EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012 , relativo a TARGET2-Securities (rifusione) (BCE/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/19


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 luglio 2012

relativo a TARGET2-Securities

(rifusione)

(BCE/2012/13)

(2012/473/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,

Considerando quanto segue:

(1)

Sono state apportate una serie di modifiche all’indirizzo BCE/2010/2 del 21 aprile 2010 relativo a TARGET2-Securities (1). È pertanto opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale indirizzo.

(2)

Il 6 luglio 2006, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di valutare, in cooperazione con i depositari centrali di titoli (CSD) e altri operatori di mercato, la possibilità di istituire un nuovo servizio dell’Eurosistema per il regolamento di titoli in moneta di banca centrale, da denominarsi TARGET2-Securities (T2S). In quanto rientrante tra i compiti dell’Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S è volto ad agevolare l’integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero. Poiché fornire moneta di banca centrale è un compito fondamentale dell’Eurosistema, T2S ha natura di servizio pubblico. Le banche centrali nazionali (BCN) dell’area dell’euro offriranno servizi di gestione delle garanzie e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S.

(3)

L’articolo 22 dello statuto del SEBC dà mandato all’Eurosistema di «assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione». Inoltre, il regolamento in moneta di banca centrale evita rischi di liquidità ed è pertanto essenziale ai fini di un’attività di post-negoziazione dei titoli solida e del mercato finanziario in generale.

(4)

Il 17 luglio 2008 il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio al progetto T2S e di mettere a disposizione le risorse necessarie fino al suo completamento. In virtù di un’offerta presentata da Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia (di seguito «4BC»), il Consiglio direttivo ha altresì deciso che T2S sarebbe stato sviluppato e gestito dalle 4BC.

(5)

Il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione BCE/2012/6 del 29 marzo 2012 relativa all’istituzione di un Comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (2). Il Comitato per T2S è uno snello organismo direzionale dell’Eurosistema che presenterà proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica ed eseguirà compiti di natura meramente tecnica. Il mandato del Comitato per T2S, contenuto nell’allegato I alla Decisione BCE/2012/6, rappresenta una pietra miliare della governance di T2S. Al Comitato per T2S sono state conferite simultaneamente dalle banche centrali dell’Eurosistema alcune funzioni di tipo esecutivo cosicché esso possa essere pienamente operativo e agire per conto dell’intero Eurosistema.

(6)

Il presente indirizzo stabilisce, in particolare, le fondamenta del programma T2S nelle fasi di definizione delle specifiche, di sviluppo e operativa. Esso è integrato da ulteriori atti giuridici e accordi contrattuali sotto la responsabilità ultima del Consiglio direttivo nel corso dell’ulteriore sviluppo di T2S.

La governance interna di T2S si basa su tre livelli. Al primo livello di governance, il potere decisionale ultimo in relazione a T2S risiede in capo al Consiglio direttivo che assume la responsabilità complessiva di T2S ed è, in virtù dell’articolo 8 dello statuto del SEBC, l’organo decisionale dell’intero Eurosistema. Al secondo livello di governance è stato istituito il Comitato per T2S, per coadiuvare gli organi decisionali della BCE nel garantire l’effettivo e tempestivo completamento del programma T2S. Infine, il terzo livello di governance è assicurato dalle 4BC.

(7)

Dato che T2S offre servizi ai CSD, alle BCN non appartenenti all’area dell’euro e ad altre banche centrali in base ad accordi di natura contrattuale, è importante impostare il rapporto con questi soggetti durante lo sviluppo, la migrazione e il successivo funzionamento di T2S. A tale scopo sono stati istituiti un gruppo di direzione dei CSD e un gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro. I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio di comunicazione e interazione con fornitori e utenti di servizi di regolamento titoli nell’ambito del rispettivo mercato nazionale. Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne.

(8)

T2S non è un’impresa commerciale e non intende competere con i CSD o con qualunque altro operatore di mercato. Pertanto, mentre il regime finanziario di T2S mira al recupero integrale dei costi sostenuti, i servizi di T2S non sono erogati con finalità di lucro. È stata adottata internamente una decisione in merito all’investimento totale dell’Eurosistema in T2S, mentre la decisione relativa alla tariffazione dei servizi T2S mira all’integrale recupero dei costi sostenuti. Inoltre, l’Eurosistema applicherà rigorosamente il principio di non discriminazione nei confronti dei CSD e mirerà a garantire la parità di trattamento tra i CSD che esternalizzano a T2S la propria piattaforma di regolamento.

(9)

T2S è uno strumento tecnico che non solo sarà disponibile per il regolamento in euro, ma sarà aperto anche a BCN non appartenenti all’area dell’euro così come ad altre banche centrali che vogliano parteciparvi, mettendo la propria valuta a disposizione per regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, come previsto dal presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   T2S è basato su una piattaforma tecnica unica integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali. È un servizio fornito dall’Eurosistema ai CSD che rende possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale.

2.   Il presente indirizzo detta le norme per la governance interna di T2S. Stabilisce altresì le caratteristiche principali di T2S definendo i rispettivi ruoli e responsabilità del Comitato per T2S e delle 4BC, nonché i rapporti tra tali soggetti durante la fase di definizione delle specifiche, di sviluppo e operativa. Esso specifica inoltre le principali decisioni che il Consiglio direttivo adotta in relazione a T2S. Ancora, il presente indirizzo stabilisce i principi fondamentali in relazione a T2S su tutti i seguenti aspetti: a) il regime finanziario, i diritti e le garanzie; b) le modalità di accesso a T2S per i CSD e la determinazione dei rapporti contrattuali con questi ultimi; c) le modalità attraverso cui le valute diverse dall’euro sono rese idonee a essere utilizzate in T2S; e d) lo sviluppo di T2S.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

per «depositario centrale di titoli» (central securities depository, CSD) s’intende un soggetto che: a) consente alle operazioni in titoli di essere elaborate e regolate mediante scrittura contabile e/o mantiene e amministra titoli per conto di altri attraverso la fornitura o il mantenimento di conti titoli; b) gestisce o fornisce un sistema di regolamento titoli ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (3) o, per enti non situati nello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi della relativa legislazione nazionale equivalente alla direttiva 98/26/CE e/o regolamentata da una banca centrale; e c) è riconosciuto come CSD dai regolamenti e/o dalla legislazione nazionali e/o è autorizzato o disciplinato come tale da un’autorità competente;

