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Document 32011D0016

2011/728/: Decisione della Banca centrale europea, del 31 ottobre 2011 , che modifica la decisione BCE/2010/15 della Banca centrale europea relativa all’amministrazione dei prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro, e che modifica la decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/35


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 ottobre 2011

che modifica la decisione BCE/2010/15 della Banca centrale europea relativa all’amministrazione dei prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro, e che modifica la decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2011/16)

(2011/728/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 17 e l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2010/15 della Banca centrale europea, del 21 settembre 2010, relativa all’amministrazione dei prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (1) stabilisce le disposizioni relative all’apertura del conto presso la Banca centrale europea (BCE) in nome dello European Financial Stability Facility (EFSF) per il funzionamento degli accordi di prestito (di seguito «accordi di prestito») ai sensi dell’accordo quadro relativo all’EFSF, entrato in vigore il 4 agosto 2010 (di seguito «accordo quadro dell’EFSF»).

(2)

La decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (2) stabilisce disposizioni in merito all’apertura di conti di cassa presso la BCE, intestati alla banca centrale nazionale dello Stato membro mutuatario in questione per l’attuazione degli accordi di prestito ai sensi dell’accordo quadro EFSF.

(3)

L’accordo quadro dell’EFSF è stato modificato dall’accordo aggiuntivo di modifica entrato in vigore il 18 ottobre 2011. L’accordo quadro dell’EFSF, come modificato, ha introdotto strumenti aggiuntivi che l’EFSF può utilizzare per fornire sostegno finanziario. Conformemente al paragrafo 2 del preambolo e all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo quadro dell’EFSF, come modificato, l’EFSF può offrire erogazioni di prestiti, strumenti precauzionali, strumenti per finanziare la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie in uno Stato membro dell’area dell’euro (attraverso prestiti ai governi di tali Stati membri, compresi i paesi non tenuti al rispetto di un programma), strumenti per l’acquisto di obbligazioni nei mercati secondari o strumenti per l’acquisto di obbligazioni nel mercato primario (laddove tutti i predetti strumenti rappresentano «assistenza finanziaria»), da fornire attraverso accordi sullo strumento di assistenza finanziaria (di seguito gli «accordi sullo strumento di assistenza finanziaria»). Gli accordi di prestito possono permanere in essere successivamente all’entrata in vigore dell’accordo quadro dell’EFSF,come modificato.

(4)

Pertanto, le decisioni BCE/2010/15 e BCE/2010/31 dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione BCE/2010/15 è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Accettazione dei pagamenti sul conto

La BCE accetta pagamenti da effettuarsi verso il o dal conto aperto in nome dell’EFSF, unicamente se questi pagamenti avvengono in connessione agli accordi di prestito o agli accordi sullo strumento di assistenza finanziaria.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Saldo del conto

Nessun importo rimane accreditato presso il conto in nome dell’EFSF dopo che i pagamenti relativi a qualunque accordo di prestito o accordo sullo strumento di assistenza finanziaria sono stati effettuati, né gli importi sono trasferiti su tale conto prima del giorno in cui i pagamenti devono essere effettuati in relazione a qualunque accordo di prestito o accordo sullo strumento di assistenza finanziaria. Nessun importo rimane in passivo nel conto aperto in nome dell’EFSF in alcun momento. Nessun pagamento dunque è effettuato dal conto aperto in nome dell’EFSF utilizzando gli importi accreditati presso quel conto.»

Articolo 2

La decisione BCE/2010/31 è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Apertura dei conti di cassa

La BCE, su richiesta della BCN di uno Stato membro mutuatario, apre dei conti di cassa intestati a tale BCN per il trattamento dei pagamenti connessi all’accordo di prestito o all’accordo sullo strumento di assistenza finanziaria (di seguito un “conto di cassa di una BCN”).»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Accettazione dei pagamenti sul conto di cassa

Un conto di cassa di una BCN è usato esclusivamente per il trattamento di pagamenti connessi ad un accordo di prestito o a un accordo sullo strumento di assistenza finanziaria.»

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 2 novembre 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 ottobre 2011

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 253 del 28.9.2010, pag. 58.

(2)  GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7.


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