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Document 52017AB0039

Parere della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2017, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione delle CCP e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (CON/2017/39)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 385/3


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 ottobre 2017

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione delle CCP e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi

(CON/2017/39)

(2017/C 385/03)

Introduzione e base giuridica

In data 22 agosto 2017 e 15 settembre, rispettivamente, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo richieste di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e i requisiti per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi (1) (di seguito, la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto le proposte di regolamento contengono disposizioni incidenti su: (1) i compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria dell’Unione ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato; (2) il compito del SEBC di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato; e (3) i compiti conferiti alla BCE per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, entro i limiti di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2). In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene fortemente l’iniziativa presentata nella proposta della Commissione per potenziare il ruolo dei membri del SEBC interessati, in qualità di banche centrali di emissione delle valute in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati dalle CCP, nel processo di vigilanza delle CCP dell’Unione e nel riconoscimento delle CCP di paesi terzi. La BCE accoglie con grande favore e sostiene la proposta secondo cui l’Eurosistema, in qualità di banca centrale di emissione dell’euro, dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente significativo in relazione alle CCP dell’Unione e dei paesi terzi. Ciò si giustifica a causa dei rischi che potenzialmente determinati dal malfunzionamento di una CCP, o da talune azioni intraprese da una CCP nell’area della gestione del rischio, per l’espletamento dei compiti fondamentali da svolgersi nell’Eurosistema, in particolare la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Tali rischi potrebbero da ultimo incidere sul conseguimento dell’obiettivo principale dell’Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del trattato.

Le disfunzioni che interessano le CCP possono incidere sull’obiettivo principale dell’Eurosistema tramite vari canali. Ad esempio, tali disfunzioni possono incidere sulla posizione di liquidità degli enti creditizi dell’area dell’euro, potenzialmente interferendo con il regolare funzionamento di sistemi di pagamento dell’area dell’euro. Ciò potrebbe determinare un aumento della domanda di liquidità della banca centrale e possibili difficoltà nell’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema. Inoltre, tali disfunzioni possono compromettere il funzionamento dei segmenti del mercato finanziario che sono fondamentali per la trasmissione della politica monetaria, ivi inclusi i mercati denominati in euro per operazioni di finanziamento tramite titoli e contratti derivati sui tassi di interesse.

Si prevede che sviluppi significativi sia a livello globale che a livello europeo aumentino i rischi determinati dalle CCP per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria unica. In primo luogo, la compensazione centralizzata ha assunto sempre più natura transfrontaliera e importanza sistemica. Per questa ragione, la Commissione ha già avanzato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 (3). In secondo luogo, il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avrà un enorme impatto sulla capacità dell’Eurosistema di assolvere ai propri compiti di banca centrale di emissione dell’euro. Attualmente, alcune CCP stabilite nel Regno Unito compensano volumi significativi di transazioni denominate in euro. Pertanto, una disfunzione significativa che incida su una CCP di rilievo del Regno Unito potrebbe comportare notevoli conseguenze per la stabilità dell’euro. La capacità dell’Eurosistema di monitorare e gestire i rischi determinati dalle CCP del Regno Unito sarà pregiudicata se le CCP del Regno Unito non saranno più soggette al quadro legislativo e di vigilanza per le CCP dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

La proposta di regolamento prevede un ruolo potenziato per l’Eurosistema in qualità di banca centrale di emissione per l’euro nel quadro giuridico di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Al fine di assicurare che l’Eurosistema possa svolgere questo ruolo, è di vitale importanza che esso sia dotato dei relativi poteri ai sensi del trattato e dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «Statuto del SEBC»). Per questa ragione, alla BCE dovrebbe essere attribuita la competenza regolamentare in materia di sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari, in particolare le CCP, attraverso la modifica dell’articolo 22 dello Statuto del SEBC. Il conferimento di poteri regolamentari alla BCE fa salvo l’articolo 12.1 dello Statuto del SEBC, che recita «[p]er quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali (BCN) per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC». Ciò include i compiti dell’Eurosistema, in qualità di banca centrale di emissione dell’euro. La BCE ha pertanto adottato la raccomandazione BCE/2017/18 della Banca centrale europea (5) il 22 giugno 2017.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Osservazioni specifiche

1.   Sistemi di voto nei collegi di vigilanza

1.1.

