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Document 32003R1745

Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)

OJ L 250, 2.10.2003, p. 10–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 190 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 190 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 30 - 36

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogato da 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1745/oj

32003R1745

Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 02/10/2003 pag. 0010 - 0016


Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea

del 12 settembre 2003

sull'applicazione di riserve obbligatorie minime

(BCE/2003/9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(1), modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002(2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime(4) è stato notevolmente modificato in due occasioni. Innanzitutto, con il regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8) della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000(5), sono state introdotte procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi, al fine di chiarire gli obblighi di tali enti relativamente alle riserve obbligatorie minime. In secondo luogo, per esigenze di efficienza, il regolamento (CE) n. 690/2002 (BCE/2002/3) della Banca centrale europea, del 18 aprile 2002(6), ha introdotto ulteriori modifiche al fine di chiarire che gli istituti di moneta elettronica sono soggetti all'obbligo di detenere riserve minime, al fine di stabilire una regola generale secondo la quale gli enti creditizi sono automaticamente esentati dall'obbligo di riserva per l'intero periodo di mantenimento nel quale essi cessano di esistere, nonché al fine di rendere esplicito l'obbligo di includere nell'aggregato soggetto a riserva le passività di un'istituzione nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, qualora ubicate al di fuori degli Stati membri partecipanti. Considerato che ulteriori modifiche vengono in questa sede apportate al regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15), è opportuno, per esigenze di chiarezza e razionalizzazione, che le disposizioni in questione vengano riformulate e raccolte in un unico testo.

(2) Ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, qualora la Banca centrale europea (BCE) decida di imporre agli enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti di detenere riserve obbligatorie minime, queste devono essere detenute in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali partecipanti (BCN partecipanti). Si ritiene opportuno che tali riserve siano detenute esclusivamente in conti presso le BCN partecipanti.

(3) Affinché lo strumento delle riserve obbligatorie minime sia efficace, è necessario prevedere specifiche indicazioni relative al calcolo e al mantenimento delle riserve stesse, nonché norme per la segnalazione e la verifica.

(4) Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito deve essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra i) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle BCN partecipanti e ii) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi.

(5) In linea generale il calendario dei periodi di mantenimento sarà uniformato al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE durante le quali viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria.

(6) Si rendono necessarie specifiche procedure per la notifica e la conferma delle riserve obbligatorie minime, affinché le istituzioni siano informate per tempo sui rispettivi obblighi in relazione alle riserve stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per "Stato membro partecipante" si intende uno Stato membro dell'UE che ha adottato l'euro conformemente al trattato,

- per "banca centrale nazionale partecipante" (BCN partecipante) si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro partecipante,

- per "Eurosistema" si intende l'insieme della BCE e delle BCN partecipanti,

- per "istituzione" si intende qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di detenere riserve minime,

- per "conto di riserva" si intende un conto di un'istituzione presso una BCN partecipante, il cui saldo di fine giornata rileva ai fini del rispetto dell'obbligo di riserva dell'istituzione,

- per "obbligo di riserva" si intende l'obbligo per le istituzioni di detenere riserve minime in appositi conti presso le BCN partecipanti,

- per "coefficiente di riserva" si intende la percentuale di cui all'articolo 4 per ogni specifica voce dell'aggregato soggetto a riserva,

- per "periodo di mantenimento" si intende l'arco temporale durante il quale l'obbligo di riserva deve essere rispettato e per il quale le riserve obbligatorie minime devono essere detenute nei conti di riserva,

- per "saldo di fine giornata" si intende il saldo risultante al momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e le transazioni collegate all'eventuale accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema,

- per "giorno lavorativo BCN" si intende qualsiasi giorno in cui una BCN partecipante è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell'Eurosistema,

- per "residente" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(7),

- per "misure di riorganizzazione" si intendono le misure volte a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un'istituzione e che potrebbero influire sui diritti preesistenti di terzi, comprese le misure che prevedono la possibile sospensione dei pagamenti, la sospensione di procedure esecutive o la riduzione dei crediti,

