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COMUNICATO STAMPA

Revisione del sistema delle garanzie dell’Eurosistema: il primo passo verso l’introduzione della lista unica

10 maggio 2004

L’11 giugno 2003 l’Eurosistema ha avviato una procedura di consultazione, invitando gli operatori di mercato a esprimersi in merito agli interventi atti a migliorare il sistema delle garanzie vigente al suo interno. Dal momento che questa iniziativa è stata accolta con favore, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha approvato, in linea di principio, l’introduzione di una “lista unica” nell’ambito del sistema delle garanzie dell’Eurosistema. L’obiettivo della lista unica è migliorare le condizioni di parità concorrenziale nell’area dell’euro, promuovere ulteriormente un eguale trattamento delle controparti e degli emittenti e aumentare la trasparenza complessiva del sistema delle garanzie. Il Consiglio direttivo ha deciso che la lista unica sarà introdotta in modo graduale e sostituirà, infine, l’attuale sistema basato su due elenchi.

Nell’ambito dell’assetto corrente, la lista di primo livello comprende esclusivamente strumenti di debito che soddisfano i criteri di idoneità vigenti per l’intera area dell’euro, mentre le attività di secondo livello, approvate dalle banche centrali nazionali, includono strumenti di debito non rispondenti a tali criteri, nonché titoli azionari e attività non negoziabili quali i prestiti bancari. La prima fase dell’introduzione della lista unica si articolerà in due misure:

  • inclusione nella lista di primo livello di una nuova categoria di attività in precedenza non ammesse come garanzia, vale a dire degli strumenti di debito denominati in euro emessi da soggetti residenti in paesi del G10 non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE);
  • modifica dei criteri di idoneità relativi ad alcuni strumenti di debito negoziabili.

Queste misure saranno attuate entro maggio 2005. Affinché la decisione del Consiglio direttivo diventi pienamente operativa, l’Eurosistema dovrà svolgere ulteriori lavori preparatori anteriormente a tale data. Gli operatori di mercato saranno regolarmente aggiornati sui progressi compiuti nell’applicazione delle nuove norme di idoneità e disporranno pertanto dei tempi tecnici necessari per apportare le modifiche operative richieste.

Una volta attuate queste prime misure, la maggior parte degli strumenti di debito negoziabili ammessi al momento continuerà a essere idonea nell’ambito della lista unica. Un limitato numero di strumenti attualmente utilizzabili perderà invece la qualifica di idoneità e sarà gradualmente escluso dal novero delle attività stanziabili nell’arco di trentasei mesi.

In seguito ai mutamenti derivanti dall’introduzione della lista unica nel quadro del sistema delle garanzie, sarà effettuata una revisione dei criteri di ammissibilità; tali mutamenti si rifletteranno in un aggiornamento de La politica monetaria unica nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema, che la BCE prevede di pubblicare intorno ad aprile 2005. Informazioni più dettagliate sulle modifiche specifiche apportate ai criteri saranno divulgate in prossimità della data di entrata in vigore.

Ulteriori misure relative all’inclusione di altre attività di secondo livello nella lista unica richiederanno l’adozione di nuove decisioni da parte del Consiglio direttivo della BCE, in merito alle quali saranno prossimamente forniti ragguagli. Verrà assicurata la coerenza delle decisioni future con quelle passate.

MODIFICHE PROGRAMMATE NELLA PRIMA FASE DELL’INTRODUZIONE DELLA LISTA UNICA

1) INCLUSIONE NELLA LISTA DI PRIMO LIVELLO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO DENOMINATI IN EURO EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI DEL G10 NON APPARTENENTI AL SEE

Per risultare idonee, queste attività devono essere:

  • strumenti di debito
  • denominate in euro
  • emesse da soggetti residenti in un paese del G10 non appartenente al SEE (attualmente Stati Uniti, Canada, Giappone e Svizzera)
  • emesse nel SEE ma regolate (ossia detenute) nell’area dell’euro
  • dotate di un’adeguata valutazione legale (ad esempio di un “parere legale”) sul quadro giuridico di riferimento e sulle norme applicabili in caso di esecuzione dei diritti dell’Eurosistema in relazione a tali strumenti di debito.