2)

per «consegna contro pagamento» s’intende un meccanismo di regolamento titoli che lega un trasferimento di titoli a un trasferimento del controvalore in modo tale da assicurare che la consegna dei titoli avvenga solo se ha luogo il pagamento del controvalore corrispondente;

3)

per «BCN dell’area dell’euro» s’intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

4)

per «banca centrale dell’Eurosistema» s’intende una BCN dell’area dell’euro o la BCE, a seconda del caso;

5)

per «contratto quadro» s’intende il quadro contrattuale che un CSD e l’Eurosistema stipulano per lo sviluppo e la fase operativa;

6)

per «specifiche funzionali generali» (general functional specifications, GFS) s’intende una descrizione funzionale generale del software applicativo di T2S che deve essere sviluppata per essere conforme ai requisiti utente di T2S. Essa comprenderà elementi quali l’architettura funzionale (domini, moduli e interazioni), i modelli concettuali, il modello di dati o il processo di flusso di dati;

7)

per «contratto tra banche centrali utenti, Level 2, e banche centrali fornitrici. Level 3 (contratto L2/L3)» s’intende l’accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il Comitato per T2S e le 4BC, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalle 4BC, come modificato ove necessario. Esso contiene dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del Comitato per T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema;

8)

per «BCN non appartenente all’area dell’euro» s’intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta non è l’euro;

9)

per «fase operativa» s’intende il periodo che ha inizio una volta che il primo CSD è migrato a T2S;

10)

per «altra banca centrale» s’intende la banca centrale di un paese non appartenente all’Unione;

11)

per «piano di rimborso» s’intende il piano che indica la tempistica del rimborso alle 4BC;

12)

per «accordo sui livelli di servizio» s’intende sia l’accordo che definisce il livello di servizi che le 4BC devono fornire all’Eurosistema, sia l’accordo che definisce il livello di servizi che l’Eurosistema deve fornire ai CSD, in relazione a T2S;

13)

per «fase di definizione delle specifiche e di sviluppo» s’intende l’arco di tempo che ha inizio con l’approvazione dell’URD da parte del Consiglio direttivo e termina con l’avvio della fase operativa;

14)

per «software applicativo T2S» s’intende il software sviluppato e gestito dalle 4BC per conto dell’Eurosistema al fine di consentire allo stesso di fornire i sevizi di T2S sulla piattaforma T2S;

15)

per «Procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S» s’intende un insieme di regole e procedure che si applica ogniqualvolta prende corpo una modifica ai servizi di T2S;

16)

per «piattaforma T2S», s’intende l’hardware e tutti i componenti del software, vale a dire tutto il software utilizzato, escluso il software applicativo, necessari per far funzionare e gestire il software applicativo T2S;

17)

per «programma T2S» s’intende l’insieme delle attività collegate e gli adempimenti necessari per sviluppare T2S fino alla completa migrazione di tutti i CSD che hanno sottoscritto il Contratto quadro e di tutte le banche centrali dell’Eurosistema, le BCN non appartenenti all’area dell’euro e le altre banche centrali;

18)

per «Comitato per T2S» s’intende l’organismo direzionale dell’Eurosistema istituito ai sensi della Decisione BCE/2012/6 avente il compito di presentare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e con compiti esecutivi di natura meramente tecnica in relazione a T2S;

19)

per «conto di bilancio T2S» s’intende il conto T2S utilizzato per raccogliere e distribuire rate, rimborsi e tariffe. Il conto di bilancio può avere sotto-conti per separare i diversi tipi di flussi di cassa. Esso non ha carattere di bilancio;

20)

per «servizi di T2S» s’intendono i servizi che l’Eurosistema fornisce ai CSD e alle banche centrali in base agli accordi contrattuali stipulati tra l’Eurosistema e i CSD, le BCN non appartenenti all’area dell’euro o altre banche centrali;

21)

per «utenti di T2S» s’intendono i CSD partecipanti, le persone giuridiche e le persone fisiche che hanno un rapporto contrattuale con i CSD per l’espletamento delle loro attività relative al regolamento titoli in T2S, o i membri appartenenti a una banca centrale la cui valuta sia disponibile per il trattamento relativo al regolamento in T2S, che abbiano un rapporto contrattuale con la banca centrale per il trattamento delle loro attività di gestione in contanti relative ai titoli in T2S;

22)

per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User detailed functional specifications, UDFS)» s’intende una descrizione dettagliata delle funzioni che gestiscono i flussi di dati esterni di T2S da applicazione a applicazione. In tale voce saranno incluse le informazioni necessarie affinché gli utenti possano adattare o sviluppare il proprio sistema informativo interno al fine di collegarlo a T2S;

23)

per «manuale dell’utente» s’intende il documento che descrive in che modo gli utenti possono utilizzare talune funzioni del software T2S disponibili nella modalità da utente a applicazione (su schermo);

24)

per «documento dei requisiti utente (User requirements document, URD)» s’intende il documento che stabilisce i requisiti utente per T2S, pubblicato dalla BCE il 3 luglio 2008 e successivamente modificato mediante la Procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S.

SEZIONE II

GOVERNANCE DI T2S

Articolo 3

Livelli di governance interna

La governance interna di T2S è basata su tre livelli. Il Level 1 è costituito dal Consiglio direttivo, il Level 2 è costituito dal Comitato per T2S e il Level 3 è costituito dalle 4BC.

Articolo 4

Il Consiglio direttivo

1.   Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, della gestione complessiva e del controllo di T2S. È altresì responsabile di assumere le decisioni definitive in relazione al programma T2S e decide sull’attribuzione dei compiti non specificamente assegnati ai Level 2 e 3.