- per "procedimenti di liquidazione" si intendono i procedimenti concorsuali nei confronti di un'istituzione che richiedono necessariamente l'intervento di autorità giudiziarie o di altra autorità competente di uno Stato membro partecipante allo scopo di realizzare attività sotto la diretta supervisione di tali autorità, compresi i casi in cui si pone fine a tali procedimenti mediante concordato o altra misura analoga,

- per "fusione" si intende l'operazione con la quale uno o più enti creditizi ("istituzioni incorporate") vengono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio ("istituzione incorporante"), anche di nuova costituzione,

- per "scissione" si intende l'operazione con la quale un ente creditizio ("istituzione scissa") viene sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni ("istituzioni beneficiarie"), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.

Articolo 2

Istituzioni soggette all'obbligo di riserva

1. Le seguenti categorie di istituzioni sono soggette all'obbligo di riserva:

a) enti creditizi, diversi dalle BCN partecipanti, così come definiti nel primo sottoparagrafo dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio(8);

b) succursali, così come definite nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, di enti creditizi diversi dalle BCN partecipanti, così come definiti nel primo sottoparagrafo dell'articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva; di tale categoria fanno parte anche le succursali di enti creditizi che non hanno né la sede legale né quella principale in uno Stato membro partecipante.

Le succursali di enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti ubicate al di fuori degli Stati membri partecipanti non sono soggette all'obbligo di riserva.

2. Un'istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dall'obbligo di riserva fin dall'inizio del periodo di mantenimento nel quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, ovvero nel quale un'autorità giudiziaria, o altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, abbia adottato la decisione di sottoporre l'istituzione a procedure di liquidazione.

La BCE può esentare dall'obbligo di riserva, senza discriminazioni, le seguenti istituzioni:

a) istituzioni soggette a misure di riorganizzazione;

b) istituzioni per le quali l'obiettivo del regime di riserva della BCE non sarebbe raggiunto tramite l'imposizione dell'obbligo di riserva. Per decidere in merito a tali esenzioni, la BCE tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

i) l'istituzione persegue un oggetto esclusivo;

ii) l'istituzione non svolge attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;

iii) l'istituzione ha tutti i depositi vincolati ad aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

3. La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all'obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall'assoggettamento a misure di riorganizzazione. Le istituzioni possono fare riferimento a tali elenchi per decidere se le proprie passività sono detenute nei confronti di altre istituzioni anch'esse soggette all'obbligo di riserva. L'inclusione negli elenchi non implica di per sé che le istituzioni siano soggette all'obbligo di riserva ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Aggregato soggetto a riserva

1. L'aggregato soggetto a riserva di un'istituzione comprende le seguenti passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(9)], risultanti dalla raccolta di fondi:

a) depositi;

b) titoli di debito emessi.

Se un'istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente, o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell'aggregato soggetto a riserva.

2. Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:

a) passività nei confronti di un'altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;

b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'istituzione deve essere in grado di fornire alla competente BCN partecipante la prova dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall'aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza prestabilita fino a due anni, l'istituzione può applicare una detrazione forfettaria all'ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza prestabilita fino a due anni dall'aggregato soggetto a riserva. L'importo di tali detrazioni forfettarie viene pubblicato dalla BCE secondo le stesse modalità di pubblicazione previste per l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

3. L'istituzione calcola l'aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. L'istituzione segnala tale aggregato alla competente BCN partecipante, come richiesto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

4. Quanto alle istituzioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), l'aggregato soggetto a riserva viene calcolato, per tre periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Tali istituzioni notificano l'ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all'articolo 5.

Articolo 4

Coefficienti di riserva

1. Un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

a) depositi con durata prestabilita superiore a due anni;

b) depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;

c) pronti contro termine;

d) titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni.

2. Un coefficiente di riserva pari al 2,0 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva.

Articolo 5

Calcolo e notifica delle riserve obbligatorie minime

1. L'ammontare delle riserve obbligatorie minime che ogni istituzione deve detenere in un determinato periodo di mantenimento deve essere calcolato applicando a ciascuna voce dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo i coefficienti di riserva di cui all'articolo 4. Le riserve obbligatorie minime individuate dalla competente BCN partecipante e dall'istituzione, in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, costituiscono la base per i) la remunerazione degli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva e ii) la valutazione dell'osservanza dell'obbligo di detenere riserve minime da parte dell'istituzione.

