EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012 , che modifica la Decisione BCE/2012/3 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/26


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 luglio 2012

che modifica la Decisione BCE/2012/3 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica

(BCE/2012/14)

(2012/433/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la Sezione 1.6, nonché le Sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

(2)

Ai sensi della Sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può in ogni momento modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante.

(3)

Nell’ambito dell’offerta di scambio del debito rivolta dalla Repubblica ellenica ai detentori di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco, il 24 febbraio 2012 è stato concesso a beneficio delle banche centrali nazionali, sotto forma di piano di riacquisto, un supporto delle garanzie a sostegno della qualità degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica.

(4)

In via eccezionale, la decisione BCE/2012/3 del 5 marzo 2012 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (2) ha temporaneamente sospeso i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi dalla Repubblica ellenica, dichiarandoli idonei per la durata del supporto delle garanzie.

(5)

Terminato il supporto delle garanzie, dato che al momento non è assicurata l’adeguatezza quali garanzie degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha deciso che rispetto a tali strumenti dovrebbe applicarsi la soglia di qualità di credito dell’Eurosistema specificata nella Sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

(6)

È pertanto opportuno che la decisione BCE/2012/3 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione della decisione BCE/2012/3

La decisione BCE/2012/3 è abrogata.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 luglio 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 16.3.2012, pag. 19.


Top