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Document 32001Y0120(02)

Parere della Banca centrale europea del 20 dicembre 2000 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (CON/00/20)

OJ C 19, 20.1.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32001Y0120(02)

Parere della Banca centrale europea del 20 dicembre 2000 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (CON/00/20)

Gazzetta ufficiale n. C 019 del 20/01/2001 pag. 0018 - 0019


Parere della Banca centrale europea

del 20 dicembre 2000

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione

(CON/00/20)

(2001/C 19/09)

1. In data 11 settembre 2000, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta della Commissione [COM(2000) 492 def.], del 26 luglio 2000, di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (in seguito denominata "proposta della Commissione"). Il presente parere è basato sia sul testo della proposta della Commissione che sul testo del progetto di regolamento nella versione successiva alle discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio sulla lotta alle frodi (in seguito denominato "progetto di regolamento").

2. La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"). In conformità all'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

3. In generale, la BCE esprime un giudizio positivo sulla proposta della Commissione. In seno alla Comunità si avverte la necessità di dotarsi di un regime omogeneo e trasparente onde far fronte alle questioni relative alla contraffazione dell'euro e imporre determinati obblighi alle autorità competenti degli Stati membri nonché agli enti creditizi e ai soggetti le cui attività professionali comprendono la gestione di denaro in contanti. La proposta della Commissione è particolarmente apprezzabile in quanto intende assicurare un grado sufficiente di armonizzazione e sensibilizzare l'opinione pubblica nonché trovare generale applicazione in tutti gli Stati membri. Essa agevolerà il trattamento di determinati dati in materia di contraffazione dell'euro e promuoverà la cooperazione sia all'interno dell'Unione europea che con paesi terzi.

4. La BCE condivide il parere presentato nella relazione della proposta della Commissione secondo il quale, riguardo agli aspetti strategici e operativi della lotta alla contraffazione dell'euro, sarebbe opportuno ampliare il mandato dell'Europol.

5. La BCE ritiene spetti al Consiglio decidere in merito alla base giuridica adeguata per il progetto di regolamento. Nella fattispecie, tuttavia, la BCE può appoggiare la scelta della presidenza del Consiglio di suddividere il testo dell'iniziativa in due atti giuridici distinti, il primo dei quali da adottare nell'ambito del quadro giuridico comunitario (primo pilastro) e il secondo nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Il presente parere verte sul testo da adottare nell'ambito del quadro giuridico comunitario.

6. La BCE esprime il proprio compiacimento a che le misure previste nel progetto di regolamento si applichino anche in relazione alle banconote e monete in euro già prima della data di emissione delle stesse in corso legale in conformità all'articolo 5 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro(1).

7. La BCE tiene conto del fatto che certe previsioni del progetto di regolamento interessano altresì le banconote non autorizzate, definite come: i) banconote fabbricate usando attrezzature o materiali legali, ma in violazione delle disposizioni in base alle quali le autorità competenti possono emettere moneta; oppure ii) banconote e monete immesse in circolazione in violazione dei diritti e delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono emettere moneta. Secondo l'opinione della BCE, tali banconote, sebbene prodotte o emesse in modo illegale, non sono falsificazioni e non possono essere distinte da quelle autentiche. Poiché lo scopo del progetto di regolamento è la prevenzione della contraffazione, le sue disposizioni possono applicarsi alle banconote non autorizzate solo entro certi determinati limiti.

8. Il progetto di regolamento prevede l'accesso delle autorità competenti nazionali, dell'Europol e della Commissione alle informazioni tecniche e statistiche in possesso della BCE. Dette informazioni, segnatamente quelle tecniche, potrebbero avere un carattere altamente riservato e la BCE consente il loro accesso mediante i propri strumenti giuridici. La BCE comunicherà senza indugio l'istituzione di nuovi tipi di contraffazione alle autorità nazionali, all'Europol e alla Commissione per permettere loro di esercitare i rispettivi compiti. Visto il carattere altamente confidenziale delle informazioni tecniche dettagliate, tramite le quali le banconote originali possono essere confuse dalle falsificazioni, la BCE deve avere la possibilità di porre determinate condizioni o di richiedere alcuni requisiti di riservatezza per l'accesso alle stesse che, in ogni caso, sarà concesso in base al principio della "necessità di essere messi al corrente", in conformità delle rispettive competenze delle parti che richiedono dette informazioni.

9. Il progetto di regolamento deve fare in modo che i Centri nazionali di ricerca (CNA) abbiano la possibilità di esaminare e analizzare tutti i casi di sospetta contraffazione. In linea di massima, tutte le falsificazioni devono essere inviate ai CNA; l'esame sul posto da parte dei CNA può essere contemplato unicamente in circostanze specifiche (ad esempio, in caso di sequestro di quantità ingenti di falsi). Questa misura è destinata a garantire che l'analisi dei difetti specifici degli esemplari contraffatti possa essere realizzata mediante attrezzature specializzate e sul numero più ampio possibile di campioni.

10. La relazione della proposta della Commissione prevede l'istituzione di procedure di coordinamento tra la BCE, l'Europol e la Commissione ai fini dell'attuazione del progetto di regolamento. La BCE esprime il proprio compiacimento per tale iniziativa.

11. La BCE desume che la questione dell'installazione obbligatoria di dispositivi tecnici che impediscano la riproduzione di banconote mediante copiatrici a colori e macchinari di riproduzione grafica è ancora in via di preparazione. La BCE ribadisce la sua preoccupazione con riferimento a tale questione, già espressa nella propria raccomandazione del 7 luglio 1998 relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro(2).

12. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, 20 dicembre 2000.

Il presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

(2) GU C 11 del 15.1.1999, pag. 13.

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