2. A ciascuna istituzione è accordata una detrazione di 100000 EUR da applicare all'importo delle riserve obbligatorie minime, fatto salvo il disposto degli articoli 11 e 13.

3. Ciascuna BCN partecipante determina le procedure per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni, in conformità dei principi enunciati nel presente paragrafo. La competente BCN partecipante o l'istituzione prendono l'iniziativa di calcolare le riserve obbligatorie minime dell'istituzione per il periodo di mantenimento corrispondente, sulla base delle informazioni statistiche e dell'aggregato soggetto a riserva segnalati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). La parte che effettua il calcolo ne notifica il risultato all'altra entro e non oltre i tre giorni lavorativi BCN precedenti l'inizio del periodo di mantenimento. La competente BCN partecipante può anticipare il termine per la notifica delle riserve obbligatorie minime. Essa può inoltre specificare un termine entro il quale l'istituzione deve notificare l'eventuale revisione dell'aggregato soggetto a riserva, nonché l'eventuale revisione delle riserve obbligatorie minime notificate. Qualora un'istituzione abusi della possibilità offertale dalla propria BCN partecipante di sottoporre a revisione l'aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime, la BCN ha facoltà di sospendere l'autorizzazione in favore di tale istituzione a presentare revisioni. La parte destinataria della notifica conferma il calcolo delle riserve obbligatorie minime entro e non oltre il giorno lavorativo BCN precedente l'inizio del periodo di mantenimento. Qualora la parte destinataria della notifica non abbia fatto seguito alla stessa entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l'inizio del periodo di mantenimento, si presume che essa abbia dato conferma dell'importo delle riserve obbligatorie minime dell'istituzione per il relativo periodo di mantenimento. Una volta confermate, le riserve obbligatorie minime riferite a un determinato periodo di mantenimento non possono formare oggetto di revisione.

4. Le BCN partecipanti pubblicano calendari recanti le scadenze immediatamente successive per la notifica e la conferma dei dati relativi alle riserve obbligatorie minime ai fini dell'attuazione delle procedure menzionate nel presente articolo.

5. Nel caso in cui un'istituzione non provveda alla segnalazione delle informazioni statistiche pertinenti, come specificato nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), la competente BCN partecipante comunica all'istituzione interessata l'ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo soggetto a notifica o conferma, in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, per il periodo (o i periodi) di mantenimento in oggetto, stimato sulla base dei dati storici segnalati dall'istituzione e di ogni altra informazione rilevante. Ciò non reca pregiudizio all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio e al potere della BCE di irrogare sanzioni per la violazione degli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE.

Articolo 6

Mantenimento delle riserve

1. Ogni istituzione deve detenere le proprie riserve obbligatorie minime in uno o più conti di riserva presso la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante in cui è insediata, in relazione al proprio aggregato soggetto a riserva in tale Stato membro. I conti di riserva sono denominati in euro. I conti di regolamento detenuti dalle istituzioni presso le BCN partecipanti possono essere utilizzati come conti di riserva.

2. Un'istituzione ha adempiuto all'obbligo di riserva se la media dei saldi di fine giornata nei propri conti di riserva nel periodo di mantenimento non è inferiore all'ammontare definito per quel periodo in conformità delle procedure di cui all'articolo 5.

3. Se un'istituzione ha più di uno stabilimento in uno Stato membro partecipante, la sede legale o la direzione generale, se ubicata nel medesimo Stato membro, è responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riserva di tale istituzione. Se invece tale istituzione non ha sede legale o direzione generale in quello Stato membro, essa deve designare la succursale responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione nello stesso. Tutte le riserve di questi stabilimenti sono contabilizzate congiuntamente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione in quel particolare Stato membro.

Articolo 7

Periodo di mantenimento

1. Il periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE durante la quale viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria, salvo eventuali modifiche del calendario da parte del Consiglio direttivo conformemente al paragrafo 2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. La pubblicazione di tale calendario avviene nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti Internet della BCE e delle BCN partecipanti.