2.   In particolare, il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

a)

è responsabile della governance di T2S attraverso tutte le attività di seguito elencate:

i)

decide su qualsiasi attività riguardante la governance di T2S; assume la responsabilità di T2S nel suo complesso e ha pertanto il potere ultimo decisionale in caso di controversie;

ii)

assume, caso per caso, decisioni in merito ai compiti assegnati al Comitato per T2S e alle 4BC;

iii)

assegna al Comitato per T2S e/o alle 4BC l’esecuzione di compiti specifici conseguenti o ulteriori riguardanti T2S, determinando al contempo quali decisioni in merito riserva a sé stesso;

iv)

adotta qualsiasi decisione riguardante l’organizzazione del Comitato per T2S;

b)

gestisce le richieste dei membri del gruppo consultivo T2S, del gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro (Non-euro Currencies Steering Group, NECSG) e del gruppo di direzione dei CSD (CSG) presentate in conformità del regolamento del rispettivo gruppo consultivo;

c)

decide in merito al regime finanziario di base per T2S, in particolare su:

i)

la politica di determinazione delle tariffe per i servizi di T2S;

ii)

la metodologia dei costi per T2S;

iii)

gli accordi finanziari si sensi dell’articolo 12;

d)

decide sui criteri di accesso dei CSD;

e)

ratifica e accetta la Sintesi del piano T2S; controlla l’avanzamento del programma T2S e decide sulle misure atte a ridurre ogni ritardo nella realizzazione di T2S;

f)

decide in merito agli aspetti operativi essenziali di T2S, in particolare in merito:

i)

al quadro operativo di T2S, ivi inclusa la strategia di gestione di incidenti e crisi;

ii)

al quadro per la sicurezza delle informazioni di T2S;

iii)

alla Procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S;

iv)

alla strategia per il collaudo di T2S;

v)

alla strategia di migrazione a T2S;

vi)

al quadro per la gestione dei rischi in T2S;

g)

approva il quadro contrattuale fondamentale, in particolare:

i)

gli accordi tra i Level 2 e 3;

ii)

gli accordi sui livelli di servizio che sono negoziati dal Comitato per T2S con i CSD, le banche centrali dell’Eurosistema, nonché con le 4BC;

iii)

i contratti con i CSD che sono negoziati dal Comitato per T2S insieme alle banche centrali dell’Eurosistema e con i CSD;

iv)

i contratti con le BCN non appartenenti all’area dell’euro, le altre banche centrali o le altre autorità monetarie competenti, compresi i rispettivi accordi sui livelli di servizio;

h)

è responsabile dell’adozione di misure idonee ad assicurare l’esecuzione delle norme e dei principi di sorveglianza;

i)

decide in merito alla data di inizio della prima migrazione dei CSD a T2S.

Articolo 5

Il Comitato per T2S

La composizione e il mandato del Comitato per T2S sono stabiliti nella decisione BCE/2012/6. Il Comitato per T2S è responsabile dei compiti assegnati al Level 2 nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

Articolo 6

Le 4CB

1.   Le 4BC sviluppano e gestiscono T2S e informano il Comitato per T2S circa la propria organizzazione interna e la distribuzione delle attività.

Le 4BC, in particolare, svolgono tutti i seguenti compiti:

a)

predispongono, sulla base dell’URD e secondo gli indirizzi del Comitato per T2S, le GFS, le UDFS e i manuali dell’utente secondo la Sintesi del piano T2S;

b)

sviluppano e istituiscono T2S per conto dell’Eurosistema e forniscono le componenti tecniche di T2S conformemente alla Sintesi del piano T2S e all’URD, alle GFS, alle UDFS e alle altre specifiche e ai livelli di servizio;

c)

mettono T2S a disposizione del Comitato per T2S secondo la tempistica, le specifiche e i livelli di servizio approvati;

d)

presentano quanto segue al Comitato per T2S ai fini degli accordi finanziari di T2S, ai sensi dell’articolo 12:

i)

una stima dei costi che verranno sostenuti per lo sviluppo e l’operatività di T2S, in una forma tale che possa essere valutata e/o sottoposta a revisione da parte del comitato competente del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) o dell’Eurosistema e/o di revisori esterni;

ii)

un’offerta finanziaria, che include il tipo, il piano di rimborso così come il periodo coperto;

e)

ottengono tutte le licenze necessarie per la creazione e la gestione di T2S e per porre l’Eurosistema in condizioni di fornire i servizi di T2S ai CSD;

f)

eseguono le modifiche di T2S secondo la Procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S;

g)

danno risposta, nel rispettivo settore di competenza, alle richieste formulate dal Consiglio direttivo o dal Comitato per T2S;

h)

erogano formazione, assistenza tecnica e gestionale per i collaudi e per la migrazione, con il coordinamento del Comitato per T2S;

i)

negoziano ogni modifica del contratto L2/L3 con il Comitato per T2S.

2.   Le 4BC sono responsabili in solido nei confronti dell’Eurosistema dell’adempimento dei loro compiti. La responsabilità si estende a frode, condotta dolosa e colpa grave. Il regime di responsabilità è specificato ulteriormente nel contratto L2/L3.

3.   L’esternalizzazione o il subappalto dei compiti suindicati da parte delle 4BC a fornitori esterni non pregiudica la responsabilità delle 4BC nei confronti dell’Eurosistema e di altre parti interessate e sono improntati a criteri di trasparenza nei confronti del Comitato per T2S.

Articolo 7

Rapporti con le parti interessate esterne

1.   Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne. Il gruppo consultivo T2S presta consulenza al Comitato per T2S e, in casi eccezionali, può sottoporre questioni all’attenzione del Consiglio direttivo.

2.   Il gruppo consultivo T2S è presieduto dal presidente del Comitato per T2S. La composizione e il mandato del gruppo consultivo T2S sono stabiliti nell’allegato del presente indirizzo.