2) MODIFICA DEI CRITERI DI IDONEITÀ RELATIVI AD ALCUNI STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIABILI

Strumenti di debito ammessi o quotati in un mercato regolamentato

Risultano attualmente idonei i mercati regolamentati inclusi nell’elenco redatto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva sui servizi di investimento[1] (DSI). Il rispetto dei requisiti esposti nella DSI è ritenuto una condizione sufficiente affinché un mercato sia sicuro, trasparente e accessibile. Questi mercati continueranno ad essere idonei, senza richiedere alcuna valutazione supplementare[2].

Strumenti di debito ammessi o quotati in un mercato non regolamentato

L’Eurosistema ha definito tre “principi supremi” – sicurezza trasparenza e accessibilità[3] – su cui fondare l’esame del buon funzionamento dei mercati. Sulla base delle proposte presentate dalle banche centrali nazionali dell’Eurosistema, la BCE ha effettuato una valutazione pratica di ciascun mercato non regolamentato alla luce dei tre principi. Quelli risultati idonei sono riportati nella Tavola 1, mentre la Tavola 2 mostra i mercati non regolamentati attualmente non ritenuti conformi ai principi supremi.

Oggetto di tale processo di selezione sono i “mercati”, e non le “attività”. Tuttavia, poiché l’organizzazione e le modalità di funzionamento di un mercato possono mutare, un mercato attualmente ammesso che venga valutato non idoneo in base alle nuove norme può comunque essere ristrutturato in modo da risultare conforme ai principi supremi. Ciò significa che l’elenco dei mercati idonei non è “chiuso”: l’Eurosistema intende riesaminare l’insieme dei mercati non regolamentati e pubblicare una lista di quelli idonei almeno con frequenza annuale. Inoltre, le attività emesse o scambiate in un mercato non idoneo possono essere trasferite in un mercato idoneo e quindi preservare la propria condizione di ammissibilità.

Poiché si prevede che la modifica delle norme vigenti per la definizione dei mercati idonei comporterà un (limitato) ritiro di attività dall’elenco degli strumenti stanziabili a garanzia, sono state elaborate regole per la loro graduale esclusione da tale elenco. Per concedere alle controparti un intervallo sufficiente ad adeguare la struttura dei bilanci e a reperire strumenti alternativi utilizzabili come garanzia, si prevede una fase di transizione della durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato stampa. La transizione si articolerà in tre fasi:

  1. la decisione di principio è stata oggi annunciata agli operatori di mercato, unitamente all’elenco preliminare dei mercati che risulteranno idonei in base ai nuovi criteri (si veda la Tavola 1); i mercati non regolamentati che dovranno essere gradualmente esclusi (riportati nella Tavola 2) resteranno idonei fino a maggio 2007;
  2. nel maggio 2005 sarà pubblicato un elenco definitivo dei mercati idonei, e diventerà effettiva la prima fase della lista unica; i mercati compresi in tale elenco saranno immediatamente idonei nel quadro della lista unica[4];
  3. nel maggio 2007 si concluderà la fase di transizione e le attività scambiate sui mercati non conformi ai criteri della lista unica non saranno più ammesse.

Tavola 1. Elenco preliminare dei mercati non regolamentati ritenuti conformi ai principi supremi e quindi ammissibili nel quadro della lista unica

Ubicazione del mercato Denominazione del mercato
Belgio Mercato fuori borsa (over the counter, OTC) dei buoni del Tesoro belgi
Germania Mercato regolamentato non ufficiale (Freiverkehr) di una borsa tedesca
Mercato MTS tedesco dei Bu-Bills
Francia Mercati dei titoli di Stato (Bons du Trésor: BTF/BTAN)
Mercato della carta commerciale francese (billets de trésorerie)
Mercato delle notes a medio termine francesi (BMTN)
Paesi Bassi Mercato monetario OTC dei certificati del Tesoro olandesi
Finlandia Mercato monetario dei buoni del Tesoro (programma relativo ai buoni del Tesoro finlandesi)
MTS Finland

Tavola 2. Elenco preliminare dei mercati non regolamentati ritenuti non conformi ai principi supremi per l’ammissione nella lista unica e quindi destinati a una graduale esclusione dall’elenco dei mercati idonei