Come precedentemente rilevato dalla BCE con riferimento ai collegi, laddove le banche centrali dell’Eurosistema, che insieme costituiscono la «banca centrale di emissione» per l’euro, sono rappresentate nel collegio dalla BCE o da una BCN, e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi che sono partecipanti diretti significativi della CCP è effettuata dalla BCE, voti separati dovrebbero essere previsti per queste due funzioni. Nella stessa occasione, la BCE ha anche sottolineato che queste due funzioni sono distinte, come rispecchiato nella separazione giuridica e operativa tra i ruoli della BCE nella politica monetaria e nella vigilanza prudenziale (6). Pertanto, la BCE accoglie con grande favore il fatto che la proposta di regolamento affronti tale questione, assicurando che voti separati siano previsti per queste due funzioni.

1.2.

La BCE accoglie dunque favorevolmente le disposizioni della proposta di regolamento che modificano le relative disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012. In primo luogo, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 è modificato per indicare che il collegio include, tra gli altri, (a) i membri permanenti della Sessione esecutiva della CCP; (b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che contribuiscono in misura maggiore al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, inclusa, se del caso, la BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (7); e (c) le banche centrali di emissione delle più importanti valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati. In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 è modificato al fine di specificare che laddove la BCE sia un membro del collegio ai sensi dei vari punti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento essa avrà un massimo di due voti nei collegi costituiti da un massimo di dodici membri, e un massimo di tre voti per collegi con più di 12 membri (8).

2.   L’obbligo di ottenere l’assenso della banca centrale di emissione in relazione ad alcuni progetti di decisione

2.1.

La proposta di regolamento prevede che le autorità competenti debbano inviare i progetti di decisione che riguardano le CCP dell’Unione alle relative banche centrali di emissione prima di adottare alcuna decisione relativa alla concessione o alla revoca dell’autorizzazione, all’estensione dei servizi e ai requisiti prudenziali per i controlli del rischio di liquidità, ai requisiti concernenti l’ammontare della garanzia, al regolamento e all’approvazione degli accordi di interoperabilità (9). Le autorità competenti devono ottenere il consenso della banca centrale di emissione in relazione ad ogni aspetto di quelle decisioni relativo all’espletamento dei loro compiti di politica monetaria. Laddove la banca centrale di emissione proponga delle modifiche, l’autorità competente può solo adottare la decisione così come modificata; laddove la banca centrale di emissione obietti a un progetto di decisione, l’autorità competente non può adottare tale decisione. Allo stesso modo, la proposta di regolamento prevede che, con riferimento alle CCP di classe 2 riconosciute di paese terzo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) debba inviare progetti di decisione alla banca centrale di emissione prima di adottare alcuna decisione relativa ai controlli del rischio di liquidità, ai requisiti in materia di garanzie reali, al regolamento, all’approvazione degli accordi di interoperabilità (10). Le autorità competenti devono ottenere il consenso della banca centrale di emissione in relazione ad ogni aspetto di quelle decisioni relativo all’espletamento dei loro compiti di politica monetaria. Laddove la banca centrale di emissione proponga delle modifiche, l’autorità competente può solo adottare la decisione così come modificata; e laddove la banca centrale di emissione obietti a un progetto di decisione, l’autorità competente non può adottare tale decisione. La BCE accoglie con gran favore il ruolo previsto dalla proposta di regolamento per le banche centrali di emissione, che permetterà ai membri del SEBC di avere un significativo ed effettivo coinvolgimento nel processo decisionale su questioni di diretta rilevanza per l’espletamento di compiti fondamentali del SEBC ai sensi dei trattati, ed il conseguimento del suo obiettivo primario di mantenimento della stabilità dei prezzi. La BCE ha una serie di notazioni a tal riguardo.

2.2.

In primo luogo, laddove la proposta di regolamento chiarisce che l’assenso della banca centrale di emissione deve essere ottenuto «in relazione a qualsiasi aspetto di tali decisioni concernente l’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria», dovrebbe essere sottolineato che questa frase è intesa a chiarire il contesto di politica monetaria in cui la banca centrale di emissione svolge il suo ruolo e lo scopo che tale ruolo persegue. Lo stesso vale per quanto concerne il riferimento alla conformità delle CCP di classe 2 di paesi terzi ai requisiti imposti dalla banca centrale di emissione «nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria» (11). Tale frase andrebbe letta in combinazione con il considerando 7 della proposta di regolamento. Dovrebbe essere sottolineato che tale frase non è intesa a rimettere alla discrezionalità delle autorità competenti o all’AESFEM la determinazione se per specifici progetti di decisione sia o no richiesto l’assenso della banca centrale di emissione, né è intesa a rimettere a una valutazione discrezionale la determinazione se le modifiche proposte o le obiezioni al progetto di decisione da parte della banca centrale di emissione siano state rispettate. Al riguardo, dovrebbe rilevarsi che l’Eurosistema gode di un’ampia discrezionalità nel definire e attuare la politica monetaria. Ciò è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (12) ed è indispensabile assicurare l’indipendenza della BCE e delle BCN, in conformità con l’articolo 130 del trattato. Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, per rispecchiare tale aspetto dovrebbe essere aggiunto alla proposta di regolamento un nuovo considerando.