3.   Il gruppo consultivo svolge la sua funzione secondo il proprio regolamento interno predisposto dallo stesso gruppo consultivo T2S e approvato dal Comitato per T2S.

4.   Il CSG è l’organo di governance di T2S che, rispetto ad un insieme di questioni disciplinate dal contratto quadro, adotta risoluzioni e emette pareri per conto dei CSD che hanno sottoscritto il contratto quadro. Il mandato del CSG è allegato al contratto quadro.

5.   Il NECSG è l’organo di governance di T2S che, rispetto ad un insieme di questioni disciplinate dal contratto quadro, adotta risoluzioni e emette pareri per conto delle BCN non appartenenti all’area dell’euro e di altre banche centrali che hanno sottoscritto l’accordo di partecipazione di valuta. Il mandato del NECSG è allegato all’accordo di partecipazione di valuta.

6.   I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio per la comunicazione e l’interazione con i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno dei rispettivi mercati nazionali, al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione di T2S e valutare l’impatto di T2S sui mercati nazionali. Di regola, i gruppi nazionali utenti sono presieduti dalle rispettive BCN. La composizione e il mandato dei gruppi nazionali utenti sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 8

Buona governance

1.   Al fine di evitare conflitti di interesse tra la fornitura dei servizi di T2S da parte dell’Eurosistema e le funzioni di regolamentazione dell’Eurosistema, le banche centrali dell’Eurosistema assicurano che:

a)

i membri del Comitato per T2S non siano coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di T2S o CSD che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento. Essi non possono essere membri di un comitato dell’Eurosistema avente alcuno di tali compiti di sorveglianza. Non sono membri né del Comitato per le tecnologie informatiche (ITC) né del comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema (EISC) né del comitato di revisione interna (IAC); e

b)

le funzioni di sorveglianza di T2S e le attività operative di T2S siano adeguatamente separate.

2.   Il Comitato per T2S è soggetto a obblighi di segnalazione, controllo e revisione dei conti, come stabilito nel presente indirizzo. Le revisioni dei conti relative allo sviluppo, alla gestione e al costo di T2S sono avviate e condotte sulla base dei principi e delle misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell’ambito della politica del SEBC in materia di revisione dei conti, in vigore al momento in cui la revisione in questione ha luogo.

Articolo 9

Cooperazione e scambio di informazioni

1.   Le 4BC e il Comitato per T2S cooperano tra loro, si scambiano informazioni e forniscono reciprocamente assistenza tecnica e di altra natura durante lo sviluppo e il funzionamento di T2S.

2.   Le 4BC, le altre banche centrali dell’Eurosistema e il Comitato per T2S si informano reciprocamente senza indugio su ogni questione che possa influire materialmente sullo sviluppo o la creazione e il funzionamento di T2S e si adoperano per attenuare ogni rischio correlato.

3.   Il Comitato per T2S riferisce regolarmente al Consiglio direttivo in merito allo sviluppo del programma T2S e al funzionamento di T2S. Tali relazioni sono trasmesse all’EISC che può prestare consulenza agli organi decisionali della BCE. Le relazioni sono trasmesse al Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) a scopo informativo.

4.   Il Comitato per T2S condivide gli ordini del giorno, i resoconti e la documentazione pertinente delle proprie riunioni con i membri del PSSC per consentire loro di fornire un contributo in caso di necessità.

5.   Il Comitato per T2S può consultare e può essere consultato da qualsiasi comitato del SEBC competente, laddove necessario.

6.   Le 4BC presentano regolarmente al comitato per T2S relazioni in merito al programma T2S e al funzionamento di T2S.

7.   Il contenuto e la procedura dettagliata per gli obblighi di segnalazione del Comitato per T2S e delle 4BC sono descritti in dettaglio nel contratto L2/L3.

SEZIONE III

REGIME FINANZIARIO

Articolo 10

Politica di determinazione delle tariffe

La politica di determinazione delle tariffe per T2S è improntata ai principi fondamentali della finalità non lucrativa, dell’integrale recupero dei costi sostenuti e della non-discriminazione nei confronti dei CSD.

Articolo 11

Metodologia dei costi e contabilità

1.   T2S è soggetto alla metodologia dei costi comune all’Eurosistema e all’indirizzo BCE/2010/20 dell’11 novembre 2010 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (4), a meno che il Consiglio direttivo non decida altrimenti.

2.   Il Comitato per T2S, in una fase molto iniziale, coinvolge i comitati competenti del SEBC/Eurosistema nella valutazione della corretta attuazione:

a)

della metodologia dei costi comune dell’Eurosistema nel contesto delle stime dei costi di T2S e del calcolo dei costi annuali di T2S; e

b)

dell’indirizzo BCE/2010/20 da parte della BCE e delle 4BC nel contesto della rilevazione delle voci di costo e di patrimonio di T2S.

Articolo 12

Accordi finanziari

1.   Il Comitato per T2S presenta al Consiglio direttivo proposte in merito all’adeguamento del regime finanziario di T2S, che comprende i costi di T2S, vale a dire i costi delle 4BC e della BCE per lo sviluppo, mantenimento e operatività di T2S.

2.   La proposta include altresì:

a)

tipo di offerta;

b)

piano di rimborso;

c)

arco di tempo coperto;

d)

meccanismo di ripartizione dei costi;

e)

costo del capitale.

3.   Il Consiglio direttivo decide in merito al regime finanziario di T2S.

Articolo 13

Pagamenti

1.   La BCE detiene un conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Il conto di bilancio T2S non ha carattere di bilancio ma è utilizzato per raccogliere e distribuire tutti i pagamenti preliminari connessi ai costi di T2S, le rate e i rimborsi, nonché le tariffe per l’utilizzo di T2S.

2.   Il Comitato per T2S gestisce il conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Subordinatamente alla ratifica e all’accettazione degli adempimenti delle 4BC, il comitato per T2S approva il pagamento delle rate alle 4BC secondo un piano di rimborso approvato dal Consiglio direttivo e messo a punto nel contratto L2/L3.

