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Document 52003AB0016

Parere della Banca centrale europea del 15 agosto 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di Decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro [COM(2003) 426 def.] (CON/2003/16)

OJ C 202, 27.8.2003, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0016

Parere della Banca centrale europea del 15 agosto 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di Decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro [COM(2003) 426 def.] (CON/2003/16)

Gazzetta ufficiale n. C 202 del 27/08/2003 pag. 0031 - 0032


Parere della Banca centrale europea

del 15 agosto 2003

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di Decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro [COM(2003) 426 def.]

(CON/2003/16)

(2003/C 202/10)

1. Il 30 luglio 2003, la Banca centrale europea ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea la richiesta di un parere in merito a una proposta di Decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro [COM(2003) 426 def.] (in seguito la "proposta di decisione").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù del primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e del primo trattino dell'articolo 4, lettera a), dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in quanto la proposta di decisione reca disposizioni attinenti alla cooperazione in materia di falsificazione di monete in euro. Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere in conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5, del proprio Regolamento interno.

3. La proposta di decisione si prefigge innanzitutto di garantire la continuità e l'indipendenza nella protezione delle monete in euro contro la falsificazione. Ciò si otterrà affidando alla Commissione la responsabilità di assicurare il funzionamento del Centro tecnico-scientifico europeo (il "CTSE") e il coordinamento delle attività intraprese dalle autorità tecniche competenti in materia negli Stati membri per proteggere le monete in euro contro la falsificazione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione(1), integrato dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001(2), (di seguito il "regolamento del Consiglio") prevede che le monete false vengano analizzate e classificate dal Centro nazionale di analisi delle monete di ciascuno Stato membro nonché dal CTSE. Il CTSE ha svolto in via temporanea le proprie mansioni presso la Zecca francese con un sostegno amministrativo e di gestione fornito dalla Commissione, conformemente a uno scambio di lettere tra il presidente del Consiglio e il ministro delle Finanze francese, in data 28 febbraio e 9 giugno 2000. In una relazione stilata sotto la responsabilità dei direttori delle zecche nazionali dell'UE si esprime soddisfazione in merito all'attività svolta da parte del CTSE. Stando alle conclusioni della relazione, la sede presso la quale il CTSE opera attualmente risulta idonea e la Commissione garantisce le condizioni amministrative e istituzionali per permettere un funzionamento efficiente e indipendente di tale organo.

4. La BCE condivide il parere positivo espresso dai direttori delle zecche dell'UE circa l'opera finora compiuta da parte del CTSE. La BCE conviene inoltre sulla necessità di una decisione definitiva circa la sede del CTSE al fine di garantire la continuità e l'indipendenza della protezione delle monete in euro contro la falsificazione. A tale proposito la BCE, in linea generale, accoglie con favore e sostiene la proposta di decisione in base alla quale la Commissione assicura il funzionamento del CTSE e il coordinamento delle attività tecniche degli Stati membri per proteggere le monete in euro contro la falsificazione. In questo contesto, la BCE rileva che l'espressione "autorità tecniche competenti", utilizzata nell'articolo unico della proposta di decisione, non è chiara. Essa raccomanda di sostituirla con l'espressione "autorità nazionali competenti", come definito nell'articolo 2, lettera b), del regolamento del Consiglio.

5. La BCE rileva che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio prevede inoltre che il CTSE comunichi gli esiti finali delle proprie analisi relative alla falsificazione delle monete in euro, fra l'altro, alla Commissione e alla BCE, in funzione delle rispettive responsabilità. Il CTSE ha a sua volta accesso ai dati tecnici e statistici relativi alla falsificazione delle monete in euro conservati presso la BCE. La BCE desidera richiamare l'attenzione sul fatto che, di concerto con la Commissione e il CTSE, essa è responsabile dell'adozione delle misure necessarie ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio.

6. Infine, la BCE rileva che la Commissione intende adottare una successiva decisione che dia concreta attuazione alla responsabilità attribuitale dalla proposta di decisione. La BCE formulerà un parere distinto su tale decisione dopo che la Commissione l'avrà consultata in merito.

7. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 agosto 2003.

Membro del Comitato esecutivo della BCE

Tommaso Padoa-Schioppa

Membro del Comitato esecutivo della BCE

Gertrude Tumpel-Gugerell

(1) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

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