2.3.

In secondo luogo, con riferimento alle tipologie di progetti di decisione soggetti all’assenso della banca centrale di emissione, la BCE ritiene che la proposta di regolamento dovrebbe assicurare il coinvolgimento della banca centrale di emissione relativamente a taluni aspetti chiave ulteriori della gestione del rischio della CCP. La BCE ritiene che, in relazione alle CCP sia dell’Unione che di paesi terzi, l’assenso della banca centrale di emissione dovrebbe essere previsto anche relativamente ai progetti di decisione che riguardano i requisiti di margine della CCP (articolo 41). Ciò è importante per la banca centrale di emissione a causa del collegamento cruciale tra gestione del rischio di liquidità, su cui si concentra la banca centrale di emissione, e processi relativi ai margini applicati da una CCP. Ad esempio, le disposizioni relative alle riscossioni infragiornaliere dei margini hanno un effetto significativo sulla capacità della CCP di ottenere risorse per far fronte ai suoi fabbisogni di liquidità quando questi devono essere soddisfatti. I processi e le procedure relativi ai margini, comprese le norme relative all’aggiustamento dei livelli di margine in periodi di stress dei mercati, possono anche avere implicazioni significative in termini di prociclicità: se impropriamente gestite, possono creare forti pressioni per la liquidità sui partecipanti diretti, suscettibili di compromettere la capacità della banca centrale di emissione di attuare i suoi obiettivi i politica monetaria.

Inoltre, la proposta di regolamento dovrebbe prevedere che l’assenso della banca centrale di emissione sia necessario per decisioni inerenti alla revisione dei modelli, alle prove di stress e ai test retrospettivi per la validazione dei modelli e dei parametri adottati dalla CCP per calcolare i suoi requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia, i requisiti concernenti i requisiti di garanzia reale e altre misure per il controllo del rischio ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ciò rileva per la banca centrale di emissione, perché le decisioni ai sensi dell’articolo 49 possono avere conseguenze dirette sul rispetto da parte della CCP dei requisiti procedurali e sostanziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione a cui la banca centrale di emissione deve altrimenti dare il suo assenso. Ad esempio, un mutamento nella metodologia adottata dalla CCP per le prove di stress sull’adeguatezza dei requisiti di garanzia reale avrebbe un impatto diretto sull’osservanza da parte della CCP degli obblighi relativi alle garanzie di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Nel separato documento di lavoro tecnico che accompagna questo parere, la BCE indica specifiche proposte redazionali relative i tipi di decisione su cui l’assenso della banca centrale di emissione dovrebbe essere necessario.

2.4.

In terzo luogo, la BCE osserva che le autorità competenti hanno un certo margine di apprezzamento circa l’assoggettamento delle modifiche proposte da una CCP a decisioni ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 648/2012, con riferimento all’estensione delle attività e dei servizi non coperti da autorizzazione iniziale, o a decisioni di cui all’articolo 49 con riferimento al riesame dei modelli, alle prove di stress e ai test retrospettivi. Se l’autorità competente ritiene che le modifiche proposte dalle CCP non includano l’estensione dell’attività a «servizi o attività aggiuntivi» o non costituiscano «modifiche significative» ai modelli e ai parametri, tali modifiche non sono soggette a decisioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 15 e 49. Al fine di sviluppare una cultura comune di vigilanza dell’Unione e assicurare prassi di vigilanza coerenti, l’AESFEM ha recentemente pubblicato un parere (13) sugli indicatori comuni per prodotti e servizi aggiuntivi di cui all’articolo 15 e per modifiche significative ai sensi dell’articolo 49. La BCE ritiene che il rispetto dei criteri enunciati nel parere dell’AESFEM sarà essenziale al fine di assicurare che l’assenso delle banche centrali di emissione interessate sia richiesto in tutti i casi in cui tale assenso è necessario. Pertanto, la BCE propone che gli orientamenti forniti dall’AESFEM in relazione all’interpretazione di tali articoli siano resi vincolanti. A tal fine, l’AESFEM dovrebbe svilupparli nella forma di progetti di norme tecniche di regolamentazione, che la Commissione dovrebbe poi adottare nella forma di un atto delegato. Per questo motivo, la BCE dispone specifiche proposte redazionali in un separato documento di lavoro tecnico che accompagna il presente parere.

