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Document 52001AB0031

Parere della Banca centrale europea del 9 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericles) (CON/2001/31)

OJ C 293, 19.10.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0031

Parere della Banca centrale europea del 9 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericles) (CON/2001/31)

Gazzetta ufficiale n. C 293 del 19/10/2001 pag. 0003 - 0004


Parere della Banca centrale europea

del 9 ottobre 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericles)

(CON/2001/31)

(2001/C 293/03)

1. Il 3 luglio 2001, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea (di seguito denominato "Consiglio") la richiesta di un parere relativo alla proposta COM(2001) 248 def. del 22 maggio 2001 di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (il programma Pericles) (di seguito denominata "proposta").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato "trattato"). In conformità del primo comma dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

3. In generale la BCE accoglie favorevolmente questa iniziativa, il cui obiettivo è la protezione dell'euro contro la contraffazione, attraverso programmi di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per categorie scelte di destinatari. Visto che la BCE è a conoscenza dei progressi e dei miglioramenti relativi alla stesura della proposta, ottenuti nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio interessato, nel presente parere si è tenuto conto di tali progressi.

4. La BCE desidera sottolineare la necessità di evitare la duplicazione e la sovrapposizione con altri programmi comunitari o con programmi istituiti in base al titolo VI del trattato sull'Unione europea (il terzo pilastro dell'Unione europea). Inoltre, la BCE ritiene essenziale un adeguato coordinamento del programma Pericles con i programmi comunitari o dell'Unione europea già esistenti, così come con i programmi dell'Europol e della BCE. Nella preparazione di iniziative contro la contraffazione dell'euro sono state prese determinate misure di cooperazione e coordinamento tra l'Europol, la Commissione europea e la BCE attraverso un gruppo-guida informale istituito da questi organismi. Pertanto, la BCE raccomanda che le iniziative da finanziarsi in base al programma Pericles siano anche sottoposte alle osservazioni di tale gruppo-guida informale. L'efficienza del programma Pericles assume un valore prioritario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della protezione dell'euro contro la contraffazione. A questo proposito la BCE rileva che la proposta intende attribuire un ruolo adeguato all'Europol e alla BCE. Alla luce di quanto sopra, la BCE si aspetta di essere pienamente coinvolta nella preparazione delle varie attività previste dal programma Pericles.

5. Perché il programma Pericles raggiunga il proprio obiettivo sarà necessario organizzare le attività dal medesimo finanziate al fine di migliorare la capacità tecnica e operativa per la prevenzione della contraffazione dell'euro negli Stati membri e in paesi terzi. Per questa ragione è importante ed auspicabile un approccio comune coordinato tra Europol, la Commissione europea e la BCE nello stabilire il contenuto, le categorie di destinatari e la metodologia del programma Pericles.

6. Il contenuto del programma Pericles, sulla base della proposta, appare molto ampio. Un tale approccio potrebbe mancare di coerenza. Mentre le diverse iniziative potrebbero essere adeguate se prese singolarmente, collettivamente potrebbero non riuscire ad elevare e fissare gli standard a livello comunitario. Ciò è particolarmente vero considerati sia la diversità dei gruppi di destinatari a cui si rivolge il programma Pericles sia i suoi fondi finanziari limitati (4 milioni di euro per un periodo di quattro anni). Per quanto riguarda le iniziative relative allo scambio tecnico, scientifico e operativo, sarebbe necessaria un'attenta considerazione prima di consentire iniziative ad hoc in queste aree.

7. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato come fondamento giuridico, la BCE desidera sottolineare che questo potrebbe risultare insufficiente se il programma Pericles proseguirà oltre la fase introduttiva dell'euro, visto che detto articolo si applica solo alla "rapida introduzione" dell'euro. Inoltre, la BCE dubita che ci sarà la necessità di estendere il programma Pericles oltre la fase introduttiva dell'euro. La BCE ritiene, pertanto, di dover essere coinvolta nella valutazione della rilevanza, dell'efficienza e dell'effettività del programma al fine di dare il proprio parere al Consiglio quando quest'ultimo deciderà se il programma Pericles debba essere proseguito o meno.

8. Infine, la BCE rileva che la proposta sarà accompagnata da una decisione parallela che estende gli effetti della proposta agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica, in conformità con il precedente stabilito dai regolamenti (CE) n. 1338/2001 e (CE) n. 1339/2001 del Consiglio(1). Il Consiglio dovrà valutare l'adeguatezza di tale approccio.

9. Il presente parere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 ottobre 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 181 del 4.7.2001, pagg. 6 e 11.

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