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Document 32017D0029

Decisione (UE) 2017/2080 della Banca centrale europea, del 22 settembre 2017, che modifica la Decisione BCE/2010/9 relativa all'accesso a taluni dati di TARGET2 e all'utilizzo dei medesimi (BCE/2017/29)

OJ L 295, 14.11.2017, p. 86–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. impl. da 32023D0549

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2080/oj

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/86


DECISIONE (UE) 2017/2080 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 settembre 2017

che modifica la Decisione BCE/2010/9 relativa all'accesso a taluni dati di TARGET2 e all'utilizzo dei medesimi (BCE/2017/29)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L'indirizzo BCE/2012/27 (1) istituisce un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(2)

TARGET2 opera sulla base di una piattaforma tecnica unica denominata Piattaforma unica condivisa gestita dalla Deutsche Bundesbank, dalla Banque de France e dalla Banca d'Italia. TARGET2 è strutturato giuridicamente come una molteplicità di sistemi di regolamento lordo in tempo reale ciascuno dei quali costituisce un componente di TARGET2 gestito da una banca centrale dell'Eurosistema (BC). L'indirizzo BCE/2012/27 armonizza nella misura più ampia possibile le norme relative ai componenti di TARGET2.

(3)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2010/9 (2).

(4)

I dati sulle singole operazioni di TARGET2 sono necessari al fine di effettuare le analisi attinenti alla vigilanza macroprudenziale, alla stabilità finanziaria, all'integrazione finanziaria, alle operazioni di mercato, alle funzioni di politica monetaria e al Meccanismo di vigilanza unico. I dati sono altresì necessari al fine di condividere i risultati aggregati di tali analisi. È pertanto necessario estendere l'ambito di applicazione della decisione BCE/2010/9 per consentire l'accesso ai dati per le summenzionate finalità.

(5)

Il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è responsabile delle attività operative nel campo delle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema. Al MIB sono altresì affidate le iniziative e i progetti relativi alle nuove infrastrutture di mercato, inclusa la gestione funzionale e operativa di TARGET2 e TARGET2-Securities, in linea con il mandato conferito dal Consiglio direttivo. Il Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) è responsabile del coordinamento della sorveglianza sui sistemi di pagamento compresa la sorveglianza di TARGET2. In relazione a TARGET2-Securities (T2S) e TARGET2, il MIPC contribuisce altresì ai compiti assegnati al livello 1 della governance in conformità all'indirizzo BCE/2012/27. Il MIB e il MIPC assumono i compiti affidati al Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento ai sensi della decisione BCE/2010/9,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2010/9 è modificata come segue:

1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Le BC hanno accesso ai dati sulle singole operazioni estratti da TARGET2 da tutti i partecipanti a tutti i componenti di TARGET2 al fine di assicurare l'efficiente funzionamento di TARGET2 e la sorveglianza dello stesso. Le BC possono altresì avere accesso ai dati per effettuare le analisi necessarie ai fini della vigilanza macroprudenziale, della stabilità finanziaria, dell'integrazione finanziaria, delle operazioni di mercato, delle funzioni di politica monetaria e del Meccanismo di vigilanza unico, conformemente al principio di separazione.

2.   L'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e il loro utilizzo per analisi quantitative e simulazioni numeriche è così limitato:

a)

per assicurare l'efficiente funzionamento di TARGET2 e la sorveglianza dello stesso, un funzionario del personale e un massimo di tre supplenti, separatamente, sia per la gestione che per la sorveglianza di TARGET2. I funzionari del personale e i loro supplenti sono funzionari del personale addetti alla gestione di TARGET2 e alla sorveglianza dell'infrastruttura di mercato;

b)

per tutte le altre analisi, un gruppo composto al massimo da 15 funzionari del personale che svolgono ricerca, coordinato dai capi della ricerca del Sistema europeo di banche centrali.

3.   Le BC possono nominare i funzionari del personale e i loro supplenti. La nomina dei funzionari del personale tra quelli addetti alla gestione, inclusi i capi della ricerca, cui è consentito l'accesso ai dati di TARGET2 conformemente al paragrafo 2, è sottoposta all'approvazione da parte del Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB). La nomina dei funzionari del personale tra quelli addetti alla sorveglianza, che hanno il permesso di accedere ai dati di TARGET2 ai sensi del paragrafo 2, è sottoposta all'approvazione del Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC). Le medesime procedure si applicano alla sostituzione dei funzionari stessi.

4.   Il MIB stabilisce norme specifiche al fine di garantire la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. Le BC assicurano l'osservanza di tali norme da parte dei propri membri del personale designati conformemente ai paragrafi 2 e 3. Fatta salva l'applicazione di ogni altra norma in materia di condotta professionale o riservatezza da parte delle BC, in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal MIB, le BC impediscono ai rispettivi membri del personale designati l'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e l'utilizzo dei medesimi. Il MIB vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

5.   Il Consiglio direttivo può altresì decidere di accordare l'accesso ad altri utenti sulla base di regole precise e predefinite. In tali casi, il MIB vigila sull'utilizzo dei dati e, in particolare, sull'osservanza delle norme di riservatezza sia stabilite dal MIB che disposte dall'articolo 38 dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27 (*1).

(*1)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;"

2.

l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il Simulatore di TARGET2 è creato per l'esecuzione delle analisi quantitative e simulazioni numeriche di cui all'articolo 1, paragrafo 1.»;

3.

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Il MIB stabilisce un programma di lavoro a medio termine per la gestione e il MIPC stabilisce un programma di lavoro per la sorveglianza, realizzati da funzionari del personale designati in conformità all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, utilizzando i dati sulle singole operazioni.

2.   Il MIB può decidere di pubblicare le informazioni derivanti dall'utilizzo dei dati sulle singole operazioni a condizione che non sia possibile identificare i partecipanti o i clienti dei partecipanti.

3.   Il MB delibera a maggioranza semplice. Le sue decisioni sono soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo.

4.   Il MIB informa regolarmente il Consiglio direttivo di tutte le materie relative all'applicazione della presente decisione».;

4.

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 3, dell'Allegato II all'Indirizzo BCE/2012/27, il MIB coordina la comunicazione e la pubblicazione da parte delle BC delle informazioni sui pagamenti concernenti un partecipante o un cliente di un partecipante disciplinate nel suddetto articolo.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(2)  Decisione BCE/2010/9, del 29 luglio 2010, relativa all'accesso a taluni dati di TARGET2 e all'utilizzo dei medesimi (GU L 211 del 12.8.2010, pag. 45).


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