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Stabilità finanziaria

La BCE opera principalmente su due fronti nel settore della stabilità finanziaria.

Individuazione dei rischi

La BCE, unitamente alle altre banche centrali dell’Eurosistema e del Sistema europeo di banche centrali, tiene sotto osservazione gli andamenti strutturali e ciclici nei settori bancari dell’area dell’euro e dell’insieme dell’UE, nonché in altri comparti finanziari.

Valutazione dei rischi

Per analizzare il potenziale impatto di rischi sistemici sulla stabilità e sulla tenuta del sistema finanziario a livello di area dell’euro o di UE, si ricorre a strumenti quantitativi come il quadro di riferimento della BCE per le prove di stress macroprudenziali, analisi di rete e altre tecniche di modellizzazione connesse. Le prove di stress macroprudenziali sono spesso utilizzate per valutare in modo prospettico la capacità di tenuta del settore bancario di fronte ad andamenti macroeconomici e finanziari (avversi).

Altro compito della BCE legato alla stabilità finanziaria è offrire supporto analitico al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

Politica macroprudenziale

Con l’entrata in vigore del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU) il 4 novembre 2014, la BCE è stata dotata di strumenti macroprudenziali atti a fronteggiare l’emergere di potenziali rischi sistemici nel sistema finanziario. La BCE è investita di un duplice mandato ai fini della politica macroprudenziale.

Applicazione di misure più stringenti

La BCE può stabilire, in luogo delle autorità nazionali, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli applicati da tali autorità, nonché misure più rigorose per contrastare i rischi sistemici o macroprudenziali, fatte salve le procedure previste dalla pertinente normativa dell’UE. Ad esempio, previa notifica alle autorità nazionali, la BCE può imporre alle banche obblighi più stringenti o aggiuntivi che riguardino:

  • le riserve di capitale anticicliche,
  • le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico (se previste dal diritto nazionale),
  • i requisiti patrimoniali applicabili agli enti a rilevanza sistemica,
  • le ponderazioni di rischio per le esposizioni nel settore immobiliare e all’interno del settore finanziario,
  • i limiti sulle grandi esposizioni,
  • l’informativa.

Osservazioni e potere di obiezione

Le autorità nazionali che intendano attuare o modificare una misura macroprudenziale devono informare la BCE. Questa valuta gli interventi previsti e può sollevare obiezioni al riguardo, che le autorità nazionale tengono in considerazione prima di assumere una decisione.

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione delle istituzioni e dei mercati finanziari è alla base della politica macroprudenziale. La BCE esamina le iniziative delle autorità di regolamentazione e vigilanza a livello europeo e mondiale per quanto concerne la regolamentazione, la vigilanza, i dispositivi a tutela della stabilità (ad esempio per la gestione e risoluzione delle crisi finanziarie) e altri ambiti (ad esempio contabilità) nel settore dei servizi finanziari e formula pareri in una prospettiva macroprudenziale e di stabilità finanziaria. In particolare, anche attraverso l’Eurosistema, la BCE contribuisce dal punto di vista della regolamentazione e della vigilanza alle proposte di disposizioni legislative formulate a livello nazionale, internazionale e dell’UE.

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