Ubicazione del mercato Denominazione del mercato
Germania Mercato OTC dei Bu-Bills
Mercato OTC della carta commerciale
Italia Mercato OTC dei titoli di debito emessi dagli enti locali italiani
Paesi Bassi Mercato monetario OTC della carta commerciale e dei certificati di deposito
Mercato OTC delle notes a medio termine
Finlandia Mercato OTC della carta commerciale e dei certificati di deposito bancari

Strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie

L’idoneità degli strumenti di debito non garantiti emessi da istituzioni creditizie è attualmente soggetta a determinate restrizioni. Un insieme semplificato di restrizioni continuerà ad applicarsi nel quadro della lista unica: resterà inalterato il criterio in base al quale tali strumenti devono essere ammessi o quotati in un mercato regolamentato, come definito nella DSI; il criterio secondo cui ogni emissione deve avere un rating proprio o del rispettivo programma sarà applicato in maniera meno rigida.

L’insieme semplificato di restrizioni entrerà in vigore una volta attuata la prima fase dell’introduzione della lista unica, nel maggio 2005. Poiché la modifica dei criteri di ammissibilità applicabili a questi strumenti non dovrebbe alterare lo stato di idoneità delle attività attualmente ammissibili, non sarà necessario definire regole per la loro graduale esclusione.

Strumenti di debito negoziabili non conformi al criterio della lista di primo livello relativo alla solidità finanziaria dell’emittente

Alcuni strumenti di debito negoziabili rientrano attualmente nella lista di secondo livello perché la valutazione della solidità finanziaria dell’emittente viene effettuata applicando metodi diversi da quelli previsti per le attività di primo livello[5]. Essi rimarranno nella lista di secondo livello almeno fino a che il sistema generale di valutazione creditizia dell’Eurosistema applicabile alla lista unica delle attività stanziabili a garanzia non sarà del tutto definito; ciò dovrebbe avvenire in una fase più avanzata dell’introduzione della lista unica. Al momento non sono quindi necessarie regole per la graduale esclusione di queste attività.

Ulteriori informazioni di ordine pratico sulla prima fase dell’introduzione della lista unica saranno fornite agli operatori in prossimità della data di attuazione delle misure previste.

  1. [1] Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari. Una versione riveduta, che sarà denominata “direttiva sui mercati degli strumenti finanziari” (MSF), è in fase di adozione ma non è stata ancora applicata.

  2. [2] L’elenco dei mercati conformi alla DSI è pubblicato nel sito Internet della Commissione europea: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/index.htm

  3. [3] I principi di sicurezza, trasparenza e accessibilità sono definiti dall’Eurosistema esclusivamente ai fini dell’esercizio della funzione di gestione delle garanzie che gli spetta. Il processo di selezione non è finalizzato a valutare la qualità intrinseca dei diversi mercati. I principi si articolano nel seguente modo: per sicurezza si intende la certezza delle operazioni, con particolare riferimento alla loro validità ed efficacia esecutiva; la trasparenza concerne il libero accesso alle informazioni riguardanti: le norme procedurali e operative del mercato le caratteristiche finanziarie delle attività il meccanismo di formazione dei prezzi i prezzi e le quantità pertinenti (quotazioni, tassi di interesse, volume degli scambi, consistenze in essere ecc.); l’accessibilità si riferisce alla capacità dell’Eurosistema di partecipare e di avere accesso al mercato. Un mercato è accessibile ai fini della gestione delle garanzie se prevede norme procedurali e operative che consentano all’Eurosistema di ricevere informazioni e di ottenere liquidità, se necessario, per tali scopi.

  4. [4] Poiché le attività destinate a progressivo ritiro hanno scadenza a breve termine, sarà consentito alle controparti di depositare nuove attività relative ai mercati gradualmente esclusi nelle liste nazionali di secondo livello fino a maggio 2007.

  5. [5] Nella sezione 6.2 de La politica monetaria unica nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema si afferma che le attività di primo livello “devono soddisfare elevati standard di credito. Nella valutazione dello standard di credito degli strumenti di debito, la BCE tiene conto, tra l’altro, dei rating forniti dalle agenzie specializzate, delle garanzie prestate da terzi finanziariamente solidi, nonché di particolari criteri istituzionali che assicurerebbero una protezione particolarmente elevata ai detentori dello strumento di debito”.

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