2. Il Consiglio direttivo decide in merito a qualsiasi modifica del calendario eventualmente necessaria a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e il Comitato esecutivo provvede alla pubblicazione delle modifiche secondo le modalità descritte, con ampio anticipo rispetto all'inizio del periodo di mantenimento cui tali modifiche si applicano.

Articolo 8

Remunerazione

1. Gli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva sono remunerati al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso della BCE (ponderato sulla base del numero dei giorni solari) per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove:

Rt= remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t;

Ht= riserva obbligatoria media giornaliera per il periodo di mantenimento t;

nt= numero di giorni solari del periodo di mantenimento t;

rt= tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t. Si applica l'arrotondamento standard del tasso di remunerazione a due decimali;

i= iesimo giorno solare del periodo di mantenimento t;

MRi= tasso di interesse marginale dell'operazione di rifinanziamento principale più recente regolata il giorno solare i o in precedenza.

2. La remunerazione è corrisposta il secondo giorno lavorativo BCN successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

Articolo 9

Responsabilità di verifica

Le BCN partecipanti esercitano il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dalle istituzioni a riprova dell'adempimento dell'obbligo di riserva ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, salva la facoltà per la BCE di esercitare essa stessa tale diritto.

Articolo 10

Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario

1. Ogni istituzione può richiedere l'autorizzazione a detenere le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario residente nello stesso Stato membro. L'intermediario deve essere un'istituzione soggetta all'obbligo di riserva che generalmente si occupa, oltre che della detenzione delle riserve obbligatorie minime, anche di parte dell'amministrazione (ad esempio la tesoreria) dell'istituzione per la quale funge da intermediario.

2. La richiesta di autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, come descritto nel paragrafo 1, deve essere inoltrata alla banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante in cui è insediato il richiedente. Alla domanda deve essere allegata una copia dell'accordo stipulato tra l'intermediario e il richiedente, nel quale entrambe le parti esprimono il loro consenso all'accordo. L'accordo deve inoltre specificare se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. L'accordo deve indicare un periodo di preavviso di almeno dodici mesi. Rispettate le condizioni di cui sopra, la BCN partecipante può rilasciare al richiedente l'autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale autorizzazione è valida a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla data dell'autorizzazione e continua ad avere effetto per tutta la durata del citato accordo tra le parti.

3. L'intermediario detiene le riserve obbligatorie minime conformemente alle condizioni generali del regime di riserva della BCE. L'intermediario stesso, oltre alle istituzioni per conto delle quali agisce, è responsabile del rispetto dell'obbligo di riserva di tali istituzioni. In caso di inadempienza, la BCE può irrogare sanzioni all'intermediario, all'istituzione per cui funge da intermediario o a entrambi, a seconda della responsabilità connessa all'inadempienza.

4. La BCE o la competente BCN partecipante possono revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione a detenere indirettamente le riserve obbligatorie minime:

i) qualora un'istituzione che detenga le riserve per il tramite di un intermediario, ovvero l'intermediario stesso, non ottemperi agli obblighi previsti dal regime di riserva della BCE;

ii) qualora le condizioni relative alla detenzione indiretta delle riserve esposte ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non continuino a essere rispettate; oppure

iii) per ragioni prudenziali relativamente all'intermediario.

Qualora tale autorizzazione venga revocata per ragioni prudenziali relativamente all'intermediario, la revoca può avere effetto immediato. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, la revoca dell'autorizzazione per qualunque altro motivo entra in vigore alla fine del periodo di mantenimento corrente. Un'istituzione che detenga le proprie riserve per il tramite di un intermediario, ovvero l'intermediario stesso, può richiedere in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione. Ai fini dell'entrata in vigore, tale revoca deve essere preventivamente notificata dalla competente BCN partecipante.

5. L'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario e l'intermediario stesso vengono informati di qualsiasi revoca dell'autorizzazione per motivi diversi da quelli prudenziali, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine del periodo di mantenimento nel quale l'autorizzazione viene revocata.

