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Document 32010D0031(01)

2011/15/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010 , concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/7


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2010

concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2010/31)

(2011/15/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 17 e l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito «SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), al fine di condurre le proprie operazioni, può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.

(2)

Ai sensi dell’articolo 21.1 e 21.2 dello statuto del SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per istituzioni, organi o organismi dell’Unione, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

(3)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (1), la BCE può accettare le banche centrali quale clientela.

(4)

Si fa riferimento all’accordo quadro tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro e la European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), impresa pubblica a responsabilità limitata con sede legale in Lussemburgo, avente gli Stati membri la cui moneta è l’euro come azionisti. L’accordo quadro dell’EFSF è entrato in vigore ed è divenuto vincolante il 4 agosto 2010.

(5)

Ai sensi dell’accordo quadro e conformemente allo statuto dell’EFSF, quest’ultimo fornisce finanziamenti nella forma di accordi di prestito (di seguito «accordi di prestito») agli Stati membri la cui moneta è l’euro qualora tali Stati membri siano in difficoltà finanziarie e abbiano sottoscritto un protocollo d’intesa con la Commissione europea, soggetto al rispetto di talune condizioni.

(6)

L’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo quadro dell’EFSF dispone che l’erogazione del prestito concesso dall’EFSF ad uno Stato membro la cui moneta è l’euro avviene attraverso i conti dell’EFSF e dello Stato membro mutuatario in questione, aperti presso la BCE ai fini di cui agli accordi di prestito. La decisione BCE/2010/15 del 21 settembre 2010 relativa all’amministrazione dei prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (2) contiene delle disposizioni in merito all’apertura di un conto di cassa presso la BCE intestato all’EFSF per l’attuazione degli accordi di prestito.

(7)

Ai sensi degli accordi di prestito il rimborso avrà luogo per il tramite di conti di cassa aperti presso la BCE e intestati alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro mutuatario in questione.

(8)

È necessario adottare delle disposizioni in merito ai conti di cassa, intestati alla BCN dello Stato membro mutuatario in questione, che devono essere aperti presso la BCE per l’attuazione degli accordi di prestito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Apertura dei conti di cassa

La BCE, su richiesta della BCN di uno Stato membro mutuatario, apre dei conti di cassa intestati a tale BCN per il trattamento dei pagamenti connessi all’accordo di prestito (di seguito un «conto di cassa di una BCN»).

Articolo 2

Accettazione dei pagamenti sul conto di cassa

Un conto di cassa di una BCN è usato esclusivamente per il trattamento di pagamenti connessi ad un accordo di prestito.

Articolo 3

Accettazione di istruzioni

Con riferimento al conto di una BCN, la BCE accetta istruzioni esclusivamente dalla BCN che detiene il conto.

Articolo 4

Saldo dei conti di cassa

Nessun importo è in alcun caso iscritto a debito sul conto di cassa di una BCN. Di conseguenza, nessun pagamento è effettuato da tali conti oltre l’importo accreditato sugli stessi.

Articolo 5

Remunerazione

La BCE paga interessi sul saldo overnight iscritto a credito di tali conti per un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 dicembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.

(2)  GU L 253 del 28.9.2010, pag. 58.


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