Articolo 14

I diritti dell’Eurosistema su T2S

1.   Il software applicativo di T2S è interamente di proprietà dell’Eurosistema.

2.   A tale fine, le 4BC garantiscono all’Eurosistema le licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale necessari per consentire all’Eurosistema di fornire l’intera gamma dei servizi di T2S ai CSD, in virtù delle norme applicabili e dei comuni livelli di servizio e su base paritaria. Le 4BC indennizzano l’Eurosistema per qualsiasi azione intentata da terzi in relazione a infrazioni di tali diritti di proprietà intellettuale.

3.   I dettagli riguardanti i diritti dell’Eurosistema su T2S sono concordati tra le 4BC e il Comitato per T2S nel contratto L2/L3. I diritti delle autorità che hanno sottoscritto un accordo di partecipazione di valuta come definito nell’articolo 18 saranno disciplinati in tale accordo.

SEZIONE IV

DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

Articolo 15

Criteri di accesso per i CSD

1.   I CSD sono considerati idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che:

a)

siano stati notificati conformemente all’articolo 10 della Direttiva 98/26/CE o, nel caso si tratti di CSD di un ordinamento giuridico non appartenente al SEE, operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione;

b)

siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del CESR/SEBC per i sistemi di regolamento titoli;

c)

rendano disponibili agli altri CSD in T2S, su richiesta, ogni codice ISIN per il quale essi siano un CSD emittente (o emittente tecnico CSD);

d)

s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria;

e)

s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S.

2.   Le norme relative ai criteri di accesso per i CSD sono stabilite nella decisione BCE/2011/20 del 16 novembre 2011 recante disposizioni e procedure dettagliate per l’applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities (5), e ad esse è data attuazione negli accordi contrattuali tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD.

3.   La BCE tiene aggiornato sul proprio sito Internet un elenco di CSD ammessi al regolamento nell’ambito di T2S.

Articolo 16

Rapporti contrattuali con i CSD

1.   I contratti tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD, compresi gli accordi sui livelli di servizio, sono interamente armonizzati.

2.   Il Comitato per T2S, congiuntamente alle banche centrali dell’Eurosistema, negozia gli emendamenti ai contratti con i CSD.

3.   I contratti con i CSD e i relativi emendamenti sono approvati dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritti dalla banca centrale dell’Eurosistema del paese in cui è situata la sede del CSD, o dalla BCE per i CSD situati al di fuori dell’area dell’euro, in ogni caso agendo in nome e per conto di tutte le banche centrali dell’Eurosistema. Per quanto attiene all’Irlanda, il contratto è sottoscritto dalla banca centrale dell’Eurosistema dello Stato membro che ha notificato il sistema di regolamento delle operazioni in titoli conformemente all’articolo 10 della direttiva 98/26/CE.

Articolo 17

Rispetto dei requisiti regolamentari

1.   Il Comitato per T2S tende a supportare i CSD affinché si conformino costantemente ai relativi requisiti giuridici, regolamentari e di sorveglianza.

2.   Il Comitato per T2S considera se la BCE debba emanare raccomandazioni al fine di incoraggiare adeguamenti legislativi per assicurare pari diritti di accesso ai servizi di T2S da parte dei CSD e presenta al Consiglio direttivo proposte in materia.

SEZIONE V

VALUTE DIVERSE DALL’EURO

Articolo 18

Condizioni di idoneità per l’inserimento in T2S

1.   Una valuta appartenente al SEE diversa dall’euro è idonea a essere utilizzata in T2S a condizione che la BCN non appartenente all’area dell’euro, un’altra banca centrale o un’altra autorità responsabile di tale valuta, stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta e che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta.

2.   Una valuta diversa dalle valute appartenenti al SEE è idonea a essere utilizzata in T2S, a condizione che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta, qualora:

a)

il quadro giuridico, regolamentare e di sorveglianza applicabile al regolamento in tale valuta offra un livello di certezza del diritto sostanzialmente pari o superiore rispetto a quello in vigore nell’Unione;

b)

l’inserimento di tale valuta in T2S abbia un impatto positivo sul contributo che T2S dà al mercato del regolamento titoli dell’Unione;

c)

l’altra banca centrale o altra autorità responsabile di tale valuta stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta che sia soddisfacente per entrambe le parti.

3.   In conformità del mandato del Comitato per T2S, le BCN non appartenenti all’area dell’euro e altre banche centrali possono essere rappresentate nel Comitato per T2S.

SEZIONE VI

SVILUPPO DEL PROGRAMMA T2S

Articolo 19

Sintesi del piano T2S

1.   Sulla base delle proposte formulate dal Comitato per T2S, il Consiglio direttivo valuta, ratifica e approva la Sintesi del piano T2S.

2.   Il Comitato per T2S stabilisce un piano operativo sulla base della Sintesi del piano T2S. Il piano operativo con i relativi aggiornamenti è pubblicato e comunicato alle pertinenti parti interessate di T2S.

3.   Se si profila un serio rischio che un elemento fondamentale della Sintesi del piano T2S possa non realizzarsi, il Comitato per T2S ne informa prontamente il Consiglio direttivo e propone le misure necessarie per ridurre ogni ritardo nella realizzazione di T2S.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Contratto L2/L3

1.   Fatte salve le disposizioni di cui al presente indirizzo, un contratto L2/L3 stabilisce gli ulteriori dettagli relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del Comitato per T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema.

2.   Il contratto L2/L3 e la versione preliminare dei suoi emendamenti sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio direttivo e successivamente sottoscritti dall’Eurosistema e dalle 4BC.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie

1.   Qualora una controversia relativa a una questione disciplinata dal presente indirizzo non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, ciascuna parte interessata può sottoporre la questione al Consiglio direttivo per ottenere una decisione in merito.

2.   Il contratto L2/L3 dispone che il Comitato per T2S o le 4BC possano sottoporre all’attenzione del Consiglio direttivo ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto L2/L3 stesso.

