposta prevede solo una modifica limitata delle procedure di monitoraggio e valutazione. Tenuto conto della proroga del programma «Pericle» per un ulteriore periodo di sei anni, la BCE raccomanda di includere nell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, della proposta, una procedura di valutazione più ambiziosa, aperta e trasparente. La BCE dovrebbe essere pienamente coinvolta nella valutazione della significatività, efficienza ed efficacia del programma «Pericle», così da poter fornire al Consiglio un parere altamente qualificato in merito a ogni futura proroga del programma.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2005) 127 definitivo, che comprende sia la proposta (riferimento 2005/0029(CNS)) e la proposta parallela (riferimento 2005/0030(CNS)).

(2)  GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50.

(3)  Paragrafo 3 del parere della BCE CON/2001/31 del 9 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericles) (GU C 293 del 19.10.2001, pag. 3).

(4)  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank - First report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea - Primo rapporto sui preparativi pratici in vista dell'allargamento dell'area dell'euro), COM(2004) 748 definitivo, 10 novembre 2004, disponibile sul sito Internet: http://europa.eu.int.


Top