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Document 32014D0042(01)

2014/781/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 21 ottobre 2014 , in merito alle disposizioni transitorie per l'applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro in Lituania (BCE/2014/42)

OJ L 327, 12.11.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/781/oj

12.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/6


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 ottobre 2014

in merito alle disposizioni transitorie per l'applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro in Lituania

(BCE/2014/42)

(2014/781/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1 e il primo trattino dell'articolo 46.2,

visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (5),

Considerando quanto segue:

(1)

L'introduzione dell'euro in Lituania il 1o gennaio 2015 comporta che, a partire da tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Lettonia saranno soggetti al regime dell'obbligo di riserva.

(2)

L'integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall'Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare la loro agevole integrazione, senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l'euro, ivi compresa la Lituania.

(3)

L'articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea implica che la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccolga le informazioni statistiche necessarie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli agenti economici anche per assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell'adozione dell'euro da parte di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento» e «aggregato soggetto a riserva» hanno lo stesso significato di cui al Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Lituania

1.   In deroga a quanto previsto nell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate in Lituania è stabilito un periodo di mantenimento transitorio dal 1o al 27 gennaio 2015.

2.   L'aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Lituania per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del suo bilancio al 31 ottobre 2014. Le istituzioni situate in Lituania segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Lietuvos bankas in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Le istituzioni situate in Lituania che beneficiano di tale deroga in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), calcolano l'aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2014.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l'istituzione situata in Lituania, o in alternativa la Lietuvos bankas, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all'altra parte lasciando a quest'ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 9 dicembre 2014. Se la parte che riceve la notifica non conferma l'ammontare di riserve minime entro il 9 dicembre 2014, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l'ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.

4.   Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, si applicano, mutatis mutandis, alle istituzioni situate in Lituania così che esse possano, per i loro periodi di mantenimento iniziali, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate in Lituania, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 3

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro

1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), non risente dell'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Lituania.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro possono decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 10 dicembre 2014 e il 27 gennaio 2015 e quello compreso tra il 28 gennaio e il 10 marzo 2015, qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Lituania, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non sono ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all'obbligo di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Lituania calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 10 dicembre 2014 e il 27 gennaio 2015 e quello compreso tra il 28 gennaio e il 10 marzo 2015, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2014 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) rappresentando le istituzioni situate in Lituania come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Lituania ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2014 e gennaio 2015, gli enti situati in altri Stati membri la cui moneta è l'euro che beneficiano della deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Lituania calcolano le proprie riserve minime sulla base dei propri bilanci al 30 settembre 2014 e segnalano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell'allegato III del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) rappresentando le istituzioni situate in Lituania come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Lituania ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le informazioni statistiche sono segnalate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione è indirizzata alla Lietuvos bankas, alle istituzioni situate in Lituania e alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2014.

3.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nella presente decisione, si applicano le disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 ottobre 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1.


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