6. Fatti salvi gli obblighi individuali di segnalazione statistica dell'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, l'intermediario segnala i dati relativi all'aggregato soggetto all'obbligo di riserva in modo sufficientemente dettagliato al fine di consentire alla BCE di verificarne l'esattezza e la qualità, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9, e determina i rispettivi obblighi di riserva e i dati relativi alle riserve obbligatorie minime detenute per proprio conto e per ciascuna delle istituzioni per cui funge da intermediario. Tali dati devono essere forniti alla BCN partecipante presso la quale sono detenute le riserve obbligatorie minime. L'intermediario comunica tale aggregato con la stessa frequenza e nei termini stabiliti nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolo 11

Riserve detenute su base consolidata

Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica consolidata per il gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)] sono tenute a detenere le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un'istituzione del gruppo che agisca da intermediario esclusivo per queste istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10. L'istituzione che agisce da intermediario per il gruppo può richiedere alla BCE l'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 6. Se tale richiesta viene accettata dalla BCE, soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 12

Giorni lavorativi BCN

Se una o più succursali di una BCN partecipante sono chiuse in un giorno lavorativo BCN per festività locali o regionali, la competente BCN partecipante è tenuta a informare preventivamente le istituzioni sulle modalità da seguire per l'effettuazione delle operazioni che interessano tali succursali.

Articolo 13

Fusioni e scissioni

1. Per il periodo di mantenimento nel quale la fusione ha effetto, gli obblighi di riserva delle istituzioni incorporate sono assunti dall'istituzione incorporante, la quale beneficia di qualsiasi detrazione accordata alle istituzioni incorporate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Tutte le riserve detenute dalle istituzioni incorporate nel periodo di mantenimento nel quale la fusione ha effetto sono contabilizzate congiuntamente ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva da parte dell'istituzione incorporante.

2. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la fusione ha effetto, all'istituzione incorporante viene accordata un'unica detrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello in cui la fusione ha effetto, la riserva obbligatoria minima dell'istituzione incorporante è calcolata sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e, se del caso, di quello dell'istituzione incorporante. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Nella misura in cui sono richieste informazioni statistiche adeguate relativamente a ciascuna istituzione incorporata, gli obblighi di segnalazione statistica di queste ultime sono assunti dall'istituzione incorporante. Disposizioni particolari connesse alle caratteristiche delle istituzioni coinvolte nella fusione sono descritte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

3. Per il periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto, le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi si assumono gli obblighi di riserva dell'istituzione scissa. Ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio è responsabile in proporzione alla propria quota di attribuzione dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa. Le riserve detenute dall'istituzione scissa nel periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto sono ripartite fra le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi secondo la stessa proporzione. Per il periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata la detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la scissione ha effetto, e fino a quando le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio si fa carico, eventualmente in aggiunta alle proprie, delle riserve obbligatorie dell'istituzione scissa, calcolate sulla base della propria quota di attribuzione dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata un'unica detrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Il periodo di mantenimento, che ha inizio il 24 gennaio 2004, termina il 9 marzo 2004.

2. Le riserve obbligatorie minime per tale periodo di mantenimento transitorio sono calcolate sulla base dell'aggregato soggetto a riserva risultante al 31 dicembre 2003. Le istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione trimestrale utilizzano l'aggregato soggetto a riserva risultante al 30 settembre 2003.

3. Nel periodo di mantenimento transitorio si applicano le procedure per il calcolo, la notifica, la conferma, la revisione e il riscontro di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15).

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2004, ad esclusione dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 5, che entrano in vigore il 10 marzo 2004.

2. Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) sull'applicazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime è abrogato il 23 gennaio 2004, ad esclusione dei paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 5, che sono abrogati il 9 marzo 2004.

3. Ogni riferimento al regolamento abrogato deve essere inteso come relativo al presente regolamento.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 settembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1.

(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(4) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

(5) Regolamento BCE/2000/8, del 31 agosto 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16), GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

(6) Regolamento BCE/2002/3, del 18 aprile 2002, che modifica il regolamento BCE/1998/15 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9.

(7) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(8) GU L 126 del 26.5.2000, pag.1, modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

(9) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

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