Articolo 22

Abrogazione

1.   L’indirizzo BCE/2010/2 è abrogato.

2.   I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo l’adozione.

Articolo 24

Destinatari e misure di attuazione

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 luglio 2012

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65.

(2)  GU L 117 dell’1.5.2012, pag. 13.

(3)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(4)  GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.

(5)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 117.


ALLEGATO

GRUPPO CONSULTIVO T2S

MANDATO

1.   Preambolo e obiettivi

In linea con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, l’Eurosistema intende offrire i servizi di TARGET2-Securities (T2S) ai depositari centrali di titoli (CSD) e alle banche centrali in Europa. I servizi di T2S rendono possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale. Ciò si realizza attraverso una piattaforma tecnica unica integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali, per tutte le valute partecipanti.

Al fine di fornire i servizi di T2S, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), quale organo decisionale in ultima istanza dell’Eurosistema, ha istituito il gruppo consultivo (AG) di T2S per garantire che T2S continui a soddisfare le esigenze del mercato. L’AG conserva il proprio ruolo di organo consultivo dell’Eurosistema per tutte le questioni relative a T2S. Può anche prestare consulenza al gruppo di direzione dei CSD e al gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro.

2.   Responsabilità e compiti

L’AG è responsabile di:

supportare la coerenza dell’insieme di documenti che definiscono l’estensione di T2S in particolare la loro piena conformità al documento dei requisiti utente,

assistere la revisione e fissazione dell’ordine di priorità da parte dell’Eurosistema delle richieste di modifica relative all’insieme di documenti che definiscono l’estensione di T2S, in linea con le procedure applicabili specificate negli allegati al contratto quadro (FA) su «Governance» e «Gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S»,

assistere l’Eurosistema in ogni adeguamento del quadro di riferimento per le tariffe,

continuare a promuovere l’attività di armonizzazione nel campo del regolamento titoli in connessione a T2S e offrire supporto agli sforzi sul piano attuativo nel mercato,

prestare consulenza in merito alle decisioni che devono essere adottate dal Consiglio direttivo, dal Comitato per T2S, dal gruppo di direzione dei CSD e dal gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro che, a parere del comitato per T2S, comportano implicazioni per gli utenti di T2S,

prestare consulenza in relazione alle pratiche e alle politiche che contribuiscono a rendere l’implementazione di T2S nella fase post-negoziazione effettiva ed efficiente sul piano dei costi,

prestare consulenza sulle questioni operative;

prestare consulenza in caso insorgano controversie tra l’Eurosistema e uno o più CSD e/o tra l’Eurosistema e una o più banche centrali nazionali (BCN) non appartenenti all’area dell’euro, in linea con la procedura per la composizione delle controversie prevista nel contratto quadro (FA) e nell’accordo di partecipazione di valuta (CPA).

Ogni singolo membro dell’AG può:

proporre consulenza sulle questioni relative a T2S,

avviare una richiesta di modifica in linea con la procedura contenuta nell’allegato dell’FA relativa alla «Gestione delle modifiche e degli aggiornamenti».

3.   Composizione e durata

L’AG è composto da presidente, segretario, membri a pieno titolo e osservatori.

L’AG è presieduto dal presidente del Comitato per T2S. Il segretario dell’AG è un membro del personale della BCE con elevata esperienza ed è nominato dal presidente dell’AG. Il segretario è assistito dalla BCE dal punto di vista operativo e di segretariato. Il presidente dell’AG può designare un supplente che sostituisca il segretario dell’AG in circostanze eccezionali.

Un rappresentante di uno qualunque dei gruppi seguenti è idoneo ad essere membro a pieno titolo dell’AG:

a)

Banche centrali:

la BCE e BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono rappresentate da un membro a pieno titolo. Al momento dell’adozione dell’euro da parte di uno Stato membro, la sua BCN partecipa altresì come membro a pieno titolo nell’AG a partire dalla data di adozione dell’euro. Una banca centrale al di fuori dell’area dell’euro che abbia sottoscritto l’accordo di partecipazione di valuta e partecipi con effetto immediato a T2S è altresì rappresentata da un membro a pieno titolo a partire dal momento della sottoscrizione. Un rappresentante di una banca centrale sarà nominato dal governatore o dal presidente della banca centrale in questione, conformemente allo statuto della banca centrale applicabile;

b)

CSD:

tutti i membri a pieno titolo del gruppo di direzione CSD sono membri a pieno titolo dell’AG. Eccezionalmente e in base alla quota di volume di operazioni di regolamento, il gruppo Euroclear ha quattro membri, così come il gruppo Clearstream mentre Monte Titoli ne ha due (1). Tale composizione resta invariata per un anno dall’inizio dell’operatività di T2S, in seguito il Consiglio direttivo procederà alla revisione dei membri aggiuntivi per riflettere l’effettivo volume delle operazioni di regolamento in T2S;

c)

Utilizzatori:

il gruppo degli utilizzatori interessati e il gruppo dei CSD hanno lo stesso numero di membri nell’AG, in modo che i gruppi di soggetti del mercato interessati a T2S siano equamente rappresentati. Il Consiglio direttivo nomina i rappresentanti degli utilizzatori in base a una proposta del Comitato per T2S. La proposta del Comitato per T2S si basa sulle candidature presentate dalla Federazione bancaria europea, dall’Unione europea delle Casse di risparmio, dall’Associazione europea delle banche cooperative, dall’Associazione per i mercati finanziari in Europa e dalla European Association of Clearing Houses, al fine di bilanciare nell’ambito di T2S i diversi interessi degli utilizzatori, tra cui istituzioni e mercati di piccole e grandi dimensioni, attori a livello nazionale e internazionale, nonché i diversi ambiti di servizi forniti dagli utilizzatori, concentrandosi sugli utilizzatori che hanno un’attività commerciale relativa ai titoli in T2S significativa, in euro o in altre valute ammissibili a T2S, a prescindere dal luogo in cui sono costituiti. Ognuna di tali istituzioni vedrà selezionato almeno uno dei propri candidati. Inoltre, trovano applicazione i seguenti parametri:

i)

almeno undici membri a pieno titolo rappresentano le principali banche commerciali;

ii)

almeno due membri a pieno titolo rappresentano le principali banche d’investimento internazionali;

iii)

almeno due membri a pieno titolo rappresentano banche attive nell’industria del regolamento titoli a servizio dei propri clienti locali;

iv)

almeno un membro a pieno titolo rappresenta una controparte centrale.