3.   Riesame e valutazione

3.1.

La proposta di regolamento modifica l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012, prevedendo che le autorità competenti, in cooperazione con l’AESFEM, riesaminino le norme, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al regolamento (UE) n. 648/2012 e valutino i rischi a cui le CCP sono o potrebbero essere esposte. L’articolo 21 così come modificato prevede altresì che le CCP saranno soggette ad ispezioni in loco alle quali il personale dell’AESFEM sarà invitato a partecipare. In aggiunta, l’autorità competente è tenuta ad inoltrare all’AESFEM ogni informazione ricevuta dalle CCP e a richiedere alla CCP interessata ogni informazione richiesta dall’AESFEM che essa non può fornire.

3.2.

Il processo di riesame e valutazione, come modificato dalla proposta di regolamento, è funzionale a perseguire l’obiettivo fondamentale di assicurare che le CCP si conformino al regolamento (UE) n. 648/2012 in maniera continuativa. La BCE ritiene che la consultazione della banca centrale di emissione nel processo di riesame e valutazione, laddove ritenuta necessaria dalla autorità competente per assicurare che la banca centrale di emissione possa adempiere alle sue funzioni ai sensi della proposta di regolamento, sarebbe un importante corollario agli obblighi di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2. La capacità di contribuire al riesame effettuato dalle autorità competenti, in cooperazione con l’AESFEM, consentirebbe alla banca centrale di emissione di assicurare che le CCP non stiano generando rischi per l’espletamento dei compiti fondamentali dell’Eurosistema ai sensi dei trattati e il raggiungimento del suo obiettivo primario di mantenimento della stabilità dei prezzi.

3.3.

Nel separato documento di lavoro tecnico che accompagna questo parere, la BCE indica specifiche proposte redazionali relative alla consultazione della banca centrale di emissione nel processo di riesame e valutazione ai sensi dell’articolo 21.

4.   Il ruolo consultivo della BCE riguardo ai progetti di atti delegati e di esecuzione

4.1.

È importante ricordare che i progetti di atti delegati e di esecuzione della Commissione si qualificano come «proposte di atti dell’Unione» ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. Sia gli atti delegati che di esecuzione costituiscono atti giuridici dell’Unione. La BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su ogni progetto di atto dell’Unione, inclusi i progetti di atti delegati e di esecuzione, che ricada nell’ambito delle sue competenze. L’obbligo di consultare la BCE è stato chiarito dalla Corte di giustizia europea in Commissione/BCE  (14) con riguardo alle funzioni e alle competenze della BCE. Alla luce del fatto che infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari, sono essenziali per l’assolvimento dei compiti fondamentali del SEBC ex articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il perseguimento del suo obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del trattato, la BCE dovrebbe essere debitamente consultata sugli atti delegati e di esecuzione adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Mentre l’obbligo di consultare la BCE deriva direttamente dal trattato, a fini di chiarezza, tale requisito dovrebbe altresì essere rispecchiato in un considerando della proposta di regolamento. Vista l’importanza degli atti delegati e di esecuzione nel quadro dello sviluppo della normativa sui servizi finanziari dell’Unione, la BCE svolgerà il suo ruolo consultivo sui temi che rientrano nelle proprie competenze tenendo conto pienamente delle tempistiche per l’adozione di tali atti e la necessità di assicurare la regolare adozione della normativa di attuazione (15).

4.2.

Inoltre con riferimento a diversi elementi della proposta di regolamento, oltre alla consultazione della BCE, il coinvolgimento precoce dei membri del SEBC interessati nello sviluppo di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, di atti delegati e di esecuzione potrebbe risultare particolarmente utile e dovrebbe essere specificamente previsto.

4.3.

