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Document 52001AB0522(01)

Parere della Banca centrale europea del 3 maggio 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo a una proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri — CON/2001/8

OJ C 151, 22.5.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0522(01)

Parere della Banca centrale europea del 3 maggio 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo a una proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri — CON/2001/8

Gazzetta ufficiale n. C 151 del 22/05/2001 pag. 0018 - 0019


Parere della Banca centrale europea

del 3 maggio 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo a una proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

CON/2001/8

(2001/C 151/05)

1. Il 29 marzo 2001 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance di pagamenti degli Stati membri (in seguito denominato "proposta di regolamento"). La proposta di regolamento condurrebbe alla sostituzione del regolamento (CEE) n. 1969/88, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1).

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4 del trattato che istituisce la comunità europea (in seguito denominato "trattato") e dell'articolo 4, lettera a), del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto") dal momento che la BCE è attualmente competente, in virtù del regolamento (CEE) n. 1969/88 e di varie disposizioni del trattato, come descritto qui di seguito, a gestire i prestiti che costituiscono oggetto della proposta di regolamento. In conformità con il primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal consiglio direttivo della BCE.

3. La BCE prende atto del fatto che l'ammontare dei prestiti che possono essere erogati sulla base del meccanismo è stato ridotto da 16 a 12 miliardi di EUR, in vista del numero ridotto di Stati membri legittimati a beneficiare di tali prestiti in seguito all'introduzione della moneta unica. La BCE suppone che sia stato tenuto in considerazione, nel determinare la misura di tale riduzione, il fatto che un numero maggiore di Stati membri sarà in grado di beneficiare di quanto previsto dal meccanismo, una volta che i paesi attualmente candidati saranno divenuti membri dell'Unione europea.

4. L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 prevede che la gestione dei prestiti venga effettuata da parte del Fondo europeo di cooperazione monetaria nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine. In conformità con l'articolo 117, paragrafo 2, del trattato, dal momento della dissoluzione del Fondo europeo di cooperazione monetaria, avvenuta all'inizio della seconda fase dell'unione economica e monetaria, i relativi compiti, compresa la gestione dei prestiti, sono stati trasferiti all'Istituto monetario europeo (IME). In virtù dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, la BCE è di conseguenza subentrata all'IME nella gestione dei prestiti. Tale gestione è in linea con l'articolo 21.2 dello statuto, secondo il quale la BCE può operare come agente finanziario per entità specifiche, tra cui istituzioni o organi comunitari.

5. La BCE osserva che la proposta di regolamento porterebbe al trasferimento della gestione di tali prestiti dalla BCE alla Commissione europea. A riguardo, la BCE rileva quanto segue. In primo luogo, il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine e i meccanismi dello stesso tipo precedenti sono stati tradizionalmente gestiti nell'ambito della banca centrale. Questo è quanto avvenuto fin dall'introduzione del meccanismo dei prestiti comunitari nel 1975 (che è stato unificato, insieme al meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, nel meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti nel 1988) ed è servito a mettere in rilievo la distinzione tra prestiti a sostegno delle bilance dei pagamenti e prestiti comunitari ad altro fine. In secondo luogo, come previsto dall'articolo 6 della proposta di regolamento, esiste un legame diretto tra il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine e la linea di credito di brevissimo termine degli accordi ERM II, dal momento che i prestiti previsti dal meccanismo di sostegno finanziario a medio termine possono essere erogati come rafforzamento del sostegno che la BCE ha messo a disposizione sulla base della linea di credito di brevissimo termine.

6. Per quanto sopra affermato, secondo la BCE sarebbe opportuno che i prestiti continuassero ad essere da essa stessa gestiti sulla base del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine. Se, tuttavia, il Consiglio dovesse essere favorevole alla proposta di trasferire tale gestione alla Commissione, la BCE dovrebbe comunque continuare ad essere tenuta pienamente informata riguardo a pagamenti effettuati secondo il meccanismo così come riguardo alle richieste di nuovi prestiti e al loro stato. La necessità di essere tenuta informata sorgerebbe in particolare nel contesto del sostegno finanziario a medio termine in quanto rafforzamento del sostegno prestato secondo la linea di credito di brevissimo termine degli accordi ERM II.

7. La BCE prende atto della possibilità, concessa dalla Commissione nella parte finale dell'articolo 1, paragrafo 2, della proposta del regolamento, di effettuare operazioni di scambio di debiti e/o di tassi di interesse (operazioni di swap) designate alla trasformazione dei prestiti che la stessa Commissione è abilitata a contrattare sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, al fine di finanziare i prestiti erogati sulla base del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine.

8. La seconda frase dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 prevede che "I fondi sono versati solo ai fini previsti dall'articolo 1". La BCE rileva che l'equivalente articolo (articolo 10) della proposta di regolamento non contiene una tale disposizione. Nell'intento di garantire la maggiore chiarezza giuridica possibile, la BCE propone di aggiungere il seguente testo contenuto nell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 "I fondi sono versati solo ai fini previsti dall'articolo 1" alla fine dell'articolo 10.

9. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 maggio 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1.

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