I vertici delle seguenti istituzioni e organizzazioni hanno diritto di nominare un osservatore dell’AG:

Associazione per i mercati finanziari in Europa,

Associazione europea delle banche cooperative,

Federazione bancaria europea,

European Association of Clearing Houses,

Unione europea delle Casse di risparmio,

Federation of European Securities Exchanges,

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM),

Commissione europea,

la funzione di sorveglianza dell’Eurosistema,

un rappresentante di ciascuna delle 4BC (tali rappresentanti esprimono il proprio parere all’AG in maniera uniforme).

Inoltre, i membri del Comitato per T2S sono invitati alle riunioni dell’AG in qualità di osservatori.

Ciascuno dei nominati possiede l’adeguato livello di anzianità e le competenze tecniche pertinenti. I soggetti che effettuano le nomine assicurano che la persona nominata abbia a disposizione il tempo sufficiente per partecipare attivamente all’attività dell’AG.

Per contenere le dimensioni dell’AG, non è consentita la partecipazione contemporanea all’AG di più di due membri a pieno titolo o osservatori provenienti dalla stessa banca centrale. Il presidente dell’AG è esentato da tale regola al fine di consentire sufficiente neutralità.

I membri a pieno titolo e gli osservatori sono nominati per un mandato della durata di due anni rinnovabile. Il Comitato per T2S può nominare dei sostituti dei membri utilizzatori che si dimettano durante il loro mandato in base alle candidature ricevute da parte della rispettiva organizzazione. Il mandato dell’AG ha inizio a luglio 2012 e sostituisce il mandato e il regolamento interno dell’AG inizialmente redatti per la fase delle specifiche ed è prorogato fino all’entrata in vigore del contratto quadro (FA). Il nuovo mandato scade con la sostituzione dell’FA e dell’accordo di partecipazione di valuta (CPA) e/o con la risoluzione dell’FA e del CPA da parte dei sottoscrittori.

4.   Relazioni

L’AG presta consulenza al Comitato per T2S. Su richiesta, l’AG può altresì prestare consulenza al gruppo di direzione dei CSD o al gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro. Eccezionalmente, l’AG può anche prestare consulenza direttamente al Consiglio direttivo se l’AG ritiene che siano in pericolo i principi generali di T2S o altri elementi fondamentali di T2S.

Il Consiglio direttivo e il Comitato per T2S (per le questioni delegate dal Consiglio direttivo al Comitato per T2S) possono fornire linee guida generali all’AG, di propria iniziativa o su richiesta.

5.   Metodo di lavoro

I membri a pieno titolo hanno diritto a partecipare alle decisioni dell’AG. Gli osservatori hanno diritto a partecipare alle riunioni ma non partecipano al processo decisionale.

Le decisioni dell’AG sono adottate nella forma di pareri o di risoluzioni riguardanti l’organizzazione dell’attività dell’AG o dei sottogruppi. I pareri dell’AG sono inviati direttamente al Comitato per T2S, al Consiglio direttivo, al gruppo di direzione dei CSD o al gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro, secondo i casi. I pareri e le risoluzioni dell’AG sono adottati per consenso. Laddove il consenso non possa essere raggiunto, il presidente dell’AG può decidere di valutare il grado di sostegno rispetto a decisioni specifiche, e in tal caso i pareri o le risoluzioni sono adottati a maggioranza semplice dei membri a pieno titolo dell’AG. Il presidente e il segretario dell’AG non hanno diritto a partecipare all’adozione di pareri o risoluzioni.

L’AG può stabilire sottostrutture a supporto delle proprie attività, se lo ritiene necessario. Si coordina con il Comitato per T2S che organizza l’attività in modo tale che siano coinvolti tutti gli organi della governance pertinenti evitando di duplicare sottostrutture su argomenti simili.

Di regola, l’AG si riunisce due volte l’anno. Ulteriori riunioni possono essere convocate dal presidente dell’AG, le cui date saranno comunicate con sufficiente anticipo all’AG. In linea di principio, le riunioni hanno luogo nella sede della BCE. Inoltre, il presidente dell’AG può invitare l’AG a prestare la propria consulenza tramite altri mezzi, quali le procedure scritte.

L’AG svolge le proprie attività in maniera aperta e trasparente e la documentazione dell’AG è pubblicata nel sito Internet di T2S. Il metodo di lavoro dettagliato deve essere specificato nel «Regolamento interno» predisposto dall’AG e approvato dal Comitato per T2S.

GRUPPO NAZIONALE UTENTI

MANDATO

1.   Obiettivi

I gruppi nazionali utenti (NUG) riuniscono i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno dei loro mercati nazionali al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e il funzionamento di TARGET2-Securities (T2S). Essi costituiscono lo spazio in cui coinvolgere gli operatori dei mercati nazionali nei lavori del gruppo consultivo T2S (AG) e stabiliscono un legame formale tra l’AG e i mercati nazionali. Operano sia come cassa di risonanza dell’ufficio per il programma T2S sia come soggetti che offrono un apporto all’AG in relazione a tutti gli argomenti affrontati dall’AG. In tale veste, possono anche suggerire all’AG di prendere in considerazione alcune questioni.

I NUG possono essere coinvolti nel procedimento di gestione delle modifiche e degli aggiornamenti e possono svolgere un ruolo importante nella valutazione di tali richieste nel contesto dell’operatività sui mercati nazionali. I NUG dovrebbero fare proprio il principio di T2S di tentare di evitare l’inserimento di specificità nazionali in T2S e dovrebbero promuovere attivamente l’armonizzazione.