In primo luogo, diverse disposizioni della proposta di regolamento si riferiscono al ruolo della banca centrale di emissione. Come rilevato al paragrafo 2, tali disposizioni includono situazioni in cui l’assenso della banca centrale di emissione è richiesto per talune decisioni prese dalle autorità competenti o dall’AESFEM. Inoltre, si fa riferimento a situazioni in cui la banca centrale di emissione deve fornire all’AESFEM conferma scritta che una CCP di classe 2 di un paese terzo si conforma ad ogni requisito imposto dalla banca centrale di emissione (16), e a quando l’AESFEM giunge alla conclusione, di concerto con la banca centrale di emissione interessata, che una CCP è di «importanza sistemica significativa» (17). Al fine di determinare quale banca centrale di emissione dovrebbe partecipare, la proposta di regolamento contiene rinvii all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012, che puntualizza che il collegio sarà composto dalle «banche centrali che emettono le principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati». La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato, sulla base di progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall’AESFEM, che specifichi le condizioni alle quali le valute dell’Unione a cui l’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), fa riferimento devono essere considerate le più importanti. Di conseguenza, nel 2013 essa ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (18), che può ora essere necessario riesaminare e aggiornare, al fine di assicurare l’opportuno coinvolgimento delle banche centrali di emissione delle valute degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, tenendo conto dell’impatto che le disfunzioni nell’attività delle CCP possono avere su tali valute. Lo sviluppo di progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell’AESFEM a tal fine dovrebbe essere effettuato in stretta collaborazione con i membri del SEBC interessati. Inoltre, l’atto delegato dovrebbe essere adottato solo a seguito di formale consultazione con la BCE. La BCE suggerisce anche che, nell’interesse della certezza del diritto, un rinvio all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere inserito altresì nelle disposizioni della proposta di regolamento che fanno riferimento solo alla «banca centrale di emissione pertinente/interessata».

4.4.

In secondo luogo, la proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 bis, che dispone che l’AESFEM determini se una CCP di paese terzo è di importanza sistemica o è suscettibile di diventarlo per la stabilità finanziaria dell’Unione o per uno o più dei suoi Stati membri, denominata «CCP di classe 2». Essa stabilisce i criteri che l’AESFEM deve tenere in considerazione nella sua determinazione e prevede che la Commissione adotterà un atto delegato per meglio definire tali criteri. Al fine di assicurare l’opportuno coinvolgimento delle banche centrali di emissione nell’elaborazione dei criteri rilevanti, l’elaborazione di tale atto delegato da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato in stretta collaborazione con i membri del SEBC interessati.

5.   Le CCP di paesi terzi di «importanza sistemica significativa»

La proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 quater, che dispone che l’AESFEM, «di concerto» con le pertinenti banche centrali di emissione, possa giungere alla conclusione che una CCP è di tale importanza sistemica significativa che non dovrebbe essere riconosciuta. La BCE evince che «di concerto» significa che l’AESFEM non può, senza previa approvazione delle banche centrali di emissione pertinenti, raccomandare alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che confermi che quella CCP non dovrebbe essere riconosciuta.

6.   Cooperazione e scambio di informazioni tra la sessione esecutiva per le CCP e i collegi di vigilanza

La BCE osserva che la sessione esecutiva per le CCP non include tutti i membri dei collegi di vigilanza e non include il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Il collegio di vigilanza si compone non solo delle autorità competenti responsabili della vigilanza della CCP, ma anche delle autorità di vigilanza degli enti sui quali le operazioni di quella CCP potrebbero avere un impatto, in particolare i partecipanti diretti selezionati, le sedi di negoziazione, le CCP interoperanti e i depositari centrali di titoli. Il CERS è responsabile per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell’Unione. Al fine di assicurare che il CERS e i membri del collegio di vigilanza che non siano anche membri della sessione esecutiva per le CCP dispongano di tutte le informazioni rilevanti necessarie al fine dell’espletamento dei loro compiti, è fondamentale che vi sia un obbligo di scambio di informazioni tra la sessione esecutiva per le CCP e il CERS e gli altri membri del collegio di vigilanza che non sono membri della sessione esecutiva per le CCP. Le informazioni oggetto di scambio tra il CERS e il collegio di vigilanza dovrebbero essere complete e dovrebbero includere le informazioni nella disponibilità della sessione esecutiva per le CCP che sono necessarie al CERS e ai membri del collegio di vigilanza per adempiere ai propri compiti. Allo stesso modo, le informazioni relative alle CCP di paesi terzi dovrebbero essere oggetto di scambio con il CERS e le autorità competenti interessate elencate all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, laddove necessario ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.