2.   Responsabilità e compiti

I NUG nei mercati partecipanti a T2S sono responsabili di:

valutare l’impatto sul proprio mercato nazionale della funzionalità di T2S e in particolare di qualunque modifica dei requisiti utente di T2S; nel fare ciò occorre che prendano in debita considerazione il concetto di un «T2S snello» che mira a evitare specificità nazionali e a promuovere l’armonizzazione,

contribuire ai compiti di monitoraggio e attuazione collegati alle attività di armonizzazione di T2S supportati dall’AG,

sottoporre all’attenzione dell’AG preoccupazioni concrete sollevate dal mercato nazionale,

accrescere la consapevolezza di T2S in tutti i segmenti della comunità nazionale dei titoli,

coadiuvare i membri dell’AG che rappresentano la comunità nazionale.

Nell’assolvere le proprie responsabilità, i NUG rispettano gli standard elevati di trasparenza che sono elementi essenziali di T2S.

Sebbene il punto centrale del mandato siano i mercati nazionali partecipanti a T2S, è vista con favore anche la creazione di NUG in mercati che ancora non partecipano a T2S. Se in tali mercati si decide di creare dei NUG questi si conformano a un mandato analogo, al fine di preparare i rispettivi mercati alla partecipazione a T2S.

3.   Composizione e durata

I NUG sono composti dal presidente, dal segretario e dai membri.

Il presidente di un NUG dovrebbe essere preferibilmente membro a pieno titolo dell’AG o osservatore nell’ambito dello stesso. Tale ruolo sarà svolto normalmente da un alto funzionario della banca centrale interessata. Nel caso in cui la banca centrale interessata non invii né designi il presidente del NUG, tale figura sarà nominata dal presidente dell’AG, il quale cercherà di ottenere il consenso tra i principali operatori del mercato interessato. Qualora il presidente non sia membro dell’AG, un membro dell’AG dovrebbe effettuare un coordinamento tra l’AG e il presidente del NUG, per assicurare uno stretto legame tra l’AG e il NUG. Se nessun membro del NUG è rappresentato nell’AG, il NUG instaurerà una stretta collaborazione con il segretario dell’AG al fine di essere informato sugli sviluppi di T2S.

Nei paesi dell’area dell’euro, il segretario dei NUG è inviato dalla banca centrale nazionale interessata; negli altri paesi, il segretario del NUG è nominato dal presidente del NUG e dovrebbe preferibilmente essere inviato dalla rispettiva banca centrale nazionale. È previsto che il segretario partecipi agli incontri regolarmente organizzati dall’Ufficio per il programma T2S per i segretari dei NUG attraverso la rete degli esperti dei NUG. I segretari dei NUG di mercati che non partecipano a T2S possono partecipare in qualità di ospiti alla rete di esperti dei NUG.

I membri dei NUG comprendono i relativi membri dell’AG e gli osservatori (o i soggetti nominati loro alti rappresentanti, ritenuti ammissibili dal presidente del NUG), e altre persone con le conoscenze e una posizione tali da renderle ampiamente rappresentative di tutte le categorie di utenti e fornitori nel mercato nazionale, tra cui esperti su questioni di contante. I membri del NUG possono pertanto comprendere i CSD, i mediatori, le banche, le banche d’investimento, i depositari, gli emittenti e/o i loro agenti, le controparti centrali, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione, la banca centrale nazionale interessata, le autorità di regolamentazione e le associazioni bancarie pertinenti.

Il mandato dei NUG scade nello stesso momento del mandato dell’AG, vale a dire con la sostituzione dell’accordo quadro e dell’accordo di partecipazione di valuta con un nuovo contratto e/o con la risoluzione dell’accordo quadro e dell’accordo di partecipazione di valuta con tutti i CSD e le banche centrali non appartenenti all’area dell’euro che li sottoscrivono.

4.   Metodo di lavoro

I NUG si occupano solo di questioni relative a T2S. Sono invitati a ricercare attivamente consultazioni con l’Ufficio per il programma T2S in relazione alle questioni correnti e a fornire in modo tempestivo il punto di vista nazionale su argomenti oggetto di richiesta da parte del segretario dell’AG o sollevati dal NUG. L’Ufficio per il programma T2S fornisce regolarmente informazioni ai NUG dei mercati partecipanti a T2S e organizza riunioni con i segretari dei NUG per promuovere l’interazione tra il NUG e l’Ufficio per il programma T2S.

I NUG si adoperano per tenere riunioni regolari in linea con il calendario delle riunioni dell’AG, in modo da poter offrire consulenza ai membri nazionali dell’AG. Tuttavia nessun membro dell’AG è vincolato da tale tipo di consulenza. I NUG possono anche sottoporre questioni per iscritto all’AG tramite il segretario dell’AG e invitare un membro dell’AG ad esporre la propria opinione.

Il segretario del NUG si adopera per far circolare un ordine del giorno e la relativa documentazione da discutere alla riunione del NUG almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione stessa. Un resoconto della riunione del NUG sarà pubblicato sul sito Internet di T2S e, se lo si ritiene opportuno, sul sito Internet della rispettiva BCN. La pubblicazione dovrebbe essere preferibilmente in inglese e, se richiesto, nella relativa lingua nazionale, entro tre settimane successive ad ogni riunione del NUG.

I nomi dei membri dei NUG saranno resi pubblici sul sito Internet di T2S. I NUG pubblicheranno anche un indirizzo di posta elettronica di contatto del NUG sul sito Internet di T2S, in modo tale che gli operatori del mercato nazionale sappiano a chi rivolgersi per esprimere le proprie opinioni.


(1)  Tale composizione è determinata in base al presupposto che il gruppo Euroclear partecipi a T2S con Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France e Euroclear Nederland e che il gruppo Clearstream partecipi a T2S con Clearstream Banking Frankfurt e LuxCSD.


Top