7.   La BCE in qualità di membro senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM

La BCE osserva che la proposta di regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) per includere il capo e i direttori della sessione esecutiva per le CCP tra i membri senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM (20). La BCE accoglie con grande favore tale disposizione, che assicura che gli orientamenti, le raccomandazioni e gli altri strumenti pratici e di convergenza sviluppati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM tengano conto della prospettiva e delle competenze del capo e dei direttori della sessione esecutiva per le CCP. Tuttavia, la BCE ritiene che sia altresì indispensabile che la BCE sia inclusa tra i membri senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM, al fine di assicurare l’effettiva collaborazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra banche centrali e autorità di vigilanza e per assicurare che gli orientamenti, le raccomandazioni e gli altri strumenti pratici e di convergenza sviluppati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM tengano conto della prospettiva e delle competenze della BCE (21). Ciò rileva non solo riguardo alle CCP, ma anche agli altri partecipanti al mercato finanziario, inclusi i depositari centrali di titoli e i repertori di dati sulle negoziazioni. Per questa ragione, la BCE raccomanda che anch’essa diventi un membro senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM.

8.   Interazione con la proposta di regolamento per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali

La BCE sostiene in pieno la valutazione della Commissione nella relazione alla proposta che gli adeguamenti e i miglioramenti alla vigilanza dovranno inoltre trovare adeguato riscontro nella proposta di regolamento in materia di risanamento e risoluzione delle CCP. La BCE concorda che modifiche mirate possono rivelarsi necessarie per tenere in conto il nuovo ruolo della sessione esecutiva per le CCP nei collegi ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e successivamente nei collegi di risoluzione. La BCE apprezzerebbe la promozione della coerenza e dell’effettiva interazione fra i piani di risanamento e risoluzione tra CCP, nonché il monitoraggio e il contenimento delle implicazioni del loro rischio aggregato per la stabilità finanziaria dell’Unione. La BCE sarebbe favorevole a che, durante la finalizzazione della proposta di regolamento, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo prendessero in considerazione un potenziale ruolo della sessione esecutiva per le CCP in questo contesto (22).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 331 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  COM(2016) 856 final.

(4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(5)  Raccomandazione BCE/2017/18 del 22 giugno 2017 di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 22 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU C 212, 1.7.2017, pag. 14).

(6)  Cfr. il paragrafo 2.1.2 del Parere CON/2017/38 della Banca centrale europea del 20 settembre 2017 relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu. V. anche «ECB response to the Commission consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)» (Risposta della BCE alla consultazione della Commissione sulla revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR) datata 2 settembre 2015, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(7)  V. l’articolo 2, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(8)  V. l’articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(9)  L’articolo 2, paragrafo 7, della proposta di regolamento aggiunge un nuovo articolo 21 bis, paragrafo 2.

(10)  L’articolo 2, paragrafo 10, della proposta di regolamento aggiunge un nuovo articolo 25 ter, paragrafo 2.

(11)  L’articolo 2, paragrafo 9, della proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b).

(12)  Paragrafo 68 di Peter Gauweiler/Deutscher Bundestag, C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400; e paragrafo 68 di Accorinti e a./BCE, T-79/13, ECLI:EU:T:2015:756.

(13)  «ESMA Opinion of 15 November 2016 on common indicators for new products and services under Article 15 and for significant changes under Article 49 of EMIR (ESMA/2016/1574)» (parere dell’AESFEM del 15 novembre 2016 sugli indicatori comuni per nuovi prodotti e servizi ai sensi dell’articolo 15 e per le modifiche significative di cui all’articolo 49 dell’EMIR), disponibile sul sito Internet dell’AESFEM all’indirizzo www.esma.europa.eu.

(14)  Commissione/BCE, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, in particolare i paragrafi 110 e 111. Al paragrafo 110, la Corte ha chiarito che l’obbligo previsto dalla disposizione è volto «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto dell’Unione nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

(15)  Cfr. paragrafo 2 del parere CON/2015/10, paragrafo 2 del parere CON/2012/77, paragrafo 4 del parere CON/2012/5, paragrafo 8 del parere CON/2011/44 e paragrafo 4 del parere CON/2011/42.

(16)  L’articolo 2, paragrafo 9, della proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b).

(17)  L’articolo 2, paragrafo 9, della proposta di regolamento introduce un nuovo articolo 25, paragrafo 2 quater.

(18)  Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

(19)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(20)  L’articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento aggiunge un nuovo punto f) all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(21)  V. Parere CON/2010/5. V. anche «ECB contribution to the European Commission’s consultation on the operations of the European Supervisory Authorities» (Contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulle operazioni delle autorità europee di vigilanza), pubblicato il 7 luglio 2017, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(22)  V. il paragrafo 1.4 del parere CON/2017/38.


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